L’Imprenditore Agricolo PDF

Title L’Imprenditore Agricolo
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma
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L’Imprenditore Agricolo...


Description

L’Imprenditore Agricolo Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. L’imprenditore commerciale è destinatario di un’articolata disciplina fondata sull’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese(con funzione di pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo è invece sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale ed è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alle procedure concorsuali. Tuttavia gli imprenditori agricoli devono essere iscritti nel registro delle imprese in cui si conferisce espressamente a tale iscrizione l’efficacia di opponibilità ai terzi. Per delimitare l’area dei soggetti esonerati dal fallimento non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore commerciale ma vengono indicati direttamente una serie di requisiti dimensionali massimi che gli imprenditori commerciali devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento. In via generale l’imprenditore agricolo che esercita un’attività agricola resta fuori dalla possibile applicazione delle procedure concorsuali. Tutti coloro che non sono imprenditori agricoli sono imprenditori commerciali, con l’ovvia conseguenza della inapplicabilità agli imprenditori agricoli delle regole previste per gli imprenditori commerciali. Tutte le attività riconducibili all’ampio ventaglio del nuovo articolo 2135 del codice civile relativo all’imprenditore agricolo sono sottratte allo statuto dell’imprenditore commerciale e perciò tra gli altri al fallimento. In base all’articolo 2135 possono individuarsi due categorie di attività agricole: le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Chi svolga con i requisiti di cui all’art. 2082 una delle attività suddette è imprenditore agricolo. L’articolo 2135 relativo all’imprenditore agricolo definisce al primo comma le attività agricole essenziali come quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali. Il secondo comma specifica che nelle attività essenziali vanno ricomprese quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, o le acque dolci salmastre o marine. L’ultimo inciso del primo comma dell’articolo 2135 attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi esercita attività connesse a quelle di coltivazione del fondo, di selvicoltura e allevamento di animali. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che si intendono comunque connesse: le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge(ad esempio l’agriturismo). Approfondendo il concetto di attività connessa, notiamo che la connessione deve essere fondamentalmente di due tipi: - connessione soggettiva, poiché le attività connesse devono essere svolte da chi è già imprenditore agricolo;

- connessione oggettiva, poiché vi deve essere un legame tra l’attività connessa e quella agricola; non si tratta di un legame qualsiasi, ma di un collegamento dove l’attività agricola è pur sempre prevalente rispetto a quella connessa. Questa prevalenza si specifica sia nel senso che quando l’attività è rivolta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell’ impresa agricola, debba avere ad oggetto prodotti che prevalentemente siano ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali dell’impresa, e sia nel senso che quando si tratti di fornire beni e servizi, sarà necessario utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Non bisogna quindi commettere l’errore di mettere in rapporto l’attività agricola e quella connessa e vedere quali tra le due sia “prevalente” quasi nel senso di metterle su una bilancia e vedere quale pesa di più ma bisogna vedere se nell’attività connessa vi sia una fetta prevalente di “attività propria dell’imprenditore agricolo” rispetto a quella connessa. Se quindi il nostro imprenditore agricolo coltiva patate e apre un negozio dove vende in gran parte patate ma anche l’olio per friggerle,che non produce lui, l’attività sarà oggettivamente connessa ma se oltre all’olio comincia a vendere anche pmodori, mortadella birra etc, non prodotti da lui, si sarà spezzata la connessione oggettiva e il nostro agricoltore sarà diventato anche imprenditore commerciale per l’attività connessa. Si definisce imprenditore agricolo professionale chi,  in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società di persone o cooperative o di amministratore di società di capitali, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Si richiede dunque che l’imprenditore agricolo per poter essere qualificato professionale si dedichi principalmente allo svolgimento delle attività agricole dalle quali è essenziale che faccia derivare la parte maggiore del proprio reddito senza con ciò escludere che lo stesso imprenditore possa realizzare anche redditi di diversa fattispecie seppure in misura ridotta rispetto all’attività principale esercitata....


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