Convenzione Montego BAY PDF

Title Convenzione Montego BAY
Author ARIANNA MONGELLI
Course Diritto Internazionale
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Summary

schema riassuntivo Convenzione Montego Bay ...


Description

CONVENZIONE MONTEGO BAY Regolamentazione del diritto internazionale marittimo è stato dato delle conferenze delle Nazioni Unite di Ginevra del 1958 e 1960. La terza conferenza si è tenuta a Montego Bay (Giamaica) dove è stata approvata la Convenzione nel 1982, basata sulla trasformazione del significato e sulle funzione dei 2 istituti fondamentali della libertà dell’alto mare e della sovranità dello Stato costiero sui mari adiacenti. Tale convenzione è stata approvata da 130 su 151 Paese e ratificata poi da 132. Essa si compone di 320 art. e diversi allegati e sancisce che la libertà dello Stato costiero si estende al di là del suo territorio e delle sue acque interne, allo spazio aereo sovrastante il mare territoriale ed al relativo fondo marino e al suo sottosuolo. (art. 2 della convenzione) 1. Mare territoriale ed acque interne Ogni stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino ad un limite massimo di 12 miglia (Art. 3 della convenzione), misurate a partire dalla linea di base: -

Normale coincidente con quella di bassa marea come indicata sulle carte nautiche; Diritta che collega i punti appropriati nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata o frastagliata.

Le acque situate verso terra fanno parte delle acque interne di uno stato, salvo eccezioni che riguardano le linee di base degli arcipelaghi. Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base è la linea retta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive. Nelle baie che appartengono ad un solo stato, la linea di base diritta è costituita dalla retta congiungente i punti estremi non superiori alle 24 miglia marine e in caso contrario dalla parallela arretrata fino a che non si riducono alle 24 miglia. Tale disposizione non si applica alle baie storiche. L’art. 2 del cod. nav. Fissa in 12 miglia marine l’ampiezza del mare territoriale, sottopone alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza dei punti estremi dei 3 sopracitati, non superi le 24 miglia. Se tale distanza è superiore, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, seno o baia, compresa entro la linea retta che congiunge i due punti più esterni distanti tra loro 24 miglia. 2. Zona economica esclusiva e piattaforma continentale La ZEE si può estendere fino alle 200 miglia marine dalle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale. In essa lo stato costiero gode di diritti sovrani ai fini dello sfruttamento e della gestione delle risorse naturali, biologiche e non.

La piattaforma continentale è definita dalla Convenzione come il prolungamento del territorio che può estendersi fino a 200 miglia o all’orlo estremo del margine continentale se questo è inferiore alle 200 miglia. Lo stato costiero, anche in questo caso, esercita diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali....


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