Le-Obbligazioni - Riassunto Obbligazioni Diritto Privato PDF

Title Le-Obbligazioni - Riassunto Obbligazioni Diritto Privato
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Riassunto Obbligazioni Diritto Privato...


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Le obbligazioni L'obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico. Il codice civile non definisce le obbligazioni, che sono, invece, definite nelle istituzioni di Giustiniano: «Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis»

«L'obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato»

L'obbligazione è quindi un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore. In tale rapporto giuridico si possono individuare i seguenti elementi: • i soggetti, ossia il debitore e il creditore; • il contenuto, rappresentato dal diritto (un diritto relativo) del creditore nei confronti del debitore (credito) e dal correlativo obbligo del debitore nei confronti del creditore (debito); • l'oggetto, ossia la prestazione, un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). Poiché correntemente si tende a limitare l'uso del termine debito agli obblighi che hanno per oggetto una somma di denaro, il termine obbligazione viene anche utilizzato per designare l'obbligo che costituisce il contenuto del rapporto obbligatorio. Il Codice civile non offre una nozione espressa di obbligazione, tuttavia, dalla complessiva disciplina in esso contenuta, è possibile evincere la struttura tipica dell'istituto. L'obbligazione rileva per i caratteri di relazionalità e necessaria cooperazione dei soggetti coinvolti. La ratio sottesa all'istituto è che si ricorra allo stesso quando, avendosi la necessità di realizzare un interesse, questo non è realizzabile se non con la collaborazione di un altro soggetto. Di qui i caratteri di mediatezza e relatività dell'obbligazione, contrapposti ai caratteri di immediatezza e assolutezza tipici dei diritti reali. Per il suo carattere di mediatezza l'obbligazione integra sempre e soltanto un rapporto relativo tra due o più soggetti, rilevando in relazione ai soggetti terzi non coinvolti nell'obbligazione esclusivamente come obbligo di astenersi dal turbarne il regolare svolgimento. Un'obbligazione deve avere almeno due soggetti, di cui uno passivo, il debitore, e uno attivo, il creditore. L'obbligazione è soggettivamente semplice se c'è un solo debitore e un solo creditore, soggettivamente complessa se c'è più di un debitore o creditore. Tra le obbligazioni soggettivamente complesse si distinguono le obbligazioni parziarie, nelle quali la prestazione è divisibile e ciascun debitore è obbligato soltanto per la sua parte o ciascun creditore ha diritto di pretendere soltanto la sua parte, dalle obbligazioni solidali, nelle quali più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva) o quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva). Se vi sono più debitori, la solidarietà passiva si presume (art. 1294 del Codice civile) mentre, se vi sono più creditori, la solidarietà attiva sussiste solo quando è espressamente prevista dalla legge o dalla volontà delle parti. Casi particolari sono le obbligazioni incorporate in un titolo di credito al portatore, il cui creditore è

