Capitolo 8 Torrente - Riassunto Manuale di diritto privato PDF

Title Capitolo 8 Torrente - Riassunto Manuale di diritto privato
Author Lucrezia Giovannoli
Course Diritto privato
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
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capitolo 9 ...


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TORRENTE CAPITOLO VIII: L’OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO Il bene. I concetti di “bene” e di “cosa” sono spesso confusi ed adoperati come sinonimi. In realtà si tratta di concetti ben diversi. “Cosa” è una parte di materia (non importa se allo stato solido, liquido o gassoso). Peraltro non ogni cosa è un “bene”: tale è solo la cosa che possa essere fonte di utilità e appropriazione. Quindi non sono beni:  Né le cose delle quali non si è in grado, allo stato, di trarre vantaggio alcuno ( ad esempio le stelle, i giacimenti su altri pianeti o i8n fondo al mare, fino a quando non sfruttabili);  Né le “res communes omnium”, cioè le cose di cui tutti possono fruire, senza impedire una pari fruizione agli altri consociati (la luce del sole, i venti, le acque degli oceani ecc.)., a meno che non ne venga assicurato un separato godimento ( ad esempio l’aria compressa in bombole). Articolo 810 del codice civile : sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto, ovvero suscettibili di appropriazione e di utilizzo e che possono avere un valore. Il bene non è la res come tale, ma è il diritto sulla res stessa, perché è questo che ha un valore in funzione della sua negoziabilità, tant’è che sulla medesima res possono concorrere più diritti.

Categorie di beni: materiali e immateriali. BENI:  Beni materiali , tra cui le energie naturali, che abbiano valore economico;  Beni immateriali, ovvero:  Diritti, quando possono formare oggetto di negoziazione;  Strumenti finanziari destinati alla negoziazione sui mercati finanziari per i quali la legge impone la dematerializzazione, impone cioè che la relativa emissione e circolazione avvengano tramite mere scritturazioni contabili, escludendo che possano essere incorporati in su supporto cartaceo;  Dati personali, per i quali il soggetto ha articolati poteri di controllo;  Contenuto delle banche – dati, che risulta protetto da un lato attraverso l’attribuzione al suo titolare del diritto di opporsi all’estrazione, così come al reimpiego, della totalità o di una parte sostanziale sul diritto d’autore e dall’altro dall’imposizione al legittimo utilizzatore del divieto di eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca – dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca – dati stessa;  Opere di ingegno, ovvero tutto ci che si costituisce da una creazione intellettuale del suo autore;  Proprietà industriale, ovvero invenzioni, ditta, marchio, insegna;  Know – how, patrimonio di conoscenze, informazioni, competenze e capacità che permettono la realizzazione di un processo produttivo competitivo sul piano organizzativo e commerciale;  Testata giornalistica, radiofrequenze, … Beni mobili e immobili.

I beni si distinguono in:  BENI IMMOBILI, quindi il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo stesso; inoltre sono tali alcuni beni non incorporati come mulini, bagni ed edifici galleggianti, quando siano ancorati alla riva o all’alveo per destinazione permanente;  BENI MOBILI , ovvero tutti gli altri beni, comprese le energie. Le due categorie sono sottoposte a regime giuridico sotto vari aspetti diverso.

I beni registrati. Le vicende relative ai beni registrati, si annotano nei registri pubblici, consultabili da chiunque, che sono: o Registro immobiliare, vicende relative ai beni immobili o Registro pubblico automobilistico, vicende relative agli autoveicoli o Registri di navi, galleggianti e unità di porto o Registro aeronautico nazionale, vicende relative agli aeromobili I prodotti finanziari. I prodotti finanziari sono tutte le forme di investimento natura finanziaria: ossia, tutte le forme di impiego di risparmio effettuato in vista di un ritorno economico; tra i prodotti di maggiore rilievo ci sono gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito emessi da società di capitali, titoli di Stato, strumenti finanziari derivati ecc.). La legge intende tutelare gli investitori, per il buon funzionamento del mercato; impone che chiunque voglia effettuare un’offerta al pubblico di prodotti finanziari debba predisporre un prospetto informativo ( prospetto d’offerta) con tutte le informazioni necessarie agli investitori compiere una valutazione. La legge afferma inoltre che l’esercizio professionale dei servizi e attività d’investimento possa essere effettuato solamente da banche ed imprese di investimento.

