Clelia Iasevoli PDF

Title Clelia Iasevoli
Author martina riri
Course Procedura Penale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Patteggiamento: costituisce un rito negoziale recettizio (recettizio poiché la richiesta è destinata al giudice), definizione che non piace alla prof, poiché all’interno di essa tutto diventa disponibile, riecheggia fortemente la natura civilistica. L’incontro di volontà tra pm ed imputato non può essere ricondotto ad una negoziazione, poiché sembrerebbe che la presunzione di non colpevolezza possa essere oggetto di disponibilità da parte dell’imputato. Secondo cassazione e dottrina prevalente è così, secondo la prof no poiché c’è anche una direttiva dell’UE che afferma che il principio di presunzione di non colpevolezza sia indisponibile. Se la presunzione di non colpevolezza opera fino al passaggio in giudicato della sentenza, il principio resta fermo anche all’emanazione della sentenza di condanna a seguito del rito speciale del patteggiamento; certo è che per quest’ultima sentenza è prevista l’inappellabilità della sentenza, fatta eccezione del pm che avanza un disaccordo nei confronti della richiesta presentata dall’imputato. Questo rito alternativo comprime l’esercizio della giurisdizione, ma come fa oggi a trovare una legittimità costituzionale con riferimento alla presunzione di non colpevlezza? In primis, questo rito semplificato a modulo anticognitivo, risolve gran parte delle vicende giudiziarie, in virtù dei benefici premiali di cui gioverebbe l’imputato. La scelta del rito è rimessa alla volontà delle parti, per strategia accusatoria o difensiva, ma fino a che limiti è possibile avvalersi di questo?? Nel nostro sistema processuale la funzione di accertamento ha il suo esito nel’esercizio della giurisdizione, il cui specchio è la MOTIVAZIONE. Come può motivare il giudice nel patteggiamento la sentenza se il rito è anticognitivo?  Modulo ‘anticognitivo’: facciamo i conti con l’art. 111 comma 5, e con una delle ipotesi tipiche di consenso dell’imputato come deroga al contraddittorio come metodo di accertamento. (a questa ipotesi viene ricondotto l’abbreviato). Qual è l’oggetto dell’accordo? LA PENA. È quindi legittima l’applicazione della pena senza accertamento, senza responsabilità, ma solo su una MERA IPOTESI DI RESPONSABILITA’, dal momento che il rito, per esempio, non prevede tra i suoi presupposti la confessione? L’imputato che avanza una richiesta non deve aver confessato, quindi vertiamo su un territorio rispetto al quale i confini fanno la differenza, e sono delineati dal legislatore in quella parte del paradigma giuridico in cui fa salva l’inderogabilità della giurisdizione. La legittimità del rito si trova nel punto di equilibrio tra ciò che è disponibile per le parti e ciò che è indisponibile e che automaticamente rientra nell’alveo della giurisdizione.

se salta il punto di equilibrio il rito diventa incostituzionale. Con la richiesta del rito non si va a negoziare la presunzione di non colpevolezza, ma l’onere della prova, che in questo caso grava sul pubblico ministero ex aert 27 comma due cost, tutte le volte in cui c’è inversione dell’onere c’è inversione della presunzione di non colpevolezza. Nel momento in cui l’indagato o imputato rinuncia al contraddittorio, riduce l’onere della prova, rispetto a ciò gli elementi acquisiti dal pm nella fase di indagine assumono contenuto probatorio. L’oggetto del pactum è l’accettazione dei rischi connessi all’esercizio della pretesa punitiva dello stato sulla base di atti investigativi unilaterali a fondamento dell’accusa. Questo non è un accertamento ‘implicito’ di colpevolezza, poiché il giudice ha il dovere di verificare le cause di non punibilità(perché il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, l’imputato non l’ha commesso). L’imputato sceglie il rito in questione per decidere della propria pena allo stato degli atti, evitando così l’avanzamento probatoria. Il rito oggi ha assunto una particolare valenza premiale nell’ambito di reati per corruzione, prevedendo incentivi: la legge ha inasprito le pene accessorie(interdizione dai pubblici uffici PERPETUA), ma con il patteggiamento l’imputato si immette in un circuito dove sicuramente si arriva a una sentenza di condanna, se sceglie il dibattimento potrebbe aspettarsi l’assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove, gli oneri dimostrativi del pm sono altissimi. Come strategia legislativa contro i reati commessi nei confronti della pa, il legislatore ha individuato il potenziamento del patteggiamento e solo in via residuale il ricorso in dibattimento: la richiesta può essere condizionata all’esenzione delle pene accessorie(vedi sopra). Si arriva a una condanna per via semplificata, ma molto probabilmente se si fosse seguita la strada del rito ordinario, probabilmente sarebbe stata pronunciata l’assoluzione. Rispetto a questa richiesta quali sono i poteri del giudice? Il giudice caso per caso valuta se accogliere la richiesta oppure rigettare, senza l’indicazione del legislatore di alcun parametro di riferimento, la valutazione sarà quindi discrezionale. Rispetto all’esercizio della discrezionalità c’è poi il problema dei controlli. La richiesta ha ad oggetto la specie la misura la sanzione sostitutiva o la pena pecuniaria diminuita fino a un terzo. Detta così l’oggetto del patto sembrerebbe essere proprio la pena, ma ovviamente prima della pena viene l’accertamento della responsabilità, implicitamente l’accordo significa acquiescenza su imputazione, qualificazione giuridica del fatto, circostanze. E’ importante in riferimento ai contenuti del factum la disposizione del secondo comma: da questo si rinvengono i confini dell’esercizio del potere giurisdizionale,