individuato sulla base del possesso del documento (art. 2003 del Codice civile), e le obbligazioni reali, in cui il debitore è individuato nel titolare di un determinato diritto reale. Ma in che tipo di obbligazione può esservi solidarietà? Bisogna escluderla quanto le prestazioni sono diverse per ogni debitore o quando non c'è pluralità di soggetti; riassumendo e precisando quanto sino ad ora esposto, per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti: pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo, medesima prestazione da eseguire, medesima fonte da cui scaturisce la prestazione. Che per aversi obbligazione solidale sia necessaria una pluralità di soggetti è fin troppo evidente; ugualmente evidente è che la prestazione debba essere identica per tutti i soggetti (anche se possono essere previste diverse modalità per i singoli rapporti , art. 1293 c.c.) ; meno evidente è che la prestazione debba necessariamente scaturire da unica fonte obbligatoria. Si ritiene in questo caso, peraltro in modo non pacifico in dottrina, che questo elemento della solidarietà non solo vi sarebbe quando la fonte è unitaria ( ad es. un unico contratto), ma anche quando le fonti siano diverse ( ad es. diversi contratti) ma collegate in modo tale da farle ritenere un complesso unitario. Non è vero, invece, che vi sia un unico rapporto per tutti i soggetti come, invece, unica è la prestazione. Esistono, infatti, tanti rapporti per quanti soggetti vi sono nella obbligazione rapporti, seppure scaturenti da unica fonte ed aventi ad oggetto una sola prestazione, tutti identici tra di loro. Nella solidarietà vi sono quindi tanti rapporti per quanti sono i soggetti coinvolti, rapporti identici, abbiamo detto, ma comunque distinti. Questo vuol dire che vi possono essere delle differenze tra debitore e debitore in merito alle eccezioni che i questi possono opporre al creditore. Abbiamo, quindi, due tipi fondamentali di eccezioni che possono essere opposte al creditore, quelle che tutti possono indistintamente possono opporre al creditore e quelle che solo uno può far valere, riassumendo: eccezioni comuni: possono essere opposte da uno qualsiasi dei debitori nei confronti del creditore (nella solidarietà passiva) o da uno qualsiasi dei creditori nei confronti del debitore (nella solidarietà attiva); ne sono esempi , la nullità totale dell'atto da cui è nata l'obbligazione e la prescrizione eccezioni personali:nella solidarietà passiva possono essere proposte solo da uno dei debitori al creditore , mentre nella solidarietà attiva il debitore non può opporre al creditore le eccezioni personali con gli altri creditori; sono esempi di eccezioni personali la sospensione della prescrizione, lo stato di incapacità, le eccezioni di annullabilità per vizi del volere. Sino ad ora ci siamo occupati della solidarietà dal punto di vista dei rapporti esterni; in altre parole abbiamo considerato i gruppi di debitori e creditori come un tutt'uno che si ponevano l'uno di fronte all'altro. Ma è anche vero che solidarietà non vuol dire sacrificio, non vuol dire che una volta eseguita la prestazione dal debitore in solido gli altri potranno considerarsi liberi da ogni ulteriore obbligo oppure, nella solidarietà attiva, che l'unico creditore che ha ricevuto la prestazione possa non render conto di nulla agli altri. Ed infatti bisogna considerare anche i rapporti intercorrenti tra il gruppo dei debitori o il gruppo dei creditori, rapporti interni regolati dall'art. 1298 c.c.: rapporti interni: l'obbligazione in solido si divide in parti che si presumono uguali tra i debitori o i creditori solidali. Ciò significa che se all'esterno ognuno dei debitori (ad es. 5) dovrà dare 50 o ognuno dei creditori ( ad es. 5) dovrà ricevere 50, nei loro rapporti interni s'intenderà che ognuno dovrà dare o ricevere 10, salvo, ovviamente, patto contrario. Tale situazione risulta più evidente nel caso dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. che, seppure prevista per la sola solidarietà passiva, può essere estesa anche a quella attiva. azione di regresso: il debitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dagli altri debitore la parte che spettava a ciascuno di loro Se quindi, nel caso di cui poc'anzi, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era appunto di 50. Si occupa delle eccezioni personali l'art. 1297 c.c. , ma chiariamo con un esempio l'ipotesi più frequente relativa alla solidarietà passiva; poniamo che uno solo dei debitori in solido era caduto in errore nella stipula del contratto da cui è scaturita l'obbligazione. Nel caso che proprio a lui venga

chiesto l'adempimento, potrà sempre eccepire l'annullabilità del contratto, cosa che non potranno fare gli altri non caduti in errore. Vicende dei singoli rapporti nella obbligazione solidale Abbiamo visto che nelle obbligazioni solidali i rapporti sono identici tra loro, anche se distinti. La molteplicità dei rapporti deriva dal numero dei soggetti coinvolti e, proprio perché si parla di più di una persona, possono verificarsi situazioni particolari che riguardano singolarmente uno dei creditori o dei debitori. Vediamo, quindi, le diverse ipotesi: • costituzione in mora (art. 1219 c.c.) fatta nei confronti di un debitore in solido non ha effetto anche per gli altri , ma interrompe anche per loro la prescrizione (art. 1308 e 1310 c.c.). Nella solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata da uno dei creditori giova anche agli altri • remissione del debito ( art. 1236 c.c.) in caso di remissione del debito nei confronti di uno dei debitori libera anche gli altri (art. 1301 c.c.) a meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo diritto verso di loro. In tal caso si dovrà sottrarre la parte che spettava al debitore liberato. Nella solidarietà attiva la remissione libera il debitore solo della parte del creditore che l'ha effettuata • riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.) nella solidarietà passiva non ha effetto per gli altri debitori (art. 1309 c.c.), in quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in solido • impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore (art. 1218 c.c.) gli altri debitori dovranno comunque corrispondere il valore della prestazione dovuta (art. 1307 c.c.), ma al debitore responsabile dell'inadempimento potrà essere chiesto il risarcimento del danno ulteriore • novazione (art. 1230 c.c.) se si rinnova il rapporto tra il creditore e uno dei condebitori (art. 1300 c.c.) gli altri sono liberati salvo che si sia voluta limitare la novazione solo ad uno dei debitori; in tal caso gli altri sono comunque tenuti alla prestazione originaria, diminuita, però, della parte che spettava al debitore che ha rinnovato il rapporto. Nella solidarietà attiva la novazione tra uno dei creditori in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri se non per la parte del creditore che ha rinnovato il rapporto • confusione (art. 1253 c.c.) l'obbligazione si estingue solo per la parte di quel debitore che è divenuto anche creditore (art. 1303 c.c.); ugualmente, ma in maniera inversa, accade nella solidarietà attiva • compensazione (art. 1241 c.c.) è ammessa nella solidarietà, ma il debitore non può opporre in compensazione l'intero debito, ma solo quello relativo alla sua parte (art. 1302 c.c.); nella solidarietà attiva ad uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da uno degli altri creditori, ma solo per la parte di questo. Se è richiesto l'adempimento dal creditore che è a sua volta debitore gli si potrà opporre in compensazione l'intero valore del credito • transazione (art. 1965 c.c.) nella solidarietà passiva vale sono nei confronti del debitore che l'ha stipulata a meno che gli altri non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.); ugualmente accade, ma in maniera inversa, nella solidarietà attiva Come si è già accennato la prestazione costituisce l'oggetto del rapporto obbligatorio e consiste in un comportamento di contenuto positivo (fare o dare) o negativo (non fare). Essa, secondo l'art. 1174 del Codice civile, deve essere suscettibile di valutazione economica (carattere patrimoniale della prestazione) e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. La prestazione deve inoltre essere possibile (suscettibile di esecuzione), lecita (non contraria alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume) e determinata o, quantomeno, determinabile (in questo caso la determinazione può essere demandata alle parti, ad una di esse oppure ad un terzo, detto arbitratore; ma può anche essere correlata a parametri oggettivi futuri, come quando, per esempio,

