Rassunto ordinamento-istituzionale-degli-enti-locali PDF

Title Rassunto ordinamento-istituzionale-degli-enti-locali
Author Federica Buzzi
Course Diritto degli enti locali
Institution Università degli Studi di Siena
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Riassunto enti locali utile per concorsi ...


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Riassunto ( AGGIORNATO 2019) commentato del d. lgs. 267/2000, dal testo di MAGGIOLI EDITORE, ordinamento istituzionale degli enti locali Diritto Amministrativo Università degli Studi della Tuscia 49 pag.

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RIASSUNTO COMMENTATO TUEL, ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (d.lgs 267/2000) manuale MAGGIOLI editore, AGGIORNATO 2019 Con schemi esemplificativi di deliberazioni, ordinanze, provvedimenti amministrativi, verbali etc CAPITOLO 1 (p. 255 del manuale) Gli enti locali sono enti pubblici che operano in un ristretto ambito territoriale per il perseguimento di interessi locali. L’art 3 comma 4 assegna a comuni e province autonomia normativa. La potestà regolamentare spetta sempre allo stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. I regolamenti degli enti locali sono approvati con deliberazioni. La competenza dell’approvazione dei regolamenti è del consiglio comunale, con l’eccezione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che ai sensi dell’art 48 spettano alla giunta. I regolamenti di organizzazione in genere sono approvati dall’organo esecutivo. Le deliberazioni che approvano i regolamenti sono pubblicate all’albo pretorio. Entrano in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che li ha approvati. Non è necessaria una seconda pubblicazione all’albo pretorio. Non è possibile ricorrere immediatamente contro i regolamenti comunali in quanto trattandosi di norme astratte non possono causare una lesione immediata e diretta all’interesse personale di soggetti. La lesione che dà diritto di ricorrere al TAR può avvenire in conseguenza di un provvedimento amministrativo che attui le disposizioni contenute nel riferimento. In questo caso si può ricorrere contro il provvedimento attuativo e contro il regolamento. Se una disposizione viola immediatamente e direttamente l’interesse soggettivo è possibile ricorrere contro la disposizione regolamentare anche in assenza di provvedimento attuativo. In conseguenza della violazione dei regolamenti si applica una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro secondo l’art 7 bis. Le sanzioni si applicano anche in casi di violazione delle ordinanze del sindaco o del presidente della provincia. STATUTI Lo statuto è la fonte normativa espressione massima dell’autonomia di un ente. Attraverso lo statuto l’ente è in grado di dare una sua regolamentazione al proprio ordinamento. Gli statuti, in quanto atti normativi fondamentali degli enti, hanno l’effetto di dettare principi vincolanti per tutti gli altri atti normativi, per questo hanno un’efficacia normativa superiore ai regolamenti. Anche gli statuti devono rispettare il principio di legalità, che postula l’assoggettamento delle norme secondarie alla legge. Comuni, province e città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione. Per gli altri enti locali definiti dall’art 2 la potestà statutaria non incontra una tutela costituzionale. La disciplina degli statuti comunali e provinciali è contenuta nell’art 6 del testo unico. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente anche in giudizio. Stabilisce poi i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto favorevole di 2/3 dei consiglieri assegnati. Se non è raggiunta la maggioranza, la votazione deve essere ripetuta in successive sedute, entro 30 giorni e deve ottenere per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri. Poi, lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione (BUR) cui appartiene il comune, affisso all’albo pretorio per 30 giorni e inviato al ministero dell’interno per inserirlo nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore dopo 30 giorni dall’affissione all’albo pretorio.

