Incoterms 2020-2 - Inconterms PDF

Title Incoterms 2020-2 - Inconterms
Course Laboratorio Confetra
Institution Università degli Studi di Trieste
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Inconterms...


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ESEMPIO:

“CIF Shanghai Port, (China), as per Incoterms 2020 ICC” Gruppo C – Cost (Costo) o Carriage (trasporto) Il gruppo C riguarda le regole in PARTENZA. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali e a proprie spese (indicando la regola “C”, un luogo/porto fino a cui il venditore deve sostenere le spese di trasporto) e rimettere la merce al vettore. Nelle regole CIF e CIP il venditore deve anche stipulare una ASSICURAZIONE e sostenere le relative spese. Il RISCHIO di perdita o danneggiamento della merce, e qualunque spesa aggiuntiva che possa risultare da eventi successivi all’imbarco o all’invio, ricadono sul COMPRATORE (al luogo di partenza). Se il contratto di trasporto implica il pagamento di diritti, tasse, oneri, INCLUSA OGNI SPESA SOSTENUTA PER IL TRASPORTO della merce, tali spese ricadono sul VENDITORE. Regola CFR e CIF: La consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designata dal venditore, oppure quando il venditore procura la merce così consegnata. Le spese di trasporto e nolo delle merci non scaricate, fino al porto di destinazione sono a carico del Venditore. Queste regole devono essere utilizzate solo per il trasporto via MARE o via ACQUE INTERNE (come FAS e FOB). Le regole CFR e CIF presentano lo stesso punto critico del FOB,ovvero il passaggio dei rischi dal venditore al compratore è rappresentato da quando i beni sono caricati/ procurati con successo a bordo della nave al porto di partenza. La differenza tra i due consiste che, nel caso del CIF il venditore deve sostenere le spese di Assicurazione contro i danni sulla merce, con copertura minima. CFR (Cost and Freight) à costo e nolo fino al porto di destinazione convenuto CIF (Cost, Insurance and Freight) à costo, nolo e assicurazione fino al porto di destinazione convenuto

Regola CPT e CIP: La consegna della merce ed il trasferimento dei rischi su questa avviene quando il

venditore rimette la merce al vettore da lui designato. Il rischi di perdita e danni, dal momento in cui il Venditore consegna le merci al VETTORE/SPEDIZIONIERE sono a carico del COMPRATORE. Queste regole possono essere impiegate per qualsiasi modalità di trasporto, compreso quello MULTIMODALE. La differenza tra CPT e CIP sta che nel CIF il Venditore dovrà farsi carico delle spese di Assicurazione relativa ai danni e perdite merci con copertura ALL RISK. CPT (Carriage Paid to) à Trasporto pagato fino al luogo di destinazione convenuto CIP (Carriage and Insurance Paid to) à Trasporto e Assicurazione pagati fino al luogo di destinazione convenuto

Gruppo D – delivery (consegna) Regole all’ARRIVO. Sono i termini più onerosi per il VENDITORE, il quale è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto e deve sopportare TUTTI I RISCHI e le SPESE PER IL TRASPORTO della merce a destinazione. Non ha obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione (eccetto nella regola DDP). Nelle regole del gruppo D possono esserci qualsiasi modalità di trasporto: es. camion, aereo, treno, nave, multimodale Regola DPU: E’ stata introdotta con la revisione 2020 degli Incoterms, è l’unica regola che pone in capo al venditore i costi e rischi relativi allo scaricamento della merce all’arrivo in un luogo convenuto. Il venditore effettua la Consegna della merce quando viene SCARICATA DAL MEZZO DI TRASPORTO e messo a disposizione del Compratore nel LUOGO DI DESTINAZIONE, che potrà essere Banchina, Magazzino, parco container, terminal stradale/ferroviario/aeroportuale. Saranno a carico del Venditore tutti i Rischi e Costi, incluso lo scarico delle merci. DPU (Delivered place Unloaded) à scaricato nel luogo di destinazione convenuto

Regola DAP: Secondo questa regola, introdotta con la revisione 2010 degli Incoterms, la consegna (spese e rischi a carico del venditore) avviene nel momento in cui la merce viene messa a disposizione del compratore, A BORDO del mezzo di trasporto nel luogo di DESTINAZIONE concordato, pronta per la scarico.

(Le Spese e i Rischi per scaricare la merce saranno a carico del compratore.) DAP (Delivered At Place) à consegna/ reso nel luogo di destinazione convenuto Regola DDP: E’ l’unica regola che pone in capo al venditore l’espletamento degli obblighi doganali (se richiesti) di importazione nel paese del compratore. Il Venditore consegna la merce quando questa viene messa disposizione del Compratore nel luogo di destinazione stabilito. Rappresenta il livello massimo di obbligazioni a carico del Venditore. DDP (Delivered Duty Paid) àconsegna nel luogo di destinazione convenuto con dogana all’export ed import pagata/ Reso SDOGANATO

In considerazione dei diversi usi portuali è opportuno che venditore e compratore precisino chi sostiene le spese di carico, di scarico e di stivaggio e, in particolare, a chi spetta l’obbligo di caricare e scaricare la merce, sebbene tali obbligazioni siano già previste per ogni Incoterms. In assenza non è sempre chiara la conseguente ripartizione dei costi e la conseguente ripartizione dei rischi per i danni alla merce.

Novità Incoterms La nuova versione delle Regole Incoterms 2020 prevede che: 1. Ci sia una raccolta dei Singoli obblighi in capo al venditore e al compratore, sintetizzati articolo per articolo e contrassegnati con le lettere dell’alfabeto dalla A1 alla A10 (per il venditore) e B1/B10 (per il compratore) per ognuna delle 11 regole. 2. Tutti i Costi sono riportati alle lettere A9/B9 degli Obblighi delle 2 parti (nel 2010 erano in A6/B6) 3. Maggiore chiarezza nella presentazione di ogni singola regola, con un maggior numero di note esplicative per ogni articolo. 4. Maggior attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza nella movimentazione della merce, e una maggiore flessibilità nelle coperture assicurative in base alla natura delle merci e alle modalità di trasporto 5. Nella regola CIP la copertura assicurativa deve essere ALL RISK, secondo il clausario A dell’ICC (Institut Cargo Clause), quindi il venditore dovrà prevedere una COPERTURA MASSIMA del rischio di perdita o danno della merce. Per la regola CIF la copertura rimane MINIMA. 6. Con la nuova regola DPU, in sostituzione al DAT, il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il terminal.

7. E’ prevista una opzione aggiuntiva per la regola FCA, ovvero il venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L (Bill of Landing) on board al venditore dopo il caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a mezzo Lettera di Credito (LC) a consegnare B/L con l’annotazione “on Board” ad utilizzo della LC. 8. Il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso....


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