Diritto Privato (Situazioni di garanzia) PDF

Title Diritto Privato (Situazioni di garanzia)
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Bergamo
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Summary

80E. Situazioni di garanzia.a. Situazioni di garanzia patrimoniali Caratteri e funzioni della responsabilità patrimoniale. L’art. 2740 c., disponendo che il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, delinea l’istituto della responsabilità patrimoni...


Description

E. Situazioni di garanzia. a. Situazioni di garanzia patrimoniali 81. Caratteri e funzioni della responsabilità patrimoniale. L’art. 2740 c.c., disponendo che il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, delinea l’istituto della responsabilità patrimoniale, mediante il quale il creditore insoddisfatto, a causa dell’inadempimento, può realizzare il suo interesse aggredendo in via esclusiva i beni del debitore. Quindi, con la responsabilità patrimoniale, il debitore, se non adempie, si vede aggredito nel suo patrimonio dal creditore. La responsabilità patrimoniale risponde esclusivamente dell’inadempimento, anche se l’art. 2740 a volte è stato interpretato in modo da far diventare il punto di riferimento oggettivo del diritto del creditore non la prestazione, ma il patrimonio del debitore. Questa prospettiva non è da condividere. La responsabilità patrimoniale, pur potendosi manifestare anche durante la fase fisiologica di esistenza del rapporto obbligatorio, è destinata ad operare, per altro non sempre e non necessariamente, a seguito dell’inadempimento; attenendo pertanto al momento patologico del rapporto obbligatorio, non costituisce aspetto caratterizzante ed essenziale della sua struttura. Difatti, la responsabilità patrimoniale non è strumento sostitutivo o alternativo dell’adempimento, perché il potere attribuito al creditore sul patrimonio del debitore ha natura prettamente processuale. La responsabilità patrimoniale non può essere considerata satisfattoria dell’interesse del creditore: ad esempio, l’esecuzione generica o per espropriazioni sono soddisfacenti quando l’oggetto della prestazione è una somma di denaro; in caso contrario sono viste come l’equivalente pecuniario del danno, causato al creditore dall’inadempimento. 82. Responsabilità patrimoniale, responsabilità personale ed esecuzione forzata. La responsabilità patrimoniale e personale operano entrambe in caso di inadempimento, ma sono diverse tra di loro: la responsabilità personale determina l’obbligo di risarcire il danno causato al creditore dall’inadempimento; la responsabilità patrimoniale comporta la soggezione, attuale o potenziale, dei beni presenti o futuri del debitore all’azione esecutiva del creditore insoddisfatto. La responsabilità personale ha una funzione preparatoria a quella patrimoniale, perché quella patrimoniale, che si ricava dall’espropriazione forzata dei beni del debitore, esige che l’obbligazione abbia ad oggetto una somma di denaro. Tale presupposto è realizzato dalla responsabilità personale che o sostituisce l’obbligazione inadempiuta con quella risarcitoria, o aggiunge all’obbligazione inadempiuta quella risarcitoria. La responsabilità patrimoniale presuppone oltre all’inadempimento dell’obbligazione originaria, anche quella risarcitoria. Infatti, l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria fa venir meno la responsabilità patrimoniale. Tale responsabilità è diversa dall’esecuzione forzata perché ha un’operatività più ristretta. L’esecuzione forzata in forma generica si ha quando la situazione creditoria ha per oggetto la consegna di una somma di denaro; l’esecuzione forzata in forma specifica è invocata in caso di inadempimento di crediti aventi oggetto diverso dal denaro. Con l’esecuzione forzata per consegna o rilascio, il creditore ottiene lo stesso bene che il debitore avrebbe dovuto fargli conseguire. Con l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il creditore ottiene che un terzo incaricato dal giudice faccia o distrugga a spese del debitore ciò che il debitore si era impegnato a fare (e non ha fatto) e a non fare (e invece ha fatto). L’esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare presuppongono, comunque, una fungibilità, ossia una sostituibilità in sede esecutiva del soggetto obbligato con un altro soggetto nominato dal giudice. Suscettibile all’esecuzione forzata in forma specifica è l’obbligo di contrarre: di fronte all’inadempimento il creditore può ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. L’esecuzione in forma specifica è sempre satisfattoria ed è strumento di realizzazione coattiva del debito. 80

