Title | Locatio Conductio (Locazione) |
---|---|
Course | Diritto romano |
Institution | Università degli Studi di Palermo |
Pages | 3 |
File Size | 84.3 KB |
File Type | |
Total Downloads | 47 |
Total Views | 128 |
Descrizione Contratto di Locazione nell'antica Roma...
LOCATIO-CONDUCTIO (LOCAZIONE) NOZIONE: la locatio-conductio era quel contratto consensuale con cui una parte (locatore) si obbligava a mettere nella materiale disposizione dell’altra (conduttore) una cosa, che quest’ultimo si obbligava a restituire dopo averla goduta per un certo tempo, o dopo averla lavorata, manipolata, trasformata nel modo pattuito. Più che un contratto autonomo costituiva un genere a cui erano riconducibili: Locatio rei; Locatio òperis; Locatio operàrum; LOCATIO REI NOZIONE: Nella locatio rei il locatore si obbligava a far godere al conduttore una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo. CARATTERISTICHE: Poteva formare oggetto di locatio rei qualsiasi cosa, mobile o immobile, purchè inconsumabile. Il corrispettivo (merces) per il godimento della cosa era costituito generalmente da denaro La locazione aveva genere durata fissata dalle parti o ,in mancanza,dagli usi locali. OBBLIGHI DEL LOCATORE
Lasciare il conduttore nel pacifico e indisturbato godimento della cosa per tutta la durata del contratto. Consegnare la cosa in buono stato e mantenerla in tale stato per tutta la durata del contratto, onde garantire il godimento al locatario. OBBLIGHI DEL LOCATARTIO Pagare la merce alle scadenze pattuite. Custodire la cosa. Restituire la cosa al termine della locazione. AZIONI A TUTELA DEL CONDUTTORE Actio in personam contro il locatore Interdictum de vi armata, se il conduttore era stato cacciato con uso delle armi nel fondo locato.
LOCATIO OPERARUM NOZIONE: nella locatio operarum il locatore metteva a disposizione del conduttore i propi servizi, dietro pagamento di un prezzo (merces, cioè prezzo) CARATTERISTICHE: La locatio operarum poteva avere ad oggetto soltanto il lavoro prevalentemente manuale, tipico dello schiavo che dipendeva totalmente del conductor. La locatio operarum cessava per morte del locatore, essendo impossibile che le opere fossero prestate da persone diverse. LOCATIO OPERIS
NOZIONE: nella locatio operis il locatore metteva materiali grezzi (es.: stoffe) di sua proprietà a disposizione di un àrtifex ( che assumeva le vesti di conduttore) il quale si impegnava, con il lavoro propio o dei suoi dipendenti, a trasformarli in oggetti, per utilità del locatore,ricevendo da quest’ultimo un corrispettivo per l’opera effettuata (es.:i vestiti). CARATERISTICHE Il conduttore era obbligato ad eseguire il lavoro o il servizio affidatogli sia personalmente che eventualmente, utilizzando l’opera dei propi subordinati (schiavi). Il locator operis aveva diritto alla adprobatio operis, cioè, al collaudo al momento della conesegna...