Cambiale PDF

Title Cambiale
Course Diritto Commerciale
Institution Università di Pisa
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Summary

La cambiale Nozione di credito con la funzione di differire il pagamento di una somma di denaro . Regolata dal regio decreto 1669 del 1933. Due tipi di cambiale: 1. Cambiale tratta traente ordina al trattar io di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. Ha la struttura di un ordine di pag...


Description

La cambiale Nozione Titolo di credito con la funzione di differire il pagamento di una somma di denaro . Regolata dal regio decreto 1669 del 1933. Due tipi di cambiale: 1. Cambiale tratta Il traente ordina al trattar io di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. Ha la struttura di un ordine di pagamento. Troviamo nella cambiale tratta tre persone: Traente che da l’ordine; trattario che è destinatario dell’ordine; prenditore che è il beneficiario dell’ordine di pagamento. 2. vaglia cambiarioHa la struttura di una promessa di pagamento. Nel bagno a cambiario abbiamo due persone: emittente, colui che promette il pagamento; il prenditore beneficiario della promessa del pagamento. Questi 2 tipi di cambiale hanno dei caratteri comuni: a) Titolo di credito all’ordine ,circola mediante girata b) Titolo astratto c) Rigorosamente formale quindi devono essere rispettati i requisiti formali previsti dalla legge d) È un titolo che può incorporare una pluralità di obbligazioni e) È un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento. I requisiti formali della cambiale Requisiti essenziali e naturali. I. Requisiti essenziali e quindi indispensabili sono:  Denominazione di cambiale. Per il vaglia cambiario si può utilizzare la denominazione “vaglia cambiario” o “pagherò cambiario”.  Ordine incondizionato nella cambiale tratta o promessa incondizionata nel vaglia cambiario di pagare una somma determinata che di regola è espressa sia in lettere e in cifre.  Indicazione nella cambiale tratta del nome del trattario (chi deve pagare), il luogo e la data di nascita e codice fiscale.  Indicazione nel vaglia cambiario del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente.  Nome del primo prenditore  Data di emissione della cambiale  Sottoscrizione del traente o dell’emittenteDeve essere autografa quindi apposta manualmente. Deve contenere nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga, però è valida la sottoscrizione in cui il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

II.

Requisiti formali naturali  non indispensabili.  Indicazione della scadenza che infatti può essere omessa e in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista  Indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del trend o dell’emittente. Se manca anche questa indicazione la cambiale si considera indicazioni del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell’emittente. Se manca anche questa indicazione la cambiale si considera nulla.  Indicazione del luogo di pagamento. In mancanza la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario. Il vaglia cambiario nel luogo di emissione del titolo. È possibile indicare come luogo di pagamento anche il domicilio di un terzo come (ad esempio una banca) In questo caso si parla di cambiale domiciliata. NB: bisogna operare una distinzione tra: domiciliazione propria quando il pagamento deve essere effettuato dal terzo quale rappresentante del trattario o dell’emittente. Impropria se il pagamento viene effettuato presso il terzo dal trattario o dell’emittente. Non è requisito di validità della cambiale il pagamento dell’imposta proporzionale di bollo. Però la mancanza o insufficienza originaria del bollo privano la cambiale della qualità di titolo esecutivo della stessa. Cambiale in bianco Si ha cambiale in bianco quando al momento dell'emissione del titolo sono presenti almeno la firma dell'emittente o del traente e la denominazione di cambiale , mentre possono mancare gli altri elementi essenziali che verranno aggiunti quando verrà presentato il titolo per il pagamento. Gli altri elementi vengono aggiunti successivamente basta che sia completa nel momento in cui il portatore mi chiede il pagamento. Di regola l’emissione della cambiale in bianco è accompagnata da un accordo di riempimento fra emittente e primo prenditore con cui si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto a rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito nell’accordo di riempimento rischio di abusivo riempimento. L’emittente potrà opporre la violazione dell’accordo di riempimento ma resta a suo carico l’onere di provare in giudizio il riempimento abusivo.

