Schemi schede di istituzioni di diritto privato parte 2 PDF

Title Schemi schede di istituzioni di diritto privato parte 2
Author sara giordano
Course Diritto privato
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

PARTE TERZAI DIRITTI ASSOLUTI####### Capitolo Nono: I beni ............................................................................ Pag. 75####### 1 Generalità - Nozione • 2 Classificazione dei beni • 3 Combinazioni di####### beni • 4 Le universalità • 5 Il patrimonio • 6 I beni pubblici####### ...


Description

PARTE TERZA I DIRITTI ASSOLUTI Capitolo Nono: I beni ............................................................................ Pag. 75 1 Generalità - Nozione • 2 Classificazione dei beni • 3 Combinazioni di beni • 4 Le universalità • 5 Il patrimonio • 6 I beni pubblici Capitolo Decimo: I diritti reali in genere ..........................................

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1 Caratteristiche • 2 Classificazione dei diritti reali • 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito • 4 Obbligazionipropter rem ed oneri reali »

Capitolo Undicesimo: Il diritto di proprietà ......................................

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1 Nozione • 2 Caratteri • 3 Limiti legali al diritto di proprietà • 4 Gli atti emulativi • 5 Estensione della proprietà • 6 Modi di acquisto • 7 Azioni a difesa della proprietà • 8 La comunione e il condominio • 9 Il condominio negli edifici • 10 La multiproprietà immobiliare Capitolo Dodicesimo: Superficie .......................................................

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1 Nozione e caratteri Capitolo Tredicesimo: L’enfiteusi ....................................................... 1 Contenuto • 2 Estinzione

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Capitolo Quattordicesimo: Usufrutto, uso, abitazione .....................

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1 Usufrutto • 2 Uso e abitazione »

Capitolo Quindicesimo: Le servitù prediali ......................................

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1 Nozione - funzione - struttura • 2 Requisiti e caratteri delle servit ù • 3 Tipi di servit ù • 4 Vicende • 5 Tutela della servit ù Capitolo Sedicesimo: Il possesso .....................................................

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1 Nozione • 2 Detenzione • 3 Tipi di possesso • 4 Azioni possessorie • 5 Il principio possesso vale titolo (1153)

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Capitolo Diciassettesimo: Usucapione..............................................

Pag. 107

1 Generalità • 2 Tipi Capitolo Diciottesimo: I diritti su beni immateriali ........................... 1 Diritto d’autore • 2 Diritto d’inventore e il brevetto

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Capitolo 1

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I BENI

Generalità - Nozione

L’ar ticolo 810 definisce il bene come la cosa che può essere oggetto di diritti. Da questa definizione si evince che non tutte le cose presenti in natura sono beni, ma lo sono solo le cose che arrecano una utilità all’uomo e che possono esser assoggettate al suo potere. 䉴 Valore economico Caratteristiche

䉴 Autonomia dalla realtà circostante 䉴 Commerciabilità

Differenze Dall’art. 810 si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie: — cose in senso non giuridico , dette anche res extra commercium che, in quanto non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium , come il sole, l’ar ia ecc. e le cose incommerciabili per legge, perché riguardano la sfera personale del soggetto o interessi pubblici (es. i beni demaniali). — cose in senso giuridico , dette anche res in commercio, che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categor ia dei beni. Va detto però che le energie naturali se ed in quanto valutabili economicamente e suscettibili di appropriazione sono considerate beni.

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Classificazione dei beni

I beni possono essere var iamente classificati, sia tenendo conto delle loro caratteristiche fisicostrutturali, sia secondo valutazioni di ordine economico-sociale.

2.1. • Beni corporali e beni immateriali

Beni

䉴 Corporali: sono tutte le cose «quae tangi possunt », cioè che possono essere percepite con i nostri sensi (una sedia, un quadro etc.), e dunque dotate di materialit à corporea 䉴 Incorporali: sono beni non dotati di materialit à corporea, ma percepibili con l’intelligenza mediante una astrazione (opere dell’ingegno)

2.2. • Beni presenti-beni futuri Beni presenti: beni già esistenti in natura. Possono essere oggetto di propriet à o di altri diritti reali.

Capitolo 9 • I beni

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• Frutti: sono i beni

Beni futuri

䉴 Beni non ancora venuti ad esistenza. Possono formare oggetto solo di rapporti obbligatori ( 1348 ).

prodotti periodicamente da un altro bene, senza che questo modifichi la sua natura o la sua destinazione economica per effetto della produzione

— frutti naturali: (820, co. 1) provengono direttamente da un altro bene vi concorra o meno l’opera dell’uomo (es.: prodotti agricoli, parti di animali) — frutti civili: (820, co. 2) quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (es.: interessi di capitali, canone di locazioni)

I beni futuri non possono formare oggetto di donazioni (771).

