Ricorso in Carenza PDF

Title Ricorso in Carenza
Course Diritto dell’Unione Europea
Institution Università degli Studi di Milano
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ricorso in carenza...


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ART. 265 TFUE RICORSO IN CARENZA «Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi. [...]» in caso di «VIOLAZIONE DI TRATTATI»  OMESSA ADOZIONE DI UN ATTO DOVUTO IL RICORSO IN CARENZA HA L’OBBIETTIVO DI FAR CESSARE L’INERZIA DELLE ISTITUZIONE UE.

Legittimazione attiva • RICORRENTI PRIVILEGIATI: Stati e istituzioni (c. 1) -

Non devono dimostrare interesse ad agire (si presume); Ricorso contro l’omessa emanazione di qualsiasi atto; Tra le istituzioni: Parlamento Europeo, Corte dei Conti, BCE

• RICORRENTI NON PRIVILEGIATI: persone fisiche/giuridiche (c. 3) -

Devono dimostrare interesse ad agire; Ricorso solo per omissione di atti che dovevano essere emanati nei loro confronti; Se oggetto ricorso : l’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese  davanti al Tribunale

Legittimazione passiva      

Commissione; Consiglio; Parlamento Europeo; Consiglio Europeo; Banca Centrale Europea; Organi o organismi UE.

CARENZA IMPUGNABILE Si tratta di un NON FACERE, un’INERZIA, un SILENZIO dell’istituzione che sarebbe tenuta ad agire.  omissione censurabile varia a seconda che si tratti di: A) RICORRENTI PRIVILEGIATI; B) RICORRENTI NON PRIVILEGIATI. A) Carenza impugnabile – ricorrenti privilegiati • Mancata adozione di qualsiasi atto, indipendentemente dalla natura, dalla forma o dal carattere definitivo o vincolante dell’atto omesso. 1

• Omissione deve essere contra jus  violazione del diritto UE  violazione di una norma specifica (in Trattati o altre disp. norm.) che preveda l’OBBLIGO DI ADOTTARE UN ATTO GIURIDICO.  - Solo di rado la norma : formulata in modo esplicito; - Esistenza dell’obbligo deve ricostruirsi sulla base di una valutazione pi@ ampia che tenga conto (i) del tenore letterale; (ii) interpretazione sistematica e teleologica. • E gli atti discrezionali? Giurisprudenza restrittiva: i ricorsi in carenza promossi contro la Commissione diretti a far valere la mancata proposizione di un ricorso per inadempimento sono costantemente dichiarati irricevibili in ragione del potere discrezionale dell’istituzione.

B) Carenza impugnabile – ricorrenti non privilegiati • ATTO DOVUTO (non quando l’atto implica l’esercizio di un potere discrezionale); • ATTO VINCOLANTE (che non sia una raccomandazione o un parere); • ATTO NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE;  Per valutare la ricorribilitB non si deve guardare alla veste formale che l’atto avrebbe se venisse emanato bensC alla sua natura e alla sua idoneitB a produrre effetti giuridici. • ATTO CHE LO AVREBBE RIGUARDATO INDIVIDUALMENTE.

PROCEDIMENTO – comma 2 1) FASE PRELIMINARE di carattere amministrativo; 2) FASE GIURISDIZIONALE.  - I soggetti devono essere i medesimi in entrambe le fasi; - Il thema decidendum definito nella fase 1 non : modificabile successivamente.

1. FASE PRECONTENZIOSA • MESSA IN MORA: richiesta formale indirizzata all’istituzione di adottare l’atto di cui si denuncia l’omissione. - Forma libera; - Deve contenere l’espresso avvertimento dell’intenzione di adire il giudice in caso di mancata ottemperanza; - Deve essere precisa sotto il profilo soggettivo e oggettivo. • Dalla ricezione della messa in mora l’istituzione ha un termine di 2 MESI per evitare la proposizione del ricorso giurisdizionale: 2

Momento iniziale  da quando la contestazione : regolarmente pervenuta al destinatario;

-

Momento finale  quando la PRESA DI POSIZIONE : notificata al ricorrente.

• PRESA DI POSIZIONE: reazione dell’istituzione alla messa in mora.  ADOZIONE ATTO SOLLECITATO  RIFIUTO ESPLICITO DI ADOTTARLO Entro 2 mesi dalla messa in mora!

2. FASE CONTENZIOSA • Decorsi 2 mesi dalla notifica della messa in mora senza una presa di posizione dell’istituzione  L’interessato matura un DIRITTO POSITIVO A PROPORRE RICORSO IN CARENZA - Azione da proporre entro un nuovo termine inderogabile di 2 mesi (dalla scadenza dei 2 mesi assegnati con la messa in mora). - CGUE non può entrare nel merito della controversia  Compito della CGUE : solo quello di accertare l’esistenza di una carenza!  SENTENZE HANNO NATURA DI MERO ACCERTAMENTO

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ART. 266 TFUE «L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta [...]».  Conseguenze in capo alle istituzioni in caso di accoglimento da parte della CGUE di un ricorso in annullamento o in carenza. OBBLIGO DI OTTEMPERENZA Obbligo di conformarsi alla sentenza  cio: di adottare tutti gli atti necessari a realizzare un assetto normativo conforme al principio di diritto indicato dalla CGUE in un termine ragionevole.  • Esercizio di una nuova attivitB normativa avente ad oggetto la situazione regolata dall’atto annullato; • Revoca/modifica atti adottati in precedenza sul presupposto dell’atto annullato.

RICORSO IN CARENZA (altro sito) Nel caso in cui il comportamento delle istituzioni abbia rilievo sotto il profilo omissivo, si parla di ricorso in carenza, che consiste nella constatazione, da parte della Corte di Giustizia, della omissione di atti dovuti da parte delle istituzioni che a ciò erano tenute. Sono soggetti legittimati a ricorrere: gli Stati membri, le istituzioni, diverse da quella imputata di carenza, nonché le persone fisiche e giuridiche se l’atto le riguarda direttamente e se non si tratti di raccomandazioni (v.) o pareri (v.). Nel novero dei legittimati attivi : inclusa anche la BCE (v.), limitatamente ai ricorsi in settori che rientrano nella sua competenza o siano stati proposti contro la stessa. L’innovazione concerne anche i legittimati passivi, tra i quali : stato incluso formalmente il Parlamento europeo, prima genericamente compreso tra le altre istituzioni della ComunitB. Prima di adire la Corte occorre che l’istituzione carente sia messa in mora e che per due mesi non abbia preso posizione: entro i due mesi successivi il ricorrente può rivolgersi alla Corte. Se la Corte dichiara contraria al trattato l’astensione dell’istituzione comunitaria, quest’ultima ha l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza. Contro l’inosservanza di tale obbligo potrB solo esperirsi un nuovo ricorso ai sensi dell’art. 232 del Trattato.

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