Ordinatio imperii 817 - kagshjsgjhs PDF

Title Ordinatio imperii 817 - kagshjsgjhs
Author Davide Cottone
Course Storia delle istituzioni politiche
Institution Università di Pisa
Pages 3
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Summary

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Description

Ordinatio imperii� di Ludovico il Pio (817, luglio) (MGH, Capitularia regum Francorum, I, nr. 136, pp. 270-273) In nome di Dio, nell�anno dell�Incarnazione del Signore 817, nell�indizione decima e nel quarto anno del nostro impero, nel mese di luglio, noi convocammo come d�abitudine ad Aquisgrana, nel nostro palazzo, la sacra riunione (del clero) e l�assemblea generale del nostro popolo per trattare le questioni inerenti alla Chiesa ovvero a tutto il nostro Impero, e cominciammo ad occuparcene. Subitamente, per ispirazione divina, accadde che i nostri fedeli ci esortassero affinch�, fin tanto che perdurassero la nostra buona salute e la pace concessa da Dio ovunque, noi trattassimo, sull�esempio dei nostri antenati, dello stato generale di tutto il regno e della posizione dei nostri figli. Ma bench� questa esortazione fosse fatta con devozione e fedelt�, n� a noi, n� a coloro che giudicano rettamente sembr� bene che, per amore o per vantaggio dei figli, l�unit� dell�Impero che Dio ci ha preservato fosse spezzata da una divisione umana, per evitare che potesse nascere uno scandalo nella santa Chiesa e che noi offendessimo Colui, al cui potere appartengono tutti i regni. Pertanto ritenemmo necessario di ottenere da Lui, con digiuni, preghiere ed elargizioni d�elemosine, ci� che la nostra debolezza non ci consentiva. E dopo esserci dedicati per bene a tali cose per tre giorni, per volont� di Dio onnipotente (cos� noi crediamo) avvenne che le intenzioni tanto nostre, quanto di tutto il nostro popolo, convergessero nella scelta del nostro diletto primogenito, Lotario. Pertanto sia a noi sia a tutto il nostro popolo piacque che egli, indicato nel modo che s�� visto dalla volont� divina, fosse incoronato solennemente con il diadema imperiale, e per voto unanime fosse stabilito quale nostro collega e � se il Signore lo vorr� � quale nostro successore nell�Impero. Piacque inoltre, sempre per decisione unanime, che entrambi i fratelli di costui, ossia Pipino e il nostro omonimo Ludovico, fossero insigniti del nome di re; e che fossero fissati i territori (qui sotto elencati) nei quali essi, dopo la nostra morte, godranno del potere regio sotto l�autorit� del fratello maggiore, e secondo i capitoli sotto specificati, nei quali sono contenute le condizioni che abbiamo posto ad essi. Ci � piaciuto, insieme con tutti i nostri fedeli, elaborare tali capitoli allo scopo di promuovere l�utilit� dell�Impero, conservare fra loro la pace perpetua e tutelare tutta la Chiesa; e dopo averli elaborati di metterli per iscritto; e dopo averli messi per iscritto di sottoscriverli di nostro pugno, affinch�, con l�aiuto di Dio, ci� che � stato stabilito con volont� unanime sia conservato inviolabilmente da tutti con unanime devozione, per la pace perpetua di essi figli e di tutto il popolo cristiano. Fatta salva, in ogni cosa, la nostra potest� imperiale sui nostri figli e sul nostro popolo, con tutta la sottomissione che i figli devono manifestare al padre, e i popoli all�imperatore e re. 1. Vogliamo che Pipino abbia l�Aquitania, la Guascogna e la marca Tolosana per intero, e inoltre quattro comitati in Settimania e in Burgundia. 2. Vogliamo che Ludovico abbia la Baviera e i Carinzii, i Boemi, gli Avari e gli Slavi che sono a oriente della Baviera, e inoltre due villae padronali a sua disposizione (Luttraof e Ingolstadt). 3. Vogliamo che questi due fratelli, insigniti del nome di re, esercitino il loro potere nell�assegnazione di tutti i pubblici offici dei territori ad essi sottoposti, a condizione che nell�assegnazione dei vescovati e degli abbaziati sia seguita la procedura canonica, e che nell�assegnare tutti gli altri offici sia preservata l�onest� e l�utilit�. 4. Vogliamo inoltre che una volta all�anno, nell�epoca opportuna, o insieme o singolarmente (secondo quel che sar� possibile), essi si rechino, portando doni, dal loro fratello maggiore, per visitarlo, incontrarsi con lui e trattare con lui, con reciproco amore fraterno, delle cose necessarie e che riguardano l�utilit� comune o la pace perpetua. (...) 5.Vogliamo e esortiamo che, quando uno o entrambi i fratelli, come si � detto, vengano da lui con doni, il fratello maggiore li ricompensi, in virt� di un pio e fraterno amore, con doni ancora pi� grandi, cos� come pi� grande � il potere (potestas) che, per volont� di Dio, gli � stato attribuito.