cosa fa il giudice rispetto all’accordo delle parti, se il consenso significa anche acquiescenza rispetto all’imputazione e alle circostanze. . Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata (4), ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delcomle parti (5). Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 (6). Si applica l'articolo 537 bis. (8) Il legislatore richiamando espressamente il 129 ha escluso nel patteggiamento l’applicazione del 530 e 533, regole di giudizio alla base dell’assoluzione per insufficienza e contraddittorietà delle prove, regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio posta a fondamento di una legittima condanna. Quindi anche in caso di insufficienza o contraddittorietà sarebbe legittima la sentenza di condanna in tema di patteggiamento e il giudice non sarebbe chiamato a prosciogliere. Il comma 2 e il consenso delle parti intervenuto sul factum, veramente comportano la disapplicazione del 530 e 533 o il legislatore strutturando in chiave ipotetica il richiamo al 129 sottolinea qualche altra cosa?? Sicuramente la seconda risp. Quando si è visto l’abbreviato e si è detto che è un giudizio semplificato ma per analogia funzionale si applicano le regole del dibattimento, il patteggiamento è un rito semplificato destinato all’applicazione processuale?sicuramente si, ma è un 3? modulo anticognitivo di giudizio e in quanto tale ha un evidente eadem ratio con il dibattimento, legato soprattutto agli epiloghi: sentenza di assoluzione, sentenza di condanna. Perché però in patteggiamento non può essere applicato il 530 e 533? Come fanno la dottrina e la giurisprudenza a sostenere che nel menzionare l’art. 129 ha escluso l’applicazione del 530 e 533? La proposta deve essere varata dal giudice, che deve escludere il rito solo se sussistono le cause di non punibilità. Il potere è strutturato con stretto riferimento all’oggetto dell’accordo: pena. Accortamente il legislatore richiede come verifica preliminare della correttezza dell’accordo la verifica che non vi siano cause di non punibilità, il primo controllo da effettuare per accogliere o meno la proposta è quello dell’assenza di cause di non punibilità, ECCO PERCHE’ IL LEGISLATORE RICHIAMA IL 129, il giudice può andare nella direzione opposta pure se l’accordo ha ad oggetto la punibilità (la pena in concreto applicabile). qualcuno dice tutte le

