Title | riformato Art81 - spiegazione dell\'articolo 81 |
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Course | Istituzioni di diritto pubblico |
Institution | Università degli Studi di Verona |
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spiegazione dell'articolo 81...
Il nuovo art. 81 della Costituzione [introdotto con la legge cost. 1/20121]
Formulazione originaria pre riforma 2012
Formulazione vigente
Le camere approvano ogni anno i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal governo.
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
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Secondo la medesima legge cost. 1/2012, le disposizioni del nuovo articolo 81 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
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1. Cosa significa l’espressione “equilibrio di bilancio”? a. non si tratta di pareggio di bilancio in senso tecnico, bensì di “indebitamento netto strutturale”; b. L’ “indebitamento netto strutturale” è il saldo tra le entrate e le spese al netto degli effetti del ciclo economico e delle misure una tantum e straordinarie. difatti, nell’art. 81 nuova formulazione si legge (vedi comma 1 e 2 sopra) che l’equilibrio è assicurato «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali». Quindi? Lo Stato (e tutto il complesso della pubblica amministrazione, vedi art. 114 Cost. primo comma) può permettersi di ricorrere all’indebitamento solo a causa dei due fattori indicati nei primi due commi dell’art. 81: • il primo -> per bilanciare gli effetti del ciclo economico negativo; • il secondo -> per contrastare eventi di natura eccezionale.
Ne deriva che… Al netto del ricorso all’indebitamento necessario (e costituzionalmente consentito) per combattere gli effetti del ciclo economico e gli eventi eccezionali, lo Stato deve assicurare il pareggio di bilancio. Risulta dunque chiara la differenza tra equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio: -
l’equilibrio di bilancio impone il saldo “0” tra entrate e uscite al netto dell’eventuale indebitamento consentito nei due casi sopra indicati; il pareggio di bilancio imporrebbe il saldo “0” assoluto e senza eccezioni, il che comporterebbe per le amministrazione il dovere di “pareggiare” i conti anche innanzi ad eventi eccezionali, economici e non, capaci di incidere in modo straordinario sull’indebitamento.
2. Cosa si intende con “eventi eccezionali”? Per poter rispondere a questa domanda, è prima necessario notare quanto prescritto dal sesto comma del nuovo art. 81 Cost. In esso si legge: a. Il contenuto della legge di bilancio b. le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare b1. l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci b2. la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale Il Parlamento, in attuazione ti tale comma, ha approvato le legge 12/2003. Essa spiega cosa debba intendersi per “eventi eccezionali” al verificarsi dei quali è consentito ricorrere all’indebitamento. 2
Tali eventi sono rappresentati da: i periodi di grave recessione economica gli eventi straordinari al di fuori del controllo “ordinario” dello Stato, come per esempio calamità naturali e gravi crisi finanziarie NB: le “leggi” richiamate dall’art. 81 nuova formulazione, primo e sesto comma, sono tecnicamente delle leggi atipiche (vedi § 6 del capitolo 2 del manuale): difatti, a differenza di una legge ordinaria che – in quanto tale – viene adottata con la mera maggioranza semplice in entrambe le camere, tali leggi richiedono una maggioranza assoluta, producendo dunque una scissione tra la propria forma e la relativa efficacia.
3. Art. 81 e c.d. “fiscal compact” Il nuovo art. 81 deve essere interpretato congiuntamente con le disposizione introdotte dal c.d. fiscal compact 2. In estrema sintesi il contenuto di questo trattato prevede che: 1. Il bilancio dello Stato deve essere in pareggio o in attivo. Il deficit non deve eccedere lo 0.5% del PIL. 2. Qualora uno Stato presenti un rapporto debito pubblico-PIL inferiore al 60%, il deficit strutturale può superare lo 0.5% fino ad un massimo dell’1%. 3. Qualora il rapporto deficit pubblico-PIL sia superiore al 60%, lo Stato sarà tenuto a ridurlo mediamente di 1/20 l’anno. 4. Giudice degli Stati per l’eventuale loro inottemperanza a quanto prescritto dal c.d. fiscal compact è la Corte di giustizia europea.
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Per un approfondimento del quale vedi il materiale già presente in e-learning.
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