6. Vogliamo e ordiniamo che, quando i fratelli minori gli chiederanno motivatamente di portar loro aiuto contro i popoli esterni, il fratello maggiore, secondo ci� che la ragione detter� e le circostanze consentiranno, porti loro l�aiuto che sar� opportuno, o andando lui stesso, o inviando dei suoi fedeli con il suo esercito. 7. Inoltre vogliamo che (i fratelli minori) non facciano paci o intraprendano guerre contro i popoli esterni e nemici di questo Impero da Dio conservato, senza il consiglio e l�assenso del fratello maggiore. Cerchino per� di opporsi direttamente, secondo le loro forze, agli assalti improvvisi e alle repentine incursioni dei nemici. 8. Se i popoli esterni invieranno ambasciatori per fare la pace o dichiarare la guerra o cedere citt� o luoghi fortificati o per qualsiasi altro motivo, (i fratelli minori) in nessun modo diano loro risposta o li congedino senza che ne sia a conoscenza il fratello maggiore. (...) 9.Riteniamo altres� di ordinare, che, per evitare discordie, dopo la nostra morte i vassalli di ciascuno abbiano il beneficio solo nel territorio sottoposto al loro signore, e non in quello di un altro; ma ciascuno, fatta salva la giustizia, possa mantenere in modo indisturbato i propri beni patrimoniali e quelli ereditati in qualunque luogo, con onore e sicurezza, secondo la propria legge. E ciascun uomo libero, che non abbia ancora un senior, abbia il permesso di fare l�accomandazione a chiunque voglia dei tre fratelli. 10. Se per�, cosa che Dio ci risparmi e che noi non ci auguriamo affatto, accadr� che uno di loro, per cupidigia dei beni terreni (che � la radice di tutti i mali) divenga seminatore di discordie o oppressore della chiesa o dei poveri, o eserciti la tirannide (sede di ogni crudelt�), sia avvertito da messi fedeli per una, due e tre volte che, se non si piegher�, sar� denunciato dall�altro fratello minore di fronte al fratello maggiore, per essere ammonito e punito con amore paterno e fraterno. E se disprezzer� questa salubre ammonizione, si decida cosa fare per comune volont�, affinch� la potenza imperiale e una sentenza unanime colpiscano colui che la salubre ammonizione non valse a far desistere dagli atti nefandi. (...) 13. Vogliamo altres� che, se qualcuno di loro raggiunger� l�et� del matrimonio dopo la nostra morte, prenda moglie con il consiglio e il consenso del fratello maggiore. Evitino per�, per evitare discordie e conseguenze nocive, di prender moglie dai popoli esterni all�Impero. Gli homines, per stabilire pi� strettamente la pace, prendano moglie da qualunque luogo. 14. Se uno di loro, morendo, lascer� dei figli (maschi) legittimi, il potere non sia diviso fra questi, ma il popolo, unanimemente, elegga colui di loro che Dio vorr�; e costui il fratello maggiore accolga come fratello e figlio e, dopo averlo innalzato all�onore che era stato di suo padre, rispetti verso di lui le norme qui stabilite. Quanto agli altri figli, discutano con pio amore come trattarli, secondo il costume dei nostri antenati. 15. Se invece uno di loro morir� senza figli maschi legittimi, il suo potere torni al fratello maggiore. Nel caso che abbia figli nati da concubine, esortiamo a trattarli con misericordia. 16. Se uno di loro, al momento della nostra morte, non sar� ancora diventato maggiorenne secondo la legge Ripuaria, vogliamo che, fino a che non arrivi all�et� stabilita, tanto a lui quanto al suo regno sia provveduto da parte del fratello maggiore nello stesso modo in cui si provvede ora da parte nostra. E quando arriver� all�et� prevista dalla legge, ottenga il suo potere nel modo stabilito. 17. Il Regno d�Italia sia sottoposto in tutto al nostro predetto figlio maggiore, se Dio vorr� che sia il nostro successore, cos� come lo fu al nostro padre e come, con il volere di Dio, � sottoposto a noi nel tempo presente. 18. Esortiamo la devozione di tutto il nostro popolo, e la ben nota fermissima fede che � presso tutte le genti, che, se questo nostro figlio che con il favore di Dio ci succeder� morir� senza figli maschi legittimi, per la salvezza di tutti, la tranquillit� della Chiesa e l�unit� dell�Impero si segua nel designare uno degli altri nostri figli, se saranno sopravvissuti al fratello maggiore, la stessa procedura che abbiamo seguito nel designare costui, affinch� nella designazione sia fatta la volont� non degli uomini ma di Dio....


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