Libertà di espressione slides PDF

Title Libertà di espressione slides
Author Senza Nome
Course Diritto europeo della comunicazione
Institution Università degli Studi di Milano
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CAPITOLO 1 1 AMBITO DELL’INDAGINE E SCOPO IL PERCORSO DELLA LIBERT DI ESPRESSIONE • 1644: Milton • 1689:BillofRights • 1776: Bill of Rights della Virgina • 1791: i Dieci emendamenti • 1789: La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino LA PRIMA DEFINIZIONE DI LIBERT DI ESPRESSIONE (MILTON 1644) • La liberta di espressione come diritto innato dell’uomo a farsi guidare dal proprio intelletto, nonche il valore della discussione per sviluppare la propria virtu e della libera circolazione delle idee a mezzo stampa per far progredire la societa LA VISIONE E LETTURA DI MILTON La censura: -impoverisce la cultura, la religione -danneggia la nazione e l’uomo stesso 1689: BILL OF RIGHTS • Il diritto di liberta di espressione ; garantito ai soli membri del Parlamento inglese e solo nel ristretto ambito delle discussioni parlamentari • Non si estende, inizialmente, a tutti i cittadini inglesi n< tantomeno esso ; riconosciuto come un diritto dell’uomo. • Il riconoscimento ;, piuttosto, legato alla storica contesa tra il Parlamento e la Corona inglese e segna uno dei passaggi fondamentali per l’affermazione della prima monarchia costituzionale d’Europa, con una separazione dei poteri tra re (esecutivo) e parlamento (legislativo) 1776: BILL OF RIGHTS DELLA VIRGINA • Liberta  di espressione declinata come liberta di stampa (baluardo delle liberta) • Paradigma della connessione e del legame intrinseco sin dalle origini della liberta di espressione con i mezzi tecnici che ne rendono possibile l’esercizio e che garantiscono, in ogni contesto storico, la maggiore diffusione possibile delle idee. 1791: I DIECI EMENDAMENTI • Il primo emendamento impone al Congresso degli Stati Uniti di non approvare leggi «abridging the freedom of speech, or of the press» • il primo emendamento della Costituzione americana riconosce, oltre alla liberta di stampa anche una piu ampia freedom of speech, indipendente, quindi, dal mezzo utilizzato per diffondere il proprio pensiero. Il riconoscimento della liberta di espressione come liberta dell'uomo • La visione del costituzionalismo americano: i diritti dell'uomo come un limite al potere del governo federale che si converte in una garanzia per il cittadino americano che a tale potere federale, come a quello statale, ; sottoposto 1789: DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO • Il riconoscimento della liberta di espressione come liberta dell'uomo L’ORIGINE DEL MODELLO COSTITUZIONALE EUROPEO -il riconoscimento della liberta di espressione come diritto dell’uomo -spetta a ciascuno Stato di definirne concretamente l’ampiezza della liberta di espressione -il rinvio alla legge per l’individuazione dei limiti della liberta di espressione QUALE B L’IMPATTO DELLE FORMULE COSTITUZIONALI?

