Mag gov ccost ue PDF

Title Mag gov ccost ue
Author debora scelsi
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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CORTE COSTITUZIONALE (ARTT. 134-137 COST.) E’ un organo indipendente, composto da 15 giudici, cui è affidata principalmente la funzione di garantire il rispetto delle norme costituzionali. FUNZIONE: -

rappresenta il completamento dello Stato di diritto affermatosi con il principio di

legalità nel corso dell’800 e integrato con il Principio di costituzionalità nel corso del 900. -

risponde all’esigenza di coniugare la competenza giuridica alla sensibilità politica, per

garantire la certezza del diritto.

RUOLO NELL’ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE: prima sentenza del 1956, molto importante perché stabilì il potere di annullare non solo le leggi approvate successivamente all’istituzione della Corte, ma anche quelle emanate in precedenza. Molti interventi con cui incominciò l’attività della Corte ebbero per oggetto l’annullamento di norme che violavano i diritti di libertà dei cittadini. La maggior parte delle sue sentenze furono, e sono, per il rispetto dell’art. 3 Cost. la riforma del diritto di famiglia nasce proprio dall’opera di annullamento della Corte. Le sentenze emanate nel corso del tempo evidenziano un’evoluzione del suo ruolo da organo di controllo costituzionale a organo interprete della Costituzione, in quanto si evince spesso dal loro contenuto, un indirizzo specifico su come debbano essere correttamente applicati i principi della Costituzione.

COMPOSIZIONE: 15 giudici ( 1/3 eletti dal Parl.; 1/3 dal Pres. Rep.; 1/3 dalle Supreme Magistrature) scelti tra: magistrati, avvocati con almeno 20 anni di professione, prof. universitari DURATA IN CARICA: 9 anni senza possibilità di essere rieletti con Frequenti rinnovi parziali che la rendono sensibile alle trasformazioni della coscienza sociale

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO: Presidente: •

eletto tra i 15 giudici in carica per 3 anni, rieleggibile per 3 volte



dirige l’attività della Corte



è primus inter pares.

Se il numero dei presenti è pari e nel voto essi si dividono esattamente a metà, l’esito della votazione è determinato dal voto del Presidente. Decisioni: possono essere emesse sentenze se presenti almeno 11 giudici Organo collegiale: cioè le sue decisioni sono prese sempre dal collegio, cioè dall’insieme dei giudici, quindi c’è riserbo sulle posizioni dei giudici al fine di proteggere l’indipendenza della Corte. Incompatibilità: con qualsiasi altra attività Gode di garanzie di indipendenza molto ampie:



Inamovibilità



Stesse immunità dei Parlamentari

FUNZIONI: • Giudicare sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, le decisioni possono essere di rigetto o di accoglimento (significato ed efficacia). Le pronunce interpretative • Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni. • Giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (In questo caso la Corte opera come Alta Corte di giustizia integrata da 16 giudici aggregati estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini deliberato dal Parlamento ogni nove anni.) • Giudicare sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate da una parte del corpo elettorale. MAGISTRATURA (FUNZIONE GIURISDIZIONALE PARTE II TIT. IV COST.) IN COSA CONSISTE: nell’amministrare la giustizia (= risolvere tutte le possibili controversie applicando le norme al caso concreto) in nome del popolo italiano ESERCITATA DAI GIUDICI (organi) E DAI MAGISTRATI (persone fisiche) che sono soggetti soltanto alla legge (che però viene interpretata secondo la visione personale dei singoli magistrati) CARATTERI FUNZIONE GIURISDIZIONALE: - terzietà del giudice rispetto ai casi che si deve trattare - inizio del giudizio su istanza di parte PRESUPPOSTO: esistenza di una controversia da dirimere (o lite) PRINCIPI GENERALI DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE: principi che assicurano: L’INDIPENDENZA DEI GIUDICI (101-104 COST.) -> Principio della riserva assoluta di legge in materia giurisdizionale, cioè le ''norme sono stabilite dalla legge” (art. 108, 1 Cost) escluso qualsiasi altro tipo di soggezione in particolare quella agli organi politici. -

