Pdf document - Riassunto Manuale di diritto privato PDF

Title Pdf document - Riassunto Manuale di diritto privato
Author Daniela Tiballi
Course Istituzioni Di Diritto Privato
Institution Sapienza - Università di Roma
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Riassunti del libro...


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APPUNTI DI

DIRITTO PRIVATO

Questi ed altri appunti nell’App di Tutored

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Beni e Diritti Reali Secondo l’articolo 810 sono beni le cose e le energie che possono formare oggetto di diritti. Il bene per essere tale deve possedere un valore e la cosa ha un valore quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile di appropriazione e di utilizzo. I beni si distinguono in materiali e immateriali. I beni materiali sono tutti quei beni che possono essere percepiti con i nostri sensi e hanno quindi materialità corporea. I beni immateriali invece a differenza dei primi non hanno materialità corporea, non possono essere percepiti direttamente con i nostri sensi, ma solo attraverso l’intelligenza e l’ingegno. Secondo l’articolo 812 si distinguono poi i beni immobili da quelli mobili. I beni immobili sono tutti quelli che sono incorporati naturalmente o artificialmente al suolo. Non è possibile spostare tali beni senza provocarne un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione. Sono beni mobili invece tutti quelli che non sono considerati beni immobili. I beni mobili circolano in maniera molto semplice bastando la semplice consegna del bene per trasferire, di regola, anche la proprietà su di esso. La proprietà passa semplicemente attraverso il possesso della buona fede secondo l’articolo 1153. Per i beni immobili invece la situazione è più complessa in quanto è necessaria la forma scritta per il trasferimento e bisognerà annotare tutte le vicende che li riguardano in pubblici registri in modo da permettere ai terzi di conoscere delle loro vicende. È quindi previsto un regime di pubblicità immobiliare(art 2643). La pubblicità attraverso le annotazioni su pubblici registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture e le navi, che per questo motivo vengono detti “ beni mobili registrati “. Ogni bene immobile deve essere iscritto al catasto. Si distinguono poi beni fungibili e beni infungibili. I beni fungibili sono quelli che all’interno di un genere possono essere facilmente sostituti gli uni dagli altri di identica utilità. Ad esempio un biglietto da cento e dieci biglietti da dieci euro. I beni infungibili sono invece 2

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i beni prodotti in esemplari unici. Abbiamo poi beni consumabili e beni inconsumabili. I beni inconsumabili sono quelli che possono

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essere utilizzati più volte come un vestito o un’automobile mentre i beni consumabili sono quelli che possono essere utilizzati una sola volta come un litro di benzina e sono quindi insuscettibili di un uso continuativo o ripetuto perchè ce ne priviamo nel momento in cui li utilizziamo mentre i beni inconsumabili sono suscettibili di utilizzazione ripetuta fino a quando il loro utilizzo non finisca per deteriorarli. I beni inconsumabili possono venire attribuiti in uso temporaneo a una persona con l’obbligo di restituirli dopo un certo tempo; ciò non può accadere invece per le cose consumabili le quali non potrebbero venire restituite dopo l’uso dato che questo li distruggerebbe ma se esse sono anche fungibili è possibile consumarle e restituire successivamente un’uguale quantità di beni dello stesse genere come accade nel mutuo. Si distinguono poi beni divisibili e beni indivisibili. I beni divisibili hanno ad oggetto cose che possono essere frazionate in parti omogenee tali da conservare proporzionalmente il valore dell’intero mentre i beni indivisibili hanno ad oggetto cose che non possono essere frazionate. Il fulcro del concetto quindi sta nella possibilità di frazionamento in parti della cosa; quest’ultima è frazionabile quando può essere divisa in parti omogenee, cioè in porzioni che conservano proporzionalmente funzione e valore del tutto; è quindi indivisibile un libro perché venti pagine non hanno, in proporzione, il valore del libro intero, mentre è divisibile una partita di grano perché una sua parte conserva la funzione dell’intera partita e possiede proporzionalmente il valore del tutto. I frutti sono beni prodotti periodicamente da un altro bene per effetto della produzione senza che questo modifichi la sua natura o sua destinazione economica. Secondo l’articolo 820 del codice ciivile si distinguono in frutti naturali e frutti civili. Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa vi sia stata o meno l’opera dell’uomo come ad esempio i prodotti agricoli. Essi appartengono al proprietario della cosa che li produce. I frutti naturali non sono considerati tali fino a quando non siano separati dalla cosa madre. Sono frutti civili invece quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia ad esempio il corrispettivo di un affitto. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o 3

