Pagamento-traslativo PDF

Title Pagamento-traslativo
Author ANNA Darino
Course Diritto Civile
Institution Università degli Studi di Salerno
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Summary

Tratto dal GAZZONI...


Description

IL PRINCIPIO DELLA CAUSALITà NEGOZIALE. IL PAGAMENTO TRASLATIVO Ai sensi dell’art 1325 c.c. la causa è uno degli elementi essenziali del contratto ,e come tale non può mancare. Fa eccezione l’ipotesi dei titoli di credito astratti,dove l’astrattezza è legata alla circolazione del documento o della consegna : si può parlare in tal caso non di astrazione materiale intesa come irrilevanza della giustificazione causale del negozio ,bensì di astrazione processuale,che opera nel senso di invertire l’onere della prova ,in ordine all’esistenza del rapporto sottostante ,che giustifica la promessa di pagamento o la ricognizione del debito. Il principio di causalità rileva in modo incisivo a seconda dei casi e si atteggia in modo diverso sul piano degli effetti . a) Massimo rigore in termini di causalità è preteso dall’ordinamento quando le parti stipulano un contratto ad effetti reali avente ad oggetto un bene immobile .  si parla di CAUSA DICHIARATA :non solo è richiesta la forma scritta,ma si ritiene che il contratto sia nullo se dal suo contesto non sia desumibile la giustificazione causale dell’operazione ; b)in materia di obbligazioni ,invece ,si parla di CAUSA PRESUNTA (la causa si presume esistente); ed es. si presume esistente la causa solvendi negli atti esecutivi ,in ordine ai quali spetta al solvens la prova contraria in sede di ripetizione dell’indebito. L’inversione dell’onere della prova spetta al debitore ,perché il credito si presume esistente. Nel nostro ordinamento la proprietà si trasferisce per volontà delle parti o per legge, ma tale trasferimento può anche essere conseguenza di un provvedimento del giudice o di un atto amministrativo. La dottrina ha osservato che i privati attraverso lo strumento della confessione potrebbero dar vita a vicende in apparenza giustificate ,ma in realtà acausali in quanto tale giustificazione potrebbe anche non sussistere. Si sottolinea che la confessione non è impugnabile per simulazione ma solo per errore di fatto o violenza i privati potrebbero confessare,quindi disporre del diritto pur essendo carente la giustificazione causale :attraverso l’uso discrezionale del mezzo probatorio si viene ad incidere sul piano sostanziale disponendo del diritto. Secondo tale dottrina,uguale conclusione si avrebbe per il negozio di ACCERTAMENTO;ma in tal modo non si tiene conto che con l’accertamento non si può disporre del diritto (confessione) ma solo rimuovere la situazione di incertezza in cui si trova il rapporto;cosicchè il trasferimento del diritto non può farsi discendere che dal rapporto accertato,la cui inesistenza sarà rilevante. Il principio di causalità può essere facilmente aggirato dalle parti con un accorso simulatorio che faccia apparire esistente una causa che in realtà non esiste: CAUSA SIMULATA: es. contratto di transazione,con cui le parti,facendosi reciproche concessioni ,pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che sta per sorgere; le reciproche concessioni possono consistere anche nel trasferimento della proprietà,che trovata la sua giustificazione causale nella composizione della lite. Se,però,la lite non esiste ,il trasferimento è senza causa :si parla di causa simulata; E’ sufficiente quindi alla parti simulare una lite per mascherare un trasferimento acausale. La transazione potrebbe essere in ogni caso e momento impugnata da ciascuna delle parti. In questa ipotesi (diversamente dalla confessione e dall’accertamento),l’impugnativa per falsità è sempre ammissibile. Particolare manifestazione della giustificazione causale si osserva quando essa non sia desumibile dal contesto dell’atto ,ma da elementi esterni si parla di NEGOZIO ASTRATTO;ma più che di astrattezza si dovrebbe parlare di NEUTRALITà :l’atto considerato in sé potrebbe essere giustificato da una o da altra causa,solvendi o donandi. Ciò accade nell’ipotesi di PAGAMENTO TRASLATIVO : è l’atto mediante il quale si trasferisce un diritto di proprietà o altro diritto reale in adempimento di un obbligo preesistente di dare(solvendi causa); il trasferimento è quindi un atto di adempimento. Tale obbligo ha ad oggetto un dare,ossia l’obbligo di porre in essere un atto consensuale (non reale)idoneo a trasferire la proprietà inter partes: ecco perché l’atto è traslativo ed è concluso solvendi causa del precedente obbligo. Si utilizza l’espressione pagamento traslativo

