Clelia Iasevoli 2019 PDF

Title Clelia Iasevoli 2019
Author martina riri
Course Procedura Penale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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La facoltà di uscire dal rito abbreviato è esercitabile pur quando le vicende dell’imputazione non risultano dai meccanismi di integrazione probatoria di cui al 438 5e 441 5 comma? C’è un’esigenza di modifica dell’imputazione connessa a emergenze processuali risultanti dagli atti investigativi. (giusto sabrina??) dagli atti investigativi risulta che l’imputato probabile attore del reato perché NON CONDANNATO avesse agito non per futili motivi ma per gelosia, che risultava dagli atti investigativi. La questione è aperta xke c’è un contrasto giurisprudenziale: c’è chi sostiene che le vicende dell’imputazione siano strettamente connesse al principio della obbligatorietà dell’azione penale, e quindi possono essere aggiornate, sebbene l’imputato abbia scelto il rito abbreviato, vi era stata una svista del pm che doveva essere recuperata ex112 cost poiché esso non può essere oggetto di potere dispositivo dell’imputato; c’è chi sostiene che non è possibile aggiornare l’imputazione in abbreviato se il fatto storico diverso risultava già dagli atti investigativi, situazione non connessa ai meccanismi di integrazione probatoria, questo orientamento fa perno sul 441 bis che fa riferimento ai casi e alla loro tassatività. (solo in quei casi si aprono nei varchi nell’ambito della cristallizzazione dell’imputazione per volontà dell’imputato) come verrà risolta la questione? (minuti di silenzio) Situazione n2 in materia di rito abbreviato: diversa configurazione storica dello stesso fatto, che ha ad oggetto una circostanza aggravante, i futili motivi. Cosa succede se il giudice dell’abbreviato modifica la qualificazione giuridica? Lo può fare? A quali condizioni? Non c’è menzione innanzitutto nel 441 bis. Es: l’imputazione è furto, il giudice dell’abbreviato la modifica in ricettazione. La stessa condotta può essere qualificata sia come furto che ricettazione senza che mutino gli elementi costitutivi del reato. Quando diciamo che l’imputato con l’abbreviato cristallizza l’imputazione significa che l’imputato accetta l’operazione di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale astratta, ecco perché l’imputazione comprende il nomen iuris del fatto, e così cristallizza l’azione. C’è un problema: l’art 521, la prima parte. Può essere estesa l’applicabilità di questo articolo al rito abbreviato? Se si, comporta per il giudice la possibilità di modificare il nomen iuris da furto a ricettazione. Se non mutano gli elementi costitutivi del reato(gli elementi oggettivi, condotta, evento, nesso di causalità, e gli elementi soggettivi, dolo o colpa), la corte costituzionale nel 2010 ha detto che questa operazione è legittima perché se ci fosse la modifica degli elementi costitutivi del reato, l’imputato avrebbe interesse a difendersi provando poiché ci sarebbe una differenza di pena da applicare. Se si modificano gli elementi costitutivi bisogna riconoscere il potere del pm di adeguare la storicità del fatto alle nuove emergenze. (pm come dominus degli elementi costitutivi) .