• Tali diritti, infatti, una volta inseriti nelle Carte costituzionali, acquistano un pieno valore giuridico, ma iniziano a perdere quella universalita assicurata, fino ad allora, sul piano ideale dalla loro teorizzazione filosofica (i diritti cominciano a riferirsi solo ai cittadini) • Fenomeno della positivizzazione costituzionale dei diritti umani LIBERTA  DI ESPRESSIONE NEI TESTI COSTITUZIONALI • art. 8 Cost. Francia 1814; • art. 7 Cost. Francia 1830; • art. 18 Cost. Belgio 1831; • tit. VI, art. IV, par. 143, Cost. Francoforte 1849; • art. 118 Cost. Germania 1919; • art. 5 Legge fondamentale Germania 1949; art. 20 Cost. • Spagna 1978; • art. 16 Cost. Svizzera 1999), I DIRITTI PUBBLICI SUBIETTIVI (a) • Le norme contenute nelle Costituzioni ottocentesche, per lo piu ottriate dal Sovrano, sono, infatti, sempre piu spesso riferite ai cittadini dei rispettivi Stati. • Da questa evoluzione, trae la sua origine la dottrina dei diritti pubblici subiettivi come diritti dei cittadini derivanti esclusivamente da norme poste dall’ordinamento dello Stato. Essa caratterizza tutto il costituzionalismo europeo dalla fine dell’Ottocento fino al termine della seconda guerra mondiale. • La teoria dei diritti pubblici subbiettivi ha la sua genesi nella dottrina tedesca. I DIRITTI PUBBLICI SUBIETTIVI (b) • Ogni diritto ; rapporto tra subietti; se lo Stato ha diritto sui cittadini, il rapporto in cui si sostanzia il diritto del primo implica diritti dei cittadini verso lo Stato: questo puI adempiere la sua obbligazione solamente limitando rispetto ai sudditi la sua attivita • Il processo di subiettizzazione si interrompe dopo la seconda guerra mondiale e con il fenomeno dell’internazionalizzazione (koin;) 1948: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO • il diritto proprio di ogni individuo «di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni» e di «cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee • Dichiarazione firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 da tutti i paesi aderenti all’ONU IMPATTO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (a) • Individuazione dei tre diversi profili della liberta di espressione • liberta  di diffondere il pensiero • liberta  di ricevere il pensiero • liberta  di ricercare il pensiero • Il riconoscimento di tale liberta puI variare molto da stato a stato a causa del rinvio alla legge e dalla mancanza di meccanismi cogenti QUALI SONO I LIMITI ALLA LIBERT DI ESPRESSIONE? •“Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue liberta, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle liberta degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una societa democratica” Art.29 della Dichiarazione. •Importante il richiamo, nel fondare eventuali limitazioni alla liberta di espressione, all’esigenza della fonte normativa, degli interessi collettivi legittimi

QUALE ATTUAZIONE DELLA DICHIARAZIONE? -a seguito del rinvio alle leggi dei singoli Stati della mancanza di meccanismi cogenti volti a verificare, a livello internazionale, la legittimita delle singole scelte nazionali, l’ampiezza della liberta di espressione ed il relativo riconoscimento effettivo dei profili di diffondere, ricevere e ricercare, puI variare, anche in modo considerevole, da Stato a Stato CHI GARANTISCE LA LIBERT DI ESPRESSIONE? Modello sinergico • il giudice, • il legislatore •l’amministrazione •la visione novecentesca: lo Stato con la propria Costituzione e la propria legislazione, puI definire al suo interno per ciascun diritto l’equilibrio tra liberta e controllo QUESTO MODELLO REGGE ANCORA? No, occorre ripensare il modello a causa dei fenomeni: •a) per la trasformazione tecnologica •b)per l' articolazione, sempre piu marcata, della protezione effettiva dei diritti fondamentali su piu livelli 2.WEB 2.0 TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIRITTO (a) -impatto sull’uomo e sulle reti sociali -creazione di nuovi diritti che sono la risposta e anche il prodotto dei cambiamenti (prodotto storico) -siamo di fronte ad un bivio: -Lettura evolutiva delle norme costituzionali -Riconoscimento di un nuovo diritto costituzionale che incide su precedenti diritti (principio del bilanciamento) TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIRITTO (b) La trasformazione tecnologica puI comportare: •- una lettura evolutiva delle norme costituzionali esistenti •- oppure una vera e