Schemi schede di istituzioni di diritto privato parte 3 PDF

Title Schemi schede di istituzioni di diritto privato parte 3
Author sara giordano
Course Diritto privato
Institution University of Northern Iowa
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Summary

146 Parte Quarta • Diritti relativiCapitolo MEZZI DI CONSERVAZIONEDELLA GARANZIA PATRIMONIALEIl patrimonio del debitore funge da garanzia generica della sua obbligazione: il creditore, pertanto, ha interesse a che questo non subisca diminuzioni. A tale scopo la legge appresta, in favore del creditor...


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Capitolo

26

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

Il patrimonio del debitore funge da garanzia generica della sua obbligazione: il creditore, pertanto, ha interesse a che questo non subisca diminuzioni. A tale scopo la legge appresta, in favore del creditore, mezzi diretti a conservare la garanzia patrimoniale.

1

Azione surrogatoria (2900)

Nozione: è l’azione che permette al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti verso i terzi. Funzione: l’azione ha funzione cautelare , in quanto tende a preservare la futura realizzazione del diritto di credito. Presupposti: i presupposti dell’azione sono due: l’inerzia (non importa se colposa o dolosa) del debitore, che trascura di esercitare i suoi diritti nei confronti dei terzi, e che tale inerzia cagioni un pregiudizio al patrimonio del debitore. Effetti: l’esercizio dell’azione pur se effettuato dal creditore va a vantaggio del debitore, in quanto è il suo patrimonio che si arricchisce. Il creditore dovrà poi procedere alla normale esecuzione patrimoniale. Limiti: il creditore può sostituirsi solo nell’esercizio delle azioni e dei diritti a contenuto direttamente patrimoniale , sono escluse quindi le azioni e diritti il cui esercizio produce effetti patrimoniali indiretti sul patrimonio del debitore e le azioni personali (ad esempio riconoscimento di figlio naturale).

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Azione revocatoria (2901-2904)

Nozione: l’azione revocatoria è l’azione che consente al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del debitore che rechino pregiudizio alle sue ragioni. Presupposto: il debitore deve aver compiuto consapevolmente atti di disposizione al fine di sottrarre beni all’esecuzione patrimoniale. 䉴 Atto di disposizione: idoneo a determinare una diminuzione patrimoniale del debitore

Elementi

䉴 Eventus damni: diminuzione del patrimonio tale da renderlo insufficiente a soddisfare i creditori o da rendere difficoltosa l’esecuzione coattiva

• atto a titolo gratuito. È sufficiente la con䉴 Consilium fraudis: consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore

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sapevolezza del debitore disponente

• atto a titolo oneroso. Occorre la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza anche del terzo

Parte Quarta • Diritti relativi

䉴 L’utile esperimento della revocatoria non produce il ritorno del bene nel patrimonio del debitore: gli atti revocati conservano la loro validità tra le parti e l’efficacia erga omnes Effetti

䉴 Inefficacia relativa dell’atto: di essa si può giovare soltanto il creditore che ha promosso l’azione. Questi, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato

Prescrizione: il termine di prescrizione dell’azione revocatoria è di cinque anni dalla data dell’atto.

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Sequestro conservativo (2905-2906)

Nozione: misura cautelare preventiva che il creditore può chiedere quando ha fondato motivo di temere la perdita delle garanzie per il proprio credito; tramite il sequestro si impedisce che il debitore disponga del bene. Esercizio: si attua nelle stesse forme del pignoramento; è diverso però il titolo (il sequestrante non acquista ragioni preferenziali sul bene) e lo scopo (misura cautelare generica).

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Diritto di ritenzione

Nozione: è il diritto del creditore di rifiutare la consegna di una cosa da lui detenuta e di proprietà del debitore, fino a quando non sia stata adempiuta l’obbligazione. Natura: forma di autotutela e di legittima difesa, consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge (748, 1502, 1006).

