Title | 92. L\'usucapio e la praescriptio longi temporis |
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Author | Laura Longo |
Course | Istituzioni di diritto romano |
Institution | Università degli Studi di Roma Tor Vergata |
Pages | 3 |
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Capitolo VI sulle COSE
Riassunti di istituzioni di diritto romano...
92. L’usucapio e la praescriptio longi temporis USUCAPIO → l’usucapio è un MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO = che avviene mediante il possesso della cosa stessa prolungato nel tempo → l’usucapio fa acquistare il dominium ex iure Quiritium (= proprietà valida secondo ius civile) → l’usucapio nasce per: sanare i casi di acquisto a non domino = sanare un vizio dell’atto mediante il quale un soggetto aveva ottenuto il possesso della cosa NON dal proprietario sanare i casi in cui il trasferimento della cosa NON era stato effettuato nella forma corretta (= tramite traditio) REQUISITI DELL’USUCAPIO COSE INUSUCAPIBILI → l’usucapio, facendo acquistare il dominium ex iure Quiritium, NON si applicava ovviamente alle cose che NON ne possono essere oggetto: res furtivae → divieto ribadito dalla lex Atinia res vi possessae (= quelle cose la cui materiale disponibilità era stata ottenuta con la violenza) → divieto sancito dalla lex Plautia de vi COSE USUCAPIBILI → le res usucapibili sono definite res habilis → per essere tali dovevano sussistere dei requisiti: iusta causa bona fides ; possessio e tempus iusta causa = la iusta causa è un requisito che consiste nel fatto che l’usucapiente ha conseguito il possesso in base ad un negozio → perciò l’acquisto della proprietà è giustificato dalla funzione economico-sociale del negozio stesso esempi: l’usucapio pro emptore (→ trasferimento avvenuto a scopo di vendita; pro donato (trasferimento avvenuto a scopo di donazione); pro legato ; pro dote (→trasferimento avvenuto per la costituzione della dote); pro herede ; pro soluto (trasferimento avvenuto per adempiere ad un’obbligazione);
bona fides = è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto nell’acquistare il possesso di una cosa SUFFICIENTE la bona fides iniziale (= così come nel diritto attuale) → perciò il sopraggiungere della consapevolezza di ledere l’altrui diritto NON interrompe l’usucapione possessio = la possessio doveva essere una iusta possessio = la cosa NON doveva essere stata acquistata vi , clam o precario ( in questo caso (= di iniusta possessio, era ESCLUSO l’acquisto della cosa) tempus → ininterrotto: 2 anni per gli immobili → al termine scatta l’usucapio 1 anno per tutte le altre cose (→ anche per l’eredità/ usucapio pro herede → poiché l’eredità non è un immobile anche se comprende immobili) → al termine scatta l’usucapio
LA PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS → la praescriptio longi temporis nasce come DIFESA a favore di chi ha posseduto per lungo tempo i praedia provincialia (→ perciò chi abbia avuto il possesso può difendersi contro il titolare che lo rivendichi) REQUISITI DELLA PRAESCRIPTIO iusta causa possesso (= doveva essere una iusta possessio) tempo, dovevano essere trascorsi: 10 anni fra persone della stessa pólis 20 anni fra persone di pólis diverse
MODIFICAZIONI DELLA PRAESCRIPTIO → prima ad opera di Costantino , che distingue la praescriptio longi temporis in: praescriptio longi temporis e praescriptio longissimi temporis: praescriptio longi temporis → nella quale era NECESSARIA la iusta causa e la bona fides → e quella che si compie in 10 o 20 anni praescriptio longissimi temporis → nella quale NON ERANO NECESSARI né la iusta causa né la bona fides → e quella che si compie in 40 anni
→ successivamente Teodosio II RIDUCE il termine della praescriptio longissimi temporis a 30 anni trasforma la praescriptio longi temporis in un modo di acquisto della proprietà (→ il possessore diventata titolare del diritto di proprietà) → infine Giustiniano procedette ad una sistemazione definitiva di tutta la materia: mantiene il regime della praescriptio longi temporis uguale a quello di Costantino (10 e 20 anni) e il regime della praescriptio longissimi temporis uguale a quello di Teodosio (30 anni) modifica l’usucapio per i beni mobili → scatta l’usucapio al termine di 3 anni...