Intermediazione creditizia PDF

Title Intermediazione creditizia
Author Tania Sessa
Course ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Institution Università degli Studi di Cagliari
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Summary

Appunti lezioni di economia degli intermediari finanziari. Professore De Lisa. Libro di riferimento Nadotti, Porzio, Previati, Economia degli intermediari finanziari, McGraw-Hill, Milano, ultima edizione....


Description

Capitolo 6-L’intermediazione creditizia L’intermediazione creditizia rappresenta, insieme a quella mobiliare e a quella assicurativa, uno dei tre tipi di intermediazione a cui si fa riferimento quando vengono esaminati i sistemi finanziari. Le peculiarità dell’intermediazione creditizia sono: • • • • • • •

Facilità di trasferimento di risorse finanziarie nello spazio e nel tempo (circuito indiretto) Gli intermediari interpongono il proprio bilancio tra datori e prenditori Comporta un’attività di trasformazione (di scadenze, di rischi, di liquidità) I contratti vengono calibrati su fabbisogni specifici Mitiga le asimmetrie informative tra datori e prenditori La fiducia è l’elemento centrale Può assumere connotati di relationship banking o transaction banking

Gli intermediari creditizi non svolgono solo intermediazione creditizia (es.banche). Gli intermediari finanziari non bancari che operano in Italia sono: § § § § § §

Società di Leasing Società di Factoring Società di credito al consumo Confidi Cassa di deposito e prestiti Veicoli per la cartolarizzazione (Special purpose veichle)

Tali intermediari sono accomunati da una duplice caratteristica: la raccolta avviene prevalentemente presso le banche (doppia intermediazione) e la concessione di finanziamenti avviene con modalità tali da soddisfare esigenze peculiari.

I bisogni soddisfatti dagli intermediari creditizi e i loro stakeholder Le attività di intermediazione creditizia soddisfano i bisogni di: Finanziamento, Investimento, Gestione degli incassi e dei pagamenti. Tutti gli intermediari creditizi soddisfano il fabbisogno di finanziamento, mentre solo la banca può soddisfare tutti e tre i fabbisogni. Gli intermediari creditizi svolgono una funzione pubblica intesa come contributo al funzionamento del sistema economico.

Le forme gestionali fondamentali dell’intermediazione creditizia La disciplina speciale, coerentemente con l’assetto comunitario, prevede due albi ufficiali per i soggetti autorizzati: • •

Uno per gli intermediari creditizi bancari (ex art. 106 TUB) Uno per gli intermediari creditizi ex bancari (ex art. 107 TUB)

Le due tipologie sono accomunate dal lato degli attivi tipicamente gestiti. La differenza è dal lato del passivo: solo le banche esercitano la funzione monetaria. La gestione avviene nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza. La regolamentazione richiede che sia garantita la sana e prudente gestione. La banca deve: • • • •

Assorbire i rischi tipici (di mercato, di credito, operativi etc.) Mantenere condizioni di liquidità compatibili con le obbligazioni assunte Assicurare la continuità del servizio alla propria clientela Soddisfare la domanda di credito meritevole, in condizioni di efficienza allocativa



Svolgere le funzioni di intermediazione in condizioni di efficienza operativa

L’intermediazione creditizia in evoluzione: Vantaggi e limiti La crisi finanziaria del 2007 ha segnato il passaggio dal modello di intermediazione tradizionale (Originate to hold, OTH) al nuovo modello (Originate to Distribute, OTD). Vantaggio=Favorisce l’intermediazione finanziaria Svantaggio=Espone a maggiori rischi di mercato La valutazione del merito creditizio assume dunque una maggiore rilevanza sistemica. Gli intermediari si espongono a rischi di liquidità di mercato anche accrescendo la raccolta all’ingrosso sui mercati finanziari: ciò ne aumenta il rischio di insolvenza. Inoltre, la diversificazione dei modelli di business verso il comparto mobiliare evidenzia ed alimenta la complementarietà tra banche e mercati.

Gli strumenti dell’intermediazione creditizia Gli strumenti dell’intermediazione creditizia sono: Gli strumenti di raccolta delle banche; Gli strumenti di impiego delle banche; Il leasing; Il factoring; Il credito al consumo.