Rischio più grave si ha nel caso in cui l’immediato prenditore completa il titolo in difformità degli accordi e poi lo gira ad un terzo Infatti l’eccezione di abusivo riempimento è un’eccezione personale e quindi non è opponibile al terzo possessore, A meno che questi abbia acquistato la cambiale in malafede o abbia commesso colpa grave acquistandola. Altrimenti se non c’è questa prova il debitore dovrà pagare la cambiale e potrà solo richiedere risarcimento dei danni all’autore dell’abusivo riempimento. DecadenzaIl portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo. Cosa accade nel caso in cui la cambiale entra in circolazione senza o contro la volontà del sottoscrittore? Esempio un modulo cambiario viene rubato ancora incompleto e il ladro dopo averlo riempito gira la cambiale ad un terzo in buona fede (e in questo caso si parla di cambiale incompleta). Manca la volontà di dar vita a una cambiale e quindi si è dedotto che la cambiale incompleta è nulla in quanto il testo cambiario non è imputabile alla volontà del sottoscrittore e quindi non lo può validamente obbligare. Questa soluzione però contrasta con l’esigenza di tutela della circolazione della cambiale completata e col dettato dell’articolo 14 della legge cambiaria. Infatti il dato normativo non distingue tra cambiale in bianco e cambiale incompleta, ma attribuisce rilievo solo al dato oggettivo dell’intervenuto completamento del titolo. Campobasso condivide l’opinione prevalente che applica la disciplina della cambiale in bianco anche alla cambiale incompleta: in entrambi casi l’abusivo riempimento costituisce eccezione personale e questo significa che la sottoscrizione di un modulo cambiario è necessaria e sufficiente della volontà di obbligarsi. Da tutto questo deriva un importante corollario: requisito di forma in senso proprio di quest’ultima è soltanto il rispetto delle regole fissate dall’articolo 8 per la sottoscrizione cambiaria; gli altri requisiti formali della cambiale sono requisiti di competenza del documento da cui dipende non la validità, ma soltanto l’efficacia dell’obbligazione cambiaria. NB—>In sintesi, per aversi valida assunzione di obbligazioni cambiaria basta che il modulo cambiario, anche se incompleto, sia sottoscritto da persona capace di agire.

Capacità e rappresentanza cambiaria. (Schema preso online, ma uguale al libro) La cambiale, può essere emessa da chi è in possesso della capacità di agire e dai minori emancipati autorizzati all'esercizio di un'impresa. Inabilitato e minore emancipato non autorizzato all'esercizio dell’impresa commerciale

possono assumere obbligazioni cambiarie solo se la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza "o altra equivalente. In mancanza il curatore è obbligato personalmente

Rappresentanza cambiaria—> l’obbligazione cambiaria può essere assunta a mezzo di rappresentante: falso rappresentante è obbligato cambiariamente come se avesse firmato (rappresentant in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che e cambiario avrebbe avuto il preteso rappresentato. Ugualmente senza poteri o accade al rappresentante che abbia ecceduto i suoi che ha poteri. ecceduto i suoi poteri) il rappresentante generale non ha, di regola, il potere di obbligarsi in nome e per conto del rappresentanza rappresentato, salvo che rappresenti un generale imprenditore commerciale; nella cambiale deve risultare il rapporto di rappresentanza con l'indicazione "per procura" o equivalente.

