Riassunto Contratto Diritto Privato PDF

Title Riassunto Contratto Diritto Privato
Author Raffaele Romano
Course Economia aziendale
Institution Università degli Studi della Basilicata
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Summary

Appunti del capitolo sul Contratto del Prof. Ubertazzi....


Description

1° SLIDES :

IL CONTRATTO

CONTRATTO (art.1321): E' l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Ogni parola dell'articolo ha un suo preciso significato: ACCORDO ossià l'incontro della volontà di due o più parti, poiché il negozio giuridico deve essere come minimo bilaterale. PER COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE questo è l'oggetto giuridico del contratto,quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto. UN RAPPORTO PATRIMONIALE i contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici patrimoniali (es. il matrimonio non è un contratto ). Per quanto riguarda la libertà dei soggetti che hanno nel contratto nell'amministrare il proprio patrimonio, si parla di AUTONOMIA CONTRATTUALE (art.1322) poiché “le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ( libertà contrattuale e libertà di contrarre). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (si riferisce ai contratti atipici, costituiti dai privati seguendo sia le norme generali del contratto che quelle dei contratti tipici).” ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (art.1325) : 1- ACCORDO 2-CAUSA 3-OGGETTO 4-FORMA

L'ACCORDO L'accordo si perfeziona a seguito dell'incontro tra una proposta e l'accettazione. PROPOSTA: è una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il contratto. ACCETTAZIONE: è una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente conforme alla proposta. Dunque, per far sì che l'accettazione sia valida, occorre: 1- che l'accettazione sia conforme alla proposta (altrimenti si parla di controproposta) 2-l'accettazione deve essere tempestive e cioè dovrà pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario; 3- l'accettazione deve essere compiuta nella forma richiesta dal proponente (es. per iscritto).

PERFEZIONE DELL'ACCORDO: L'accordo si perfeziona con il principio della: 1-DICHIARAZIONE 2-SPEDIZIONE 3-RECEZIONE 4-COGNIZIONE Il nostro ordinamento ha accolto ai fini della perfezione dell'accordo il principio della cognizione (art.1335). PRESUNZIONE DI COGNIZIONE: In base a questo principio, si stabilisce una generale presunzione valida per tutti i negozi recettizi, secondo cui la proposta e l'accettazione si reputano conosciute appena giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. In determinati casi, i contratti si possono perfezionare anche senza una formale accettazione (art.1327) : “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare, o secondo gli usi, la prestazione debbe eseguirsi senza una preventiva risposta (prontezza della prestazione), il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza è tenuto al risarcimento del danno. CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE (art.1333) : La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivano delle obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. REVOCA DELLA PROPOSTA: La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. PROPOSTA IRREVOCABILE (PROPOSTA VINCOLATA): Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto. In tal caso la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta,salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia. DIRITTO DI OPZIONE: Scaturisce da un apposito accordo irrevocabile delle parti, che convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia la facoltà di accettarla o meno entro un termine determinato. Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

OFFERTA AL PUBBLICO: L'offerta al pubblico, è una proposta contrattuale che invece di rivolgersi a una o più parti determinate, si rivolge alla generalità dei soggetti che possono essere interessati all'offerta. L'offerta al pubblico costituisce proposta revocabile: non è necessario che la revoca giunga a conoscenza di tutti coloro che hanno preso cognizione della proposta, ma è sufficiente che sia fatta nella stessa forma della proposta ( es. manifesti rurali) .

SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE: CONTRATTO NORMATIVO: è l'accordo con il quale due o più parti predeterminano il contenuto di futuri ed eventuali contratti (ma non sorge alcun obbligo di stipularne uno successivo). CONTRATTO PRELIMINARE: è il contratto con il quale le parti si obbligano alla conclusione di un contratto definitivo, ed ha funzione meramente prefattoria (es.se il bene è ipotecato) ed ha come oggetto un unico contratto. CONTRATTO QUADRO: è il contratto con il quale le parti si obbligano alla conclusione di determinati contratti particolari (ha per oggetto una serie di contratti)

LE TRATTATIVE (fase preliminare) Prima di stipulare un Contratto (conclusione), si hanno fra le parti le trattative. Secondo l'art.1337 “Durante le trattative le parti sono libere di concludere o meno il contratto. Esse devono tuttavia comportarsi secondo buona fede”. Come si evince dall'articolo, le parti nelle trattative e nella formulazione del contratto devono comportarsi in buona fede; chi viola il dovere giuridico di buona fede incorre in responsabilità precontrattuale ( la quale ha natura extra-contrattuale) che compotra a colui la quale viene imputata, il risarcimento del danno in : -danno emergente: per le spese della formazione del contratto non più stipulato -lucro cessante: per la mancata possibilità di effettuare il contratto con un altro individuo.