2.3. • Beni immobili - beni mobili

Beni immobili

䉴 Per natura: beni che non possono essere spostati normalmente da un luogo all’altro senza che ne resti alterata la struttura e la destinazione (812, co. 1). Si tratta del suolo e di ciò che vi è artificialmente o naturalmente incorporato (es.: alberi, edifici) 䉴 Per destinazione di legge: beni che di per sé non sarebbero immobili, tuttavia sono reputati tali dalla legge (812, co. 2) (es. mulini)

Beni mobili

䉴 Per esclusione il codice considera «mobili» tutti gli altri beni (812, co. 3). Par ticolari beni mobili, in considerazione della loro rilevanza, sono assoggettati per alcuni aspetti alla disciplina giuridica dei beni immobili — forma ed oneri di pubblicità — sono i c.d «beni mobili registrati » (navi, aeromobili, autoveicoli) (815)

2.3.1. • Disciplina 䉴 Beni immobili: forma scr itta Forma degli atti

䉴 Beni mobili: libertà di forma 䉴 Immobili: trascrizione

Pubblicità

䉴 Mobili: il possesso vale titolo (tranne per i beni mobili registrati) 䉴 Immobili: ipoteca

Forme di garanzia

䉴 Mobili: pegno

In linea generale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti sugli stessi e alle azioni relative. Quelle sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (813).

2.4. • Cose generiche - cose specifiche - cose fungibili - cose infungibili Cose generiche: sono cose individuate non singolarmente, ma solo in base allaappartenenza ad un genere , senza ulteriori specificazioni (es. un albero, un cavallo). Cose specifiche: sono le cose individuate mediante caratter i propri (es. il cavallo Tarnese). Cose fungibili: sono le cose identiche le une alle altre e valutate equivalenti per utilit à e valore (es. grano, denaro).

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Parte Terza • I diritti assoluti

Cose infungibili: sono le cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre. La fungibilit à può essere determinata dalla natura della cosa o dalle parti. Essa rileva ai fini delle vicende delle obbligazioni (es. compensazione) e ai fini della individuazione di alcuni negozi (es. il mutuo ha ad oggetto cose fungibili, il deposito ha ad oggetto cose infungibili).

2.4.1. • Disciplina Il passaggio della proprietà all’acquirente ha luogo

Trasferimento del rischio

䉴 Per le cose specifiche: con il consenso 䉴 Per le cose generiche: con la specificazione, cioè con l’operazione che le individua 䉴 Per le cose generiche: fino alla consegna il rischio grava sul venditore 䉴 Per le cose specifiche: il rischio è a carico del compratore.

2.5. • Cose consumabili - cose inconsumabili Cose consumabili: sono quelle che possono essere usate una sola volta dal proprietario, che con l’uso ne trasmette la proprietà (es.: il denaro) o ne determina la distruzione (es.: le derrate alimentari). Cose inconsumabili: sono quelle che si prestano adutilizzazioni continuate senza che si distruggano o si alterino (es.: un’abitazione). Sono inconsumabili anche le così dette cose deteriorabili, cose cioè il cui uso produce un lento ma progressivo deterioramento (es.: i vestiti).

2.6. • Cose divisibili - cose indivisibili Cose divisibili: possono essere frazionate in parti omogenee aventi la stessa destinazione economica dell’intero (es.: il denaro, un fondo). Cose indivisibili: sono quelle che non possono essere frazionate. L’indivisibilità può derivare:

䉴 Dalla natura del bene (es.: un animale vivo) 䉴 Dalla legge (es.: parti comuni di un condominio) 䉴 Dalla volont à delle parti (c.d. indivisibilit à soggettiva)

2.7. • Beni produttivi - beni di consumo Beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose (materie prime) e, quindi, alla produzione di nuove cose. Beni di consumo: sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni (da non confondere con i beni consumabili di cui supra).

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Combinazioni di beni

I beni possono essere presi in considerazione come il risultato della unione di più elementi o parti: sotto questo profilo si distingue tra: Beni semplici: gli elementi sono talmente «compenetrati» da rendere impossibile una loro separazione senza che la cosa ne risulti stravolta. Beni composti: è la cosa risultante dalla connessione materiale o fisica di più cose, ciascuna delle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere rilevanza giuridica autonoma.