in riferimento ad un adempimento diretto a trasferire il diritto di proprietà di un bene. L’obbligo di dare può nascere: -dalle legge;contratto;sentenza ;obbligazione naturale. I contraenti possono scindere la fase obbligatoria da quella traslativa,derogando all’art 1376 quando il trasferimento è senza corrispettivo ,o meglio quando esso stesso è corrispettivo di una prestazione già eseguita. Es Tizio si obbliga a trasferire gratuitamente la proprietà di un bene a Caio ,il quale aveva acquistato un bene dalla moglie di Tizio pagando un prezzo più alto del suo valore commerciale. Se si ritiene che il definitivo abbia causa solvendi ,dal preliminare di vendita nasce un obbligo di dare (non di fare);ciò soprattutto quando il prezzo è pagato dal promittente acquirente prima del trasferimento (preliminare ad effetti anticipati) o dallo stipulante,che si accorda con il promittente,il quale trasferirà la proprietà di un proprio bene ad un terzo (preliminare a favore di un terzo). In tutti questi casi vi è scissione tra fase obbligatoria e fase traslativa. Dall’atto di trasferimento non si desume la causa in quanto non è interna,ma esterna (solvendi). E’ necessario che dalla dichiarazione attributiva del solvens (colui che adempie l’obbligo di dare),sia desumibile lo scopo per il quale si adempie. Es. il mandante senza rappresentanza che trasferisce la proprietà di un bene immobile al mandante,deve espressamente dichiarare (expressio causae) che l’atto ha lo scopo di estinguere l’obbligo nascente dal mandato,che costituisce il fondamento dell’attribuizione e la giustifica causalmente dall’esterno. L’ATTO di ATTRIBUZIONE,in quanto solvendi causa è ,come l’adempimento,unilaterale e non negoziale;tuttavia,non si può negare la neutralità causale che lo caratterizza. Occorre così distinguere: i negozi fondamentali dai negozi di attribuzione patrimoniale: a seconda della giustificazione causale (interna o esterna dell’atto)corrisponde un diverso modo di reagire dei vizi e dell’assenza della causa stessa: nei NEGOZI FONDAMENTALI:la conseguenza dell’assenza di causa è la NULLITà dell’atto,essendo colpita la struttura stessa che è qualificata dalla causa ,in quanto interna; nei NEGOZI DI ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE :l’atto è strutturalmente idoneo a produrre effetti,in quanto la causa esiste,anche se esterna ad esso.;la validità dell’atto è subordinata alla presenza dello scopo ,che costituisce il momento soggettivo di imputazione (expressio causae),necessario al fine di individuare la giustificazione causale dell’operazione . La mancata individuazione dello scopo determina la nullità dell’atto,in quanto il negozio sarebbe astratto. L’attribuzione quindi sarà indebita e il solvens potrà agire con l’azione di ripetizione senza poter esperire quella di rivendicazione. Es il trasferimento dal mandatario senza rappresentanza al mandante è indebito se il mandato non è sorto validamente. Tale conclusione,della prevalenza del profilo solutorio su quello traslativo non è pacifica in dottrina ma sembra da accogliere perché in caso di prestazioni isolate ciò che può far difetto non è la causa interna del contratto,ma quella esterna dell’attribuzione patrimoniale,la cui mancanza costituisce il presupposto della condictio indebiti. La conseguenza di tale impostazione è notevole: l’azione personale ,come tale non esperibile VS terzi che fanno salvo il proprio acquisto. Il problema della Causalità è collegato quindi al principio consensualistico: poiché la proprietà si trasferisce con un unico contratto ad efficacia reale (art 1376) non può ipotizzarsi (salvo ipotesi di pagamento traslativo) alcuna separazione tra un atto che pone e un atto che esegue l’obbligo di trasferire,né può attribuirsi alla consegna (beni mobili)e alla trascrizione (beni immobili) efficacia costitutiva. Talvolta anche i negozi fondamentali (con causa interna) presentano un collegamento con un rapporto pregresso ,ad essi esterno: ma si tratta di un collegamento complesso ,nel senso che il rapporto pregresso integra la causa del negozio successivo,che quindi è la risultante delle due operazioni. Es negozi estintivi-modificativi-risolutivi. Dunque l’assenza del rapporto pregresso o la sua nullità si ripercuoterà di conseguenza sulla validità del negozio successivo e non determina la

ripetibilità della prestazione. In questi casi,non si è presenza di negozi di attribuzione meramente esecutivi di un pregresso rapporto,ma di un’ipotesi di collegamento negoziale per volontà della legge.

