92. L\'usucapio e la praescriptio longi temporis PDF

Title 92. L\'usucapio e la praescriptio longi temporis
Author Laura Longo
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Pages 3
File Size 87.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 83
Total Views 143

Summary

Capitolo VI sulle COSE
Riassunti di istituzioni di diritto romano...


Description

92. L’usucapio e la praescriptio longi temporis USUCAPIO → l’usucapio è un MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ A TITOLO ORIGINARIO = che avviene mediante il possesso della cosa stessa prolungato nel tempo → l’usucapio fa acquistare il dominium ex iure Quiritium (= proprietà valida secondo ius civile) → l’usucapio nasce per:  sanare i casi di acquisto a non domino = sanare un vizio dell’atto mediante il quale un soggetto aveva ottenuto il possesso della cosa NON dal proprietario  sanare i casi in cui il trasferimento della cosa NON era stato effettuato nella forma corretta (= tramite traditio) REQUISITI DELL’USUCAPIO COSE INUSUCAPIBILI → l’usucapio, facendo acquistare il dominium ex iure Quiritium, NON si applicava ovviamente alle cose che NON ne possono essere oggetto:  res furtivae → divieto ribadito dalla lex Atinia  res vi possessae (= quelle cose la cui materiale disponibilità era stata ottenuta con la violenza) → divieto sancito dalla lex Plautia de vi COSE USUCAPIBILI → le res usucapibili sono definite res habilis → per essere tali dovevano sussistere dei requisiti: iusta causa bona fides ; possessio e tempus  iusta causa = la iusta causa è un requisito che consiste nel fatto che l’usucapiente ha conseguito il possesso in base ad un negozio → perciò l’acquisto della proprietà è giustificato dalla funzione economico-sociale del negozio stesso esempi: l’usucapio pro emptore (→ trasferimento avvenuto a scopo di vendita; pro donato (trasferimento avvenuto a scopo di donazione); pro legato ; pro dote (→trasferimento avvenuto per la costituzione della dote); pro herede ; pro soluto (trasferimento avvenuto per adempiere ad un’obbligazione);

 bona fides = è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto nell’acquistare il possesso di una cosa  SUFFICIENTE la bona fides iniziale (= così come nel diritto attuale) → perciò il sopraggiungere della consapevolezza di ledere l’altrui diritto NON interrompe l’usucapione   possessio = la possessio doveva essere una iusta possessio = la cosa NON doveva essere stata acquistata vi , clam o precario ( in questo caso (= di iniusta possessio, era ESCLUSO l’acquisto della cosa)  tempus → ininterrotto:  2 anni per gli immobili → al termine scatta l’usucapio  1 anno per tutte le altre cose (→ anche per l’eredità/ usucapio pro herede → poiché l’eredità non è un immobile anche se comprende immobili) → al termine scatta l’usucapio

LA PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS → la praescriptio longi temporis nasce come DIFESA a favore di chi ha posseduto per lungo tempo i praedia provincialia (→ perciò chi abbia avuto il possesso può difendersi contro il titolare che lo rivendichi) REQUISITI DELLA PRAESCRIPTIO  iusta causa  possesso (= doveva essere una iusta possessio)  tempo, dovevano essere trascorsi:  10 anni fra persone della stessa pólis  20 anni fra persone di pólis diverse

MODIFICAZIONI DELLA PRAESCRIPTIO → prima ad opera di Costantino , che distingue la praescriptio longi temporis in: praescriptio longi temporis e praescriptio longissimi temporis:  praescriptio longi temporis → nella quale era NECESSARIA la iusta causa e la bona fides → e quella che si compie in 10 o 20 anni  praescriptio longissimi temporis → nella quale NON ERANO NECESSARI né la iusta causa né la bona fides → e quella che si compie in 40 anni

→ successivamente Teodosio II  RIDUCE il termine della praescriptio longissimi temporis a 30 anni  trasforma la praescriptio longi temporis in un modo di acquisto della proprietà (→ il possessore diventata titolare del diritto di proprietà) → infine Giustiniano procedette ad una sistemazione definitiva di tutta la materia:  mantiene il regime della praescriptio longi temporis uguale a quello di Costantino (10 e 20 anni) e il regime della praescriptio longissimi temporis uguale a quello di Teodosio (30 anni)  modifica l’usucapio per i beni mobili → scatta l’usucapio al termine di 3 anni...


Similar Free PDFs