Coemptio PDF

Title Coemptio
Author Marco Bondesan
Course Tecnologia meccanica
Institution Università degli Studi di Ferrara
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Summary

Coemptio...


Description

Coemptio * La coemptio altro non era se non un adattamento della mancipatio, il negozio anticamente usato per l'acquisto delle cose di maggior valore (res mancipi). In origine, si trattava, in effetti, di una forma di celebrazione del matrimonio per compera, come la stessa etimologia del termine sembra rivelare (coemptio deriva da cum, "con" ed emptio, "acquisto, compera"). Il padre plebeo metteva in atto una vendita fittizia della figlia, così emancipandola, al marito. La coemptio era quindi accessibile anche ai plebei, ai quali la confarreatio era invece preclusa. Tuttavia, quando la confarreatio cadde in disuso, la coemptio venne spesso usata anche dai patrizi.

Usus L'usus era una forma di matrimonio per usucapione. Si basava su un versetto delle XII tavole, che stabiliva che le cose mobili potessero essere usucapite dopo un anno. Così, dopo un anno di convivenza, il marito "usucapiva" la manus sulla moglie. La coabitazione ininterrotta di un anno ad esempio di un plebeo con una patrizia era considerata un matrimonio legale.

Età PRE CLASSICA abbiamo questa unione tra uomo e donna con conseguenze giuridiche; x evitare la conventio in manu della moglie e quindi dell assoggettamento alla potestà del marito, e quindi la perdita da parte di lei dei suoi diritti successori nella family di origine, non si compiono + atti formali che conducono alla manus (conferratio e coemptio) e si cerca di interrompere ogni anno l’usus x lo spazio di 3 notti, impedendolo il compimento dell’anno continuativo di usus, si neutralizza l’acquisto della manus sulla moglie, che non perde il suo status di origine e la sua posizione. Questo matrimonio produce effetti giuridici; i figli nati rientravano nella familia stessa ed il marito ha la patria potestas. Con Augusto ci fu una LEGISLAZIONE MATRIMONIALE ai fini di controllo sociale e demografici. Il fine era favorire i matrimoni e incrementare il n. dei figli. Se uomini tra 25 e 60 e donne tra 20 e 25 non fossero sposati patissero svantaggi di carattere personale e incapacità successoria. Gli ORBI cioè coniugi privi di figli ottengono testamento solo la metà di quanto è destinato. Gli INGENUI che han 3 figli , e i liberti con 4 , hanno agevolazioni. Le donne che conseguono a tale ius cioè agevolazioni erano esonerate da tutela mulierum. LEX IULIA DE ADULTERIIS cioè legge che dispone sanzioni x i casi di relazioni extramatrioniali intrattenute da una donna. RAPPORTI TRA CONIUGI marito deve mantenere moglie e figli. Se la moglie agisce contro il marito la condanna è limitata. Se commette furto il marito non ha contro la ladra (actio furti) ,ma azione x cose sottratte. L’ATTO INIZIALE DEL MATRIMONIO = forme di SACRAMENTO e significato CONSENSUALISTICO.

SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO cause OGGETTIVE: morte, perdita status libertis (schiavo può solo sussistere al contubernio), perdita status civitatis da parte di uno dei coniugi=> matrimonio iniustum secondo lo ius civile. Nomina a senatore del marito di una liberta (tale causa fu abrogata da giustiniano), incesto sopravveniente ( Parentel agnatia tra coniugi). CAUSE SOGGETTIVE: divortium cioè cessazione dell’unità di coppia rappresentata dalla maritalis affectio. Tale desistenza è bilaterale o unilaterale (ripudio). La manus si scoglie con compimento di atto contrario a quello che determinò la costituzione: DIFFARREATIO , REMANCIPATIO dal marito al pater , in caso di nozze derivate da comeptio della mulier. Nel MATRIMONIO SINE MANU il divorzio era il venir meno della affectio maritalis. Nel periodo post classico, cn influenza del crisitianesimo, si accettano 2 tipi di divorzio: il DIVORTIUM BONA GRATIA, cioè quello opportuno che non ha colpa nessuno dei 2 coniugi, e il DIVORTIUM EX IUSTA CAUSA cioè gravi colpe di uno dei 2 o ambedue. Il ripudium privo di causa porta allo

scioglimento ma con gravi sanzioni. Le seconde nozze ok ma la donna ha il divieto di sposarsi nei 10 mesi post scioglimento matrimonio x non creare dubbi paternità.