Obbligazioni cambiarie. Cambiale —> titolo di credito destinato ad incorporare più obbligazioni. Riguardo alle obbligazioni cambiarie si hanno dei principi:  Indipendenza reciproca—> invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre. Principio fissato all’articolo 7 della legge cambiaria.ES se l’obbligazione del traente è invalida perché la sua sottoscrizione stata falsificata gli obbligati non possono sottrarsi al pagamento. In questo modo la posizione del portatore del titolo è rafforzata.  Obbligati in solido—>Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza, che quindi può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell’intera somma cambiaria.  NB: gli obbligati cambiari non sono tutti obbligati nello stesso modo, ma distinti in 2 diverse categorie: -obbligati diretti—>L’azione nei confronti di questi non è subordinata a particolari formalità. Sono obbligati diretti: emittente, accettante e il loro avallanti. [azione diretta] -obbligati di regresso—> nei confronti di questi l’azione presuppone il verificarsi di determinate condizioni sostanziali (rifiuto dell’accettazione o del pagamento) ed è subordinata a specifici adempimenti formali (levata del protesto). Sono obbligati di regresso: traente, giranti, i loro avallanti e l’accettante per intervento.[azione di regresso]. Nei rapporti interni gli obbligati sono disposti per gradi secondo un ordine tassativamente fissato per legge. La graduazione delle obbligazioni cambiaria comporta che se paga l’obbligato di primo grado tutti gli altri sono liberati non soltanto nei confronti del portatore ma anche nei rapporti interni. Per contro il pagamento effettuato da un obbligato di grado intermedio libera definitivamente soltanto quelli di grado successivo. Accettazione della cambiale. L’accettazione della cambiale è la dichiarazione (facoltativo, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dalla volontà delle parti) con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza e, diventa obbligato principale verso tutti i firmatari della cambiale, incluso lo stesso traente. Per ottenere l’accettazione è necessario presentare il titolo al trattario. Tale presentazione ha carattere facoltativo, ma deve essere sempre presentata, entro un anno dalla sua data (o entro il diverso termine stabilito dal traente), la cambiale “a certo tempo vista” ( in tale caso la presentazione serve per determinare la scadenza). L’accettazione è scritta sulla cambiale con la parola “accetto”, “visto” o altre equivalenti ed è sottoscritta dal trattario. Vale come accettazione anche la semplice sottoscrizione del

trattario, apposta però sulla faccia anteriore della cambiale. L’accettazione deve essere incondizionata, ma il trattario può limitarla ad una parte della somma. Se l’accettazione apposta sulla cambiale è cancellata dal trattario prima di restituire il titolo, l’accettazione si considera rifiutata. Revoca: l’accettazione diventa definitiva con la restituzione del titolo al portatore prima di tale momento può essere sempre revocata mediante cancellazione. Accettazione per intervento: il rifiuto di accettazione della cambiale espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza. Per evitare tale conseguenza la legge prevede l’istituto dell’accettazione per intervento, in caso di rifiuto da parte del trattar io l’accettazione può essere fatta da un terzo. Cessione della provvista. L'emissione di una cambiale tratta non comporta la cessione del credito di provvista del traente verso il trattario e ciò rende la posizione del portatore del titolo insicura; d'altro canto, l'eventuale cessione del credito di provvista offre garanzia all' immediato prenditore, ma non opera a favore dei successivi giratari della cambiale, dato che il credito di provvista non si trasferisce automaticamente con la girata del titolo. Per ovviare a ciò è stato introdotto l'istituto della "cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture", che consente di realizzare un collegamento automatico fra circolazione del titolo e circolazione del credito di provvista, agevolando così lo sconto di tratte spiccate dai fornitori di merci sui propri debitori. EFFETTI: la cessione diventa efficace con la notifica al trattario e da tale momento questi può pagare solo al portatore della cambiale; quest'ultimo, elevato il protesto per mancato pagamento, può esercitare diritti contro il trattario derivanti dalla cessione della provvista contestualmente all'esercizio dell'azione cambiaria verso il traente e gli altri obbligati. Avallo Dichiarazione cambiaria con cui un soggetto detto avallante garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. È una tipica garanzia cambiaria. Deve risultare dal titolo o dal foglio di allungamento. L’avallo può essere prestato da un terzo o da un firmatario della cambiale. Può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati cambiari e l’avallante deve indicare perché dato l’avallo, ma tale indicazione non