83. Par condicio creditorum e divieto del patto commissorio. La regola della par condicio creditorum comporta che se un soggetto ha più creditori questi hanno egual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2741 c.c.); una volta promossa l’espropriazione forzata, il ricavato è ripartito in proporzione all’ammontare dei rispettivi crediti. Il principio della parità di trattamento subisce alcune limitazioni derivanti dal divieto di promuovere azioni esecutive individuali. L’ordinamento per tutelare la par condicio creditorum, dichiara nullo il patto commissorio (art. 2744 c.c.), con il quale si accoda che, in mancanza del pagamento nel termine stabilito, la proprietà della cosa dato in pegno passa al creditore. Tale patto poneva in una posizione sfavorevole sia il debitore, perché la cosa ipotecata o data in pegno aveva un valore superiore alla prestazione, sia gli altri creditori, perché si vedono sottrarre un bene del comune creditore sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi. La giurisprudenza ha dichiarato la nullità della vendita con patto di riscatto. Tuttavia l’ordinamento ritiene lecito il patto marciano, con il quale il creditore, nelle ipotesi di inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia previa corresponsione al debitore della differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale maggior valore del bene. 84. Cause di prelazione e privilegi. La legge prevede delle eccezioni alla regola della par condicio; è l’ipotesi del cause di prelazione, che comportano posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire in sede di riparto delle somme ricavate dalla vendita forzata. Le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) sono: i privilegi, il pegno e l’ipoteca. I presupposti di tali cause sono: una pluralità dei creditori e la presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze degli stessi. Esistono anche altre norme che rafforzano la tutela di un creditore rispetto a quella riconosciuta agli altri: un esempio è il diritto di ritenzione, che consente ad un determinato creditore di trattenere la cosa data fino a che il debitore-proprietario non abbia estinto il proprio debito. Esso ha natura eccezionale ed è opponibile erga omnes. I privilegi sono una delle cause di prelazione ed hanno alcune caratteristiche comuni fra loro: la fonte è rappresentata da una previsione legale, l’elemento giustificativo è nella causa del credito, l’attribuzione del diritto di prelazione favorisce un determinato creditore. L’art. 2745 prevede che nel rispetto della legalità il privilegio è subordinato ad una convenzione tra le parti o ad una particolare pubblicità. Per la validità dei privilegi è necessaria la forma scritta. I privilegi sono generali e speciali: quelli generali (art. 2751 ss c.c.) gravano su tutti i beni mobili del debitore; quelli speciali (art. 2755 ss c.c.) gravano su determinati beni mobili e immobili che hanno una particolare relazione con il credito del quale si intende rafforzare la tutela. I crediti assistiti da privilegio generale sono accomunati da un’esigenza di assicurare il soddisfacimento prioritario di categorie professionali che dalla realizzazione del credito traggono i mezzi di sostentamento, oppure dall’esigenza di prelievo fiscale dello stato. I crediti assistiti da privilegio speciale hanno una posizione di preferenza rispetto a quelli generali, ma questa relazione non è sempre valida. I privilegi sono inerenti ad un rapporto di credito e lo seguono in tutti i suoi trasferimenti. Per i privilegi speciali, la situazione è particolare, perché essi presuppongono che la cosa si trovi in un determinato luogo o in una particolare relazione con il creditore; se mancano tali presupposti, il privilegio viene meno. Essendoci una specifica connessione tra il credito e la cosa, nel caso si ha un perimento totale del bene, il privilegio si estingue; nel caso di un perimento parziale, il privilegio diminuisce proporzionalmente al perimento. Il privilegio speciale può essere accostato alla categoria delle garanzie reali dove troviamo il pegno e l’ipoteca. Il privilegio speciale dà al creditore anche il diritto di seguito, consistente nel potere di aggredire il bene anche nei confronti dei terzi acquirenti.

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85. Mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali: generalità. La posizione del creditore è tutelata con i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali: • il creditore può esperire l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.), nel caso in cui il debitore aliena i suoi beni a terzi; • il creditore può esercitare l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), nel caso in cui il debitore, non esercitando il proprio diritto di credito nei confronti di terzi, impedisce l’accrescimento del proprio (del debitore) patrimonio; • il creditore può chiedere il sequestro conservativo (art. 2905 c.c.), nel caso in cui il debitore dà atto al creditore di farlo dubitare sui suoi (del debitore) beni potendoli dissipare. Il creditore può anche evitare le diminuzioni fittizie del patrimonio del debitore come nel caso della simulazione assoluta di vendita effettuata dal debitore per sottrarre alcuni suoi beni all’azione esecutiva del creditore; l’azione di simulazione non è idonea per la simulazione relativa di vendita (es: donazione). Un altro strumento posto a disposizione del creditore, affinché conservi le garanzie patrimoniali, è la decadenza del beneficio del termine (art. 1186 c.c.), con il quale il creditore può esigere immediatamente la prestazione qualora il debitore abbia diminuito le garanzie prestate o non abbia dato le garanzie in precedenza promesse.

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