Esempio/prova d\'esame 19 Dicembre 2018, domande+risposte PDF

Title Esempio/prova d\'esame 19 Dicembre 2018, domande+risposte
Course Diritto pubblico
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

ELENCO DOMANDE ESONERO DI DIRITTO PUBBLICO 1) Il concetto di ordinamento giuridico ; Con il termine Ordinamento Giuridico si stanno ad indicare le norme che regolano la vita di una comunità, ovvero di una popolazione. Esso comprende anche l'organizzazione interna dello Stato e tutto ciò che riguarda...


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ELENCO DOMANDE ESONERO DI DIRITTO PUBBLICO 1) Il concetto di ordinamento giuridico ; Con il termine Ordinamento Giuridico si stanno ad indicare le norme che regolano la vita di una comunità, ovvero di una popolazione. Esso comprende anche l'organizzazione interna dello Stato e tutto ciò che riguarda rapporti giuridici tra organi dello Stato e membri della collettività. L'ordinamento giuridico è strettamente legato ad un gruppo sociale poiché ne "detta" le regole ed è fondamentale per mantenere un ordine civile fra i cittadini, come recita il detto “ubi ius ibi societas" ("dove c'è il diritto, ivi [si trova] la società"). 2) I caratteri della norma giuridica È definita norma giuridica ogni regola che disciplina la vita organizzata di una società e rientra nel sistema di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico. Caratteri essenziali della norma giuridica, che la distinguono dalle altre tipologie di regole (religiose, sociali, morali), sono: la generalità, l'astrattezza, l'imperatività e la novità. Dev'essere generale nel senso che non va dettata per singoli individui ma per la generalità dei consociati. Astrattezza significa non dettata per una situazione concreta bensì per ipotesi astratte. Generalità e astrattezza sono caratteri necessari e hanno la funzione di garantire l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovano nella medesima situazione. Per imperatività si intende che gli interessati non possono sostituire le norme giuridiche con altre disposizioni. Altro elemento caratteristico, anche se non necessario, è la sanzione, cioè la conseguenza sfavorevole prevista dall'ordinamento nel caso di inosservanza. Novità, in quanto ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che fino a ieri si riteneva non dovesse essere regolato, oppure allo scopo di modificare un regolamento di quel tale comportamento già esistente; 3) L'ordinamento giuridico statale e i suoi elementi costitutivi ; Gli elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico statale sono : il popolo, il territorio e il potere sovrano. Il popolo in senso giuridico è il complesso di cittadini, a cui lo stato riconosce quella particolare condizione giuridica che è la cittadinanza. Esso non va confuso con la popolazione, che esprime una nozione di carattere demografico, in quanto comprende le diverse persone che in un dato momento convivono sul territorio statuale, siano essi cittadini stranieri o apolidi. Del tutto distinto è anche il concetto di nazione, intesa come società naturale di uomini accomunati da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua e conformati a comunanza di vita e di coscienza sociale. Il rapporto tra stato e popolo di conseguenza si costituisce col vincolo giuridico della cittadinanza la quale peraltro è disciplinata da ogni stato in modo autonomo e diverso. Essa può essere attribuita ai singoli a titolo originario ( iure sanguinis), per discendenza di chi è già cittadino oppure per nascita nel territorio dello stato ( iure soli ), può essere anche acquisita a titolo derivato per effetto di matrimonio o per concessione dello stato. Il Territorio in ambito giuridico è quella parte della superficie terrestre dove si esercitano il dominio e la sovranità degli stati oppure una parte di superficie disciplinata dal diritto internazionale. Esso comprende oltre alla terra ferma anche una parte del mare, del sottosuolo e dello spazio aereo sovrastante, oltre alle così dette zone extraterritoriali. La terraferma è delimitata dai confini, i quali possono essere naturali ( fiumi, laghi o catene montuose ) o artificiali che sono quelli stabiliti da accorti o trattati internazionali.