ipotesi del 129 è ricorrente nel 530, tranne per quanto riguarda l’insufficienza o contraddittorietà delle prove, quindi si può assolvere solo ai sensi del 129. Secondo la dottrina, nel caso in cui il giudice ritenga insufficienti gli atti investigativi rinvenuti nel fascicolo del pm(quindi controllo cartolare)? RIGETTA LA RICHIESTA. Verificato l’an della punibilità, il giudice verifica poi il nomen iuris (esatta qualificazione giuridica del fatto) per la funzione in sè di ius dicere. In un sistema così congeniato, secondo cui non operano le regole ex 530 e 533, e quindi diventano ridotte le ipotesi di proscioglimento, sicuramente è evidente l’accelerazione processuale. Ma se oltre ogni ragionevole dubbio deriva dalla presunzione di innocenza, l’affermazione per cui la condanna in patteggiamento è possibile pure se c’è un dubbio ragionevole non sarebbe corretta. Dalla motivazione deve risultare che il giudice ha verificato la sussistenza delle cause di non punibilità? E dal momento che l’unica via d’uscita per l’assoluzione sia l’art 129, e quindi l’assenza di cause di non punibilità, il giudice deve motivare dicendo che non ha riscontrato nessuna causa di non punibilità e perciò ha condannato. E se si sbaglia? Altro versante in cui diventa carente l’azionabilità della giurisdizione di controllo di un altro giudice. Certo è alla luce del secondo comma che nonostante l’intervenuto pactum tra le parti, il giudice può non accogliere la proposta, non è vincolato. L’indipendenza è funzionale e bilancia l’esercizio dei poteri dispositivi delle parti. La corte costituzionale fino a oggi ha ritenuto la legittimità del rito semplificato poiché nel 442 comma 2 vi è il bilanciamento tra l’inderogabilità della giurisdizione e il potere di disponibilità delle parti. I problemi sono nati con la riforma orlando, poiché nel 2017 il legislatore è intervenuto più volte per deflazionare il ricorso in cassazione e ha pensato sulla base della ricostruzione che accentua la rinuncia al contraddittorio di contenere al minimo la ricorribilità in cassazione per vizi di motivazione della sentenza di condanna emessa all’esito del patteggiamento. La sentenza, in primis, è appellabile solo dal pubblico ministero in caso di dissenso dalla richiesta avanzata dall’imputato, ma non dall’imputato stesso. In un sistema multilivello di diritti e fonti, una direttiva ue sulla presunzione di innocenza che ha prescritto che la violazione della presunzione dovesse essere sempre tutelata in ogni stato ue, la riforma orlando del 2017 interviene sul 448, inserendo il comma 2 bis. 2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato,

al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza(4). il primo problema è la compatibilità di questo articolo con il 111 cost. il legislatore ha ben pensato di evidenziare i motivi di ricorribilità nei confronti di un provvedimento specifico quale la sentenza di condanna. Una certa corrispondenza tra i motivi qui richiamati e il 444 comma 2 in cui sancisce i confini dell’esercizio della funzione giurisdizionale è ravvisabile e non è casuale poiché nel 444 comma 2 si è detto che rispetto all’iter logico giuridico che deve eseguire il giudice vi sono obblighi motivazionali, se il giudice non motiva l’imputato condannato ha tutto l’interesse ad azionale la giurisdizione di controllo. L’imputato che presta il consenso deve essere capace di intendere e di volere. L’errore di questa valutazione può essere legittimamente fatto valere dinanzi alla corte di cassazione. La giurisprudenza di legittimità quando ricostruisce il significato violazione di legge alla mancanza di motivazione GRAFICA, la sentenza è senza motivazione. La cassazione ritiene che la violazione deve essere o l’inosservanza di una norma sostanziale o processuale, nel caso di mancanza di motivazione questa viene sanzionata a pena di nullità dal 125. Secondo la cassazione i vizi di motivazione che sono riconducibili alla violazione di legge sono quelli che si sostanziano in una inosservanza del 125 comma 3, che dice che le sentenze sono motivate a pena di nullità. La dottrina invece dimostra che dire mancanza di motivazione o mancanza materiale di motivazione, oppure parlare di motivazione apparente, ove manca l’iter logico del giudice e quindi non si comprende, è la stessa cosa: La motivazione di fatto manca quando il discorso giustificativo c’è ma è incomprensibile, poiché non raggiunge la sua funzione. Si è poi parlato di legittima ricorribilità in cassazione anche per una motivazione dai motivi perplessi. La motivazione deve essere in grado di svolgere la propria funzione: consentire il controllo, la giustizia è amministrata in nome del popolo. Se nel corso degli anni si è avuta una positiva evoluzione della ricorribilità in cassazione per vizi di motivazione anche quando questi vizi non si sostanzino in una mancanza materiale della stessa, e quindi per violazione di legge rispetto al 125 comma 3 della costituzione, oggi si ritiene che il 448 comma 2 bis sia incostituzionale, quando tipizza la violazione di legge. Quindi la conclusione è che la violazione degli obblighi motivazionale sia ricorribile autonomamente in cassazione. Il patteggiamento è stato strutturato circoscrivendo al minimo le ipotesi di assoluzione, poiché a fronte di un dubbio ragionevole si ritiene legittima la condanna dal momento che le ipotesi di proscioglimento sono quelle ai sensi del 129 cpp, è

ovvio che emessa la sentenza di condanna l’imputato può ricorrere per la carenza di obblighi motivazionali. Per evitare l’inflazione dei ricorsi posti avverso il patteggiamento, orlando ha escluso la ricorribilità in cassazione proprio per violazione del 129, recependo la giurisprudenza che ritiene che prestare consenso equivalga a non avvalersi della presunzione di innocenza. Ma il diritto comunitario, gli obblighi internazionali?...


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