si vende un quantitativo di grano pattuendo che il pagamento avverrà in una data futura al prezzo corrente di borsa del grano in quella data). Va tenuto distinto l'oggetto dell'obbligazione, la prestazione, dall'oggetto di quest'ultima, che è il bene o l'attività dovuta dal debitore al creditore; per esempio: consegnare un personal computer è la prestazione, il personal computer è l'oggetto della prestazione.

Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.) i contratti la volontà unilaterale il fatto illecito ogni altro fatto diverso dai precedenti idoneo a produrle Analizziamo una per una le varie fonti: • i contratti: sono le tipiche fonti delle obbligazioni. Con questo strumento le parti si impegnano volontariamente ad eseguire delle prestazioni. Se si commissiona un quadro il pittore s'impegnerà ad eseguirlo ed una volta finito si sarà obbligati a versare il corrispettivo per l'opera svolta • la volontà unilaterale: è il caso delle promesse unilaterali previste dall'articolo 1987 c.c. e ss. L'obbligazione nasce solo nei casi previstiti dalla legge • l'atto illecito: in questo caso si prescinde da ogni e qualsiasi accordo tra i soggetti dell'obbligazione, anzi c'è almeno un soggetto (il danneggiato) che non vuole il fatto da cui scaturisce l'obbligazione. Accade, infatti, che una persona commette un atto illecito, doloso o colposo che sia, che cagiona ad altri un danno ingiusto. A parte le altre conseguenze che possono sorgere in capo all'autore dell'atto, come quelle penali, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno a chi l'ha subito. Sorgerà, quindi, una obbligazione che avrà come contenuto la prestazione di solito consistente in una somma denaro a favore del danneggiato che ne diviene creditore • ogni altro atto o fatto idoneo a produrle: si tratta di ipotesi residuali diverse dalle precedenti che i fondano su norme di legge, come la gestione di affari altrui o l'arricchimento senza causa

I soggetti dell'obbligazione Coma già accennato in precedenza l'obbligazione vede protagonisti almeno due personaggi: il creditore ossia il soggetto attivo del rapporto è colui che può pretendere l'esecuzione della prestazione e il debitore cioè soggetto passivo del rapporto è colui che è tenuto ad eseguire la prestazione. Non è necessario che siano esattamente determinati sin dall'inizio del rapporto bastando la loro determinabilità. È appena il caso di osservare che vi possono essere più creditori o più debitori in un medesimo rapporto obbligatorio, ma questa pluralità di soggetti ( o di parti) non è indifferente alla vita del rapporto, poiché per regolare i rapporti tra questi soggetti sarà il più delle volte necessario ricorrere agli istituti della solidarietà, della indivisibilità, del regresso e così via.