Beni fungibili e infungibili. I beni possono distinguersi anche in: Fungibili, per tali intendendosi quelli che sono individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere: essi possono essere sostituiti indifferentemente con altri, in quanto non interessa, avere proprio quel bene ( ad esempio una determinata banconota d 100 euro), ma una data quantità di beni di quel genere (ad esempio, banconote per un valore complessivo di 100 euro); Infungibili, per tali intendendosi quelli individuati nella loro specifica identità( ad esempio un’opera d’arte). La fungibilità o l’infungibilità dipende, anzitutto, dalla natura del bene: un quadro di un celebre autore è certamente infungibile, mentre il denaro è fungibile. Tuttavia, la fungibilità o l’infungibilità, può derivare anche dalla volontà delle parti, le quali possono attribuire un carattere infungibile ad un oggetto che, secondo la comune valutazione, dovrebbe essere considerato fungibile.

Beni consumabili e inconsumabili. I beni si distinguono anche in:  Consumabili, per tali intendendosi quelli che non possono arrecare utilità all’uomo senza perdere la loro individualità (una bevanda, un cibo, carburante per l’auto), ovvero senza che il soggetto se ne privi;  Inconsumabili, per tali intendendosi quelli che sono suscettibili di plurime utilizzazioni senza essere distrutti nella loro consistenza( un fondo rustico, un edificio), ancorché sovente si deteriorino con l’uso (un vestito, un’autovettura). A scolpire la distinzione sarà opportuno ricordare che i beni consumabili (siccome capaci di una sola utilizzazione) sono anche detti beni ad utilità semplice ovvero a fecondità semplice; i beni inconsumabili (in quanto suscettibili di una serie di utilizzazioni) sono anche detti beni ad utilità permanente ovvero a fecondità ripetuta.

Hanno differenza di regime giuridico. Beni divisibili e indivisibili. I beni si distinguono ancora in:  DIVISIBILI, ovvero suscettibili di essere ridotti in parti omogenee senza che se ne alteri la destinazione economica (un appezzamento di terreno, una forma di formaggio, una quota sociale);  INDIVISIBILI, non rispondono a tale caratteristica, sopra descritta (un anomale vivo, un’autovettura, un quadro). Beni presenti e beni futuri. Altra distinzione è quella tra:  Beni presenti, per tali intendendosi quelli già esistenti in natura; solo questi possono formare oggetto di proprietà o di diritti reali;  Beni futuri, per tali intendendosi quelli ancora non presenti in natura; essi possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori,salvo i rari casi in cui ciò sia vietato dalla legge.

I frutti. I frutti si distinguono in due categorie: ◊ Frutti naturali, prodotti direttamente da un altro bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (prodotti agricoli, legna, parti animali, prodotti delle miniere). La produzione deve avere carattere periodico e non deve incidere sulla sostanza né sulla destinazione economica della cosa madre. Finché non avviene la separazione dal bene che li produce, i frutti si dicono pendenti; sono parte della cosa madre (cosa fruttifera), senza esistenza autonoma: sono considerati beni futuri, e possono quindi solo formare oggetto di rapporto obbligatori.

Con la separazione diventano frutti separati, oggetto di autonomo diritto di proprietà da parte del proprietario della cosa madre, a meno questi non ne abbia già disposto a favore di altri. ◊ Frutti civili, si ritraggono dalla cosa come corrispettivo godimento che altri ne abbia (se io concedo in locazione ad altri il mio appartamento e questi mi paga un corrispettivo, io ricavo dalla mia cosa un quid,che non è naturalmente prodotto da essa, ma sostituisce le utilità che avrei ricavato dalla cosa.). Debbono presentare il requisito della periodicità come i frutti naturali. I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Combinazione di beni. I beni possono essere utilizzati dall’uomo o separatamente o insieme o collegati ad altri, in guisa da accrescerne l’utilità. Di qui la distinzione tra:  Bene semplice, per tale intendendosi quello i cui elementi sono talmente compenetrati tra di loro che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto (animale, pianta fiore);  Bene composto, per tale intendendosi quello risultante dalla connessione, materiale o fisica, di più cose, ciascuna elle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere autonoma rilevanza giuridica ed economica (ad esempio un’autovettura che è composta dal motore, dalle ruote, dalla carrozzeria ecc.) Le pertinenze. Nella cosa composta gli elementi che la costituiscono sono parte di un tutto, il quale non sussiste senza essi; se invece una cosa è posta a servizio o ornamento di un’altra, senza esserne parte integrante e senza essere indispensabile, allora si ha la figura della pertinenza. Per la costituzione del rapporto pertinenziale devono concorrere:

a. Sia un elemento oggettivo: cioè, il rapporto di servizio o ornamento tra cosa accessoria e cosa principale; b. Sia un elemento soggettivo: cioè, la volontà di effettuare la destinazione dell’una cosa a servizio od ornamento dell’altra. Il vincolo di pertinenza può intercorrere tra immobile ed immobile, tra mobile ed immobile, tra mobile e mobile. La destinazione di una cosa al servizio o all’ ornamento dell’altra, fa sì che l’una cosa abbia carattere accessorio rispetto all’altra, che assume la posizione principale. Se manca il vincolo di accessorietà, non vi è la figura della pertinenza. Detto vincolo deve essere posto in essere da chi è il proprietario della cosa principale, ovvero da chi ha un diritto reale su di essa. La giurisprudenza enuncia il principio secondo cui, per potersi configurare un rapporto pertinenziale, sarebbe necessario che la cosa accessoria appartenga al proprietario della cosa principale, o quanto meno, che quest’ultimo ne abbia la disponibilità in forza di un rapporto obbligatorio. In ogni caso, il vincolo, che si crea tra le due cose, non pregiudica i diritti che i terzi abbiano sulla cosa destinata alla funzione pertinenziale; questi possono rivendicare la propria cosa, ancorché sia stata posta al servizio di un’altra. Tuttavia, il vincolo pertinenziale può creare nei terzi la convinzione che le pertinenze appartengano al proprietario della cosa principale. La legge tutela perciò, la buona fede di questi terzi in riferimento sia alla costituzione che alla cessazione della qualità di pertinenza:  Costituzione: i terzi proprietari delle pertinenze possono rivendicarle contro il proprietario della cosa principale.  Cessazione: la cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi che abbiano anteriormente acquistato i diritti sulla cosa principale. Di solito le pertinenze seguono lo stesso destino della cosa principale; a volte possono essere loro stesse oggetto di contratti. Le universalità patrimoniali. Le universalità sono la pluralità di cose mobili che:  Appartengono alla stessa persona;

 Hanno una destinazione unitaria ( i libri di una biblioteca, i quadri di una pinacoteca, le pecore di un gregge).

L’universalità di mobili si distingue: a. Dalla cosa composta, perché no vi è coesione fisica tra le varie cose; b. Dal complesso pertinenziale, in quanto le cose non si trovano l’una rispetto all’altra in rapporto di subordinazione: l’una non è posta a servizio o ad ornamento dell’altra, ma tutte insieme costituiscono un’entità nuova dal punto di vista economico-sociale. I beni dell’universalità possono essere considerati singolarmente o come un tutt’uno: ciò dipende dalla volontà delle parti ed è molto importante per quanto riguarda l’usufrutto. L’ordinamento stabilisce infatti diverso regime se si tratta di universitas o di singoli beni mobili. Il possesso di un’universalità di mobili può essere tutelato con l’azione di manutenzione, non concessa per i singoli beni mobili. La dottrina distingue peraltro tra:  Universalità di fatto, fatta da più beni mobili unitamente considerati;  Universalità di diritto, fatta da più beni, ma anche rapporti giuridici in cui la riduzione ad unità è operata dalla legge. L’azienda. Un posto particolare tra le combinazioni di cose spetta all’ azienda. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, ovvero ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi. Essa è costituita da un insieme di beni collegati tra loro da un nesso di dipendenza reciproca; vi è una disputa sulla sua natura giuridica, ovvero se definirla come :

 Universitas facti (universalità di fatto). Ma il concetto di universalità esige da un lato, che di essa facciano parte solo beni mobili, mentre l’azienda può comprendere anche beni immobili; dall’altro che le cose appartengano ad uno stesso proprietario, mentre questo non è richiesto nell’azienda;  Cosa composta funzionale, in cui le singole cose sono collegate non materialmente ma funzionalmente in virtù del loro impiego; la concezione di cosa composta implica però l’idea della coesione materiale;  Bene immateriale, poiché consiste nell’organizzazione di tutti i beni;  Universitas iuris o iurium (universalità di diritto), dando rilievo al concetto di organizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte è giunta ad affermare che l’azienda debba essere riguardata come bene unitario. Uno degli elementi di particolare importanza in un’azienda è l’avviamento, ovvero, in modo semplificato, la capacità di profitto; la Cassazione lo definisce come qualità della stessa azienda, che può anche mancare. Bisogna distinguere :  Impresa. Il codice definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’impresa pertanto è l’attività economica svolta dall’imprenditore;  Azienda, è il complesso di beni di cui l’imprenditore si avvale per svolgere l’attività stessa, è il suo strumento indispensabile. Il patrimonio. In senso giuridico il patrimonio è il complesso dei rapporti attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica,facenti capo ad un soggetto. Quindi qualunque soggetto ha un patrimonio, seppur costituito prevalentemente di debiti (è soggetto passivo). Il patrimonio non è considerato come un bene unico, non è pertanto una universitas. Ogni soggetto, però, può possedere uno ed un solo patrimonio (regola dell’unicità del patrimonio). Secondo le ultime