TRATTATIVE NEL COMMON LAW: Negli Stati Uniti le trattative sono regolate principalmente non dalla regola della buona fede ma dal principio dell'aleatory view (incertezza,rischio) secondo cui “ una parte che avvia una negoziazione nella speranza di guadagnare ciò che deriverà dall'accordo finale, si assume il rischio di qualsiasi perdita se l'altra parte decide di interrompere le trattative. In sede di negoziazione la parte può allora comportarsi come crede, e se del caso “recedere” in ogni momento dalle trattative. CASI DI VIOLAZIONE DELLA REGOLA SULLA BUONA FEDE: 1.RECESSO INGIUSTIFICATO DELLE TRATTATIVE: la parte che interrompe senza un valido e giustificato motivo la negoziazione trasgredisce il dovere di comportarsi in buona fede. 2.INTRAPRENDERE UNA TRATTATIVA PUR SAPENDO DI NON VOLER CONCLUDERE IL CONTRATTO 3.MANCATA INFORMAZIONE SULLE CAUSE DI INVALIDITA' DEL CONTRATTO (Art.1338) : Viene sanzionata la condotta di colui che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non l 'abbia comunicata all'altra parte che invece abbia incolpevolmente confidato nella validità dell'atto. 4.AVER INTRATTENUTO CON ALTRI UNA NEGOZIAZIONE SENZA AVERNE FATTO MENZIONE: qui si ha responsabilità tutte le volte in cui a seguito di lunghe trattative si stipuli poi il contratto con l'altra parte. 5.AVER COMUNICATO INFORMAZIONI FALSE DURANTE LE TRATTATIVE: in alcuni casi ciò porta all'annullamento del contratto per dolo. 6.AVER COMPIUTO ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE : nel caso in cui si sta vendendo un'impresa e questi atti non sono stati comunicati 7.AVER VIOLATO LA SEGRETEZZA SU ALCUNE INFORMAZIONI RILEVATE DURANTE LA NEGOZIAZIONE NATURA DELLA RESPONSABILITA' A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELLA BUONA FEDE DURANTE LE TRATTATIVE La questione sulla natura della responsabilità delle trattative è un tema abbastanza discusso su cui si fondano tre distinte tesi; a questo proposito è noto che una prima opinione (la prevalente dottrina) assegna alla responsabilità una natura extracontrattuale (la violazione della buona fede nella fase delle trattative non costituisce violazione di un'obbligazione precisa, ma solo di un dovere generico di condotta, vengono pertanto risarcite le spese conseguite durante le trattative, ma non il valore del contratto =interesse negativo), una seconda la considera contrattuale e una terza la definisce natura “ibrida di tertium genus” caratterizzata da una propria autonomia rispetto ai due statuti cardine.

NATURA DELL INTERESSE RISARCIBILE: -secondo la tesi tradizionale l'interesse risarcibilie è quello negativo (es.spese sostenute durante trattativa, veri e propri danni emergenti) risarcibile pur sempre nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante. -secondo un'opinione più recente la fattispecie disciplinata dall'art.1337 afferma che l'ammontare del danno va determinato tenendo conto di una serie di illeciti (figure assai diverse tra loro di illeciti di varia natura ),la cui caratteristica comune è data dalla modalità cronologica della condotta lesiva, ossia al verificarsi di questa (posto in essere), nella fase delle trattative o delle formazione del contratto”, in ogni caso vengono perciò tutelati anche gli interessi positivi.