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INDIPENDENZA INTERNA (cioè nei confronti dell’or dine giudiziario stesso) GARANTITA DA (Art.107): assunzione per pubblico concorso, inamovibilità (i giudici non possono essere rimossi o trasferiti), assenza di gerarchia (i giudici si distinguono soltanto per diversità di funzioni) INDIPENDENZA ESTERNA (cioè da qualsiasi altro potere dello Stato, in particolare dal Ministro di Grazia e giustizia) GARANTITA DA: Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che è un organo di autogoverno per sottrarla al potere del Ministro di Grazia e Giustizia (garante dell'indipendenza della stessa del potere esecutivo)

CSM: Durata in carica: 4 anni, Membri non rieleggibili, Incompatibilità con carica di ministro, parlamentare, membro di un Consiglio regionale, provinciale e comunale.

FUNZIONI: al CSM spettano tutti i poteri che riguardano il rapporto di impiego dei magistrati, in particolare: le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni, i provvedimenti disciplinari, I trasferimenti. COMPOSIZIONE: presidente = capo dello Stato, che lo presiede, 2 membri di diritto: procuratore generale della corte di Cassazione e Primo presidente della Corte di Cassazione; 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune; 16 magistrati eletti da tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario. L’IMPARZIALITÀ E L’EQUITÀ DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO: -

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Pr. del giudice naturale (art. 25, 1 Cost): giudice stabilito prima che la controversia sorga in modo che ogni soggetto possa essere a conoscenza del giudice competente. Pr. della motivazione delle sentenze (art. 111, 6 Cost.) ogni soggetto deve essere a conoscenza delle ragioni che hanno condotto l'organo giudicante a formulare una data sentenza. Pr. del giusto processo (art. 111 Cost.): condizione di parità tra le parti, imparzialità giudice, durata ragionevole. Pr. della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost) l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Pr. dell’obbligatorietà dell’azione penale da parte del P.M. (art. 112 Cost): il proc. penale è obbligatorio quando il P.M. riceve notizia di un reato e non può essere abbandonato o archiviato una volta iniziato. Pr. della responsabilità civile del magistrato (art. 24, u.c. Cost): il cittadino che ha patito un danno ingiusto potrà esercitare l’azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato cha a sua volta potrà rivalersi nei confronti del magistrato.

L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA A TUTTI I CITTADINI -

Pr. di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.): ‘tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti’ Pr. diritto inviolabile alla difesa (art. 24 Cost; attuaz art. 3): 1) diritto al contraddittorio. 2) diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio

TIPI DI GIURISDIZIONE: princ. dell’unicità della giurisdizione con eccezioni (art. 102, 103 Cost) Ordinaria: -

CIVILE: riguarda controversie relative a rapporti tra soggetti privati (es. conflitti per adempimento contratto) PENALE: riguarda la repressione dei reati, cioè di comportamenti talmente gravi da ledere non solo l’interesse privato, ma anche quello dell’intera collettività. Viene direttamente assunta dallo stato, anziché essere affidata all'iniziativa del soggetto leso dal comportamento criminoso.

Speciale: -

AMMINISTRATIVA: riguarda le controversie tra il cittadino e la P. A Organi: Consiglio di Stato, TAR CORTE DEI CONTI: giudica gli amministratori pubblici per il cattivo uso del denaro TRIBUNALI MILITARI: per i reati commessi dai militari COMMISSIONI TRIBUTARIE: giudicano le controversie tra il fisco e i contribuenti

