Slide 1 - Amministrativo Gaspari videolezione più libro Scoca PDF

Title Slide 1 - Amministrativo Gaspari videolezione più libro Scoca
Author Samantha Vitolo
Course diritto amministrativo
Institution Università degli Studi Guglielmo Marconi
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Summary

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. OGGETTO E CARATTERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO.(Slide 1 + pagine 3-9 Scoca)1 AMMINISTRAZIONE: Complesso degli Uici cui è demandata la cura degli interessi pubblici e ai quali sono conferii i relaivi doveri e poteri.Si aricola in: - Eni territoriali (Eni che cosituiscono ...


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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. OGGETTO E CARATTERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO. (Slide 1 + pagine 3-9 Scoca) 1.PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Complesso degli Uffici cui è demandata la cura degli interessi pubblici e ai quali sono conferiti i relativi doveri e poteri. Si articola in: - Enti territoriali (Enti che costituiscono lo scheletro dell’apparato amministrativo) Articolo 114 Cost: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.” -Enti pubblici funzionali (Enti finalizzati allo svolgimento di determinate funzioni amm)

CONCEZIONE DI P.A. NELLA COST. La Dottrina se ne è occupata in + occasioni. In particolare, dobbiamo ricordare i 3 modelli di Amministrazione individuati da Mario Nigro. Nigro ha sostenuto che i modelli di amministrazione emergenti dalle diverse norme cost. siano 3. 1) Amministrazione come Apparato servente del governo (Articolo 95 Cost) 2)Amministrazione come Complesso autocefalo non subordinato al potere politico e regolato direttamente dalla Legge (Articoli 97 e 98 Cost) 3)Amministrazione come Modello autonomistico e comunitario (Articoli 5 e 114 Cost e ss. ). Secondo Nigro i 3 modelli tra loro sono “disomogenei” / per certi aspetti confliggenti/in nessun modo riconducibili ad un unico modello. Altre prese di posizione della Dottrina: -La Costituzione si è astenuta dall’imprimere all’Amministrazione un volto preciso (Berti). -La Costituzione, nel riferirsi all’amministrazione/a ciò che le è proprio come atto amm., discrezionalità, procedimento amm. – è incorsa in “errori concettuali/terminologici” (Allegretti) Modello di P.A ricavabile dalla Costituzione : -lo si può ottenere prendendo in considerazione non solo gli articoli 97-98 Cost inseriti nella sez. espressamente dedicata alla P.A -basta estendere l’indagine all’intero testo costituzionale , dando peso oltre all’articolo 95 Cost anche agli altri articoli relativi ai principi fondamentali.

Facendo riferimento al Principio della Separazione dei poteri , il Diritto Amministrativo fa parte del Potere Esecutivo che viene diviso in : FUNZIONE DI GOVERNO Funzione che consiste : -Nella determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo -Nell’individuazione degli obiettivi da raggiungere nelle scelte strategiche -Nella valutazione dei risultati raggiunti. Funzione che resta affidata agli organi di governo che , in virtù del Principio autonomistico , sono 1

presenti in tutti gli Enti territoriali. Gli Organi di Governo effettuano anche la scelta tra gli obiettivi da raggiungere e gli obiettivi da trascurare. Organi che per il Principio democratico devono ispirarsi agli orientamenti delle forze di maggioranza ed ai quali non può applicarsi il principio di imparzialità.

FUNZIONE AMMINISTRATIVA Funzione che consiste in : un’attività di gestione , consistente nella cura concreta degli interessi pubblici (cura ispirata ai principi del buon andamento e dell’imparzialità) e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi di governo . Funzione che spetta agli organi amministrativi, i quali devono attenersi ai principi di: -buon andamento -imparzialità -elencati nella legge sul procedimento . Le 2 funzioni sono profondamente diverse/ rispondono a principi costituzionali diversi. Funzione di governo: apparato ad essa dedicato è l’apparato di Governo Funzione Amministrativa : apparato ad essa dedicato è l’apparato amministrativo che deve/dovrebbe essere autonomo dall’apparato di Governo. Tra i 2 apparati vi è una relazione improntata a collaborazione , non a subordinazione . Personale dell’apparato di governo è un personale di estrazione politica Personale dell’apparato amministrativo è un personale tecnico (in senso ampio)

Distinguiamo l’Amministrazione dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. AMMINISTRAZIONE DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO: Può essere considerata come una articolata struttura tecnica autonoma rispetto agli organi e alla funzione di governo , ma ad essa collegata. Da questo punto di vista , gli apparati amministrativi sono molteplici. AMMINISTRAZIONE DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO: La funzione amministrativa si presenta in modo unitario poiché : -ha i medesimi contenuti essenziali -è disciplinata nell’identico modo ( nel rispetto dei medesimi principi).