L’ambito del 521 1 parte e l’ambito del comma 2 seconda parte segna i LIMITI DEL POTERE EX OFFICIO DEL GIUDICE. E’ vero che il giudice può modificare la qualificazione giuridica, a condizione che essa non configuri un fatto diverso, in tal caso gli atti devono essere trasmessi al pm. I due commi dell’articolo sono interconnessi poiché il secondo comma individua i limiti del potere di cui al comma 1, che è discrezionale ma normativamente orientati dal 2 comma. Quali sono gli errori commessi nel caso drassich e le sue ripercussioni al principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, fermo restando la tassatività del 441 bis, che esclude l’estensione analogica del diritto di difendersi provando dell’imputato a fronte, in abbreviato, della modifica della qualificazione giuridica del furto in ricettazione. La soluzione sarebbe sollevare la questione di legittimità del 441bis e ottenere una sentenza additiva che estenda i diritti di difesa all’imputato anche ai casi di modifica della qualificazione giuridica. Io giudice dell’abbreviato sono convinto che il reato contestato è ricettazione e non furto come ha previsto il pm nell’imputazione, come risolvo? Dal punto di vista teorico è possibile l’estensione del 521 e quindi è corretto porre il problema, ma c’è il quesito inerente alle modalità applicative, stando in abbreviato e dovendo fare i conti con la tassatività del 441bis. Da un punto di vista costituzionale, il diritto di difesa è inviolabile SEMPRE, anche nell’abbreviato. L’interpretazione sistematica non risolve il problema, la giurisprudenza consolidata della corte di Strasburgo invece ragiona sui valori e non sulle forme, riconosce infatti il diritto di difesa. -> art 6 cedu paragrafo 3 lettera a riconosce un diritto di avviso all’imputato di ordine generale senza far riferimento al titolare dell’avviso, alle modalità, alle forme, a una richiesta di rinvio a giudizio per esempio. -> (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; questa lett b comprende sicuramente anche la qualificazione giuridica, quindi a questo valore è possibile ricondurre l’art 521 nella sua completezza, al fine però di verificare se nel ricorrere al 1 comma o al 2 comma sia stato riconosciuto all’imputato il tempo di preparare la difesa. La situazione soggettiva protetta della difesa è strettamente implicata da tutte le possibili modifiche inerenti all’accusa considerata come valore di sintesi tra fattispecie concreta nella sussunzione nella fattispecie legale astratta. Da qui la questione drassich, interminabile, poiché all’interno di essa si scontrano forma e valori. Caso drassich: un giudice del tribunale di pordenone è stato condannato dalla corte d’assise d’appello di venezia per corruzione semplice, quindi dolo generico. Il giudice nei confronti della sentenza di condanna in appello propone ricorso in cassazione indicando la prescrizione per il reato di corruzione semplice. La corte di

cassazione modifica la qualificazione in corruzione in atti giudiziari, facendo così evita la prescrizione e quindi il proscioglimento, rigetta il ricorso e la sentenza diventa esecutiva. Ovviamente la modifica della qualificazione ha comportato una modifica in peius del trattamento sanzionatorio, a fronte del quale in cassazione Al giudice non è stato riconosciuto il diritto di difendersi provando, causando un vuoto di tutela. Analizzando il 319 cp e il 319 ter del cp si tratta di un’ipotesi di modifica della veste giuridica rientrante nel 521 1 comma, o la cassazione ha commesso un errore interpretativo, vertendo sul 2 comma, e non avendo essa a questo punto il potere di modificare la qualificazione. E se a monte del caso drassich ci fosse stata una modifica storica tale da non poter rigettare, e la cassazione, trovandosi così di fronte a un fatto diverso, doveva rilevare il vizio di correlazione. Questa situazione non è mai stata presa in considerazione né dal difensore né dalla dottrina. Sono stati tutti concentrati sulla mancata difesa provando, non sul binomio fatto nuovo-fatto diverso. (che imbecilli). A fronte del ricorso del giudice drassich, la corte europea nel 2007, ha accolto poiché ha ritenuto iniqua la sentenza poiché c’è stata violazione dell’art 6 cedu lettera b, ragionando quindi sui diritti di difesa, e non sulle problematiche procedurali. La corte europea parla una lingua diversa dalle corti interne, sta poi a queste ultime dare una lodevole applicazione alle sentenze della giurisprudenza europea. Allora ci fu poi ricorso straordinario in cassazione ex 625 bis(rimedia agli errori di un giudice individuato, in questo caso la stessa sez. della cassazione), in questo caso avendo il difensore di drassich impostato la questione come strettamente legata a un error in procedendo,ha commesso un errore, poiché la corte europea da importanza al tipo di motivazione addotta al ricorso . il processo sarà riaperto come ERRORE DI DIRITTO NON DI FATTO, questo è stato il vizio di metodo che non ha dato la possibilità di ricostituire i confini tra modifica della veste giuridica e nuovo addebito, da intendere come fatto diverso, che tocca gli elementi costitutivi del reato, siamo nell’ambito del 2 comma del 521 e sarebbe stata necessaria la regressione del processo alla fase di merito, per garantire il diritto di difendersi provando. Tra corruzione semplice e corruzione in atti giudiziari c’è una differenza di dolo: il dolo specifico incide sull’applicazione della pena, quindi, rispetto a un trattamento sanzionatorio in peius, il difensore doveva provare che non c’è stato dolo specifico(che fa riferimento a parti processuali) ma dolo generico. Il difensore avrebbe dovuto dimostrare che i soggetti corrotti non erano parti processuali, ma erano solo ausiliari del giudice. la modifica della situazione giuridica è stata una bucchineria della cassazione per non applicare la prescrizione, poiché non è diritto dell’imputato, e condannare il giudice drassich. Ovviamente questo non è un comportamento giusto, ex art 27 comma 2.