Il sottosuolo invece si estende fino al possibile utilizzo da parte dello stato. Il mare ( la cui regolamentazione internazionale è disciplinata dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare “UNICLOS” stipulato a Montego Bay nel 10/12/82 ma entrata in vigore solo nel 16/11/94) è costituito dal così detto mare territoriale che solitamente si estende da un minimo di 3 ad un massimo di dodici miglia marine dalla cosi detta linea di base che unisce i vari punti della costa ma che in presenza di coste molto frastagliate o di isole vicino alla costa può estendersi in ampie zone marittime. Vi è anche la zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia dalla linea di base che è zona in cui si può esercitare il diritto dello sfruttamento e della estrazione mineraria. Lo spazio aereo si estende al di sopra della terraferma e del mare territoriale fino ad arrivare alla zona atmosferica, mentre al di sopra è disciplinata da accordi internazionali. Altri territori dello stato sono : le navi che battono bandiera dello stato di appartenenza quando navigano in acque internazionali, le navi militari, gli aeromobili che sorvolano il mare libero e le sedi diplomatiche all'estero. La sovranità può essere intesa nel semplice significato, all’esterno, di potere originario ed indipendente e, dunque, non subordinato ad altri poteri e, all’interno, di summa potestas, di supremazia effettiva ed assoluta nel proprio ambito territoriale, nei confronti di ogni altro soggetto o potere. La sovranità si presenta come un potere esclusivo dello stato (quindi, non cedibile ma solo delegabile), anche se non può non essere sottolineata la rilevanza assunta da organismi internazionali. Tuttavia, tale influenza non pregiudica il concetto di sovranità, in quanto ogni limitazione al potere proprio è comunque frutto di un’autonoma determinazione e suscettibile di future modifiche o cessazione. Nel nostro paese la sovranità spetta, secondo la Costituzione, al popolo che la esercita attraverso gli strumenti di democrazia diretta (referendum ed iniziativa legislativa) ed attraverso il corpo elettorale. Il popolo, quindi, viene a configurarsi come una figura soggettiva complessa, comprensiva sia dei singoli cittadini, che del corpo elettorale e dei gruppi, associazioni privati, partiti e sindacati. 4) dal patto di Salerno al referendum istituzionale del 2 giugno del 1946; Gli anni che andarono dal 8 settembre del 1943 ( data dell'armistizio) sino all'entrata in vigore della costituzione italiana furono caratterizzati da un ordinamento giuridico transitorio. Tornare indietro allo statuto Albertino avrebbe significato infatti legittimare nuovamente le istituzioni monarchiche, mentre i partiti antifascisti erano caratterizzati da ideologie repubblicane, così si riunirono nel Comitato di liberazione nazionale ( CLN ) e posero sin da subito la questione istituzionale in primo piano, ovvero il passaggio dalla monarchia alla repubblica, si riunirono a Bari nel gennaio del 44', dove decisero di avanzare le richieste di abdicazione del Re, di un nuovo governo in cui avrebbero dovuto fare parte esponenti di tutti e sei i partiti che componeva il CLN e di istituire un assemblea costituente alla fine della guerra. Nel 1944 con la cosi detta “svolta di Salerno” i partiti accantonarono la questione istituzionale ed entrarono in un nuovo governo con a capo il maresciallo Badoglio. Il 4 giugno del 1944 con l'entrata delle truppe alleate nella capitale, il Re nominò suo figlio Umberto luogotenente del regno, costituì un nuovo governo con a capo Bonomi e nuovi ministeri che affidò agli esponenti dei partiti del CLN. Il 25 giugno del 44 Con un decreto legislativo si stabilì che dopo la guerra ci sarebbe stata una assemblea costituente dove si sarebbe deciso sulla questione istituzionale come era stato deciso a Bari e si conferì al governo il potere legislativo. Dopo il 25 aprile del 1945 il governo Bonomi estese l'autorità a tutto il territorio italiano ma entrò in crisi, così il 21 giugno del 1945 subentrò il governo Parri il quale provvide ad istituire un ministero per la costituente. L'uscita dal governo del partito liberale provocò la sua caduta e cosi la formazione del governo De Gasperi era il 10 gennaio del 45'. così con il decreto legislativo 98/1946 il potere esecutivo e legislativo rimase al governo che però avrebbe dovuto avere la fiducia dell'assemblea costituente, la quale aveva il compito di approvare la nuova costituzione, le leggi di bilancio e i trattati internazionali. Venne poi previsto un referendum istituzionale,da svolgersi contestualmente all'elezioni dell'assemblea costituente, con il quale il popolo avrebbe dovuto scegliere tra monarchia e repubblica.