LA LETTERA DI INTENTI Durante le trattative le parti possono stipulare accordi in vario modo strumentali alla conclusione del contratto (c.d accordi preparatori) o anche documentare l'avanzamento delle trattative. -Per documentare lo stato di avanzamento del contratto, la communis opinio riconduce questa procedura alle cosìddette dichiarazioni di scienza; -Qualora invece non si volesse solo esaminare gli atti per una semplice ricognizione dello stato di avanzamento delle trattative, ma si decide di mettere in atto delle dichiarazioni reciproche viene espressa una volontà “più ricca” della semplice dichiarazione di scienza; e debbono allora essere inquadrati nello schema del contratto di accertamento. ACCORDI PREPARATORI TERM SHEET Il term-sheet è il primo documento (di carattere non vincolante ha responsabilità precontrattuale!!) che viene scambiato tra le parti e contiene i principali termini dell'accordo (scopo principale è quello di fissare alcuni punti fermi prima di procedere alle successive fasi) che si perfezionerà al termine della due diligence con il contratto definitivo; a secondo dello stile di negoziazione, il term sheet può essere più o meno completo. ACCORDI ALL'ORIENTALE: le parti predispongono contenuto e testo di alcune clausole, si danno atto di averle approntate congiuntamente, ma dichiarano di ritenersi libere di modificarle nel seguito del procedimento di acquisizione. MINUTA O PUNTUAZIONE: le parti intendono cristallizzare i punti sui quali vi è già un'intesa e che perciò, non vanno rimessi in discussione (si obbligano così a mantenere ferme le clausole già determinate,ove il contratto si concluda); tali accordi non vincolano alla conclusione del contratto, ma comprovano lo stato di avanzamento delle trattative ( non si limitano ad accertare ) . Inoltre si riconoscono la persistente libertà di proseguire le trattative sui rimanenti punti e clausole e soprattutto di addivenire o meno al contratto di acquisizione.

Questi atti rientrano nella categoria delle semplici minute in quanto tutto resta comunque subordinato all'esito positivo delle trattative.

ACCORDI COMPORTAMENTALI: DI ESCLUSIVA, DI RISERVATEZZA, DI DUE DILIGENCE, STANDSTILL Le INTESE INIZIALI devono invece essere considerate come accordi vincolanti, poiché comportano che se le parti stipuleranno il contratto di acquisizione,questo dovrà contenere le clausole già predisposte dalle intese considerate (gli accordi stipulati mediante contrattazione, ciò che porta a ritenere l'eventuale conclusione del contratto come evento interno all iter formativo dell'accordo tra le parti) . Sotto questo profilo esse non obbligano a concludere il contratto, ma vincolano ad includervi alcune clausole se il contratto sarà concluso. (se il contratto si concluderà quelle parti e quelle clausole entreranno automaticamente nel contenuto del contratto definitivo,senza bisogno di ulteriore consenso su di esse). In ogni caso esse comportano (anche) una “rinuncia convenzionale” al potere di revoca spettante alle parti nel normale corso delle trattative in ordine a determinati punti o clausole o a determinate parti del contenuto contrattuale: rinuncia da cui scaturisce il vincolo per entrambe le parti, a mantenere fermi quei punti e clausole nel caso di conclusione del contratto”. Le intese qui considerate devono essere ricondotte alla categoria dei pacta modo contrahendi, per la parte che “pretende di rinegoziarli incorre in responsabilità in conthraendo”. ( I contratti sono normalmente assistiti da clausole penali, che obbligano la parte che intenda ritrattare, a un quantum prestabilito dalle parti; la relativa responsabilità perciò riguarda solo l'ipotesi in cui l parte intenda modificare i termini su cui è stato già raggiunto l'accordo, e non quelli in cui non si concluda il contratto finale).

2°SLIDES : GLI EFFETTI DEL CONTRATTO EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI: Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che per mutuo consenso (comune volontà delle parti di risolvere il vincolo contrattuale) o per causa ammesse dalla legge. Il contratto produce gli effetti previsti dalle parti e anche gli affetti disposti dalla legge, dagli usi e dall'equità ( si traducono nella nascita di situazioni soggettive, nella modificazione di situazioni soggettive già sorte, nel trasferimento di diritti preesistenti, nell'estinzione di un rapporto preesistente). Di regola il contratto produce effetti solo tra le parti e non pregiudica e/o giova terzi (relatività del contratto).

DIRITTO DI RECESSO: le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono anche stabilire di potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale; si ritiene che il recesso sia un diritto soggettivo potestativo che attribuisce, nel momento di formazione del contratto, di recedere unilateralmente dal contratto, finchè il contratto non abbia un principio di esecuzione. Tale atto unilaterale non richiede l'accettazione dell'altra; può scaturire quindi dalla volontà delle parti che lo abbiano previsto contrattualmente, o nei casi previsti dalla legge ( es. contratti di durata in cui l'esecuzione si protrae nel tempo, tale diritto deve essere esercitato secondo la buona fede, ed è necessario un congruo preavviso). CONTRATTI CONSENSUALI, REALI,A EFFETTI REALI E OBBLIGATORI: – CONTRATTI CONSENSUALI: questi si perfezionano per il semplice consenso – CONTRATTI REALI: questi si perfezionano con il trasferimento della cosa – CONTRATTI A EFFETTI REALI: determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto di proprietà – CONTRATTI A EFFETTI OBBLIGATORI: determinano la nascita di un rapporto obbligatorio; pertanto la proprietà rimane al proprietario, non vi è trasferimento. (es. obbligazione del compratore di pagare il prezzo) EFFETTI DEL CONTRATTO SU TERZI: il contratto non produce né può giovare ai terzi che ne restano estranei; inoltre chi per contratto promette la prestazione di un terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il danno subìto dall'altro contraente.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: Secondo l'art. 1411 si viene a costituire la titolarità un diritto nascente dal contratto, in capo al terzo, il quale per effetto della stipulazione lo acquista nei confronti del promittente. Solo nel momento in cui il terzo decide di accettarlo o meno tale diritto diviene valido, e a seguito di tale dichiarazione, l'acquisto del diritto ha carattere definitivo. ( questa regola non si applica in caso di assicurazione sulla vita, dove lo stipulante può sempre revocare il suo consenso nei confronti del beneficiario).