GRADI DELLA GIURISDIZIONE: giudizio di primo grado: si svolge presso il giudice competente su caso da giudicare; giudizio d’appello: si svolge davanti al giudice competente, a seconda dei casi, per riesaminare le sentenze del giudice di primo grado;

giudizio di cassazione: davanti alla Corte di Cassazione, che può essere chiamata a riesaminare le sentenze d’appello solo nel caso in cui si ritenga che la sentenza contenga un errore di diritto (“per violazione di legge” art. 111, 7 comma) VALORE DELLE SENTENZE: la sentenza è il provvedimento con cui il giudice assolve alla sua funzione decisoria. Quando non possono più essere impugnate (cioè quando non è più possibile chiedere la revisione di una decisione giudiziaria) diventano provvedimenti definitivi e immutabili, cioè acquistano forza di giudicato. Ciò succede: • per scadenza dei termini (le parti hanno accettato il giudizio di primo grado e non hanno proposto appello o quello di secondo grado e non e non hanno fatto ricorso alla Cassazione) • quando siano stati percorsi tutti i gradi di giurisdizione. La forza di giudicato serve a stabilire una volta per tutte la ragione o il torto in modo definitivo. Ciò serve alla certezza del diritto (evitare prosecuzioni liti all’infinito). Dalla forza di giudicato deriva anche il divieto di intentare un nuovo giudizio su fatti che siano già stati decisi con un altro processo concluso con una sentenza definitiva. IL GOVERNO Il governo della repubblica è composto dal Presidente del consiglio e dei ministri che costituiscono, insieme, il consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Ha il compito di convocare e di presiedere le riunioni del consiglio dei ministri, di coordinare le attività dei ministri e di mantenere l’unita dell’azione politica e amministrativa; il suo ruolo di coordinamento nei confronti dei ministri è affermato nel primo comma dell’art.95. LA FUNZIONE DEI MINISTRI In quanto componenti del consiglio dei ministri, definiscono insieme al p.d.c. l’indirizzo politico del governo; in quanto organi individuali sono titolari di un ramo della pubblica amministrazione chiamato ministero. Nella loro veste amministrativa, sono responsabili dell’organizzazione e dell’attività del ministero che dirigono, possono emanare provvedimenti amministrativi (circolari) che corrispondono a norme interne rivolte ai dipendenti del ministero. Accanto ai ministri titolari di uno specifico ministero, ci sono anche i ministri senza portafoglio: fanno anche essi parte del c.d.m ma non dirigono uno specifico dicastero, essendo incaricati di svolgere compiti particolari.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI È l’organo collegiale, composto da tutti i ministri e dal p.d.c, che definisce la politica generale del governo attraverso i consigli di legge da presentare al parlamento, i decreti legge e decreti legislativi. I c.d.m. si riunisce a palazzo Chigi su convocazione del p.d.c., le sue riunioni non sono pubbliche, le deliberazioni adottate a maggioranza dei componenti vincolano tutti i ministri; unico modo di esprimere il proprio dissenso è la dimissione dall’incarico.

GLI ALTRI ORGANI DEL GOVERNO -

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Vicepresidente del consiglio: nominato dal consiglio dei ministri su proposta del p.d.c Viceministri: possono essere nominati in numero massimo di 10, a loro sono conferite deleghe relative a un’intera area di competenza del ministero Sottosegretari: la funzione è quella di collaborare con i ministri nello svolgimento delle loro funzioni Comitati interministeriali: formati da più ministri che hanno competenze su materie comuni, sulle quali possono prendere determinati provvedimenti Consiglio di gabinetto: organo composto dal p.d.c e da alcuni ministri che si riunisce in anticipo rispetto al c.d.m. allo scopo di favorire la possibilità di accordi durante la discussione comune Commissari straordinari: possono essere nominati per incarichi speciali e temporanei di particolare importanza