Le elezioni vennero fissate per il 2 aprile del 46' e il sistema elettore fu proporzionale puro e a suffragio universale esteso anche alle donne ( la prima volta ). il 2 giugno del 1946 il referendum dette la vittoria alla repubblica e l'assemblea costituente dopo il suo insediamento diede la carica di capo di stato a Enrico De Nicola. L'assemblea elaborò la costituzione della nuova repubblica italiana che fu promulgata il 27 dicembre del 1947. 5) La Costituzione e le varie tipologie ( cos'è una costituzione e com'è composta) ; La Costituzione è la LEGGE FONDAMENTALE dello stato, nel periodo illuministico, la cosi dette dottrina del COSTITUZIALISMO affermava che uno stato per essere tale ha bisogno di una Costituzione che ne determini e stabilisca principi fondamentali e la sua organizzazione Per questo motivo secondo il criterio gerarchico, la Costituzione è al vertice delle fonti dell'ordinamento statale. In realtà una costituzione si rende necessaria in ogni sistema politico unitario per l'esigenza di ogni ordinamento di avere una disciplina di base che ne stabilisca la struttura fondamentale. La costituzione se la intende come decisione fondamentale sulla forma di esistenza politica dello stato, può concretizzarsi in un atto o in una serie di atti ( di solito definite legge o leggi fondamentali dello stato ) , e/o manifestarsi per via consuetudinaria e/o convenzionale. Essa denota in ogni caso l'esistenza di un potere creativo ( detto potere costituente ) che , come tale è originario e necessariamente antecedente alla costituzione e allo stesso diritto prodotto dall'ordinamento che sulla Costituzione si forma. La costituzione può essere breve o lunghe, scritte o non scritte. Quelle brevi (come ad esempio lo Statuto Albertino) contengono poche disposizioni che contengono per lo più principi e diritti fondamentali e stabiliscono le regole di base della struttura dello stato e dell'assetto degli organi costituzionali. Quelle lunghe (come quella italiana) dettano regole generali e anche particolari che riguardano oltre che i principi fondamentali anche vari aspetti della società civile. Inoltre regolano i rapporti tra i vari organi e soggetti costituzionali o di rilevanza costituzionale. Quelle scritte sono normalmente contenute in un testo che costituisce un documento formale approvato da un autorità che lo concede, oppure da un assemblea appositamente costituita o dal parlamento o direttamente dal popolo. Quelle non scritte sono quelle che si formano sulla base di accordi e convenzioni intervenuti tra le forze politiche prevalenti e a seguito di comportamenti degli organi istituzionali protrattasi nel corso del tempi quali danno luogo a consuetudini costituzionali. Costituzione materiale : ovvero parte di costituzione portata in essere in un determinato momento storico da gruppi politici dominanti. 6)

il concetto di fonte del diritto Le fonti del diritto sono atti o fatti finalizzati a porre norme giuridiche. Le fonti si distinguono in fonti atto e fonti fatto, le prime provengono appunto da un atto e sono dunque caratterizzate da un atto di volontà, ovvero la volontà del soggetto di produrre norme. Le fonti fatto invece sono consuetudini caratterizzate da un comportamento ripetuto nel tempo e attraverso il quale non viene in rilievo la volontà di un soggetto di produrre norme. Nel corso del tempo si è sviluppato il concetto di pluralismo delle fonti, che è la conseguenza del pluralismo sociale e istituzionale, secondo questo concetto più uno stato diventa sociale, tanto più aumenta il numero di norme prodotte, finalizzate a risolvere i problemi di disuguaglianza della società. Il pluralismo delle fonti è una caratteristica degli stati moderni, poiché un sistema organizzato di fonti costituisce una garanzia.

7) le fonti sulla produzione e le fonti di cognizione Le fonti di produzione, sono lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall’ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche.

Le fonti di produzione si suddividono in: — fonti fatto, determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte); —fonti atto, atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte); Le fonti di cognizione, che sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti di produzione. Fra le fonti di cognizione è opportuno distinguere le forme di pubblicazione: – necessarie (legali o privilegiate), che precedono e condizionano l’entrata in vigore di una fonte di un diritto (ad es. la Gazzetta Ufficiale); – non necessarie (notiziali), che non incidono sull’entrata in vigore e svolgono una mera funzione pubblicitaria o di conoscenza (ad es. le raccolte ufficiali di usi curate dalle Camere di Commercio). In questa categoria rientra la ripubblicazione, che costituisce una forma di pubblicazione di un provvedimento già oggetto di pubblicazione necessaria (ad es. i testi unici meramente compilativi). Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la pluralità delle fonti e il diverso livello delle stesse ove si consideri la molteplicità dei centri nazionali, sovranazionali e internazionali, di produzione. 8)

I criteri di risoluzione delle antinomie normative; I criteri di risoluzione delle antinomie normative sono 4 : il primo criterio è quello GERARCHICO vale a dire che esiste un ordine di tipo piramidale per decidere quale legge prevale sulle altre. Al vertice di questa piramide ci sono le LEGGI COSTITUZIONALI e la COSTITUZIONE, sul secondo gradino ci sono le LEGGI DELLO STATO e quelle delle REGIONI, al terzo ci sono i REGOLAMENTI che sono disciplinati dalla legge 400/1988 e all'ultimo gradino ci sono USI E CONSUETUDINI che sono norme non scritte. Quando vi è un caso in cui le norme sono sullo stesso piano gerarchico entra in gioco il secondo criterio di risoluzione, quello della COMPETENZA, esso si affida all'ART. 117 della costituzione in cui vi sono scritti tutti gli argomenti di competenza dello stato e cosi per esclusione anche quelli delle regioni. Nel caso in cui ci fossero ancora dubbi sulla competenza si va in corte costituzionale che decide a chi affidarla. Il terzo criterio è quello TEMPORALE che da importanza alle leggi più recenti rispetto a quelle più “vecchie” questo ovviamente se ci troviamo sullo stesso piano gerarchico. Il quarto criterio è quello della SPECIALITÀ, secondo il quale, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra. Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione; si parla, in questo caso, di deroga della norma generale da parte della norma speciale.