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ad ornamento di un’altra cosa senza esserne parte costituiva per esempio gli attrezzi e la ruota di scorta dell’automobile. Se si vende la cosa principale s’intende venduta anche la pertinenza a meno che

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le parti non abbiano deciso diversamente. Le università di mobili sono una plurità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti le universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici. Il patrimonio è l’insieme dei rapporti giuridici attivi(diritti/crediti) e passivi(obblighi/debiti) di natura patrimoniale e facenti capo ad un soggetto detto titolare del patrimonio. Ogni patrimonio ha un suo unico titolare, tuttavia in certi casi si permette che siano creati altri patrimoni separati o autonomi da quello del titolare. Il patrimonio separato è un complesso di beni che in virtù di una speciale destinazione formano un patrimonio distinto da quello del titolare. Ne è un esempio l’eredità accettata con beneficio d’inventario la quale è acquisita dall’erede ma resta allo stesso tempo distinta dal suo patrimonio generale al fine di assicurare che egli non risponda dei debiti ereditati oltre l’attivo a lui pervenuto e che i creditori ereditari si soddisfino su questo con preferenza rispetto ai creditori personali dell’erede. Se il patrimonio di destinazione invece fa capo a una pluralità di persone è detto patrimonio autonomo: ne sono esempio un esempio gli enti riconosciuti che hanno un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singolo soci.

Il diritto reale è il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche e correlativo al diritto reale è il dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio. Il diritto reale è quindi un diritto su una cosa, su una res e questo ci esprime l’immedietezza del rapporto che ci può essere tra il titolare del diritto(della cosa) e la cosa stessa. I diritti reali fanno parte della categoria dei diritti assoluti (come i diritti alla personalità) ma si differenziano dagli altri diritti assoluti perché hanno ad oggetto cose. Essendo diritti assoluti hanno la caratteristica dell’assolutezza contrapposta alla relatività dei diritti di credito(possono essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un generico dovere di astensione ); dell’immediatezza(il titolare realizza il diritto direttamente senza che sia necessaria la collaborazione di altri soggetti, come accade nei diritti di credito); 4

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e infine della tipicità(i diritti reali sono solo quelli previsti dalla

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legge. Costituiscono, quindi, una categoria di diritti composta da un numero chiuso ). Fra i diritti reali ha una posizione di primaria importanza la proprietà. Il diritto di proprietà consente di usare, godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico(art.832 cod.civ.) Il diritto di proprietà è l’unico diritto su una cosa propria mentre gli altri sono tutti diritti che insistono sul diritto di proprietà, incidono su cose altrui e hanno un contenuto più limitato; sono i cosidetti diritti reali minori. Essi si dividono in due gruppi: A un primo gruppo appartengono i diritti di trarre determinate utilità dall’uso della cosa altrui(diritti reali di godimento). A un secondo gruppo appartengono invece i diritti reali che costituiscono una garanzia su un bene, garanzia talmente incisiva da poter essere opposta nei confronti di qualsiasi successivo avente diritto sulla cosa(diritti reali di garanzia).

I diritti reali di garanzia sono il pegno e l’ipoteca che hanno la funzione di garantire la soddisfazione di un credito e che differiscono fra loro essenzialmente per l’oggetto su cui cadono: il pegno ha per oggetto beni non iscritti in pubblici registri, l’ipoteca ha per oggetto i beni iscritti in pubblici registri. Il creditore può soddisfarsi sulla cosa anche se questa nel frattempo è stata alienata a un terzo (il diritto di pegno o di ipoteca segue la cosa, è opponibile al terzo e in ciò si manifesta il suo carattere reale) e inoltre il creditore garantito da pegno e ipoteca può soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori(diritto di prelazione). In quanto diritti reali essi presentano le caratteristiche dell’assolutezza(possono essere fatti valere erga omnes); dell’immediatezza(per il loro esercizio non occorre la cooperazione di alcun soggetto) e il diritto di sequela o di seguito(di inseguire cioè il bene) nel senso che il creditore ha il potere di soddisfarsi sul bene anche se la proprietà dello stesso è passata ad altra persona. E’ vietato il patto con cui si stabilsce che nel caso in cui il debitore sia inadempiente la proprietà della cosa oggetto del pegno o dell’ipoteca spetti al creditore(divieto del patto commissorio). La legge richiede che l’esistenza di questi diritti reali sia riconoscibile e perciò l’ipoteca deve essere iscritta nei pubblici registri mentre il pegno in quanto si tratta di cosa 5

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mobile deve essere consegnata materialmente al creditore e quindi sottratta alla disponibilità materiale del proprietario. Iscrizione e spossessamento sono elementi costituivi dell’ipoteca e del pegno.