Gli strumenti di raccolta delle banche

Le banche effettuano l’attività di raccolta ricorrendo principalmente a depositi e obbligazioni Raccolta indiretta=A titolo non oneroso Raccolta diretta=A titolo oneroso, può essere all’ingrosso o al dettaglio Principali strumenti della raccolta al dettaglio: Depositi bancari; Certificati di deposito; Conti correnti di corrispondenza; Pronti contro termine; Obbligazioni bancarie. •





Depositi bancari: Forma di raccolta tradizionale, svolge una funzione sociale e soddisfa diversi fabbisogni. Contratto reale, oneroso, unilaterale, con obbligazioni unicamente a carico della banca. I depositi bancari vengono classificati secondo i seguenti criteri: - Modalità di restituzione del denaro: depositi liberi o depositi vincolati -Modalità di attuazione del rapporto: depositi semplici e depositi a risparmio -Durata: depositi a vista, depositi a preavviso e depositi a scadenza fissa -Tipologia di contratto: depositi a risparmio libero, depositi a risparmio vincolato a scadenza fissa o a scadenza indeterminata, certificati di deposito, conti correnti di corrispondenza e altre forme personalizzate di risparmio (es. pronti contro termine) Certificati di deposito: Titoli al portatore rilasciati a fronte di somme depositate per 3-60 mesi; sono una forma di raccolta vincolata con un rendimento vantaggioso (tasso fisso o variabile, anche in valuta estera) Elementi essenziali: Data di emissione, Scadenza, Importo, Denominazione di certificato di deposito, Beneficiario, Emittente, Tasso d’interesse, Ritenuta fiscale. Remunerazione al momento del rimborso (fino a 18 mesi) o periodica (più di 18 mesi) Conti correnti di corrispondenza: Rapporto atipico (art. 1852 c.c.) riconducibile alla disciplina del mandato attraverso cui una controparte contrae l’obbligo di eseguire uno o più atti giuridici per conto dell’altra. Si distingue tra conti correnti attivi, passivi, per elasticità di cassa. I movimenti consistono nei prelevamenti (addebitamenti) e nei versamenti (accreditamenti) e possono essere cartolari (es. assegni) e non cartolari (es. giroconti o bonifici)



Ad ogni operazione corrisponde una data valuta. Saldo: Differenza tra operazioni a credito e a debito Saldo contabile: Calcolato senza tenere conto della data valuta Saldo liquido: Saldo calcolato stabilendo l’orizzonte temporale in base alla data valuta Stato disponibile: Considera da sole le operazioni di cui la banca conosce già l’esito Raccolta di pronti contro termine: La banca cede a pronti valori mobiliari con patto di riacquisto a termine; si tratta di un prestito a denaro da parte dell’acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore. Prezzo a termine>Prezzo a Pronti: Il rendimento per il cliente consiste nel differenziale I valori mobiliari sono obbligazioni o titoli del mercato monetario ad ampia diffusione.

La raccolta al dettaglio risulta essere meno onerosa, avviene presso una platea indifferenziata di depositanti, che richiedono l’accesso a servizi di gestione e incasso dei pagamenti e investimento del risparmio. Un tipico deposito moneta è il conto corrente di corrispondenza. La raccolta all’ingrosso risulta essere più rapida, avviene presso poche controparti, sui mercati. Vengono utilizzati i seguenti strumenti: Obbligazioni bancarie; Depositi Interbancari; Carte commerciali e pronti contro termine. •

Gli strumenti di impiego delle banche

L’esercito del credito rappresenta la forma più tipica e rilevante. Istruttoria di fido: La banca valuta il merito creditizio della controparte e le garanzie proposte; determina poi l’importo massimo che si impegna a mettere a disposizione del cliente. I prestiti monetari presentano un flusso finanziario in uscita certo per la banca Nei prestiti non monetari, invece, la banca si limita ad assumere o a garantire un’obbligazione del cliente: se questo si rileva insolvente, la banca sopporta un impegno di cassa.

