Domande esame istituzioni di diritto privato I PDF

Title Domande esame istituzioni di diritto privato I
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Genova
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domande e risposte del esame di istituzioni di diritto privato 1 domande sulle obbligazioni, associazioni causa del contratto e le incapacità legali...


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DOMANDE ESAME ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I

1) ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 2) ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE 3) INCAPACITÀ’ LEGALI 4) CAUSA DEL CONTRATTO

RISPOSTE : 1) L’adempimento è l’attività consistente nell’eseguire la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. È sinonimo di pagamento. Con l’adempimento l’obbligazione si estingue, perché l’interesse del creditore è realizzato. Il debitore che adempie ha interesse che il pagamento risulti in modo chiaro e certo. Egli può perciò chiedere al creditore di rilasciargli la quietanza , cioè la dichiarazione scritta con cui il creditore riconosce di avere ricevuto da lui una determinata prestazione, riferita a un determinato credito (art. 1199). La quietanza è considerata un atto non negoziale, ed è una dichiarazione di scienza e non di volontà, con valore di confessione. Normalmente i soggetti dell’adempimento sono: il debitore che esegue la prestazione, e il creditore che la riceve. Vediamo adesso, cosa accade se il debitore o il creditore, nel momento dell’adempimento, risultano incapaci di agire: l’adempimento fatto da un debitore incapace di agire è un adempimento regolare ed efficace, e quindi il debitore non può chiedere la cancellazione dei suoi effetti, cioè la restituzione di quanto da lui pagato, invocando la propria incapacità (art. 1191). E questo perché l’adempimento non è un atto di autonomia, cioè frutto di una libera scelta di chi lo fa, ma è un comportamento obbligato. Invece l’adempimento fatto a un creditore incapace di agire è un adempimento inefficace, che non libera il debitore, e questo perché un creditore incapace correrebbe il rischio di fare cattivo uso della prestazione ricevuta, o addirittura di disperderla. Per tutelare il creditore, la legge parte perciò dal presupposto che “il pagamento fatto al creditore incapace non libera il debitore”; esso (il debitore) può liberarsi solo se “prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace” (art. 1190). In poche parole, il debitore deve provare che la prestazione ricevuta dal creditore incapace è rimasta integra fino alla presa di controllo del rappresentante o fino al recupero della capacità di intendere e di volere. Se non ci riesce, deve pagare una seconda volta. Può verificarsi il caso in cui la prestazione, anziché essere eseguita personalmente dal debitore, è eseguita per conto di questo da un suo collaboratore: ad esempio, il titolare dell’officina meccanica, impegnato a riparare un’auto, fa eseguire materialmente la riparazione dai suoi dipendenti. Ma la prestazione può anche essere eseguita da un terzo, che non opera come collaboratore del debitore. Le ragioni che spingono un terzo ad adempiere il debito altrui possono essere varie: la richiesta del debitore stesso, fondata su qualche rapporto fra lui e il terzo; il desiderio del terzo di aiutare il debitore per affetto; un interesse proprio del terzo. L’adempimento del terzo è efficace, ed estingue l’obbligazione. Tuttavia, il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi: Se ha interesse che la prestazione sia eseguita personalmente dal debitore, ad esempio perché infungibile (art. 1180, c. 1); oppure Se anche il debitore si oppone all’adempimento del terzo (art. 1180, c. 2). Per compiere efficacemente l’adempimento del terzo occorre la capacità di agire. L’adempimento del terzo può dare luogo al fenomeno del pagamento con surrogazione: che si verifica quando il terzo, che ha pagato un debito altrui, subentra in luogo del creditore, oramai soddisfatto, nel suo diritto verso il debitore. La surrogazione del terzo – cioè il suo ingresso nel rapporto quale nuovo creditore – può avvenire in modi diversi, e