propria modifica costituzionale, creazione di nuovi diritti che sono la risposta e anche il prodotto dei cambiamenti (prodotto storico) che incidono su precedenti diritti (principio di bilanciamento) QUALE B LA RELAZIONE FRA TECNOLOGIA E LIBERT DI ESPRESSIONE? (a) Nel corso degli anni i cambiamenti piu i cambiamenti piu evidenti, sono quelli che riguardano le c.d. tecnologie dell’informazione -la liberta di espressione risulta il diritto soggetto alle maggiori tensioni evolutive: la nascita e lo sviluppo di Internet WEB 2.0 •Web 2.0: web “dinamico” in contrapposizione al web “statico” delle origini oppure l’insieme di tutte quelle applicazioni online che consentono e richiedono un’ampia interazione tra il sito web e l’utente. • Utilizzo di piattaforme che consentono a chiunque di caricare contenuti e che, proprio grazie a questi contenuti, riescono a funzionare •piattaforme di condivisione di contenuti audio e video, come Flickr, YouTube, Vimeo, i social e i professional network come Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Foursquare, Linkedin

QUALE B LA RILEVANZA COSTITUZIONALE DI INTERNET? •L'accesso alla rete ; un prerequisito indispensabile per l’esercizio di una pluralita di attivita che ineriscono a diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti, o ; un diritto fondamentale? DEVICE: mezzi attraverso cui avviene l’accesso  pc, tablet, smartphone ecc SMARTPHONE COME APPENDICE DELLA PERSONA •lo smartphone proietta l’individuo stesso nel web 2.0 trasferendo continuamente dati e informazioni che lo riguardano ad altri soggetti presenti siano essi operatori di rete, fornitori di servizi o altri utenti. (non c’; piu differenza tra online e offline) IL RUOLO DEGLI OVER THE THOP Gli operatori (o fornitori di servizi) Over-the-top (OTT) costituiscono una nuova categoria di soggetti, che sono in una posizione intermedia fra gli operatori di rete e gli utenti •OTT che offrono servizi di comunicazione e OTT che offrono altri servizi in cui la comunicazione ; strumentale ad altri servizi •OTT che veicolano i contenuti degli utenti e OTT che operano attivita sui contenuti degli utenti (in questa ultima categoria occorre distinguere quali OTT si limitano ad accogliere i contenuti e quali OTT utilizzano filtri o controlli preventivi)- posizione ibrida I SOCIAL NETWORK Non sono equiparabili ai mezzi di comunicazione in quanto hanno un potere privato che incide sulla liberta di espressione e anche sul diritto alla memoria. Essi, infatti, possono decidere, sulla base delle policies di utilizzo dei servizi che mettono a disposizione, di intervenire sui contenuti caricati dagli utenti, cancellandoli in tutto o in parte. Non sono equiparabili alle imprese editoriali, non ; possibile estendere loro in modo automatico n< il diritto alla liberta di espressione n< le norme costituzionali (e le norme internazionali), n< i doveri •Posizione ibrida PROBLEMA DI REGOLAZIONE •Gli OTT godono di un potere privato sulla propria piattaforma che condiziona la liberta di espressione di coloro che utilizzano i loro servizi che condiziona la liberta di espressione (ma anche il diritto alla memoria) di coloro che utilizzano i loro servizi •Questo potere ; oggi disciplinato, essenzialmente, da strumenti di natura privatistica, quali sono le condizioni di utilizzo del servizi •Le condizioni generali servono agli OTT per esonerarsi da qualsiasi responsabilita e per farsi autorizzare il trattamento dei dati L’IMPATTO DEL WEB 2.0 SUL DIRITTO -Uno dei tratti distintivi di internet ; difficolta di definire la giurisdizione penale e civile in relazione agli abusi e violazioni di diritti commessi in rete -Criterio del forum rei: il luogo di colui che ha commesso l’illecito ha a residenza, il domicilio, o in via residuale la dimora -Criterio del forum commissi delicti, il luogo in cui il fatto illecito ; stato commesso o quello di produzione dell’effetto dannoso CRITERI PER INDIVIDUARE IL FORUM COMMISSI DELICTI 1) l’individuazione della giurisdizione competente dipende dalla localizzazione di uno qualsiasi dei server in cui il contenuto ; archiviato; 2) ; competente il giudice solo del luogo in cui si trova il primo server su cui ; stato caricato il contenuto 3) si prescinde dal luogo fisico in cui sono situati i server per individuare la competenza sulla base del luogo in cui l’illecito si ; compiuto

