Locatio Conductio (Locazione) PDF

Title Locatio Conductio (Locazione)
Course Diritto romano
Institution Università degli Studi di Palermo
Pages 3
File Size 84.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 47
Total Views 128

Summary

Descrizione Contratto di Locazione nell'antica Roma...


Description

LOCATIO-CONDUCTIO (LOCAZIONE) NOZIONE: la locatio-conductio era quel contratto consensuale con cui una parte (locatore) si obbligava a mettere nella materiale disposizione dell’altra (conduttore) una cosa, che quest’ultimo si obbligava a restituire dopo averla goduta per un certo tempo, o dopo averla lavorata, manipolata, trasformata nel modo pattuito. Più che un contratto autonomo costituiva un genere a cui erano riconducibili:  Locatio rei;  Locatio òperis;  Locatio operàrum; LOCATIO REI NOZIONE: Nella locatio rei il locatore si obbligava a far godere al conduttore una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo. CARATTERISTICHE:  Poteva formare oggetto di locatio rei qualsiasi cosa, mobile o immobile, purchè inconsumabile.  Il corrispettivo (merces) per il godimento della cosa era costituito generalmente da denaro  La locazione aveva genere durata fissata dalle parti o ,in mancanza,dagli usi locali. OBBLIGHI DEL LOCATORE

 Lasciare il conduttore nel pacifico e indisturbato godimento della cosa per tutta la durata del contratto.  Consegnare la cosa in buono stato e mantenerla in tale stato per tutta la durata del contratto, onde garantire il godimento al locatario. OBBLIGHI DEL LOCATARTIO  Pagare la merce alle scadenze pattuite.  Custodire la cosa.  Restituire la cosa al termine della locazione. AZIONI A TUTELA DEL CONDUTTORE  Actio in personam contro il locatore  Interdictum de vi armata, se il conduttore era stato cacciato con uso delle armi nel fondo locato.

LOCATIO OPERARUM NOZIONE: nella locatio operarum il locatore metteva a disposizione del conduttore i propi servizi, dietro pagamento di un prezzo (merces, cioè prezzo) CARATTERISTICHE:  La locatio operarum poteva avere ad oggetto soltanto il lavoro prevalentemente manuale, tipico dello schiavo che dipendeva totalmente del conductor.  La locatio operarum cessava per morte del locatore, essendo impossibile che le opere fossero prestate da persone diverse. LOCATIO OPERIS

NOZIONE: nella locatio operis il locatore metteva materiali grezzi (es.: stoffe) di sua proprietà a disposizione di un àrtifex ( che assumeva le vesti di conduttore) il quale si impegnava, con il lavoro propio o dei suoi dipendenti, a trasformarli in oggetti, per utilità del locatore,ricevendo da quest’ultimo un corrispettivo per l’opera effettuata (es.:i vestiti). CARATERISTICHE  Il conduttore era obbligato ad eseguire il lavoro o il servizio affidatogli sia personalmente che eventualmente, utilizzando l’opera dei propi subordinati (schiavi).  Il locator operis aveva diritto alla adprobatio operis, cioè, al collaudo al momento della conesegna...


Similar Free PDFs