CAP. 41 - LA CAMBIALE PDF

Title CAP. 41 - LA CAMBIALE
Author Giuseppina Campanella
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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Riassunto dettagliato Parte 4 ...


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CAP. 41 – LA CAMBIALE 1. Cambiale tratta e vaglia cambiario. La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di denaro. E’ quindi essenzialmente uno strumento di credito. La cambiale è regolata dal regio decreto n.1669/1933. Esistono due tipi di cambiale: la CAMBIALE TRATTA ed il VAGLIA CAMBIARIO (o pagherò cambiario).Diversa è la struttura dei due titoli. Nella CAMBIALE TRATTA - una persona (traente) ordina ad un’altra persona (trattario) di pagare una somma di danaro al portatore del titolo. La cambiale tratta ha perciò la struttura di un ordine di pagamento. In essa figurano tre persone: il traente che dà l’ordine e per legge garantisce l’accettazione ed il pagamento del titolo; il trattario che è il destinatario dell’ordine di pagamento e che diventa obbligato cambiario ed obbligato principale solo in seguito all’accettazione; il prenditore che è il beneficiario dell’ordine di pagamento. Il VAGLIA CAMBIARIO - ha invece struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano solo due persone: l’emittente, che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale; il prenditore che è il beneficiario della promessa di pagamento. La cambiale tratta ed il vaglia cambiario hanno alcuni caratteri fondamentali comuni. La cambiale (tratta e pagherò) è un titolo di credito all’ordine; circola quindi mediante girata. È un titolo astratto. Può anche essere emessa se manca un preesistente debito del traente o dell’emittente nei confronti del prenditore. La cambiale è un titolo rigorosamente formale ed è valida solo se presenta le indicazioni prescritte dalla legge. La cambiale è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni. Gli obbligati cambiari sono obbligati in solido verso il portatore del titolo, ma nel contempo sono disposti per gradi e distinti per legge in obbligati diret (emittente, accettante e loro avvallanti) ed in obbligati di regresso (traente, giranti, loro avallanti ed accettante per intervento). Infine, la cambiale è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioni processuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso di mancato pagamento. E’ necessario però che siano state osservate le disposizioni tributarie in tema di imposta di bollo. 2. I requisiti formali della cambiale. La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati, predisposti dall’amministrazione finanziaria, con i quali viene assolta l’imposta di bollo sulle cambiali. Il modulo bollato (o qualsiasi altro pezzo di carta) è qualificabile come cambiale solo se contiene determinate indicazioni, fissate dagli artt. 1( cambiale tratta) e 100 (vaglia cambiario) della legge cambiaria. Sono questi i requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale (artt.2 e 101). E si distinguono in: requisiti essenziali, la cui indicazione è indispensabile; e requisiti naturali, che possono mancare in quanto la lacuna viene colmata dalla legge con norme suppletive. Sono requisiti formali essenziali della cambiale: 1) La denominazione di cambiale. 2) L’ordine incondizionato nella cambiale tratta (pagherete a …) o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario (pagherò a …) di pagare una somma determinata. 3) Il nome di chi è designato a pagare, cioè del trattario. Trattario può essere anche lo stesso traente. 4) Il luogo e la data di nascita oppure il codice fiscale del emittente, nel vaglia cambiario. 5) Il nome del primo prenditore. Nella cambiale tratta questi può essere lo stesso traente. 6) La data di emissione della cambiale, ossia l’indicazione del giorno in cui il titolo è messo in circolazione. 7) La sottoscrizione autografa del traente o dell’emittente.