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO E LE CRISI POLITICHE Un governo dura in base 5 anni, per rinnovo delle camere oppure quando quello precedente si è dimesso (fiducia fra parlamento e governo). CONSULTAZIONE MINISTERIALE Il p.d.r. ha il delicato compito di scegliere la persona che guiderà il governo, individua l’esponente politico che ritiene più idoneo; le consultazioni non contribuiscono un obbligo giuridico ma sono frutto di una consuetudine. Oggi, le coalizioni indicano i propri candidati alla guida dell’esecutivo e la scelta presidenziale di chi guiderà il nuovo governo cade di norma sul leader della coalizione vincente. ACCETTAZIONE E GIURAMENTO La persona incaricata normalmente accetta con riserva, verifica attraverso consultazioni se gli sia possibile concordare con i partiti della maggioranza il programma di governo e la lista dei ministri, se non gli è possibile rinuncia all’incarico. Se si palesa la possibilità di formare il governo, il p.d.c. incaricato si reca al Quirinale per sciogliere la riserva. A questo punto il capo dello stato lo nomina presidente del consiglio tramite decreto che deve esser e controfirmato dallo stesso p.d.c. Quest’ultimo procede poi alla scelta dei ministri che viene sempre compiuta dai partiti che fanno parte della coalizione di governo. MOZIONE DI FIDUCIA È un documento in cui la maggioranza dei membri dichiara di approvare i progetti del governo e gli riconosce la fiducia (art.94) se anche e una sola delle due camere nega la fiducia il governo è costretto a dimettersi e si apre una crisi di governo. QUESTIONE DI FIDUCIA Consiste in una condizione che il gov talora proporne al parlamento per far approvare un disegno di leggeri o per far convertite in legge un Decreto Legge.

MOZIONE DI SFIDUCIA È un documento presentato dall’opposizione che esprime la mancanza di accordo di una o entrambe le camere sul comportamento politico del governo; deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera presso cui viene presentata.

CRISI EXTRAPARLAMEMENTARI Quando il governo si rende conto di non essere sostenuto dalla maggioranza parlamentare il p.d.c si dimette, per questo si parla di crisi di governo extraparlamentari, nel senso che nascono al di fuori di un dibattito originatosi in parlamento. LE FUNZIONI DEL GOVERNO FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO: consiste nel definire gli orientamenti politici generali dello stato, attraverso essa si esercita il ruolo di guida del Paese. REALIZZAZIONE E I LIMITI DELL’AZIONE DI GOVERNO Tra i poteri attribuiti al governo affinché possa realizzare la sua funzione di indirizzo politico rientrano: -

L’iniziativa legislativa L’emanazione di decreti legislativi e legge La manovra della spesa pubblica La direzione della politica estera

FUNZIONE ESECUTIVA Consiste nella direzione attraverso i ministri con portafoglio dei vari settori della pubblica amministrazione con essa il governo realizza le azioni decise nel ruolo di indirizzo politico. ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO Il Governo ha potere normativo, cioè il potere di emettere norme finalizzate a tradurre in pratica le decisioni assunte nell’ambito della funzione di indirizzo politico. Il potere normativo è esercitato attraverso l’emanazione dei decreti legge, di decreti legislativi e di regolamenti. Decreti legge: provvedimenti aventi forza di legge che il governo può emanare di sua iniziativa nei casi di necessità e di urgenza. ITER DI APPROVAZIONE DEI DECRETI LEGGE Il decreto legge viene deliberato dal c.d.m., promulgato dal p.d.r. e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Non è possibile disciplinare le materie per cui la Costituzione ammette esclusivamente la procedura legislativa ordinaria. I decreti legge non convertiti in legge entro 60 gg non possono essere riproposti dal Governo.

APPROVAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI (art. 76) Sono atti aventi forza di legge emessi dal Governo su delega specifica del Parlamento. Quando le Camere si trovano a dover predisporre una legge su materie complesse possono chiedere l’intervento del governo attraverso una delega. La legge delega deve indicare l’oggetto su cui deliberare.

I REGOLAMENTI Fonte secondaria, possono essere emanati solo nelle materie non coperte da riserva di legge. -

Deliberati dal c.d.m definiti regolamenti governativi che assumono la forma di decreto del p.d.r. Regolamenti emanati dal p.d.c. assumono la forma di decreto emanato dal p.d.c. o dai singoli ministri (regolamenti ministeriali) Regolamenti esecutivi che hanno lo scopo di dare attuazione alle leggi, ai decreti legge e ai decreti legislativi, spiegandone più specificamente le disposizioni.