WEB 2.0 E LA GIURISDIZIONE CIVILE -i contratti di utilizzo dei servizi del web 2.0 prevedono per lo piu l’accettazione di clausole che individuano come giudice competente quello in cui ha sede legale il fornitore del servizio -gli utenti hanno ancora piu difficolta ad agire in giudizio e puI incidere anche sull’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. IL WEB 2.0 E I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI - prassi di provvedimenti restrittivi di bocco che sono finalizzati a rendere irraggiungibili un contenuto on line (e non piu finalizzati a cancellare il contenuto) I RISCHI DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO - i provvedimenti di blocco: - presentano molteplici criticita: rendono irrangiungibili anche informazioni e contenuti perfettamente legali -pongono un limite al diritto di diffondere un pensiero e di ricercare informazioni -richiedono la collaborazione degli internet service provider e impattano sulla loro liberta di impresa e costituisce un costo a carico loro dal punto di vista economico -costituiscono un limite alla circolazione delle idee e delle informazioni (valore riconosciute dalle carte internazionali) -rendono ancora piu forti le diseguaglianze fra cittadini in quanto producono un accesso differenziato e asimmetrico ai contenuti e alle informazioni presenti sul web A LIVELLO EUROPEO: DUE SISTEMI DI PROTEZIONE DEI DIRITTI •Consiglio di Europa – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali (CEDU) (scritti) •Unione Europea – Carta europea dei diritti fondamentali Non prevedono norme specifiche su internet QUALI SONO I MECCANISMI DI PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI A LIVELLO EUROPEO RISPETTO A QUELLI INTERNAZIONALI? La presenza di un giudice consente una lettura evolutiva della liberta di espressione •Consiglio di Europa  Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU o Corte di Strasburgo) •Unione Europea  Corte di Giustizia dell’Unione Europea Chiamati a garantire e a sanzionare: •Garanzia dell’effettivita dei diritti •Sanzioni, in caso di violazione, agli Stati membri LA PROTEZIONE ASIMMETRICA DEI DIRITTI IN AMBITO CEDU E NELLA COSTITUZIONE NAZIONALE CEDU= Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali VS CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Esaminiamo le differenze tra i modelli europei di protezione dei diritti fondamentali: •Differenza temporale •Ambito territoriale di applicazione •Differente protezione offerta DIFFERENZA TEMPORALE •La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali (acronimo CEDU) ; stata approvata negli anni 1950 •La CEDU ; diventata giuridicamente vincolante nel 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona • Conseguenza: la giurisprudenza EDU ; piu ampia e dettagliata

AMBITO TERRITORIALE La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU) ; oggi sottoscritta da 47 Paesi europei • ambito territoriale: piu articolato ed ampio •Carta europea dei diritti dell’uomo ; ristretta ai 28 Stati membri dell’Unione europea, (tra l’altro con le specifiche eccezioni previste per la Polonia e l’Inghilterra) •ambito territoriale: piu omogeneo •La differenza territoriale ha un impatto sui limiti alla liberta di espressione, sulla giurisprudenza e sulle tecniche decisorie DIFFERENTE PROTEZIONE OFFERTA (a) •La CEDU ha portata generale nel senso che essa vincola gli Stati firmatari al rispetto dei diritti fondamentali in essa contenuti in tutte le attivita che essi compiono e in tutti i settori dell’ordinamento •La Corte EDU ; volta a individuare un minimo comune denominatore nella protezione dei diritti lasciando, quindi, agli Stati firmatari il compito di innalzare la tutela e operare, secondo le proprie scelte costituzionali e politiche, i necessari bilanciamenti con i diritti eventualmente concorrenti (con un preciso limite) DIFFERENTE PROTEZIONE OFFERTA (b) •La Corte di giustizia dell’UE vincola gli Stati membri solo nelle materia di competenza dell’Unione europea •non ; tenuta a limitarsi all’individuazione di un minimo comun denominatore nella protezione di un diritto, ma puI spingersi oltre provvedendo a definirne il contenuto essenziale o uno specifico bilanciamento alla luce delle proprie competenze e, soprattutto, al fine di tutelare gli interessi generali dell’Unione europea PLURALISMO COSTITUZIONALE O COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO •Convivenza di una pluralita di fonti