Prestiti per cassa o monetari Prestiti Bancari Prestiti di firma o non momentari

Strumenti di finanziamento del capitale circolante Strumenti di finanziamento del capitale fisso

Strumenti di finanziamento del capitale circolante Il fabbisogno di capitale circolante nasce tra il sostenimento dei costi e l’incasso di ricavi. Le relative forme di finanziamento a breve sono: • • •

Apertura di credito in conto corrente Operazione di smobilizzo dei crediti commerciali Anticipazioni garantite

Apertura

di

credito

in

conto

corrente

La banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una certa somma a tempo determinato o indeterminato. Il cliente può disporne eccedendo temporaneamente tale somma. E’ una forma di finanziamento flessibile, nonché onerosa nei limiti dell’effettivo utilizzo.

Operazione

di

smobilizzo

dei

crediti

commerciali

Consiste nella liquidazione anticipata dei crediti verso la clientela. La cessione avviene di solito pro solvendo, con la clausola salvo buon fine (SBF). L’operazione più classica è lo sconto (contratto mediante il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso).

Anticipazioni

garantite

L’anticipo su pegno è un contratto tipico. La banca eroga un finanziamento a breve a fronte di un pegno su beni immobili (merci, titoli rappresentativi di merci e titoli). L’importo del finanziamento è pari al valore di questi ultimi, decurtato di uno scarto prudenziale che dipende dalla volatilità del prezzo. Il legame tra importo e valore dei beni viene mantenuto per tutta la vita del contratto. A seconda delle caratteristiche e della prevedibilità del fabbisogno, è possibile distinguere tra anticipazioni a scadenza fissa e anticipazioni in conto corrente.

Strumenti di finanziamento di capitale fisso Il

mutuo

E’ la forma tecnica più diffusa, erogato in un’unica soluzione e con piano di ammortamento. Il ragion della sua estesa durata, viene richiesta una garanzia reale. Il tasso d’interesse può essere fisso, variabile o misto in base alle condizioni di mercato. Oltre agli interessi, il mutuatario sostiene altri oneri (spese di istruttoria, spese di riscossione delle singole rate, polizze assicurative etc.), riportati nell’ISC (Indicatore sintetico di costo)

Il

leasing

Contratto atipico, nella prassi si differenzia per funzione economica del bene, distribuzione di rischi e benefici e coinvolgimento della società di leasing nella gestione del bene. In base agli elementi comuni riscontrabili nella prassi, il leasing viene definito come un contrario con cui il proprietario di un bene (locatore) permette ad una controparte (locatario) di disporre dell’utilizzo del bene per un periodo di tempo determinato a fronte del pagamento di un canone periodico. La flessibilità del leasing ha portato a “tipizzare” due forme di leasing: leasing finanziario e leasing operativo. •

Leasing finanziario: Il contratto presenta delle clausole atte a trasferire i rischi/benefici della proprietà del bene dal concedente all’utilizzatore, così da rendere l’operazione un mero finanziamento per il locatore. Più in particolare, un contratto di leasing finanziario prevede il trasferimento automatico della



proprietà al termine del contratto un’opzione di acquisto del bene ad un prezzo sensibilmente minore del valore del bene una durata del contratto che copre la maggior parte della vita utile del bene un valore attuale dei canoni equivalente al valore di mercato del bene (full pay-out) il sostenimento da parte del locatario degli esiti della volatilità del valore del bene la possibilità per il locatario di prolungare il rapporto ad un canone competitivo. Seppur atipico, il leasing finanziario è regolamentato a livello contabile e fiscale ed è standardizzato da contratti già predisposti. L’offerta è riservata ad intermediari bancari e finanziari. Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate dai contratti di locazione dei beni materiali o immateriali, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito (riscatto). La prassi ha inoltre previsto il pagamento di un maxicanone iniziale. Leasing operativo: Operazione di leasing in cui non è prevista un’opzione di riscatto.