Capitolo 9 • I beni

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Beni connessi: si configurano quando più beni, mantenendo una loro individualit à materiale, sono posti in relazione tra loro in modo tale che è distinguibile una cosa principale e una accessoria, legata alla cosa principale da un vincolo di dipendenza (es., pertinenze).

3.1. • Pertinenze • pertinenze sono le cose destinate in modo durevole al servizio o or namento di un’altra cosa 䉴 Nozione (817)

• elemento soggettivo : volontà della destinazione • elemento oggettivo : destinazione «durevole» al servizio o ornamento della cosa principale

• la pertinenza costituisce con la cosa princi䉴 Natura

pale un unicum economico

• il vincolo ha natura reale (818, co. 3) • pertinenza di immobile a immobile (pozzofondo) Pertinenze

䉴 Singole figure

• pertinenze di mobile ad immobile (strumenti rurali-fondo; suppellettili-albergo)

• pertinenze di mobile a mobile (paracadute di un aeromobile)

• gli atti e i rappor ti che hanno ad oggetto la cosa principale comprendono anche la per tinenza, se non è diversamente disposto (818, co. 1); è, però, possibile che formi oggetto di separati rapporti (818, co. 2)

䉴 Disciplina

䉴 Cessazione del vincolo

• • • •

venir meno della destinazione perimento della cosa principale perimento della pertinenza sopravvenuta inidoneit à della per tinenza

Osservazioni Un tipo particolare di pertinenza, che ha dato luogo a numerosi interventi normativi, è rappresentato dalle aree di parcheggio. L’art. 26, L. 47/1985 disponeva che gli spazi adibiti a parcheggio di cui all’art. 18, L. 765/1967, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c. e come tali potevano essere oggetto di autonomi atti di disposizione ; si tratta dei cd. parcheggi obbligatori (in tutte le nuove costruzioni dal 1967 in poi) la cui realizzazione unitamente all’edificio è imposta dalla legge urbanistica. Peraltro la giurisprudenza ha ribadito che i contratti di autonoma disposizione degli spazi di parcheggio pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d’uso a favore del titolare dell’unità abitativa (dietro pagamento di un corrispettivo) in quanto la legge pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi suddetti. Accanto a tale categoria di parcheggi, è stata successivamente introdotta la categoria dei parcheggi facoltativiex art. 9, L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli) , realizzati nel sottosuolo di un fabbricato già esistente o in locali esistenti al piano terreno, la cui costruzione non è obbligatoria ma lasciata alla libera iniziativa del proprietario dell’immobile; tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli. Residuano, infine, i parcheggi liberi, che non rientrano in nessuna delle suddette normative e che, pertanto, sono liberamente alienabili e commerciabili a favore di chiunque.

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Parte Terza • I diritti assoluti

L’ar t. 26 cit. è stato abrogato dal d.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e il suo contenuto non è stato riproposto. È, invece, intervenuta la legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005) che ha introdotto la regola della libera trasferibilità delle aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni ed ha eliminato il vincolo pertinenziale e il relativo diritto d’uso sui parcheggi a favore dei proprietari delle unità immobiliari; perciò, dalla data di entrata in vigore della legge è possibile cedere liberamente i posti auto senza l’obbligo di mantenerne il diritto d’uso in favore dei titolari delle unità abitative. La libertà di trasferimento riguarda soltanto le aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni mentre resta immutato il regime dei parcheggi della l. 122/1989 per i quali continua a sussistere il vincolo di pertinenzialità necessaria con l’unità immobiliare, con la conseguenza che non possono essere ceduti separatamente.

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Le universalità

Il codice riconosce soltanto la figura dell’universalità di cose mobili (816), mentre in dottr ina si distingue tra universalit à di fatto ed universalit à di diritto.

4.1. • Universalità di fatto (universitas facti) Nozione: complesso di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. gregge) (816). L’universalità costituisce una entità distinta dalle singole cose. 䉴 Pluralità di cose mobili 䉴 Destinazione unitaria,operata dal titolare Elementi

䉴 Appartenenza allo stesso soggetto: secondo la prevalente dottrina per appartenenza non deve necessariamente intendersi propriet à, ma basta una unica titolarità (es. usufruttuario) 䉴 Complessi animati (gregge)

Singole figure 䉴 Complessi inanimati

• composizione omogenea (biblioteca) • composizione eterogenea (azienda) (questa collocazione non è però condivisa da tutta la dottrina)

䉴 Dalla cosa composta: manca la coesione fisica Differenze 䉴 Dalla pertinenza: manca il rapporto di subordinazione 䉴 Le singole cose componenti le universalità non perdono la loro autonomia, possono infatti formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (816, co. 2) Disciplina