Sono requisiti formali naturali della cambiale: 1) L’indicazione della scadenza. In mancanza, la cambiale si considera pagabile a vista. Se indicata, deve essere: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso. 2) Il luogo di emissione. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente (art.2, 4 comma) o dell’emittente (art.101, 4 comma). Mancando anche quest’ultima indicazione la cambiale è nulla. 3) Il luogo del pagamento. In mancanza, la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (art.2, 3 comma); il vaglia cambiario, nel luogo di emissione del titolo (art.101, 3 comma). Non costituisce requisito di validità della cambiale il pagamento, all’atto dell’emissione, dell’imposta proporzionale di bollo, la cui mancanza originaria priva però la cambiale della qualità di titolo esecutivo. 3. La cambiale in bianco La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco. In questo caso vi è la sola sottoscrizione autografa apposta sull’usuale modulo bollato o anche su un qualsiasi foglio di carta che porti la denominazione cambiale. Tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo. Di regola, l’emissione della cambiale in bianco è accompagnata da un accordo di riempimento fra emittente e primo prenditore, con il quale si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo. All’emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari (ad esempio, importo e/o scadenza) non sono attualmente determinabili, ma lo saranno in futuro in relazione allo svolgimento di un determinato rapporto fra le parti. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito nell’accordo di riempimento. L’emittente potrà sempre opporre la violazione dell’accordo di riempimento, pur restando a suo carico l’onere di provare in giudizio il riempimento abusivo. Il rischio è ben più grave se l’immediato prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli accordi, lo giri ad un terzo. L’eccezione di abusivo riempimento è infatti un’eccezione personale. Essa non è opponibile al terzo possessore a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, oppure abbia commesso colpa grave acquistandola (art.14). In difetto di tale prova, il debitore dovrà pagare la cambiale e potrà solo chiedere il risarcimento dei danni all’autore dell’abusivo riempimento. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo. Il riempimento tardivo non è però opponibile al portatore di buona fede al quale il titolo sia pervenuto già completo. 4. Capacità e rappresentanza cambiaria Il rappresentante legale del minore o dell’interdetto può assumere obbligazioni cambiarie in loro nome solo previa autorizzazione del giudice tutelare, salvo che sia stato autorizzato alla continuazione dell’esercizio di impresa commerciale. Per l’inabilitato ed il minore emancipato non autorizzato all’esercizio di impresa commerciale, è previsto che la loro firma si accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza” o altra equivalente. In mancanza, il curatore è obbligato personalmente (art.9). L’obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo rappresentante. Questi deve far risultare dal titolo tale sua qualità, utilizzando la formula “per procura” o altra equivalente Il rappresentante generale di un imprenditore commerciale può assumere obbligazioni cambiarie, salvo che non risulti diversamente dall’atto di conferimento dei poteri soggetto a pubblicità legale. Per contro, il rappresentante generale di chi non è imprenditore commerciale non può assumere obbligazioni cambiarie, salvo prova contraria. In merito al secondo punto, viene introdotta una vistosa deroga alla disciplina di diritto comune. Infatti, il rappresentante cambiario senza poteri (falsus procurator) è per legge obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio. Se egli ha pagato gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato, può agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obbligati cambiari di grado anteriore.