Per lungo tempo si è sostenuta la tesi dell’inammissibilità di tale figura giuridica basandosi sul suo contrasto con alcuni principi generali del nostro ordinamento. Innanzitutto, con il principio di causalità poiché si riteneva che tale pagamento non trovasse causa in un negozio traslativo tipico; essendo quindi privo di causa veniva considerato inammissibile. Tale tesi può considerarsi oggi superata da autorevole dottrina secondo cui il pagamento traslativo non individua un atto privo di causa, bensì piuttosto un negozio relativamente astratto, avente quindi causa esterna che ne giustifica il trasferimento patrimoniale (SCIARRONE ALIBRANDI). All’interno di tale dottrina si rinvengono poi due sub teorie. Secondo alcuni, l’indicazione della causa (c.d. expressio causae) sarebbe elemento essenziale richiesto ad substantiam, sicché una sua mancanza renderebbe nullo il trasferimento stesso. Per altri la mancata indicazione della causa non determinerebbe la nullità dell’atto ma, semplicemente, una maggiore difficoltà di prova. Pare preferibile tale seconda tesi perché il semplice difetto di estrinsecazione della causa in atto non significa certo la sua mancanza; ciò non toglie che il notaio nella sua funzione antiprocessuale sia tenuto ad indicare puntualmente gli interessi perseguiti dalle parti, così da evitare qualsiasi contestazione o incertezza sull’esistenza o meno della causa del trasferimento. Un altro principio generale con cui il pagamento traslativo contrasterebbe è quello consensualistico; per risolvere tale problema occorre un’attenta analisi della struttura dell’atto che determina il trasferimento del diritto. Sono state elaborate diverse tesi sul punto. Secondo una prima impostazione (teoria c.d. contrattualistica) l’acquisto di diritti reali in questo contesto non potrebbe prodursi se non con la prestazione del consenso di entrambe le parti, quella che dà e quella che riceve; ne conseguirebbe l’indefettibile necessità della presenza in atto di entrambe (MARICONDA). Un’altra teoria, che si ritrova anche nella giurisprudenza della Cassazione (Cass. 5748/87), si basa sull’art. 1333 c.c., secondo cui la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario e se costui non rifiuta la proposta entro un termine congruo, il contratto è concluso. L’art. 1333 c.c., quindi, rappresenta un caso di conclusione del contratto tutt’affatto che particolare, derivando detta conclusione, non già da una manifestazione di volontà, bensì da un mancato rifiuto seguito dal decorso del termine richiesto per la natura dell’affare o dagli usi, questa soluzione individuerebbe inoltre un’ipotesi di accettazione tacita determinata da comportamenti concludente. L’utilizzo dello schema dell’art. 1333 c.c. è utile perché ad esempio non richiede la presenza in atto del soggetto cui si trasferisce (anche se essa non è certo preclusa o inutile in quanto una accettazione in continenti da parte della stessa impedirà un suo successivo rifiuto e renderà subito certo l’acquisto) (Cass. 9500/87, COSTANZA). Sennonché, un’impostazione di questo tipo rende difficoltosa l’applicazione dello schema dell’art. 1333 c.c. ai negozi aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari che richieredono la forma scritta ad substantiam non solo per la proposta ma anche per l’accettazione.

Dottrina prevalente (CHIANALE, FERRI D’ORAZI FLAVONI ZANNELLI, GAZZONI), infine, afferma che non vi è ragione per negare che anche il pagamento traslativo, come ogni altro tipo di adempimento, possa avere struttura unilaterale. Tale negozio unilaterale non è, poi, privo di causa perché ha una causa esterna che si ritrova nel negozio dal quale è nata l’obbligazione di trasferimento. È comunque opportuno fare emergere la causa del trasferimento al fine di evitare il possibile giudizio di astrattezza e ogni rischio in ordine alla validità dell’atto. Si parla, quindi, di un negozio unilaterale solvendi causa soggetto a rifiuto. In conclusione si può affermare che, dato il carattere particolarmente controverso della figura e la dicotomia esistente tra la posizione della Corte di Cassazione e della dottrina, la prassi notarile ispirandosi come è solita fare a criteri di prudenza, pur ammettendo tale figura negoziale, la costruisce come negozio a struttura contrattuale, con una posizione più vicina agli orientamenti assunti dalla Suprema Corte di Cassazione che a quelli, sai pur più suggestivi, della dottrina dominante in materia. Più in particolare la prassi notarile costruisce la fattispecie come un contratto di trasferimento senza corrispettivo a causa esterna, in cui il trasferimento dei diritti reali si realizzerebbe a fronte del consenso legittimamente manifestato dalle parti contraenti e in adempimento dell’obbligo assunto in precedenza. Proprio l’ estinzione del pregresso rapporto obbligatorio rappresenterebbe l’expressio causae del contratto traslativo che ne legittima la sua validità....


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