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Essi si estinguono con l’estinzione del credito garantito. Il pegno secondo l’articolo 2784 del codice civile è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell’obbligazione del debitore. Il pegno ha per oggetto i beni mobili eccetto quelli registrati, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che siano infungibili. Nel caso il diritto di garanzia ha per oggetto una cosa fungibile si ha pegno irregolare e in questo caso il creditore non è tenuto a conservare e a restituire la stessa cosa ma soltanto una somma dello stesso ammontare mentre in caso di inadempimento il creditore può far proprie le cose o la somma consegnatagli. Con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore sottraendone il godimento al proprietario. Il pegno si costituisce mediante contratto(contratto di pegno )tra il creditore e il proprietario della cosa(debitore). Si tratta di un contratto reale perchè si perfeziona con la consegna materiale al creditore della cosa e il contratto di pegno non si perfeziona, quindi, senza il possesso del bene conseguito dal creditore. Il debitore proprietario del bene ne è temporanemanete spossessato a garanzia del pagamento del debito. Lo spossessamento del bene ha la funzione di evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è “nelle mani” del creditore e garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a terzi in buona fede. Con il pegno il debitore non perde la proprietà del bene; di conseguenza potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è in suo possesso (e quindi il terzo acquirente non potrà invocare la regola dell’art. 1153 c.c. possesso in buona fede vale titolo)sia perché, per il diritto di seguito, il creditore potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo. Il creditore ha l’obbligo di custodire la cosa. Il creditore ha il diritto di prelazione: se il debitore non adempie infatti il creditore può far vendere la cosa ed ha diritto di conseguire il pagamento con preferenza rispetto agli altri creditori. In altre parole l’istituto del pegno funziona semplicemente così: Il debitore si fa prestare dei soldi dal creditore, il creditore però a garanzia di questo credito si fa consegnare una cosa mobile da parte del debitore. Quando il debitore pagherà il debito, il creditore restituirà la cosa. Il pegno è quindi basato sul 6

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possesso. Abbiamo però il divieto del patto commissorio e quindi l’oggetto dato in pegno dal debitore non potrà mai diventare di proprietà del creditore nemmeno se il debitore non adempie il suo

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debito. Se il debitore non paga il suo debito, il creditore invece lo potrà vendere soddisfandosi sul ricavato. Con il ricavato viene soddisfatto il creditore. L’ipoteca secondo l’articolo 2808 del codice civile è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore o da un terzo su un bene a garanzia di un credito che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene oggetto di garanzia e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato della espropriazione. Il creditore ipotecario è preferito agli altri creditori chirografari nell’esecuzione sul bene oggetto dell’ipoteca(prelazione); il creditore ipotecario potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell’ipoteca anche se è stato alienato dal debitore o è di proprietà di un terzo(diritto di sequela); l’ipoteca, insieme al pegno, è un diritto reale di garanzia, questa sua caratteristica dà al creditore la certezza di poter azionare più rapidamente il suo diritto che, essendo assoluto e immediato, non ha bisogno per la sua realizzazione della collaborazione di altri soggetti(diritto reale). L’ipoteca deve essere iscritta solo su beni esattamente individuati(specialità);l’ipoteca si estende su tutto il bene oggetto della garanzia(indivisibilità);il credito garantito dal bene ipotecato deve essere determinato del suo ammontare(determinatezza). Possono essere oggetto di ipoteca sostanzialmente i beni immobili e i beni mobili registrati. Il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento al proprietario. Il diritto di ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Solo con l’iscrizione il diritto viene ad esistenza. L’ipoteca per la sua natura di diritto reale ha efficacia anche nei confronti di chi acquisti l’immobile dopo l’iscrizione infatti i creditori ipotecari possono far espropriare i beni ipotecati anche dopo l’alienazione. La costituzione dell’ipoteca richiede due elementi entrambi necessari: un titolo che consenta l’iscrizione dell’ipoteca e l’iscrizione stessa. Il titolo può derivare dalla volontà del proprietario del bene, può consistere in un provvedimento giudiziario o in altra situazione prevista dalla legge. L’ipoteca quindi può essere legale, giudiziale e volontaria. L’ipoteca legale si ha quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori il diritto ad ottenere l’iscrizione ipotecaria senza il concorso della volontà del debitore. L’ipoteca trova quindi la sua fonte direttamente nella legge e non è necessaria per la sua 7