Mezzi propri

Acquisto del Bene

Indebitamento (es. Finanziamenti bancari)

Leasing Finanziario

Motivazione dell'operazione (Decisione di investimento)

Leasing operativo Utilizzo del bene (Decisione di investimento) (Decisione di finanziamento) Noleggio (Decisione di finanziamento)

Il

Factoring

Contratto con cui un’impresa cede, a titolo oneroso, una parte significativa (fino al 70%) dei propri crediti commerciali (con scadenza 30-180 giorni) ad un soggetto specializzato (il factor). Il factoring è un prodotto composto avente una componente finanziaria, una componente gestionale e una componente di garanzia. In assenza della componente di garanzia, la cessione avviene pro solvendo ed il rischio di credito ricade sull’impresa cedente. Altrimenti, la cessione avviene pro soluto. In base all’esistenza delle componenti finanziaria, garanzia e gestionale distinguiamo: -Full factoring: sono presenti tutte e 3 le componenti; -Maturity factoring: è presente la componente gestionale ed (eventualmente) quella di garanzia, mentre è assente quella finanziaria (il factor non corrisponde alcun anticipo). -Invoice Discounting: è presente la sola componente finanziaria (configurando quindi un prodotto analogo all’anticipo su fatture erogato dalle banche). L’operazione del factoring inizia con la valutazione dei crediti da parte del factor: il cedente sottopone ad analisi l’intero portafoglio crediti, fornendo informazioni qualora richieste. Il factor seleziona tutti i crediti da

anticipare e determina se la cessione è pro L’offerta di factoring è riservata agli intermediari finanziari e bancari.

Le

operazioni

di

solvendo

credito

al

o

pro

soluto.

consumo

Finanziano un livello di consumi superiore al reddito disponibile. “Contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” Una prima distinzione è quella tra finanziamenti finalizzati e prestiti personali. In entrambi il rimborso avviene in base ad un piano di ammortamento (12-48 mesi) concordato. (VEDI SLIDE 35-36-37) Il contratto d’acquisto riguarda il consumatore e il venditore del bene/servizio. Il contratto di finanziamento riguarda il consumatore e la società finanziatrice. Per quanto riguarda le forme tecniche distinguiamo: -Credito rateale: L’importo viene versato al cliente nel caso dei prestiti personali, al venditore dei beni/servizi nel caso dei prestiti finalizzati; -Apertura di credito rotativo: Il finanziatore mette a disposizione del consumatore una certa somma, il piano di rimborso prevede il solo vincolo di una rata minima mensile; -Cessione del quinto dello stipendio: Prestito personale garantito dal reddito del soggetto L’offerta è riservata a banche e intermediari finanziari e a soggetti autorizzati alla vendita in Italia di bene/servizi, nella sola forma di dilazione di pagamento. Per migliorare in grado di informazione, il livello di protezione e la possibilità di confronto con altre offerte, la normativa prevede specifici ordini di trasparenza in fase precontrattuale: -Il tasso d’interesse e le spese comprese nel costo totale -L’importo del credito -Il TAEG -L’esistenza di eventuali servizi accessori, qualora i relativi costi non siano inclusi nel TAEG -La durata del contratto, se determinata -Se predeterminabile, l’importo dovuto al consumatore

Elementi fondamentali del contesto normativo I profili di fragilità del sistema finanziario e il costo sociale del fallimento di un intermediario finanziario giustifica l’intervento delle Autorità di Controllo

Principali

fonti

normative

di

riferimento

Il Single Supervisory Mechanism (SSM), è un sistema di regole volte a garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle delle disposizioni in materia creditizia. Nel contesto italiano, l’ordinamento vigente (normativa primaria e secondaria) prevede tre tipi di vigilanza: Regolamentare, Informativa, Ispettiva.

Definizione

di

intermediazione

creditizia

Consiste nelle attività bancarie e di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

Soggetti abilitati e regime di autorizzazione all’esercizio dell’attività- BANCHE ART.14 TUB 1. L’autorizzazione all’attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: - Sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità

limitata; - La sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; - Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca D’Italia; - Venga presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; - Sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; -I soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell’art.26; -Non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L’autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d’Italia; è negata, dalla BCE o dalla Banca d’Italia, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione […]

ART.10 TUB 3. Una volta iscritte nell’albo (art.13 TUB), le banche potranno esercitare, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.

Soggetti abilitati e regime di autorizzazione all’esercizio dell’attività- INTERMEDIARI FINANZIARI ART.107 TUB 1. La banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: -Sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; -La sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; -Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività; -Venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto; -Sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art.19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; -I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’art.110; -Non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; -L’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’art.106 2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione […] Le disposizioni di vigilanza per gli...


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