è essenziale. Infatti in mancanza l’avallo si intende dato ex legge per il TRAENTE nel caso della cambiale tratta e per L’EMITTENTE nel caso del pagherò cambiario. È importante l’individuazione dell’avallato perché l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. .-Avallato è obbligato diretto—>avallante diventa obbligato diretto; avallato obbligato di regresso—> avallante diventa obbligato di regresso. Nei confronti del portatore del titolo l’avallante è obbligato in solido con l’avallato e con gli altri obbligati cambiari al pagamento della cambiale. Nei rapporti interni l’avallante è invece obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato. Avallo può essere prestato anche da più persone congiuntamente per lo stesso obbligato cambiario e in questo caso si parla di coavallo. La vale un’obbligazione di garanzia collegata con quella del dell’avallato ma è pur sempre un’obbligazione autonoma rispetto a questa. Anche qui trova applicazione il principio di reciproca indipendenza dell’obbligazioni cambiaria NB L’avallo è una garanzia cambiaria che però si differenzia dalla fideiussione. Garanzia sostanzialmente autonoma mentre la fideiussione è una garanzia accessoria. Da ciò si deduce che:  Avallo invalido non si converte automaticamente in una fideiussione;  Non applicabili all’avallo le norme proprie della fideiussione. Cambiale ipotecaria. Il pagamento della cambiale può essere assistito anche da garanzie reali: pegno ed ipoteca. Ipoteca deve essere iscritta nel registro immobiliari e anche annotata sulla cambiale a cura del conservatore; annotazione essenziale perché si costituisca l’ipoteca. In seguito all’annotazione sulla cambiale, L’ipoteca si trasferisce automaticamente con la girata. In caso di mancato pagamento della cambiale il possessore attuale potrà avvalersi dell’ipoteca con il grado da essa acquistato al momento dell’iscrizione originaria. La cancellazione dell’ipoteca può essere consentita dal creditore anche prima del pagamento; deve essere annotata anche sulla cambiale a cura del conservatore e comporta la perdita del diritto di regresso nei confronti dei giranti anteriori alla cancellazione. Circolazione della cambiale Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall'emittente, apponendo sul titolo la clausola "non all'ordine" o altra equivalente. In tal caso la cambiale è trasferibile solo

nella forma di una cessione ordinaria. Gli stessi effetti si hanno quando la cambiale è trasferita mediante atto separato anziché mediante girata. La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante. La girata può essere fatta anche a favore del trattario, o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale. La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta. La girata parziale è nulla. I principi che regolano la circolazione della cambiale sono identici a quelli dettati per i titoli di credito in generale dal codice civile. La disciplina della cambiale si distacca invece da quella generale per quanto riguarda la funzione di garanzia della girata. Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento, come obbligato di regresso. Con apposita clausola (ad es. "senza garanzia"), il girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l'accettazione e/o per il pagamento. Il girante può vietare una nuova girata con la clausola "non all'ordine"; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata, ma solo nei confronti dell'immediato giratario. La cambiale può essere girata "per procura" o a titolo di pegno. Essa può essere girata dopo la scadenza (girata tardiva). La cambiale può essere girata anche dopo la scadenza, ma la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo che sia scaduto il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto. Pagamento della cambiale La disciplina del pagamento della cambiale ricalca le norme in tema di legittimazione dettate dal codice per i titoli all'ordine, ma nel contempo introduce delle deroghe. Legittimazione Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti. Chi paga alla scadenza è validamente liberato, anche se non paga al titolare, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta o all'emittente nel caso del vaglia cambiario.

Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi. Il termine di scadenza della cambiale è termine essenziale per il creditore e per il debitore cambiario. Il portatore non è tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza; il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo. Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio. Il pagamento della cambiale può essere fatto per intervento. Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa. Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo. Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento. Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorché il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola "senza spese". Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Le azioni cambiarie In caso di rifiuto di pagamento, e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore può agire contro tutti gli obbligati cambiari. La relativa azione è regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso. Esercitando l'azione diretta, il portatore deve osservare solo il termine di prescrizione di tre anni dalla scadenza della cambiale. L'azione cambiaria di regresso può essere esercitata alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo, o anche prima della scadenza se l'accettazione è stata rifiutata o in caso di fallimento del trattari...


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