LA DOTE dal matrimonio derivano gli oneri patrimoniali che devon essere sopportati dal marito. X agevolargli la cosa gli si attribuisce un capitale , la dote, che entrasse a far parte del suo patrimonio. LA DOTE può essere costituita da pater familia della donna alieni iuris (dos profectitcia che deriva dalla family di provenienza), dalla stessa moglie nel caso sia suis iuris o da un 3°. La costituzione della dote può avvenire in 3 modi: DOTIS DICTIO dichiarazione solenne attraverso cui la moglie o suo pater o debitore si obbligano unilateralmente a trasferire patrimonio al marito. DOTIS PROMISSIO cioè stipluatio. DOTIS DATIO dazione della dote cioè atti che trasferiscono al marito i diritti sulle res dotale (manicipatio o in iure cessio delle res mancipi). La DOS è patrimonio del marito o pater familias. Il principio della restituzione dei beni dotali allo sciogliemento del matrimonio si affermo x gradi: prima ci si serve di una stipulatio, con cui il marito obbliga a restituirla in caso di scioglimento; poi il pretore introduce la ACTIO REI UXORIAE cioè si fa ottenere nella misura giusta alla moglie i beni dotali in caso di scioglimento. Il marito può trattenere le quote dalla dote se vi sono figli o x punire malcostume moglie o x cose che la moglie gli avesse sottratto indebitatamente. Nel TARDO CLASSICO E POST la dos deve esser ritrasferita alla mulier in caso di scioglimento=> marito amministratore e non titolare. DONAZIONE NUZIALE In Età REPUBBLICANA divieto di donazione tra coniugi. In età POSTCLASSICA il moroso prima del matrimonio fa dono a morosa affinchè non rimanesse sprovvista in caso di vedovanza o divorzio x causa del marito (donazione prima delle nozze). Con Giustiniano istituì la donazione nell’interesse delle nozze, cioè controdote dal marito alla moglie anche in costanza di matrimonio. BENI PARAFERNALI (vd web) LA DONNA SUIS IURISI NEL MATRIMONIO SINE MANU può avere beni che rimangono in sua proprietà anche post matrimonio. Con Giustiniano questi beni hanno stessa f(X) della dote, ma con regime diverso: proprietaria dei beni parafarm resta la moglie, il marito resta l’amministrazione in qualità di rappresentante della moglie. Se scioglimento matrimonio il marito deve restituire. CONCUBINATO unioni illecite : unione con donne che non potevano essere sposate. In età CLASSICA fu attività lecita, pria di effetti giruidici: i figli nati da questi unioni erano naturali e seguivano la condizione giuridica della madre. Età POSTCLASS i figli erano liberi naturales e avevano limitato d. di successione. A loro era possibile la legittimazione. Casi di unioni extramatrimoniali: STUPRO( In caso di unione sex) ADULTERIO ( unione con donna sposata) E INCESTO (unione con parente o affine ) . Furono regolate dalla LEX IULIA DE ADULTERIIS e sono considerati crimini.

CONTUBERNIA unione stabile tra schiavi non produceva effetti giuridici, ma ebbe riflesso nel diritto come espressione ius naturale.