precisamente si distingue fra surrogazione volontaria e surrogazione legale. La surrogazione volontaria si produce per iniziativa delle parti del rapporto obbligatorio, e può avvenire: Per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento dal terzo, lo surroga contestualmente ed espressamente nel proprio diritto (art. 1201); oppure Per volontà del debitore, il quale, prendendo a mutuo il denaro necessario per pagare il creditore, surroga il mutuante nel diritto di quest’ultimo (art. 1202). La surrogazione legale, invece, si produce automaticamente quando ricorre uno dei casi elencati dall’art. 1203. In certi casi l’adempimento è fatto a una persona diversa del creditore, poiché se fatto direttamente a lui (al creditore) rischierebbe di essere inefficace e di non liberare il debitore: 2) Il Codice regola separatamente le Associazioni Riconosciute (artt. 11-35 c.c.) e quelle Non dotate di Personalità Giuridica (artt. 36-38 c.c.). Le norme che regolano le Associazioni Non Riconosciute sono di vitale importanza dato che oggi le organizzazioni più rilevanti, quali partiti e sindacati, si presentano proprio nella forma di Associazioni Non Riconosciute. La Dottrina e la Giurisprudenza hanno con il tempo sempre meno minimizzato le differenze tra le due forme di associazione considerando di fatto soggetti di diritto anche le Associazioni Non Riconosciute e tenendole distinte dalle persone dei membri. Successivamente anche il legislatore ha eliminato in sostanza le differenze tra le due forme di associazioni. Secondo l'opinione di oggi entrambe le forme hanno la capacità giuridica e di agire, sono titolari di diritti personalissimi e patrimoniali e possono acquistare e alienare beni senza alcun controllo. Data l'identità del tipo contrattuale l'analitica disciplina delle Riconosciute è applicata anche alle Non Riconosciute. I punti in cui la disciplina diverge sono quelli sulla Registrazione e l'Autonomia Patrimoniale perché gli amministratori delle Associazioni Riconosciute, a differenza delle Non Riconosciute, sono esenti da personale responsabilità connessa alle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente. L'Atto Costitutivo di una Associazione Non Riconosciuta è anch'esso un Contratto ma a differenza delle Riconosciute qui la forma è libera cioè non è richiesto l'atto pubblico e neppure l'atto scritto (a meno che non lo preveda leggi speciali). Elementi essenziali di tale atto sono lo scopo, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno. Secondo la dottrina prevalente le Associazioni Non Riconosciute sono caratterizzate dal Principio della "Porta Aperta" cioè del libero ingresso da parte di terzi. Il titolare del Fondo Comune è l'Associazione Non Riconosciuta. Esso può essere aggredito dai creditori dell'Associazione ma non dai creditori personali degli associati. Esso è costituito, come per il Patrimonio delle Associazioni Riconosciute, dai contribuiti degli associati, dai beni acquistati con i contributi e da ogni bene pervenuto all'Associazione a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati. Come per le Associazioni Riconosciute anche qui vice il Divieto di Divisione del Fondo Comune e lo Scioglimento del Rapporti Limitato ad un solo Associato, per Recesso o anche per Esclusione, non gli attribuisce alcun Diritto del Fondo Comune stesso (art. 37 c.c.). 3) L’incapacità legale di agire è la situazione in cui si trova un soggetto che non possa validamente disporre della propria sfera giuridico-patrimoniale. È prevista in generale per i minori di età; per i maggiorenni, invece, deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con una sentenza. Ciò può avvenire sia a fini di tutela di coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori

emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno relativamente agli atti che non possono compiere senza la necessaria assistenza), sia a fini sanzionatori (interdetti legali). I negozi giuridici compiuti da soggetti legalmente incapaci sono annullabili (art. 1425, comma 1, c.c.), ma non è annullabile il contratto stipulato dal minore che abbia occultato con raggiri la sua minore età (art. 1426 c.c.)4) la causa è elemento essenziale del contratto, e ogni contratto deve avere una causa, poiché un contratto senza causa darebbe luogo al fenomeno di spostamenti patrimoniali non giustificati. Il contratto di compravendita, ad esempio, realizza un doppio spostamento di ricchezza, in quanto il compratore fa il contratto perché questo gli dà la proprietà della cosa; mentre il venditore fa il contratto perché questo gli dà il prezzo. Dunque compratore e venditore fanno il contratto perché questo realizza lo scambio della cosa contro il prezzo. Lo scambio della cosa contro il prezzo è, appunto, la causa della compravendita. Della causa possiamo parlare in senso concreto, e in senso astratto. La causa in senso concreto risponde alla domanda: perché quei determinati contraenti fanno quella determinata compravendita? Mentre la causa in senso astratto si definisce come la funzione economico-sociale del contratto. La causa come funzione economico-sociale del contratto identifica i caratteri essenziali di un certo tipo di operazione:ossia i caratteri in ragione dei quali l’ordinamento ritiene ammissibile quel tipo di operazione, e giustificati gli spostamenti patrimoniali che ne derivano. Ad esempio, l’utilità della funzione economico-sociale di scambiare cose contro denaro giustifica, in generale, tutte le compravendite. O i contratti di lavoro, la cui funzione economico-sociale è scambiare attività lavorativa con una retribuzione. Può succedere, raramente, che in un determinato contratto manchi la causa (ed è ovvio che qui parliamo di causa in senso concreto). Ad esempio, se X assicura contro l’incendio la sua casa di montagna, senza sapere che due giorni prima la casa è stata spazzata via da una terribile frana, quel contratto di assicurazione è senza causa. La legge stabilisce che i contratti senza causa non possono stare in piedi, e quindi vanno cancellati con il rimedio della nullità. Per quanto riguarda l’astrazione della causa diciamo che, il negozio astratto si può definire come il negozio che non indica la propria causa. Alcuni ordinamenti giuridici (come quello tedesco) ammettono il negozio astratto; questo significa che il contratto è considerato valido e produce effetti anche se non indica la sua causa. Un motivo per ammettere il negozio astratto è che esso tutela i terzi, e dunque rende più sicura la circolazione giuridica. Di contro il motivo per non ammetterlo è altrettanto serio: ossia garantire – da subito, e in modo visibile e controllabile – che il trasferimento del diritto è fatto per una ragione apprezzabile; qui si punta soprattutto a tutelare chi dispone del diritto. Nel diritto italiano si giudica prevalente questa seconda esigenza, per cui in linea di principio il negozio astratto non è ammesso: quindi il contratto che non indica la causa è nullo per mancanza di causa. Tuttavia, c’è qualche eccezione, prevista là dove è più forte l’esigenza di proteggere i terzi: è il caso della cambiale con cui si assume un debito senza indicare per quale ragione lo si assume; un altro caso è la delegazione pura o astratta. Il fenomeno dell’astrazione dalla causa che nel nostro sistema è eccezionalmente rappresentato dalla cambiale, riguarda la cosiddetta astrazione sostanziale che si distingue dalla cosiddetta astrazione processuale che riguarda la promessa di pagamento e del riconoscimento del debito. Può accadere che il contratto abbia, e indichi, una causa: ma che questa causa sia illecita, e cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio, se A, in cambio di una somma di denaro, promette a B di non sposarsi, questo atto ha causa illecita, perché il senso e il risultato dell’operazione contrastano con il fondamentale principio della libertà matrimoniale. L’illiceità della causa impedisce al contratto di esistere validamente e di produrre effetti: ossia il contratto è nullo. Alla nozione di causa si contrappone la nozione di motivi del

contratto: che sono i particolari interessi (o bisogni, o desideri, o aspettative) che spingono ciascun contraente a fare il contratto, ma restano estranei alla ragione giustificativa del contratto stesso, oggettivamente considerata....


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