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costituzione né la volontà del debitore né una sentenza del giudice. L’ipoteca giudiziale deriva dalla sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o per l’adempimento di altra obbligazione o

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al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente. L’ipoteca volontaria nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente con atto pubblico o scrittura privata. L’ipoteca quindi a differenza del pegno ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati e il bene invece che trasferirsi materialmente al creditore resta nel materiale godimento del proprietario. L’ordine di preferenza fra varie ipoteche iscritte sullo stesso bene è determinato non dalla data del titolo ma dalla data dell’iscrizione. Ogni iscrizione infatti riceve un numero d’ordine che determina il cosiddetto grado dell’ipoteca. Il diritto dell’ipoteca è imprescrittibile ma l’effetto dell’iscrizione è limitato a 20 anni ma può essere rinnovata.

I diritti reali di godimento sono l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù, la superficie e l’enfiteusi. L’Usufrutto. L’usufrutto è il diritto reale che consente all’usufruttario di usare e di godere della cosa altrui e di trarne i frutti rispettandone però la destinazione economica della cosa stessa(art.981). Per esempio l’usufruttario di una casa di abitazione potrà abitarla o darla in locazione ma non potrà abbatterla per costruirne un’altra nè potrà modificarla per trasformare il piano terreno in un negozio e lo stesso non potrà fare nemmeno il vero proprietario in quanto ciò interferirebbbe con il diritto dell’usufruttario. L’usufruttario ha il diritto quindi di utilizzare temporaneamente la cosa altrui e ha il dovere di assicurare che la cosa stessa gli sia restituita al termine dell’usufrutto inalterata per quanto possibile nella sostanza. Fino all’estinzione dell’usufrutto il proprietario è privato della possibilità di usare la cosa. Il suo diritto così compresso prende il nome di nuda proprietà. Questa conserva tuttavia un significato e un valore economico perchè ha la certezza di ridiventare un giorno 8

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proprietà piena essendo l’usufrutto sempre e necessariamente temporaneo. Infatti la legge impone limiti massimi alla durata

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dell’usufrutto: se è costituito a favore di una persona fisica esso non può eccedere la vita dell’usufruttario mentre se è costituito a favore di una persona giuridica l’usufrutto non può durare più di 30 anni. Esiste anche il divieto dell’usufrutto successivo ossia se si costituisce l’usufrutto a favore di una persona disponendo che alla morte di questa l’usufrutto debba continuare in capo ad altri la disposizione ha valore soltanto a favore del primo usufruttario. L’usufrutto può essere costituito per legge, per testamento o per contratto ma può acquistarsi anche per usucapione. L’usufrutto si estingue invece per la scadenza del termine o per la morte dell’usufruttario, per rinuncia dell’usufruttario, per consolidazione ossia quando l’usufrutto e la nuda proprietà si riuniscono in capo alla medesima persona, per prescrizione ossia per effetto del non uso durato per venti anni, per il totale perimento della cosa su cui si è costituito l’usufrutto e infine per decadenza dovuta ad abusi dell’usufrutto. L’usufrutto vero e proprio ha per oggetto beni inconsumabili ed è caratterizzato dall’obbligo di conservare la cosa per restituirla al proprietario alla scadenza del termine. Ma se esso ha pero oggetto beni consumabili l’usufruttuario non potrà certo restituire la stessa cosa ricevuta in quanto non potrà fare altro che goderne e consumarla allo stesso tempo e in questo caso egli dovrà restituire al proprietario l’equivalente ossia un’altro bene di uguale quantità o qualità o pagare il valore del bene. Si parla in questi casi di “quasi usufrutto”. L’Uso. Analogo all’usufrutto ma con un contenuto più limitato:chi ha il diritto d’uso di una cosa può utilizzarla direttamente; se è fruttifera può raccoglierne i frutti ma solo nella misura che occorre ai bisogni suoi e della famiglia.(art.1021). L’Abitazione. L’abitazione consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.(art.1022). La Superficie. La superficie è il diritto di fare o mantenere una costruzione sopra o sotto il suolo altrui conservando la proprietà della costruzione stessa. Di norma tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo medesimo per il fenomeno giuridico dell’accessione. È possibile, tuttavia, separare la proprietà del suolo da quella della soprastante costruzione attraverso il diritto di superficie.(art.952,955).Il proprietario di un 9

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suolo può concedere ad un ...


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