9) Abrogazione e annullamento L'annullamento consiste nella rimozione di una norma dall'ordinamento giuridico ed ha effetti erga omnes ed ex tunc (effetti retroattivi) ossia riguarda anche le situazioni giuridiche sorte prima di esso. Di solito l'annullamento di una norma è disposto dalla Corte Costituzionale, per incompatibilità della norma con la costituzione e per vizi o di legittimità o di merito. L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) degli effetti della norma. Ciò significa che le situazioni venute in essere precedentemente non saranno coinvolte dall'abrogazione. L'abrogazione può essere espressa tacita o implicita. Tacita : Quando c'è incompatibilità tra le nuove norme e quelle precedenti implicita : quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia prima regolata dalla legge previgente Quindi la differenza sostanziale tra abrogazione e annullamento sta nella loro efficacia nel tempo, la prima en nunc e il secondo ex tunc. 10) Il procedimento di revisione costituzionale e i suoi limiti

La procedura di revisione prevista dalla nostra Costituzione rispetto all’emanazione delle leggi ordinarie presenta le seguenti peculiarità: (art 138 cost.) fase preparatoria (iniziativa e istruttoria): non è ammessa l’iniziativa del CNEL; fase costitutiva: in questa fase non è ammesso il procedimento decentrato in Commissione in quanto la discussione e l’approvazione della legge (nel suo complesso e per i singoli articoli) devono, per disposto costituzionale (art. 72, comma 4), sempre svolgersi in Assemblea, cioè coinvolgere tutti i rappresentanti del popolo. Per approvare le leggi di revisione costituzionale (e le altre leggi costituzionali) occorre una maggiore ponderazione sui loro contenuti, per cui sono richieste, in ogni ramo del Parlamento, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. A tal proposito va osservato che: le due deliberazioni successive di ciascuna Camera devono riguardare il medesimo testo di legge (principio della doppia delibera conforme): se vi sono emendamenti tra la prima e la seconda deliberazione il procedimento deve ricominciare; Per la prima deliberazione, e in genere per l’approvazione dei singoli articoli della legge, è sufficiente la sola maggioranza ordinaria (maggioranza assoluta dei votanti sui presenti). Nella votazione della seconda deliberazione, invece, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera (ad esempio alla Camera dei deputati occorrono almeno 316 voti favorevoli, a prescindere dal numero dei parlamentari presenti in aula al momento della votazione). In questa votazione non è ammessa la discussione e la votazione dei singoli articoli, ma solo la discussione delle linee generali e la votazione finale. solo se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ambedue le Camere con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti (non dei presenti), il Capo dello Stato provvede alla promulgazione e quindi la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventa legge dello Stato a tutti gli effetti; se, invece, la legge è stata approvata nella seconda votazione, con la sola maggioranza assoluta, questa sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entro tre mesi potrà essere sottoposta a referendum (cd. referendum costituzionale) A tal fine la legge viene pubblicata solo per notizia sulla Gazzetta Ufficiale; entro tre mesi da tale data un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di referendum (detto «sospensivo», dal momento che la legge resta sospesa). 11) La riserva di legge Il principio della riserva di legge si applica nei casi in cui la Costituzione o altre leggi prevedono che la disciplina di una determinata materia sia riservata alla legge e che quindi non possa intervenire a regolare tale materia una fonte secondaria, quale ad es. il regolamento del Governo; si dice allora che la materia è riservata alla legge e agli atti aventi forza di legge. La riserva di legge ha una funzione di garanzia, in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento. La riserva di legge può essere: - Assoluta, se viene imposto al Parlamento (o al Governo nel caso di decreto legge e decreto legislativo) di regolare integralmente la materia con legge o atto avente forza di legge, senza lasciare alcuno spazio all’intervento di fonti regolamentari o secondarie; - Relativa, se viene richiesto al legislatore di dettare con legge o atto avente forza di legge solo i criteri generali che disciplinano una determinata materia, mentre l'attuazione della stessa può avvenire con regolamenti autorizzati o fonti secondarie, all'interno, tuttavia, dei principi e dei criteri individuati con legge. -Rinforzata, è la riserva di legge per la quale la Costituzione, nel riservare la materia alla...


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