䉴 Il possesso dell’universalità può essere tutelato in via possessoria mediante l’azione di manutenzione (1170) 䉴 Non può acquistarsi mediante il semplice acquisto del possesso di buona fede (1153-1156), ma occorre il possesso decennale (1160)

4.2. • Universalità di diritto (universitas iuris) L’universitas iuris consisterebbe in unapluralità di rapporti giuridici, dalla legge considerata come un complesso unitario. Capitolo 9 • I beni

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È una categoria logica alla quale il legislatore ricorre quando vuole evitare la dispersione dei rapporti (ad es. eredità).

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Il patrimonio

Nozione: è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (titolare) e valutabili economicamente. Non costituisce a sua volta un bene, come le universalità, e va riferito ad un solo soggetto, in quanto ogni soggetto è titolare di un solo patr imonio. 䉴 Separato: complesso di beni che, in virt ù di una particolare destinazione, debbono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano, comunque, ad appartenere a questi (es. fondo patrimoniale, 167 - 171). È ammesso solo nei casi stabiliti dalla legge

Patrimonio

䉴 Autonomo: è il patrimonio che fa capo ad un soggetto che, pur se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimoniale imperfetta (associazioni non riconosciute)

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I beni pubblici

Nozione: di beni pubblici si parla in due accezioni diverse: a) beni appartenenti ad un ente pubblico; b) beni assoggettati ad un regime giuridico speciale diverso dalla propriet à privata per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati. I beni demaniali: sono beni pubblici che appar tengono solo ad enti pubblici territor iali e che la legge qualifica espressamente come tali; sono disciplinati dal diritto pubblico. Regime dei beni demaniali: — — — —

non possono formare oggetto di negozi di diritto privato; sono inalienabili (823); non possono essere oggetto di possesso; non possono essere acquistati per usucapione dai privati. Osservazioni

Il D.Lgs. 85/10 ha disciplinato il cd. federalismo demaniale che prevede il trasferimento di beni statali a Comuni, Province, Citt à metropolitane e Regioni (con le limitazioni previste dallo stesso decreto e con le modalit à fissate nei decreti di attuazione). I beni sono trasferiti, a titolo non oneroso, con le relative pertinenze ed entrano a far parte del patrimonio disponibile di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile. Beni patrimoniali: sono i beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico, si dividono in due categorie: — beni indisponibili , che non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge o dall’autorità; — beni disponibili , che non sono destinati direttamente ed immediatamente a pubblici servizi e sono soggetti, salvo eccezioni, alle norme del codice civile.

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Parte Terza • I diritti assoluti

In sintesi Il rapporto giuridico, abbiamo visto, ha una sua struttura, della quale fanno parte oltre che i soggetti attivo e passivo, anche un elemento oggettivo. Il primo titolo del Libro III del Codice civile tratta, dunque, dei beni, definiti all’ar t. 810 come le cose che possono essere oggetto di diritti; bene coincide con unaqualificazione giuridica di ciò che può essere oggetto di interesse umano (Trabucchi) che non deve essere necessariamente una cosa tangibile e visibile, ma anche qualcosa di spirituale (si pensi ad es. alle creazioni artistiche). Pertanto, il concetto di bene è una nozione storicamente relativa , essa dipende dall’evoluzione della civiltà ed, in particolare, dalle capacit à dell’uomo di saper utilizzare le risorse della natura, nonché dalle trasformazioni della natura stessa e dalla crescita dei bisogni umani.

Capitolo 9 • I beni

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Capitolo 1

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I DIRITTI REALI IN GENERE

Caratteristiche

I diritti reali sono diritti che un soggetto ha sulle cose (ius in rem). Le caratteristiche principali dei diritti reali sono: Assolutezza: i diritti reali sono dotati di una pretesa erga omnes, possono cioè farsi valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe un dovere negativo di astensione. Immediatezza: il titolare soddisfa il suo dirittodirettamente dalla cosa senza che occorra la cooperazione o l’adempimento altrui. Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge, sono quindi un numerus clausus . Da segnalare che questa caratteristica è attualmente oggetto di profonde revisioni da parte della dottrina. Tutela: sono dotati di azioni erga omnes , inoltre i diritti reali su cosa altrui (vedi infra) sono caratterizzati dal diritto di seguito, cioè il diritto inerisce alla cosa ed è opponibile a qualsiasi proprietario cui venga trasferita.

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Classificazione dei diritti reali

I diritti reali si distinguono in due ...


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