La prima sentenza drassich lascia irrisolto il problema fatto nuovo-fatto diverso, ma si pronuncia solo sul diritto dell’imputato. Sicuramente si configura la diversa configurazione storica dello stesso fatto, ma la conseguenza è che la rilettura non può avvenire in cassazione poiché non è giudice di merito ma di legittimità, era necessario correggere il tiro della strategia difensiva di drassich. L’esito del ricorso straordinario in cass, 2018, è la revoca della precedente sentenza di cass 2004, e dispone la nuova trattazione del processo drassich limitatamente al punto della diversa qualificazione giuridica del fatto corruttivo, diversa da quella configurata nell’imputazione. Il difensore sbaglia di nuovo l’impostazione della strategia difensiva (un fruttivendolo), avrebbe dovuto dimostrare con una memoria che il dolo specifico della corruzione di atti giudiziari implicava il diritto di difendersi provando, ecco perché la difesa ha contribuito nella perpetrazione dell’errore. Nel 2011 interviene la corte costituzionale affermando che l’iniquità dichiarata dalla corte di Strasburgo nella sentenza drassich n1, legittima la richiesta di revisione, mezzo di impugnazione straordinaria che consente la valutazione nel merito. La cassazione rigetta il ricorso straordinario n2 presentato dal signor drassich, argomentando che intervenuta la sospensione dei termini di prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari, il reato non fosse dichiarato estinto (2012). il difensore sceglie quindi di presentare ricorso alla cedu, per la seconda volta (perché la laurea l’ha presa al cepu). Strasburgo risponde affermando che il difensore poteva agire in cassazione. Perché la corte di cassazione rigetta il ricorso n2 del sig. drassich? Perché egli ha avuto la possibilità di difendersi dopo la riapertura, ma la sua difesa era articolata su vizi di legittimità e non di merito, di conseguenza la cedu nel 2018 ritiene legittima la pronuncia della corte di cassazione, poiché il sindacato è limitato dal vizio di legittimità. (la difesa avrebbe potuto argomentare diversamente).  Sindacato di merito: ha ad oggetto la motivazione e la ricostruzione del fatto. (nella specie: la prova dell’operazione di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale astratta. Questa operazione condiziona il diritto alla prova viene fuori di fatto la mancata possibilità del difensore di dimostrare la prova contraria. Tutto ciò confluisce nella motivazione del dispositivo. La motivazione è lo specchio dell’iter logico seguito dal giudice nella ricostruzione del fatto, e quindi nell’esercizio del libero convincimento sul thema probandum alla luce delle articolazioni del diritto alla prova, a carico e a discarico, nella contrapposizione dialettica tra tesi e antitesi. La corte europea non riconosce il pregiudizio del diritto di cui all’articolo 6 cedu lett.a e b, in base al ragionamento che dagli atti e dalle memorie depositate presso la cassazione, il difensore aveva avuto la possibilità di argomentare effettivamente la