che incidono sui diritti fondamentali: tra cui la liberta di espressione •Riconoscimento in Europa dell’esistenza di una pluralita di ordinamenti, ciascuno con una Costituzione, intesa come insieme di norme di rango superiore che stabiliscono e condizionano l’esercizio del potere politico, che riconoscono mutualmente la legittimita dell’altro ordinamento, ma non la completa supremazia di uno sull’altro TRE CONSEGUENZE •1) nessuno degli ordinamenti su menzionati, accetta fino in fondo la prevalenza dell’altro • 2) l’inadeguatezza del principio di supremazia come criterio decisivo per dirimere eventuali difformita interpretative o conflitti tra i tre ordinamenti (AMBITO CEDU, AMBITO UE, AMBITO NAZIONALE) • 3) l’emersione di criteri interpretativi, nella giurisprudenza delle Corti, utili a prevenire le conflittualita. DIALOGO FRA LE CORTI •I criteri interpretativi come collaborazione e complementarieta, interpretazione congiunta, interazione, cooperazione e mutuo apprendimento consentono lo sviluppo a livello europeo di un dialogo tra le Corti nazionali e tra di esse e le Corti europee di Strasburgo e di Lussemburgo • registriamo gli sforzi di valorizzare l’uniformita, dalla giurisprudenza della Corte EDU, dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale. •ma persistono differenze testuali, diverse interpretazioni di tale liberta che derivano, nonostante gli sforzi di valorizzare l’uniformita, dalla giurisprudenza della Corte EDU, dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale

CAPITOLO 2. CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERT FONDAMENTALI (CEDU) E CORTE EDU (o di STRASBURGO) CORTE EDU (a) • meccanismo di tutela giurisdizionale dei diritti in essa riconosciuti, che garantisce loro effettivita giuridica •gli Stati, i cittadini e le persone giuridiche possono oggi rivolgersi direttamente alla Corte EDU qualora ritengano che uno Stato terzo, o il proprio Stato, abbia violato un diritto fondamentale tra quelli compresi nella Convenzione (CEDU) CORTE EDU (b) Il sistema giurisdizionale - garantisce un certo grado di cogenza alla CEDU -svolge un ruolo fondamentale per l’armonizzazione degli ordinamenti costituzionali (almeno per quanto riguarda i diritti riconosciuti nella Carta) dei Paesi firmatari. IL RICORSO ALLA CEDU: REQUISITI ED EFFETTI •Il ricorso dei cittadini e delle persone giuridiche ; subordinato all’esperimento di tutti i mezzi giurisdizionali messi a disposizione dal proprio Stato e al decorso di un termine di sei mesi dall’ultima pronuncia. -Possibili effetti del ricorso? • L’eventuale pronuncia di condanna della Corte obbliga gli Stati non solo ad un equo indennizzo corrispondente alla violazione, ma anche a rimuovere o modificare la situazione che ha condotto alla condanna I CAPISALDI DEL SISTEMA CEDU (a) 1. La Convenzione non definisce un’uniforme protezione per i cittadini dei Paesi sottoscrittori ma individua solo il minimo comun denominatore nella protezione dei singoli diritti. Gli Stati contraenti sono liberi, dunque, di innalzare il livello di protezione di uno o piu specifici diritti, con il solo limite che da questo innalzamento non derivi un conseguente abbassamento delle tutele per un diritto concorrente sotto il minimo stabilito, per questo secondo diritto, dalla stessa CEDU (Importante) 2. La specificazione delle norme della Convenzione, intesa come attivita d’interpretazione ed esecuzione, ; rimessa alla corte di Strasburgo, lasciando così al giudice il compito di bilanciare i diritti nei casi concreti che si trova a dover decidere, senza alcuna mediazione normativa. (L’ordinamento CEDU non prevede organi con funzioni di tipo “legislativo” o, comunque, normativo) 3. Ma come ; possibile temperare questa discrezionalita? Quali sono i criteri fondamentali per limitare la discrezionalita della Corte? •Il consensus standard (o consenso esterno) per cui la Corte orienta le proprie decisioni tenendo in conto le tendenze legislative prevalenti negli ordinamenti degli Stati firmatari in relazione a uno specifico problema •il margine di apprezzamento nazionale per cui laddove non sia rinvenibile un comune indirizzo europeo ; possibile riconoscere agli Stati una sfera di autonomia, in particolare laddove siano in gioco valori morali o etici •Criteri che consentono un’interpretazione dinamica ed evolutiva della Cedu...


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