Atti degli organi di governo : quanto al regime delle impugnazioni (in parte del procedimento) sono assimilati ai provvedimenti amministrativi. Sotto questo profilo si comprende come gli atti di Governo siano anche denominati ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE (Il loro regime giuridico non è dissimile dagli atti di amministrazione ma diversa ne è la funzione .)

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Importante: Negli anni 90 del secolo scorso , il legislatore si è orientato esplicitamente verso la distinzione chiara tra politica e amministrazione . Tendenza che poi si è arrestata bruscamente poiché separata la politica dall’amministrazione ,gli organi amministrativi si sono posti sostanzialmente alle dipendenze degli organi politici , mortificando l’autonomia dei primi e di conseguenza l’autonomia della funzione amministrativa. ES: Spoil System dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli articoli 97 e 98 Cost, quindi con il modello costituzionale di P.A delineato. (Sentenze n° 103 e 104 , 23 Marzo 2007 Corte Cost).

2.INTEGRAZIONE AMMINISTRATIVA NELL’U.E L’Integrazione Europea risale al Trattato di Roma (1957) che inizialmente aveva un ruolo rilevante solo /esclusivamente sul piano normativo (Regolamenti e Direttive). Nel corso dei decenni con i trattati successivi/per opera della Corte di Giustizia europea , la missione dell’UE si è estesa anche a funzioni amministrative. Così , l’UE : -da un lato si è dotata di ampi/articolati apparati amministrativi -dall’altro lato , si è avuta la formazione/l’espansione di un ‘AMMINISTRAZIONE COMUNE DELL’ORDINAMENTO EUROPEO’ come definito da Chiti, si trattava di un Sistema amministrativo integrato tra Unione e Stati membri. L’organizzazione amministrativa comunitaria (che si è evoluta senza un preciso modello organico ) -fa capo alla Commissione , al Consiglio dei Ministri , al Parlamento europeo . -si articola in: 1) uffici diretti/interni di tali organi di vertice 2)numerose agenzie /numerosi comitati e altre strutture organizzative aventi diversi rapporti di autonomia/dipendenza rispetto agli stessi organi fondamentali . L’ampliamento dell’organizzazione amministrativa UE e la creazione di organismi si raccordo tra plessi organizzativi dell’Unione e plessi organizzativi statali hanno dato luogo ad un SISTEMA ORGANIZZATIVO INTEGRATO . Es: Con il Reg Ce n°713/2009 del 13 Luglio 2009 ,Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo con cui è stata istituita l’ACER (Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia). L’ACER è l’agenzia che ha il compito di aiutare a garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo del gas e dell’energia elettrica assistendo le autorità nazionali di regolamentazione nell’esecuzione delle loro funzioni normative a livello europeo e – ove opportuno- coordinandone i lavori. Svolgimento della funzione amministrativa : Frequentemente funzioni proprie dell’Amministrazione nazionale sono state trasferite agli organi dell’UE. 3

Quindi : per materie di competenza comunitaria /di competenza concorrente , le amministrazioni centrali/regionali italiane: -da un lato : operano per la preparazione istruttoria delle decisioni comunitarie , rappresentando gli interessi italiani (Fase ascendente) -dall’altro lato : si occupano dell’attuazione o dell’esecuzione nell’ordinamento interno delle decisioni assunte in sede europea (Fase discendente). In Conclusione: L’Ue ha influito decisamente sull’impostazione della politica economica nazionale : -indirizzandola verso un sistema liberale -consentendo il superamento del precedente sistema di economia mista (Pubblico-privata)

3.OGGETTO E CARATTERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO Del diritto amministrativo distinguiamo: - PROFILO OGGETTIVO (O NORMATIVO) Sistema di principi e regole riguardanti un aspetto della realtà sociale -PROFILO SCIENTIFICO Studio di quel sistema normativo e del modo della sua concreta applicazione . Profilo oggettivo: sotto questo profilo, il diritto amministrativo è la branca del diritto pubblico avente ad oggetto: - il modo di essere dell'apparato preposto all'esercizio di funzioni amministrative (profilo dell'organizzazione amministrativa) - il modo di svolgimento di tali funzioni (profilo dell'attività amministrativa) -gli strumenti di tutela nei confronti dello scorretto svolgimento di tali funzioni (profilo della giustizia amministrativa) . Con gli ordinamenti giuridici moderni si è avuto l'affermazione del principio della separazione dei poteri ,l’indistinto potere del sovrano si è frazionato nei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario . Con i sistemi costituzionali attuali , la funzione esecutiva si è articolata in: - funzione di governo --funzione amministrativa : attività di individuazione e realizzazione degli interessi pubblici (interessi della comunità sociale di riferimento). Lo svolgimento della funzione amministrativa interessa direttamente le persone fisiche e giuridiche che sono coinvolte . L'azione dell'amministrazione pubblica può avere: --conseguenze favorevoli (si determina l'aumento del loro patrimonio giuridico) --- -conseguenze sfavorevoli (si determina il depauperamento del patrimonio). In questa ipotesi possono nascere delle controversie tra: -amministrazione che svolge la funzione 4

- coloro che la subiscono. L'ordinamento prevede forme di tutela giurisdizionale appropriate, diverse da quelle proprie delle controversie tra privati.

