Costitutiva PDF

Title Costitutiva
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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azione costitutiva...


Description

AZIONE COSTITUTIVA: A differenza dell'azione di condanna e di quella di accertamento, l'azione costitutiva è disciplinata dalla legge (art. 2908 c.c.). Da ciò si desume che le azioni costitutive, a differenza di quelle di condanna e di accertamento, sono azioni tipiche, cioè che possono essere esercitate solo quando vi sia una disposizione di legge sostanziale che le preveda. La ragione di questa limitazione è che tale azione trova suo fondamento nel diritto potestativo, ossia si tratta del potere attribuito ad un soggetto di modificare con il proprio atto, la sfera giuridica di un altro soggetto, che versa in una situazione di soggezione, ossia si possano verificare e provocare degli effetti sulla sfera giuridica di un altro soggetto a prescindere dalla collaborazione di quest’ultimo a realizzarli. Di fronte a tali situazione è evidente che il legislatore non ha voluto lasciare ad una valutazione discrezionale del giudice l’ammissibilità dell’azione ma ha preferito indicare i casi in cui essa può essere esercitata. Infatti l’art. 2908 c.c. prevede che tale azione può essere esperita sol quando vi sia una norma di legge che l’autorizza. I casi in cui può essere utilizza tale tipo di azioni si distinguono in due grandi categorie: 1. ambito negoziale/contrattuale: un caso tipico è quello dell’annullamento del contratto: il contratto annullabile produce i suoi effetti fino a quando non viene annullato ed è solo per l’effetto della sentenza di annullamento che il contratto viene a perdere la sua efficacia. 2. status personali: Nell’ambito degli status praticamente si parla, per quasi la totalità, di azioni costitutive, come per esempio l’annullamento del matrimonio, il divorzio, il disconoscimento della paternità. Una differenza importante è quella tra: - azioni costitutive necessarie, ossia quelle azioni per le quali, al fine di ottenere una modificazione giuridica, è necessaria la presenza dell’autorità giudiziaria, ossia si ottiene la modificazione solo attraverso lo strumento del processo. Le azioni costitutive necessarie sono tendenzialmente tutte quelle in materia di status. Si dice tendenzialmente perché fino a 4 anni fa, in materia di status, vigeva il principio della necessaria tutela giurisdizionale costitutiva. Qualunque qualificazione giuridica di status si poteva ottenere mediante il giudice. Nel 2014 con una legge a favore della negoziazione assistita, si è prevista una degiurisdizionalizzazione, per cui si è previsto che la negoziazione assistita o anche un procedimento diretto davanti al sindaco fossero i due strumenti mediante cui si potesse ottenere la separazione o il divorzio di una coppia sposata senza figli. - azione costitutiva non necessaria, ossia quelle azioni per le quali le modificazioni giuridiche possono anche realizzarsi al di furori del processo e quindi con la collaborazione degli interessati. Si stabilisce che per quanto riguarda al decorrenza degli effetti della sentenza, bisogna aspettare il giudicato: questo per garantire ancor di più la certezza del diritto. Però c’è una corrente, che si sta facendo strada, che afferma che in materia di status, l’art. 282 c.p.c., che afferma che la sentenza di primo grado è esecutiva e quindi immediatamente efficace, si dovrebbe applicare anche alla sentenza costitutiva. Inoltre gli effetti della sentenza passata in giudicato non sono retroattivi, salvo i casi in cui ciò sia previsto da una norma espressa. Tra i casi di azioni costitutiva merita di essere citato l’art. 2932 c.c., ossia l’articolo che riguarda il contratto preliminare. Si tratta del contratto a contenuto obbligatorio con cui le parti si impegnano a stipulare nel tempo determinato il contratto definitivo da cui deriverà l’effetto del trasferimento del bene o del perfezionamento dell’effetto reale. Però può verificarsi l'ipotesi in cui una delle parti si rifiuti di stipulare il contratto definitivo, ossia risulti essere inadempiente all’obbligo di prestare il proprio consenso. Nel codice del 1985 si prevedeva che in questo caso la parte che aveva interesse ad ottenere il perfezionamento del contratto potesse chiedere solo il risarcimento del danno. Il Codice del 1942 muta la disciplina prevedendo l'art. 2932 c.c., nel quale si stabilisce che in caso di inadempimento dell’obbligo di una delle parti di stipulare il contratto definitivo, la parte interessata può rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza che perfezioni il contratto, ossia una sentenza da cui derivi il perfezionamento del contratto definitivo. In questo caso al sentenza costituisce una sostituzione del mancato consenso della parte. In questo senso si parla di sentenza costitutiva in quanto è per l’effetto della sentenza che si perfeziona il contratto....


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