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Gli statuti possono legittimamente assegnare alla dirigenza la rappresentanza in giudizio. CAPITOLO 2 (p. 264) ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Gli artt da 8 a 11 disciplinano gli istituti della partecipazione popolare alla vita amministrativa degli enti locali. Il primo comma dell’art 8 stabilisce che i comuni, attraverso lo statuto, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o frazione. I comuni promuovono le forme associative dei cittadini di carattere non solo sociale ma anche economico e politico. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il comma 2 dell’art 8 assegna allo statuto il compito di determinare forme di partecipazione degli interessanti ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che possono determinare effetti sulle loro situazioni giuridiche soggettive. La disciplina è coordinata con la legge 241/90. ISTANZE, PETIZIONI Il comma 3 dell’art 8 individua un contenuto obbligatorio dello statuto che deve prevedere 1) forme di consultazione della popolazione 2) procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte dai cittadini singoli e associati. Lo statuto deve indicare le modalità con le quali il comune si rivolge ai cittadini per consultarli su vari temi, come sondaggi di gradimento dei servizi, illustrazioni di provvedimenti etc. Lo statuto deve disciplinari anche i casi in cui i contatti avvengano su iniziativa dei cittadini; deve stabilire come acquisire istanze, petizioni etc indicando i requisiti che i cittadini devono possedere per presentare queste proposte (cittadinanza), il numero delle firme per presentare le proposte, le questioni su cui sono ammesse, i tempi per l’approvazione, e l’organo incaricato di esaminare l’ammissibilità dell’atto di iniziativa popolare. REFERENDUM Ci sono più tipi di referendum: consultivo, abrogativo, propositivo, di indirizzo. Il referendum abrogativo non può riguardare materie come il bilancio preventivo e i regolamenti in materia di imposte e tasse. Il referendum propositivo conferisce al corpo elettorale il potere di approvare e introdurre nuove norme, mediante una consultazione che attribuisca agli elettori il potere di pronunciarsi su una proposta e di approvarla con efficacia esecutiva. Il referendum di indirizzo è una specie del genere dei referendum propositivi non deliberativi. Il referendum è facoltativo. Gli enti possono ma non devono prevedere le consultazioni referendarie. PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI L’art 8 comma 5 prevede che lo statuto promuova forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’UE e degli stranieri regolarmente soggiornanti. AZIONE POPOLARE L’azione popolare è una forma di legittimazione ad agire in giudizio assegnata dalla legge NON al soggetto che ha direttamente l’interesse ad agire, leso nei suoi diritti o interessi soggettivi, cioè l’ente locale, bensì ai componenti della comunità amministrata. Il fine è l’estensione della partecipazione diretta della comunità amministrata alla vita dell’amministrazione. Il cittadino può sostituirsi all’ente per far valere le azioni a tutela del patrimonio dell’ente medesimo, a vantaggio della collettività. È una sostituzione processuale che può essere attivata dal cittadino constatando l’inerzia dell’ente.

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L’azione popolare è una forma di tutela degli interessi spettanti al cittadino non come singolo ma come componente di una comunità. L’art 9 comma 2 prevede che qualora sia instaurata un’azione popolare, l’ente non possa più rimanere indifferente. Il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune o della provincia. Il rischio delle spese, in caso di soccombenza, si trasferisce al comune o alla provincia: il rischio processuale si sposta sull’ente che decida di far proprie le ragioni che abbiano spinto i cittadini ad agire. L’art 9 disciplina anche l’azione a tutela dell’ambiente che le associazioni di protezione ambientale possono proporre al posto dell’ente provincia. L’eventuale risarcimento del danno (cui sia condannato l’autore del danno ambientale) è liquidato in favore della provincia sostituitasi processualmente, mentre le spese sono liquidate in favore dell’associazione ambientale, che subisce l’onere delle spese medesime qualora la sentenza sia sfavorevole. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI L’art 10 disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi dell’amministrazione comunale e provinciale. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che vieti l’esibizione. Qualora ci sia una contrapposizione tra principio di pubblicità e riservatezza, occorre bilanciare caso per caso i due interessi contrapposti. In base all’art 10 del testo unico non richiede per l’accesso la sussistenza di una posizione soggettiva qualificata, a differenza della legge 241/90. L’art 10 stabilisce una normativa specifica dedicata a comuni e province:

• Tutti gli atti comunali e provinciali sono pubblici • È possibile derogare quando l’accesso possa pregiudicare il diritto alla riservatezza • Il diritto di accesso si esercita mediante visione degli atti o estrazione di una copia • Il comma 2 prevede che i cittadini possano ottenere informazioni relative allo stato di avanzamento delle pratiche amministrative • C’è un referente cui fare capo per ottenere l’accesso • La trasparenza amministrativa è assicurata non solo ai singoli ma anche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. DIFENSORE CIVICO Il difensore civico è un’autorità amministrativa o un organo amministrativo indipendente, cui sono affidati i compiti di garanzia, vigilanza e controllo dell’attività di determinati enti pubblici. L’art 11 ne disciplina il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa. Il ruolo è espletato tramite segnalazioni alle amministrazioni di abusi, disfunzioni e carenze che possano pregiudicare gli interessi dei cittadini. Può e deve agire di propria iniziativa. Il difensore civico non deve essere obbligatoriamente istituito. Lo statuto deve disciplinare le modalità per l’elezione, la precisazione dei suoi poteri ed i rapporti col consiglio. Il difensore esercita il controllo sulle deliberazioni del consiglio e della giunta, rispetto alle quali ¼ dei consiglieri provinciali e comunali con oltre 15000 abitanti, oppure 1/5 dei consiglieri dei comuni con meno di 15000 abitanti, abbia fatto richiesta scritta e motivata di controllo, purchè le deliberazioni riguardino:

• Appalti e affidamento di servizi o forniture

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• Dotazioni organiche • Assunzioni del personale Il difensore, qualora li ritenga viziati di illegittimità, non può procedere all’annullamento di questi atti, ma invita l’ente ad eliminare i vizi riscontrati. In alternativa, le funzioni del difensore comunale possono essere conferite al difensore civico della provincia: “difensore civico territoriale”. CAPITOLO 3 (p. 271) FUNZIONI DEL COMUNE L’art 13 definisce le funzioni che spettano al comune, i suoi compiti fondamentali. Lo svolgimento delle funzioni degli enti locali avviene secondo il principio di sussidiarietà cosiddetta orizzontale: gli enti possono svolgere le loro funzioni demandandole al diretto esercizio delle formazioni sociali. L’art 13 incentra la sua disciplina su:

• Servizi alla persona e alla comunità • Assetto e utilizzazione del territorio • Sviluppo economico L’articolo non elenca nel dettaglio le singole competenze spettanti al comune. Il comune è definibile come ente a competenza amministrativa generale. L’art 118 della costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite in primo luogo ai comuni e solo quando serva assicurare un esercizio unitario di tali funzioni a livelli territoriali maggiori possano essere conferite a province, città metropolitane, regioni e stato. L’art 13 c 2 contiene una norma il cui scopo è rendere evidente alle amministrazioni locali che possono esercitare funzioni comunali definendo gli ambiti territoriali, prevedendo il principio del decentramento e dell’accorpamento di funzioni. Il comune secondo l’art 14 gestisce alcuni servizi di competenza statale: • Elettorale • Anagrafe • Stato civile • Statistica • Leva militare Lo stato può assegnare ai comuni ulteriori servizi, a patto che dia le necessarie risorse finanziarie. L’organo cui è demandato il compito di gestire le funzioni del c 1 è il sindaco, che le esercita come ufficiale di governo. Il sindaco disimpegna questi compiti mediante delega ai funzionari preposti ai servizi demografici.

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Per quanto riguarda la funzione statistica, tutti gli enti locali dovrebbero avere degli uffici di statistica. Le funzioni fondamentali dei comuni secondo la legge 122/2010 sono: • Organizzazione generale contabile e controllo

dell’amministrazione,

gestione

finanziaria

• Organizzazione servizi pubblici, compresi i servizi di trasporto pubblico • Catasto • Pianificazione urbanistica ed edilizia • Attività di protezione civile e coordinamento primi soccorsi • Organizzazione e gestione servizi di raccolta, recupero rifiuti urbani e relativi tributi • Gestione del sistema locale dei servizi sociali • Edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province • Polizia municipale e amministrativa locale • Tenuta dei registri di stato civile, servizi anagrafici, elettorali e statistici FUNZIONI DELLA PROVINCIA L’art 3 definisce la provincia come ente intermedio tra comune e regione, che ha il compito di curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità provinciale. La provincia ha il compito di curare gli interessi e lo sviluppo della comunità amministrata, assolvendo a funzioni di rappresentanza della popolazione. Non è solo ente intermedio ma soggetto giuridico. Le funzioni della provincia in base all’art 19 erano:

• Difesa del suolo, tutela dell’ambiente e prevenzione calamità • Tutela risorse idriche e energetiche • Valorizzazione beni culturali • Viabilità e trasporti • Protezione flora e fauna, parchi e riserve naturali • Caccia e pesca • Smaltimento rifiuti a livello provinciale, controllo scarichi delle acque e emissioni atmosferiche e sonore • Servizi sanitari e profilassi pubblica • Compiti riguardanti istruzione secondaria di 2 grado • Raccolta e elaborazione dati Nel corso del 2012 le province sono state interessate da una riforma ancora non compiuta, la legge 56/2014 legge Delrio e in un disegno che prevede la

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cancellazione del termine province destinate a trasformarsi in ente di area vasta. La legge delrio elenca queste funzioni della provincia: • Tutela e valorizzazione dell’ambiente • Servizi di trasporto in ambito provinciale, controllo in materia di trasporto privato, gestione delle strade provinciali • Programmazione rete scolastica • Raccolta e elaborazione dati • Gestione edilizia scolastica • Controllo delle pari opportunità in ambito occupazionale In caso di convenzione coi comuni può esercitare anche queste eventuali funzioni: • Predisposizione documenti di gara • Stazione appaltante • Monitoraggio contratti di servizio • Organizzazione concorsi Le province montane e di confine con altri stati: • Curano lo sviluppo strategico del territorio • Curano le relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciali e enti territoriali di altri stati CAPITOLO 4 (p. 279) FORME DI DECENTRAMENTO E ASSOCIATIVE L’art 2 definisce gli enti locali: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni. NON sono enti locali i municipi, i circondari provinciali, le convenzioni e le circoscrizioni, che sono solo istituti per il decentramento delle funzioni amministrative, ma non soggetti rappresentativi. L’applicabilità del testo unico relativamente ai consorzi è:

• Ammessa per i consorzi-imprenditori • Esclusa per i consorzi che gestiscono servizi sociali MUNICIPI Gli articoli 117 e 133 della costituzione assegnano alle regioni il compito di modificare le circoscrizioni territoriali comunali mediante apposite leggi regionali. È demandata a ciascuna regione la definizione delle modalità delle fusioni comunali. L’art 15 stabilisce che le regioni predispongano un programma per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, da concordare con i comuni medesimi. I programmi devono puntare all’istituto delle unioni di comuni, per incentivare l’associazione delle funzioni e devono essere aggiornati ogni 3 anni. La competenza a istituire i municipi, secondo l’art 16, è attribuita ai comuni costituiti per effetto delle fusioni. L’art 16 affida allo statuto del comune nato per fusione, la possibilità di prevedere l’istituzione di

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municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. In un territorio sortito da una fusione può esistere più di un municipio. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione. CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI L’art 17 ha ristretto il numero dei comuni che possono istituire le circoscrizioni di decentramento comunale. Tale norma impone di sopprimere le circoscrizioni a tutti i comuni, tranne quelli con popolazione superiore a 250 mila abitanti. Per questi comunque l’istituzione rimane facoltativa. L’art 17 rinvia agli statuti il compito di definire:

• Il sistema di elezione del consiglio circoscrizionale • L’organizzazione delle circoscrizioni • Il funzionamento delle circoscrizioni Le circoscrizioni sono definite come organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni delegate del comune. Nelle circoscrizioni non possono mancare né il consiglio né il presidente. Lo statuto stabilisce le procedure e le forme per l’elezione dei componenti delle circoscrizioni. I comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, mediante statuto, possono scegliere di trasformare le circoscrizioni in “comuni nel comune”, assegnando piena autonomia funzionale e organizzativa. Il sindaco può delegare al presidente del consiglio circoscrizionale le sue funzioni quale ufficiale di governo. I circondari provinciali sono aboliti. AREE E CITTÀ METROPOLITANE L’area metropolitana avrebbe dovuto rappresentare la soluzione ai problemi di disordinata crescita economica e territoriale dei grandi comuni. Ai sensi dell’art 1 della legge 65/2014 le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta dotate di specifiche funzioni fondamentali e con le seguenti finalità istituzionali generali:

• Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano • Promozione e gestione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione • Cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello Le città metropolitane sono costituite mediante un complesso sistema di elezione di secondo grado: i componenti degli organi di governo non sono eletti direttamente dal...


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