Profilo scientifico Il diritto amministrativo è la scienza che studia la P.A e il suo modo di operare. L’autonomia del diritto amministrativo deriva dalla sua differenza con il diritto privato (Diritto comune).

4.L’ORIGINE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO L'origine del diritto amministrativo quale sistema delle regole sull’apparato e la funzione esecutiva (e poi amministrativa) non va confusa con la nascita della scienza del diritto amministrativo. Il diritto amministrativo come sistema normativo risale al tempo in cui si sono formate comunità sociali organizzate; le quali comportano necessariamente la presenza di interessi dell'intera comunità , in possibile contrasto con interessi di singoli membri della stessa comunità . La nascita della scienza del diritto amministrativo è più recente. - Per i giuristi francesi : tale scienza e nata con la rivoluzione francese ossia quando le funzioni sovrane sono state tenute separate e quando i componenti della comunità hanno ottenuto i mezzi giuridici per opporsi al depauperamento del loro patrimonio giuridico provocato dall'azione (se legittima) dell'apparato pubblico. Opinione molto diffusa che però sarebbe da verificare ; essa contrasta con l'opinione dei giuristi spagnoli che fanno risalire la nascita delle scienze di diritto amministrativo ad epoche anteriori.

5.LE FONTI NORMATIVE L'organizzazione e le funzioni amministrative necessitano di disciplina giuridica. Le fonti sono gli atti normativi con cui viene creata tale disciplina . Atti-fonti (di disciplina) sono gli stessi delle altre branche del diritto : -Costituzione Principi costituzionali contenuti in norme precettive e norme programmatiche Leggi costituzionali e di revisione Statuti delle Regioni ad autonomia speciale . Articolo 97.2 Cost “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”. In questo modo si è posta una Riserva relativa di legge , la quale pur non riferendosi solo all’organizzazione degli uffici , è stata interpretata in modo estensivo . Essa riguarda tutti gli aspetti della P.A e , in particolare, l’attività amministrativa. L’articolo 101 Cost invece prevede per la Giustizia amministrativa una Riserva di legge assoluta. 5

-Trattati comunitari Articolo 352 TFUE : Si deve ricordare la Clausola di Flessibilità . base a questa clausola è stata legittimata l’azione dell’Unione in diversi settori come: -politica dell’ambiente/ politica regionale -politica del consumatore /politica industriale -politica del consumatore/ politica energetica ; in ordine ai quali i Trattati non le attribuivano specifica competenza ex art 5 ,par 1e 2 TUE (che disciplina il principio di attribuzione ).

In

-Altri fonti comunitarie (Decisioni , direttive ecc) -Leggi ordinarie Leggi dello Stato/ delle Regioni / della Provincia autonoma di Trento e Bolzano -altri atti legislativi decreti legge/decreti legislativi -fonti secondarie .Regolamenti (Atti amministrativi che pur avendo un contenuto normativo , ove vengono ritenuti illegittimi , possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo) .Ordinanze .Statuti di Enti pubblici -fonti non scritte Consuetudini -fonti interne ai singoli enti o a singole strutture amministrative (statuti , regolamenti interni , ordinanze , circolari ).

La validità delle leggi può essere valutata in più modi : -contrasto con disposizioni costituzionali : va valutato e deciso dalla Corte Costituzionale -contrasto con disposizioni comunitarie: comporta la disapplicazione della legge -contrasto con la CEDU: va risolto dalla Corte Costituzionale (secondo un attuale ma non condiviso orientamento ). La disciplina di diritto amministrativo risponde al fondamentale Principio di legalità; l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni devono risultare conformi alle leggi e alle altre fonti normative ammesse. Principio di legalità può essere inteso come : conferisca il potere di compierlo ) -legalità sostanziale ( l’atto-fonte , oltre ad autorizzare l’atto dell’amministrazione , ne deve dettare anche la disciplina sostanziale , vincolandone in tutto o in parte i presupposti e il contenuto). I rapporti tra le fonti rispondono ai criteri : -della gerarchia (basato sul diverso valore e la diversa forza delle singole fonti) -della competenza (basato sulla distinzione degli organi cui è affidata , in modo esclusivo o concorrente, il potere di porle in essere . 6...


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