FIGLI LEGITTIMI nati dalla moglie del pater; procreati dal pater quelli nati non prima di 180gg dall’inizio del matrimonio o non dopo 300 gg da scioglimento. Essi sono figli IUSTI quando son nati all’interno di matrimonio; son legati al pater ad adgnatio e sottoposti a patria potestas. Se manca il connubbium , il matrimonio non ha rilevanza civile ma solo secondo ius gentium: i figli non sono reputati giusti e sono legati al padre da mera cognatio. Tutti i figli non legittimi sono NATURALES sono nati dal concubinato, spurii sono figli incestuosi, nati cioè da unioni non riconosciute dal diritto. Essi non han legami giuridici col padre e sono uniti da mera cognatio con la madre. PATRIA POTESTAS acquistata dal pater familias su figli e discendenti legittimi x effetti della nascita.. sui figli adottivi la potestas si acquista a seguito della ADOPTIO (nelle sue 2diverse specie della ADROGATIO e ADOPTIO) (vd web). Sui figli naturali a seguito della LEGITIMATIO.

ADROGATIO richiesta fatta agli antichi comizi curiati di sottoposizione di un sogg che fosse gia pater familias ad un altro pater=> l’approvazione porta che intera family passa sotto nuovo pater. Essa produce una successione universale, inter vivos(tra vivi). L’ADOPTIO aveva la f(X) di far passare un filius familias da un gruppo all’altro., si tratta non di una creazione di una potestas , ma trasferimento di un sottoposto dalla potestà di un pater a quella di un altro. Si sottrae il soggetto attraverso emancipatio , il figlio veniva rivendicato dall’adottante davanti al magistrato, nex si oppone e cosi l’adottato viene assegnato al pater. LA LEGITTIMATIO il figlio naturale acquista qualità figlio legittimo. Forma + rilevante: successivo matrimonio genitori naturali. Nel tardo antico nuova forma di legittimazione: PER OBLATIONEM CURIAE x offerta della curia. ( consigli delle comunità cittadine su cui incombono oneri finanziari), si permette ai genitori di legittimare i figli naturali dandogli patrimonio suff ad essere ammessi alla curia. La patria potestas si ESTINGUE per morte o capitis deminutio del pater; morte o c. deminutio media o maxima del filius. Adoptio (del figlio da parte di altro pater) emancipatio filius-> se pater avesse alienato filius x 3 volte esso sarebbe stato sottratto dalla potestà paterna e nelle condizioni di poter essere emancipato.

POTERI del pater familias : diritto di vita e di morte DISEGNA il potere assoluto che ha nei confronti dei sottoposti.( ridotto durante principato). Diritto di esporre: abbandonare i neonati esponendoli fuori casa. (neonato acquista stato di uomo libero). Diritto di vendere :vendi il figlio mediante mancipatio ad un3o (figlio è liber in causa mancipii). Diritto di dare x la punizione: se un sottoposto è responsabile di illecito privato, il pater si esime da responsabilità consegnando l ‘autore del fatto alla vittima. FIULIUS FAMILIAS il fiulius familias veniva concesso dal pater un patrimonio piccolo (PECULIUM) che poteva amministrare, ma la titolarità giuridica resta al padre. PECULIUM PROFECTICIUM proveniente dal padre assegnato x piccole spese del fiulius. E il PECULIUM CASTRENSE che corrisponde a beni acquisiti dal figlio da soldato nell ambito delle campagne militari. (P. QUASI CASTRENSE: compendio di beni acquistati dl figlio mentre ricopre incarichi in uff pubblici o ecclesiastici).

TUTELA la piena capacità d agire è dei sui iuris, maschi >25anni. X chi è incapace di agire c’è tutore. Tutela serve x salvaguardare gli interessi del gruppo familiare, e il tutor ha una vis ac potestas cioè forza e potere sul sottoposto. In età repubblicana la tutela è concepita come istituto di protezione dell’incapace. In epoca classica si han la TUTELA IMPUBERUM (tutela impuberi) e TUTELA MULIERUM (tutela donne sui iuris). Età + antica gli incapaci sono sottoposti al

