Mappa Concettuale - diritto commerciale PDF

Title Mappa Concettuale - diritto commerciale
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Bergamo
Pages 1
File Size 53.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 7
Total Views 128

Summary

diritto commerciale...


Description

L’imprenditore è l’attivatore del sistema economico: egli svolge la funzione di intermediatore tra coloro che offrono capitale o domandano lavoro e quanti chiedono beni e servizi. Inoltre si addossa il rischio dell’attività

Art 2082 = “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.

Si deve sapere che l’art 2238 dice che l’attività intellettuale, qualora non sia esercitata in forma organizzata, quantunque sia produttrice di ricchezza, non darà luogo ad attività imprenditoriale. Tra coloro che esercitano professioni intellettuali bisogna poi attuare una distinzione tra coloro che appartengono alle professioni protette (art.2229) e coloro che non ne fanno parte. I primi sono maggiormente tutelati perché fanno parte di albi o elenchi e assoggettati agli ordini professionali. Mentre gli altri sono più liberi perché possono a poter regolare il rapporti con i clienti in modo libero cioè senza l’obbligo di esecuzione personale della prestazione ne di esercitare la propria attività sulla base del contratto d’opera intellettuale.

Il concetto di imprenditore è diviso in due macrocategorie: quella di imprenditore commerciale e quello di imprenditore agricolo. Inoltre l’imprenditore commerciale si divide in piccolo imprenditore e imprenditore commerciale.

I requisiti dell’attività d’impresa: - Attività; - Professionalmente esercitata; - Economicità dell’attività imprenditoriale; - Fine della produzione o allo scambio di beni e servizi; - Organizzazione;

IL CONCETTO DI IMPRENDITORE

Art 2135= “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività correnti”. Attualmente quindi si considera l’agricoltura come attività d’impresa. Egli non ha infatti l’obbligo di scritture contabili, non deve iscrivere la propria impresa al registro delle imprese con finalità costitutive e non è nemmeno soggetto al fallimento. Importanti sono le attività connesse che per prima cosa devono essere esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che con la sua attività produce beni che sono oggetto prevalentemente dell’attività connessa, mentre il secondo requisito riguarda la manipolazione, trasformazione, commercializzazione e la valorizzazione dell’oggetto.

Art 2135= “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività correnti”. Attualmente quindi si considera l’agricoltura come attività d’impresa. Egli non ha infatti l’obbligo di scritture contabili, non deve iscrivere la propria impresa al registro delle imprese con finalità costitutive e non è nemmeno soggetto al fallimento. Importanti sono le attività connesse che per prima cosa devono essere esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, che con la sua attività produce beni che sono oggetto prevalentemente dell’attività connessa, mentre il secondo requisito riguarda la manipolazione, trasformazione, commercializzazione e la valorizzazione dell’oggetto....


Similar Free PDFs