Concilia plebis tributa PDF

Title Concilia plebis tributa
Author Anonymous User
Course Diritto romano II
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Riassunto concilia plebis tributa storia del diritto romano...


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Concilia plebis tributa (concilio della plebe) I concili della plebe (concilia plebis) si costituirono in seguito alla secessione della plebe sul Monte Sacro nel 494 a.C. per rivendicare il proprio diritto di partecipare alla vita politica della civitas. In questa circostanza la plebe si dà un'organizzazione: oltre ai concilia plebis, sono creati i tribuni della plebe, gli edili; le delibere della plebe raccolta nell'assemblea convocata dal tribuno della plebe prenderanno il nome di plebiscita (plebisciti). Da queste assemblee, naturalmente, saranno esclusi i patrizi: la plebe ottiene in questo momento la possibilità di una propria iniziativa politica. Le assemblee della plebe (concilia plebis) sono ripartite al proprio interno in tribù territoriali, 35 in totale di cui 4 urbane e 31 rustiche. Sono convocate, lo si diceva, dal tribuno della plebe, il quale, a sua volta, è eletto da questa stessa assemblea. I plebisciti, ossia le delibere della plebe, vengono equiparate alle leggi dal 287 a.C. con la lex Hortensia. la tradizione romana attribuisce I’exaequatio legibus del plebiscita a due distinte e successive leges publicae, apparentemente (e sorprendentemente) di identico contenuto: 1) Lex Valeria Horatia (449 a.C.) 2) Lex Publilia Philonis (339 a.C.) 3) Lex Hortensia (287 a.C) La dottrina moderna è prevalentemente orientata nel senso di ripudiare fa leggenda sulla lex Valeria Horatia de plebiscitis e di spiegare la successione tra le altre due leggi in questo modo: solo la lex Hortensia dispose la piena e completa equiparazione del plebiscita alle leges, mentre la lex Publilia proclamò che i plebiscita, per poter vincolate anche i patrizi, dovessero essere confortati dall'auctoritas patrum. Oltre alla funzione elettorale (elezione di tribuni ed edili) e legislativa i concilia plebis svolgono anche funzione giudiziaria. I cittadini sono chiamati all'interno della propria unità di riferimento a concedere o a negare il loro assenso alla proposta avanzata con il solo sì o no. L'opzione del singolo è computata con quella dei suoi compagni nella tribù e la maggioranza delle posizioni diventava quella dell'intera unità. I concili tributi erano originariamente distinti dai comizi tributi, in quanto ai primi i patrizi non potevano prender parte. In conseguenza di ciò, le delibere dei concili tributi avevano valore solo per la plebe (solo a partire dal III secolo a.C. ebbero vigore per l'intera cittadinanza, patrizi inclusi).

Comizi tributi Oltre al comizio centuriato e al concilio tributo, esisteva un vero e proprio comizio tributo convocato dai magistrati curuli, secondo le tribù. Furono le assemblee, comprendenti sia patrizi che plebei, distribuiti territorialmente in trentacinque tribù, nelle quali tutti i cittadini romani venivano collocati per scopi elettorali e amministrativi. Come per i comizi centuriati il voto era indiretto, con un voto assegnato ad ogni tribù. In realtà la differenza fra comizio e concilio della plebe non è nettamente segnata: talvolta parlando di comitium tributum ci si riferisce ai testi dell’assemblea della plebe, altre volte si fa riferimento ad un’assemblea a cui prende parte tutto il popolo. I comizi tributi sono oscuri nella genesi come nelle loro funzioni specifiche: sappiamo che erano molto attivi e che insieme ai concili della plebe assorbirono totalmente l'attività normativa dei comizi centuriati (emanavano le leges della repubblica), eleggevano i questori, gli edili curuli, le cariche ausiliarie e, da un certo periodo, anche il pontefice massimo ed altre cariche sacerdotali. Il motivo per cui l’elezione dei magistrati meno elevati in grado si facessero non nei comizi centuriati ma nei tributi, (benché sotto la presidenza di consoli o pretori) è da ricercare nel fatto che le norme votate dalla plebe su proposta dei suoi magistrati, valessero come leggi: questo comportò che

anche i magistrati curuli convocassero la sola plebe per elezioni e leggi di minore importanza politica  la provenienza delle proposte fece sì che si parlasse non più di concilio, ma di comizio. NB: l’assemblea più antica e più solenne, la centuriata, dove il criterio dell’appartenenza alle tribù si contemperava con quella della ricchezza e dell’età, conservò una competenza esclusiva nella sola funzione di eleggere i magistrati maggiori....


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