potere del pater e se mancasse subentra l’adgnatus proximo cioè il parente +vicino in linea maschile. // TUTELA IMPUBERUM tutela prevista nel codice delle 12 tavole sottoposta agli impuberes maschi e femmine il cui pater è morto o capite deminutus. L’impubere si chiama pupillus. Il tutor doveva essere cittadino romano sui iuris e pubere. DIVERSE FORME DI T. IMPUBERUM: T. TESTAMENTARIA trova fondamento nella volontà privata(testam).T. LEGITIMA fondamento nella legge. Il tutore legittimo era adgnatio proximo,parente maschio patrilineare +vicino); tutore del liberto impubere era il patronus. T.DATIVA: il pretore nomina un tutore x chi ne è sprovvisto. Si riconobbe nel tempo al tutore la possibilità di rifiutare la tutela ma solo previa indicazione di una persona+idonea a ricoprire l’ufficio. Il tutore aveva l’amministrazione del patrimonio dell’impubere. In epoca classica poteva compiere ogni atto di amministrazione. In età postclassica si ha l’uso di richiedere da parte del tutore, l’autorizzazione al pubblico funzionario x porre in essere atti circa l’ordinaria amministrazione al patrimonio del pupillo. Se il pupillo è prossimo al ragigungimento della pubertà può compiere da solo gli atti giuridici con assistenza e approvazione del tutor. ACTIO contro tutor se avesse commesso

malversazioni ai danni del minore. ACTIO TUTELAE azione di tutela azione relativa alla tutela esperita quando tutore si fosse sottratto ai doveri relativi ai suoi compiti. In età classica il tutore era responsabile x le irregolarità di gestione dipese da dolus malus + età post classica era responsabile anche per culpa + in età giustinianea responsabile x culpa in concreto cioè mancato impiego. ESTINZIONE TUTELA: capitis deminutio (maxima o media ) del tutore. rimozione del tutore sospetto. Pazzia. Capitis deminutio maxima media minima del pupillo. Raggiungimento pubertas del pupillo. In iure cessio tutelae operata dal tutor legirimus. TUTELA MULIERUM la donna anche se suis iuris era sottomessa x tutta la vita a forme di tutela. Le donne impuberi erano soggette a tutela impuberum, le donne che invece hanno la pubertà sono soggette a tutela mulierum. La mulier amministra da sola il suo patrimonio, ma x atti di straordinaria amministrazione richiedeva l ‘acutoritas al tutore. Il tutor legitimus era per la donna ingenua, l’adgnatus proximus , in mancanza un gentilis. Per la liberta il tutor era il patronus. I tutor testamentarius era disposto dal pater f. della donna nel suo testamento. Alla nomina del tutore decretale da parte del magistrato si provvedeva solo se la donna lo richiedeva. Questa tutela nella età repubblicana perde importanza, abbiamo la donna che poteva assoggettarsi alla manus di una persona di sua fiducia, che la emancipava. CURATELA LE CURAE (curatore )la curatela ha la f(X) come forma di assistenza x persone limitatamente capaci di agire. È una gestione generale del patrimonio dell’incapace by curatore. La cura è disciplinata nelle 12 tavole sono quelle dei FURIOSUS e PRODIGUS. Da durata era collegata al decorso della anomalia comportamentale. In età classica il curatore può sottrarsi dall’incarico. FURIOSUS la cura di esso è nota nelle 12 tavole e si tratta di amministrare il patrimonio di un sogg mentalmente infermo=> affidato al curator. In età antica il curator era l’adgnato prossimo subordinatamente il genitlis; successivamente il pretore nomina i curatori confermando una designazione testamentaria (cura dativa). In età classica è sotto cura anche chi ha demenza meno grave ( se vi sono intervalli di sanità mentale=> la cua non serve). Il patrimonio del furiosus era amministrato dal curatore. Cessata la curatela abbiamo il rendiconto della gestione. Se la gestione è infedele=> al furiosus era concessa l’actio negotiorum gestorum contraria. PRIDIGUS dissipatore. Sotto sorveglianza del curator. È sottoposto a cura in caso di interdizione pronunciata in iure dal magistrato. Il curator inizialmente controlla l’amministrazione , poi (età postclassica)controlla tutto patrimonio. [curatela x sordi muti e altre minorazioni] CURATOR ADIUNCTUS curatore aggiunto che collabora con tutor. Forma accessoria alla tutela (cure tutelari). CURA MINORUM curatela x...


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