regole, tuttavia, in alcune categorie di cespiti, è possibile effettuare una separazione (patrimonio separato) dal restante patrimonio, sulla quale possono agire non tutti i creditori del titolare, ma solamente alcuni. Diverso dal concetto di patrimonio separato (distacco di una parte del patrimonio, che continua ad appartenere allo stesso soggetto) è il patrimonio autonomo, attribuito ad un nuovo soggetto, mediante la creazione di una persona giuridica (società di capitali, associazione riconosciuta), o comunque di un ente provvisto di autonomia patrimoniale anche imperfetta.

Beni pubblici e beni degli enti ecclesiastici. Di beni pubblici si parla in due sensi:  Beni appartenenti ad un ente pubblico (beni pubblici in senso soggettivo);  Beni assoggettati ad un regime speciale, diverso dalla proprietà privata, per favorire il raggiungimento di fini pubblici (beni pubblici in senso oggettivo). Tra di essi, si distinguono:  Beni demaniali, TRADIZIONALMENTE :  Beni immobili del demanio necessario, in quanto appartenevano necessariamente allo stato, ovvero demanio marittimo, idrico, militare;  Beni immobili e universalità di mobili del demanio accidentale in quanto possono appartenere anche a privati che sono demaniali solo se appartengono allo

stato o ad altro ente pubblico territoriale (demanio stradale, aeronautico civile, culturale); Sono assoggettati ad un regime particolare: non possono formare oggetto di negozio di diritto privato (incommerciabilità), né oggetto di possesso, né acquistati per usucapione da privati. Sono disciplinati da diritto pubblico.  Beni del patrimonio indisponibile.

La recente disciplina del federalismo demaniale prevede che il regime dei beni demaniali continui ad applicarsi solamente al demanio marittimo, idrico, aeroportuale. Gli altri beni fanno parte del patrimonio disponibile. I beni non demaniali appartenenti ad ente pubblico anche non territoriale, si definiscono beni patrimoniali e si distinguono: Beni mobili e immobili del patrimonio indisponibile, che non possono essere sottratti alle rispettive destinazioni se non con le modalità previste dalle norme di diritto pubblico. Non possono essere oggetto di usucapione e, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato, sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione ad uso pubblico;  Beni del patrimonio disponibile, che non sono destinati direttamente ed immediatamente al perseguimento di fini pubblici e sono soggetti alle norme del codice civile.



Una sostanziale modifica dell’attuale quadro normativo delineato dal codice civile, si avrà con l’attuazione del federalismo demaniale21; due linee di fondo sono: I.

Contrazione del patrimonio pubblico dello stato mediante l’attribuzione di beni immobili statali del demonio e del patrimonio indisponibile agli enti territoriali non statali, tenuti però a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio della collettività territoriale;

II.

Contrazione del numero complessivo dei beni pubblici in senso oggettivo, mediante l’attribuzione di beni agli enti locali, al loro patrimonio disponibile, con la conseguenza che possono essere alienati; ad eccezione del demanio marittimo, idrico e aeroportuale e delle miniere che, seppur trasferiti agli enti locali, restano assoggettati al proprio regime demaniale.

È stato inoltre avviato un processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (privatizzazione). Lo stati, le regioni, le province, i comuni sono abilitati a costruire società a responsabilità limitata (SCIP srl, società cartolarizzazione immobili pubblici), cui trasferire a titolo oneroso beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, affinché esse procedano alla loro alienazione sul mercato. Tali società operano mediate cartolarizzazione, ovvero mediante l’emissione di titoli o l’assunzione di finanziamenti garantiti dai beni pubblici oggetto di ciascuna operazione. La legge tutela anche i beni comuni, ovvero quei beni che risultano funzionali al perseguimento e alla realizzazione di interessi della collettività per i quali viene variamente assicurato un uso pubblico, che siano indifferente di proprietà privata o pubblica. Ai beni degli enti ecclesiastici si applicano le norme del codice civile, salvo non diversamente disposto dalle leggi speciali. Le chiese destinate al culto cattolico possono anche appartenere ai privati: in tal caso sono soggetto al diritto privato, ma non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto, se non sconsacrate secondo le regole del diritto canonico....


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