propria difesa. Cosa ci ricorda questo???? La corte europea nel 2018 sembra tutta strutturata sulla teoria del pregiudizio effettivo che è elaborata dalla cassazione penale proprio per mantenere ambigui i confini tra 521 comma 1 e comma2. Se si prende una sentenza della cass del 2019 rispetto al principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza c’è questo orientamento: il giudice può modificare la qualificazione sempre che la modifica non comporti il mutamento degli elementi costitutivi, MA si ritiene che vi sia stata lesione del diritto di difesa rispetto alla differente configurazione storica del fatto solo quando vi sia stato un mutamento RADICALE inerente alla configurazione storica (questo mutamento radicale è un precedente storico della cassazione, risalente al 1996.)  MUTAMENTO RADICALE: questo criterio ermeneutico è volto ad evitare la regressione del processo con ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero. È un escamotage interpretativo per cui si contiene le ipotesi di regressione con ordinanza ex 521 comam2, diametralmente opposto all’orientamento della corte costituzionale del 2010 (vedi sopra), che è richiamato per il 521 comma 1 ma non operante per il 521 comma 2.  PREVEDIBILITA’: sezioni unite del 2015criterio interpretativo operante per il difensore: se il difensore poteva prevedere la modifica della qualificazione giuridica del fatto o poteva prevedere una diversa qualificazione storica del fatto ma non si è attivato, NON VI E’ LESIONE, e non opera il diritto. La prevedibilità in questo caso della modifica della qualificazione giuridica dell’imputato  NOTORIETA’: sezioni unite del 2015. la definizione giuridica deve essere nota, rispetto agli atti del giudizio. I principi di notorietà e prevedibilità sono stati citati dalla corte di strasburgo nel caso drassich, poiché la definizione giuridica della corruzione in atti giudiziari era nota, o quanto meno poteva essere prevedibile. In questo caso la corte nel 2018 cita la giurisprudenza italiana di legittimità del 2015. L’avvocato di drassich aveva avuto gli strumenti per difendersi ed era stato posto a conoscenza degli elementi costitutivi del reato, egli infatti aveva potuto prevedere la modifica della corruzione in corruzione in atti giudiziari e quindi poteva egregiamente difendere il sig drassich.  cassazione penale 2010: nella prima parte della sentenza, il principio di correlazione (art 521 comma 1) è ovviato quando l’accadimento storico addebitato del fatto non si muti negli elementi soggettivi (elemento psicologico, eventi, condotta, nesso di causalità. Si veda la corte cost. 2010).

nella seconda parte della sentenza, invece, si legge che questo principio è diretto a garantire il contraddittorio, e il diritto di difesa dell’imputato che deve essere posto nelle condizioni di conoscere l’imputazione e i suoi elementi essenziali e di difendersi. Dov’è l’insidia? nel passaggio: “l’anzidetto principio è diretto a garantire il contraddittorio, il diritto di difesa e la conoscenza dell’imputazione”. se l’imputato deve essere posto nelle condizioni di conoscere l’imputazione, chi valuta se questa cosa succede veramente? il giudice, in base ad una valutazione ex post. Quindi si annulla il diritto riconosciuto formalmente ex 521 comma2 sulla base di una valutazione ex post. E’ sufficiente che il giudice ritenga che sianp state integrate le condizioni necessarie affichè l’imputato conosca l’addebito mossogli, solo così l’imputato era messo in condizione di difendersi. Questa ricostruzione apre le porte per la teoria del pregiudizio: se il giudice valuta dagli atti che era stato posto nelle condizioni di difendersi (attraverso, per esempio, le memorie) non è possibile che ci sia stata lesione del diritto di difendersi provando....


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