DELEGIFICAZIONE Utilizzo dei regolamenti delegati.

UE IL MANIFESTO DI VENTOTENE Progetto di federazione europea elaborato da Spinelli e da altri esponenti antifascisti nel 1941, la proposta di ‘costruzione europea’ prese il nome di ‘Manifesto di Ventotene’; il progetto proponeva una costruzione di un potere democratico che pur rispettando l’autonomia degli Stati, eliminasse i motivi di tensione e costituisse tra essi una federazione, il Manifesto propugnava anche l’ideale di un avvicinamento sociale, economico, culturale e religioso. LA DIVISIONE IN BLOCCHI E LA FINE DELL’EGEMONIA EUROPEA Alla fine della Seconda g. l’Europa si ritrovò divisa in due blocchi: occidentale (sottoposto all’autorità statunitense) orientale (sottoposto al controllo sovietico). Moneta utilizzata per gli scambi internazionali: dollaro LA RICOSTRUZIONE Ricostruzione in senso fisico e in senso morale: porre le basi per una ripresa per un’unità europea IL FUNZIONALISMO DI MONNET E SHUMAN Idee contenute nel manifesto di Ventotene furono riprese da Shuman che dichiarò che c’era bisogno di una federazione tra gli Stati europei che garantisse il benessere comune, Monnet suggerì di partire gradualmente e di iniziare con il funzionalismo: gli Stati avrebbero dovuto rinunciare a limitati settori della propria sovranità per poter provvedere in modo più efficace a questioni di interesse comune. Discorso dell’orologio 19.05 Shuman e Monnet proposero di istituire la CECA (comunità economica carbone acciaio) LE PRIME TAPPE DELLA COMUNITA’ EUROPEA Istituzione della CECA, tre finalità: aumentare la produzione di tali materie prime, ridurre i costi e abolire i relativi dazi doganali. 18.04.1951 Trattato di Parigi per la CECA dove firmarono Frangia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia 1954 De Gasperi nominato presidente della CECA

LA CEE E L’EURATOM 1955 il ministro degli esteri belga avanzò la proposta di allargare la cooperazione economica europea abolendo tutti i dazi doganali tra gli Stati membri e adottando tariffe doganali comuni verso i Paesi estranei alla comunità, allo scopo di costruire un mercato unico europeo. 25.03.1957 firma del trattato a Roma per la CEE e l’EURATOM IL MERCATO COMUNE EUROPEO Si realizzò pienamente nel 1968 quando si fissò una tariffa esterna comune verso i prodotti importati dai Paesi extraeuropei 1979 istituzione del Parlamento Europeo e del Sistema monetario Europeo 1986 convenzione di Schengen volta a sopprimere i controlli alle frontiere L’ATTO UNICO EUROPEO (1986) Ulteriori obiettivi: -

Piena libertà di circolazione e soggiorno Unione monetaria Istituzione BCE Unione politica tra gli Stati

DAL TRATTATO DI MAASTRICHT AD OGGI 7.02.1992 firmato a Maastricht il trattato sull’Unione europea dove si stabilì di dare il via all’unione monetaria (con successiva introduzione dell’euro), all’unione politica, all’unione sociale. Fu abbandonata quindi la parola CEE e instaurata quella più idonea: Unione Europea (UE) 1993 si istaurò il mercato unico europeo dove si introdusse la piena libertà di movimento da un Paese all’altro. 1997 Trattato di Amsterdam con la tutela dei diritti dei cittadini europei. Da l’Europa dei sei si passa all’Europa dei quindici. Nel 1993 il consiglio di Copenaghen stabilì i criteri per poter entrate nella Comunità Europea: -

Rispetto dei diritti umani Garanzia della struttura democratica dello Stato Tutela delle minoranze Efficienza dell’economia Il recepimento dell’acquis comunitario (insieme di tutte le regole della comunità europea)

Ottobre 2004 i Capi di Stato e di Governo ...


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