5. Le obbligazioni cambiarie. La cambiale è un titolo di credito destinato ad incorporare più obbligazioni. Nasce con l’obbligazione del traente o dell’emittente ed altre se ne possono aggiungere durante la vita del titolo: quella del trattario-accettante; quella dei singoli giranti; degli avallanti e dell’accettante per intervento. Le obbligazioni cambiarie sono rette da alcuni principi peculiari. L’invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre. E’ questo il principio della reciproca indipendenza o autonomia delle obbligazioni cambiarie (art.7, l.camb.), da non confondersi con quello dell’autonomia del diritto cartolare. Tutti gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza (art.54), che perciò può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell’intera somma cambiaria. Tuttavia, gli obbligati cambiari non sono obbligati tutti nello stesso modo, sia nei rapporti esterni , sia nei rapporti interni . Nei confronti del portatore del titolo, gli obbligati cambiari sono distinti in due categorie: obbligati diret (emittente, accettante ed i loro avallanti) ed obbligati di regresso (traente, giranti, i loro avallanti e l’accettante per intervento). L’azione nei confronti dei primi (azione diretta) non è subordinata a particolari formalità. L’azione nei confronti dei secondi (azione di regresso) presuppone invece il verificarsi di determinate condizioni sostanziali (rifiuto dell’accettazione o del pagamento) ed è subordinata a specifici adempimenti formali (levata del protesto). Nei rapporti reciproci uno solo di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario, mentre gli altri sono per legge garanti di grado successivo del pagamento. Nei rapporti interni, infatti, gli obbligati cambiari sono disposti per gradi, secondo un ordine tassativamente fissato per legge. Nella cambiale tratta accettata, obbligato di primo grado è l’accettante, obbligato di secondo grado è il traente, obbligato di terzo grado è il primo girante e seguono poi nell’ordine i successivi giranti. Nel vaglia cambiario, obbligato di primo grado è sempre l’emittente, seguono poi i giranti nell’ordine sopra indicato. Ciò comporta che, se paga l’obbligato di primo grado, tutti gli altri sono liberati non solo nei confronti del portatore, ma anche nei rapporti interni. Per contro, il pagamento effettuato da un obbligato di grado intermedio libera definitivamente solo quelli di grado successivo, dato che il solvens ha azione cambiaria per il recupero dell’intera somma pagata nei confronti degli obbligati di grado anteriore. Ad esempio, se paga il traente, questi ha azione di rivalsa per l’intero solo verso l’accettante, mentre tutti gli altri obbligati restano definitivamente liberati. 6. L’accettazione della cambiale L’accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l’accettazione il trattario diventa obbligato principale e diretto. Prima dell’accettazione per contro il portatore non ha alcuna azione, né cambiaria né extracambiaria, nei confronti del trattario. La presentazione della cambiale per l’accettazione costituisce di regola una facoltà del portatore del titolo ed il traente può anche vietare che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata al trattario per il pagamento. La presentazione per l’accettazione è tuttavia obbligatoria: a) Nella cambiale a certo tempo vista, dato che in tal caso la presentazione è necessaria per determinare la scadenza del titolo (art.28); b) Quando la presentazione per l’accettazione è prescritta dal traente o da un girante, con eventuale fissazione del termine (art.27). L’accettazione deve essere scritta sulla cambiale ed è espressa con le parole “accetto”, “visto” o altra equivalente, seguite dalla sottoscrizione del trattario. Vale attuativa come accettazione anche la semplice sottoscrizione del trattario apposta sulla faccia anteriore della cambiale (art.30). L’accettazione deve essere incondizionata. L’accettazione diventa definitiva con la restituzione del titolo al portatore e prima di tale momento può essere sempre revocata, mediante cancellazione. Il rifiuto di accettazione della cambiale espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza (regresso per mancata accettazione). 7. L’avallo.

È una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma (art.35, l.camb). L’avallo è una tipica garanzia cambiaria. Esso deve risultare dal titolo o dal foglio di allungamento. Ed è espresso con le parole “per avallo” o altre equivalenti, seguite dalla sottoscrizione dell’avallante nella forma prevista dall’art.8. Vale tuttavia come avallo la semplice sottoscrizione apporta sulla faccia anteriore del titolo, purché non si tratti della firma del traente o del trattario, oppure dell’emittente (art.36, 3 comma). L’avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati cambiari e l’avallante deve indicare per chi l’avallo è dato. Questa indicazione non è però essenziale. Infatti, in mancanza l’avallo si intende dato ex lege per il traente nella cambiale tratta (art.36, 4 comma) e per l’emittente nel pagherò cambiario (art.102, 3 comma). L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. Nei confronti del portatore del titolo l’avallante è obbligato in solido con l’avallato e con gli altri obbligati cambiari al pagamento della cambiale. Nei rapporti interni, l’avallante è invece un obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato. L’avallante che paga la cambiale acquista infatti i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (art.37, 3 comma). Ha perciò azione cambiaria di rivalsa per l’intero contro l’avallato e contro gli obbligati di grado anteriore. L’avallo può essere prestato anche da più persone congiuntamente per lo stesso obbligato cambiario. Si ha in tal caso la figura del coavallo. I coavallanti restano obbligati di grado successivo rispetto all’avallato, ma sono obbligati di pari grado fra loro. Trova applicazione anche per l’avallo il principio cardine della reciproca indipendenza delle obbligazioni cambiarie, con la sola limitata eccezione che l’avallante può opporre al portatore il vizio di forma dell’obbligazione dell’avallato. Al di fuori di tale ipotesi (accessorietà formale), l’avallante è tenuto al pagamento anche se l’obbligazione dell’avallato è invalida. L’avallo è perciò una tipica garanzia cambiaria che si differenzia nettamente dalla fideiussione. L’avallo è una garanzia sostanzialmente autonoma (artt. 7 e 37, l.camb); la fideiussione è invece una garanzia accessoria. 8. La circolazione della cambiale La disciplina della circolazione della cambiale (artt.15-25) in larga parte coincide con quella dettata in via generale dal codice civile per i titoli di credito all’ordine, sia pure con alcune peculiarità. Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall’emittente (artt. 15 e 102), apponendo sul titolo la clausola non all’ordine o altra equivalente. In tal caso la cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. La girata deve essere apposta sulla cambiale (o su un foglio di allungamento della stessa) e deve essere sottoscritta dal girante nel modo fissato dall’art.8 per tutte le sottoscrizioni cambiarie. Altrimenti la girata è nulla. Anche la girata della cambiale può essere in pieno o in bianco. La girata deve essere incondizionata e qualsiasi condizione apposta si ha per non scritta. E’ invece nulla la girata parziale (art.16). I principi cardine che regolano la circolazione (regolare ed irregolare) della cambiale sono identici a quelli dettati dal codice civile per i titoli di credito in generale. La disciplina della cambiale si distacca invece da quella generale per quanto riguarda la funzione di garanzia della girata. Nella cambiale infatti il girante risponde per legge, come obbligato di regresso, dell’accettazione e del pagamento della cambiale (art.19). Con apposita clausola, il girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l’accettazione e/o per il pagamento. La cambiale può essere girata per procura (art.22) o a titolo di pegno. La relativa disciplina coincide puntualmente con quella dettata in via generale per i titoli all’ordine. 9. Il pagamento della cambiale. Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno per non scritte (art.20, 1 comma). Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse, ma non l’autenticità della firma dei giranti e più in generale la validità sostanziale delle girate (art.46, 3 comma).