La prestazione La prestazione è l'oggetto dell'obbligazione, ( art. 1174 c.c.) e consiste nello svolgimento di un'attività o nel conseguimento di un risultato. Normalmente la prestazione è indicata sia come oggetto dell'obbligazione sia come contenuto dell'obbligazione, considerando come sinonimi i due termini. Spesso, però, si indica nelle obbligazioni di dare, di cui ci occuperemo tra poco, come oggetto dell'obbligazione il bene dovuto e analogamente nelle obbligazioni di fare si indica come oggetto dell'obbligazione il bene frutto dell'attività del debitore. Poiché la prestazione può consistere nello svolgimento di un'attività o nel conseguimento di un risultato, dobbiamo appunto distinguere tra:

• obbligazioni di mezzi; • obbligazioni di risultato. Non sempre si riesce nettamente a distinguere tra i due tipi di obbligazione, ma possiamo indicare un criterio ragionevole di differenziazione;

Obbligazioni di mezzi Il debitore non promette un risultato al creditore, ma s'impegna a tenere un comportamento che soddisfi l'interesse del creditore senza che il raggiungimento di un ulteriore risultato sia da ritenersi essenziale per l'interesse del creditore.Per le obbligazioni di mezzi si suole anche dire che l'ulteriore risultato, è al di fuori dell'obbligazione. Tipiche obbligazioni di mezzi sono quelle del medico o dell'avvocato, dove l'obbligazione è adempiuta quando sia stata svolta l'attività necessaria in relazione alle singole circostanze del caso. Ragionando in maniera diversa, ammettendo, cioè, che il debitore sia costretto in questi casi ad un ulteriore risultato, dovremmo ritenere inadempienti il medico o l'avvocato che, pur avendo usato la diligenza professionale per ottenere la guarigione da una malattia o per il buon esito di un giudizio, non abbiano raggiunto tale scopo. È vero, invece, che non solo non vi sarà responsabilità, ma nemmeno inadempimento, tanto che i due professionisti dovranno essere retribuiti per l'opera svolta.

Obbligazioni di risultato Il debitore si impegna a conseguire un risultato come frutto della prestazione. L'interesse del creditore sarà soddisfatto solo con il conseguimento del risultato promesso. La differenza fondamentale tra questo tipo di obbligazioni e quelle di mezzi riguarda proprio il momento dell'adempimento e della eventuale responsabilità per l'inadempimento. Le obbligazioni di risultato saranno adempiute quando sarà raggiunto il risultato promesso, e solo in quel momento il debitore sarà liberato e ottenere, se previsto, il compenso per l'attività svolta. Se, all'opposto, non riesce a raggiungere il risultato promesso, a nulla servirà far valere l'impegno profuso nello sforzo, poiché vi sarà sempre e comunque inadempimento. La diligenza profusa sarà rilevante, invece, per la responsabilità che può derivare dall'inadempimento. Il debitore che, nonostante uno sforzo diligente e adeguato al risultato che intendeva ottenere, non riesca comunque a raggiungerlo, andrà esente da responsabilità , ma non potrà, in ogni caso, pretendere il compenso per l'attività svolta richiamandosi alla diligenza profusa, come sarebbe accaduto, invece, nelle obbligazioni dette "di mezzi". Secondo l'art. 1174c.c. la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore. È questa la caratteristica della "patrimonialità" della prestazione, senza cui l'intera obbligazione non potrà più essere considerata come tale. Patrimonialità della prestazione Oltre che suscettibile di valutazione economica , la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile. Tale disciplina si ricava dagli articoli 1346 e ss. del codice civile, riferita all'oggetto del contratto, però, e non alla prestazione in quanto tale; tuttavia, pur con tutte le difficoltà nella individuazione dell'oggetto del contratto, è fuori di dubbio che detti articoli si riferiscano prevalentemente alla prestazione. La prestazione è possibile quando riguarda attività o risultati materialmente o giuridicamente possibili. Per questo motivo si distingue tra impossibilità fisica, quando il fatto è oggettivamente e materialmente impossibile, come quando ci si impegna a vendere un bene che non esiste più, o giuridica, quando la prestazione riguardi attività che, seppure non illecite, non sono possibili a causa di divieti di legge, come quando ci s'impegni a vendere un bene demaniale. Abbiamo parlato di prestazione oggettivamente impossibile; con ciò vogliamo intendere che

l'impossibilità di cui stiamo parlando, per impedire il sorgere dell'obbligazione, non deve essere riferita alla persona di chi si è obbligato, ma deve essere assoluta per qualsiasi debitore; se, invece, la prestazione è oggettivamente possibile, avremo l'inettitudine a compiere la prestazione, che non influenza il sorgere della obbligazione, ma rileva solo per l'inadempimento della stessa. La prestazione deve essere lecita, cioè non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. La prestazione illecita non è più doverosa proprio perché vi...


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