CESSIONE DEL CONTRATTO: Secondo l'art. 1406 , ciascuna parte (cedente) può trasferire a un terzo (cessionario) un contratto con il quale trasferisce a quest'ultimo i rapporti attivi o passivi derivanti dal contratto con un ceduto. In questi casi è indispensabile il consenso del ceduto. Va inoltre ricordato che qualora il cessionario non adempie al contratto, il cedente non ha nessuna responsabilità nei confronti del ceduto ( a tal proposito il ceduto può allora accettare la cessione pur non liberando il cedente dai vincoli contrattuali in caso di inadempimento del cessionario). CONFLITTO TRA PiU' ACQUIRENTI: DIRITTI AVENTI AD OGGETTO LA PROPRIETA' SUI BENI MOBILI: prevale chi tra i contraenti ha acquistato per primo il possesso in buona fede. DIRITTI IMMOBILIARI: prevale chi per primo ha trascritto il titolo anche se ha stipulato il contratto successivamente ad un altro contraente (“prior in tempore potior in iure” primo nel tempo, più forte nel diritto).

RAFFORZAMENTO DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO CLAUSOLA PENALE : In caso di inadempimento (ingiustificato) di una delle parti, il creditore può richiedere il risarcimento del danno il quale deve essere dimostrato giustizialmente. Con la c.d “clausola penale” (art.1383 cod.civ) che viene inserita nella formazione del contratto, le parti quantificano ex ante la somma che il debitore dovrà pagare in caso di inadempimento (sia esso assoluto che relativo) come risarcimento del danno. (art.1384) La penale può essere a sua volta diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale sia stata eseguita almeno in parte, o se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo CAPARRA CONFIRMATORIA: Serve a dimostrare in primis la serietà dell'impegno assunto da una parte nei confronti dell'altra. Consiste nel consegnare ex ante una somma di denaro (o una quantità di altre cose fungibili). Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, quest'ultima è tenuta a versare a titolo di risarcimento del danno il doppio della somma ricevuta. CAPARRA PENITENZIALE: E' un corrispettivo previsto dalle parti in caso di recesso ( se nel contratto è stato stipulato il diritto di recesso). In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

INVALIDITA' E INEFFICACIA DEL CONTRATTO L'ordinamento riconosce l'autonomia delle parti con le dichiarazioni negoziali che si possono porre in essere, ma attribuisce ad esse efficacia giuridica quando rientrano nei limiti e rispondano ai requisiti che l'ordinamento stabilisce per l'attuazione dell'autonomia privata. Se l'atto è carente dei presupposti o dei requisiti richiesti dalla legge, la sanzione che colpisce l'atto compiuto è l'invalidità (si distingue in nullità e annullabilità). INVALIDITA': Un atto invalido normalmente è inefficace. Può capitare che un atto invalido sia efficace (es. pagare per ammazzare qualcuno) o che un atto valido sia inefficace (es.testamento premorte).

NULLITA' DEL CONTRATTO E CAUSE: Il negozio nullo è per sua natura invalido e altresì inidoneo a produre effetti per il quale è predisposto (in termini medici il negozio giuridico “è nato morto”). Conseguenza della nullità sarà l'inefficacia del negozio giuridico. L'art 1418 c.c divide i casi di nullità in tre grandi categorie: -NULLITA' TESTUALE: la nullità è prevista da una norma di legge apposita (es.patti usurari) -NULLITA' STRUTTURALE: mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto (accordo-causa-oggetto-forma) -NULLITA' VIRTUALE : atto nullo perchè contrario a norme imperative; il legislatore ha inteso comminare questa sanzione anche quando la nullità dell'atto non sia espressamente prev...


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