Il debitore cambiario è liberato anche se paga al non titolare, a meno che da parte sua non vi sia stato dolo o colpa grave. La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta e all’emittente nel vaglia cambiario. Nella cambiale a giorno fisso e a certo tempo data o vista, la presentazione deve essere effettuata nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi (art.43). La cambiale a vista deve invece essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione. L’omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell’azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso (art.60). Il termine di scadenza della cambiale è termine essenziale non solo per il creditore ma anche per il debitore cambiario. Il portatore della cambiale non è tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza. Inoltre, anche se consentito dal portatore, il pagamento anticipato avviene a rischio e pericolo del debitore. Il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale. Sono così tutelati gli obbligati di regresso che restano responsabili solo per il residuo. Il pagamento per l’intero dà diritto alla restituzione del titolo, quietanzato dal portatore. In caso di pagamento parziale, il debitore può invece esigere che ne sia fatta menzione nel titolo e gliene sia data quietanza separata. Come l’accettazione, anche il pagamento della cambiale può essere effettuato per intervento (art.78-82), al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso. Colui che paga per intervento può essere un terzo o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l’accettante. La sua indicazione può essere già contenuta nel titolo (indicato al bisogno) o può trattarsi di un terzo che interviene spontaneamente. L’intervento può essere prestato a favore di uno qualsiasi degli obbligati di regresso. Il pagamento per intervento non può essere parziale e deve essere effettuato al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per elevare il protesto per mancato pagamento (art.78). Il pagamento per intervento libera gli obbligati di grado successivo a quello per il quale il pagamento è stato effettuato, mentre chi ha pagato acquista i diritti cambiari verso costui e gli obbligati di grado anteriore (art.82). Perciò, in mancanza di indicazione il pagamento si reputa fatto per il traente. Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati (art.80). 10. Le azioni cambiarie. In caso di rifiuto del pagamento, e nella cambiale tratta anche in caso di rifiuto di accettazione, il portatore del titolo può agire contro tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente, per ottenere il pagamento. La relativa azione è però regolata diversamente a seconda che si tratti di obbligati diretti o di regresso. L’azione diretta non è soggetta a particolari formalità. Il portatore è tenuto ad osservare solo il termine di prescrizione di 3 anni, che decorre dalla scadenza della cambiale (art.94). Più complessa è la disciplina dell’azione cambiaria di regresso. Il suo esercizio è infatti subordinato a particolari condizioni sostanziali e a specifici adempimenti formali (art.51). L’azione co...


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