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Esecuzione forzata

Il creditore, dopo aver fatto accertare dal giudice l’inadempimento, può far espropriare i beni del debitore. 䉴 In forma generica: è diretta a procurare al creditore l’equipollente in denaro del valore della prestazione Tipi

䉴 In forma specifica: ad es. in caso di inadempimento dell’obbligo di consegnare una cosa determinata

L’espropriazione si realizza attraverso tre fasi: — pignoramento; — vendita forzata (o assegnazione forzata); — attribuzione del ricavato ai creditori. Organo dell’esecuzione è lo Stato che interviene sia nella fase della cognizione , cioè nel momento del riconoscimento del diritto; sia nella fase dell’esecuzione cioè nel momento di realizzazione dell’interesse creditorio.

Capitolo 26 • Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

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Capitolo 1

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IL CONTRATTO

Nozioni generali

Nozione: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (1321) avente, cioè, come oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica. È un negozio bi o plurilaterale. 䉴 Legge

• integrativa, quando la legge nulla dice al riguardo

Fonti

䉴 Volontà delle parti

• derogatrice , quando le norme di legge sono derogabili

Autonomia contrattuale (1322): la legge riconosce piena signoria alla volontà delle parti. Di autonomia contrattuale si può parlare:

䉴 In senso negativo: nessuno può essere costretto, contro il proprio volere, a concludere un accordo

• libertà di scelta, a seconda degli sco䉴 In senso positivo

pi che ci si prefigge, tra le varie forme di contratti tipici

• libertà di determinare il contenuto del contratto (1322, co. 1)

• libertà di concludere contratti atipici Presupposto del contratto:capacità di contrattare, intesa quale aspetto più specifico della generale capacit à di agire. Deve sussistere al momento della dichiarazione.

1.1. • Elementi (1325) Accordo: combinazione delle manifestazioni di volont à delle parti. Causa: la funzione economico-sociale che il contratto realizza.

• cosa fisica : deve esistere o poter esiOggetto: è rappresentato dalla cosa o dal diritto che il contratto trasferisce, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. Deve essere:

stere 䉴 Possibile

• comportamento umano : deve essere compatibile con le capacit à fisiche ed intellettuali del soggetto

䉴 Lecito: non contrario a norme di legge, all’ordine pubblico, al buon costume 䉴 Determinato: quando è indicato dalle parti nella qualit à e nella quantità in modo esauriente 䉴 Determinabile: quando i criteri di individuazione della sua qualità e quantità sono enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili

Forma: quando è richiesta ad substantiam .

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Parte Quarta • Diritti relativi

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Classificazione dei contratti

2.1. • Rispetto al momento in cui si perfeziona il vincolo Contratti consensuali: sono quei contratti che si perfezionano con il semplice scambio del consenso delle parti (1376) (es.: vendita). Contratti reali: re perficitur obligatio, si perfezionano con la consegna della cosa. La fattispecie si perfeziona, perciò, con concorso di due elementi: consenso e consegna. Sono un numerus clausus (es. comodato, mutuo, deposito e pegno).

2.2. • Rispetto all’efficacia nel tempo I contratti ad esecuzione istantanea: sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo momento. Possono essere: — ad esecuzione immediata : quando l’esecuzione è contestuale alla conclusione (es. contratti reali); — ad esecuzione differita : quando l’esecuzione è successiva al momento della conclusione (es. vendita a termine). I contratti di durata: sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore che si estende anch’esso nel tempo. Si distinguono in: — contratti ad esecuzione continuata : in cui la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo (es. locazione); — contratti ad esecuzione periodica: in cui si hanno più prestazioni, che sono ricorrenti a date prestabilite (es. rendita) oppure saltuarie, su richiesta di una delle parti (es. conto corrente). L’efficacia del contratto può essere differita o eventuale fino a che non si verifica per:

䉴 Cose generiche: la specificazione 䉴 Cose future: la loro venuta ad esistenza 䉴 Cose altrui: l’acquisto della propriet à da parte dell’alienante

2.3. • Rispetto agli effetti Contratti ad effetti obbligatori: sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio; pertanto non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti personali di obbligazione (es. locazione, deposito). Contratti con effetti reali: sono quei contratti che producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene determinato ovvero il trasferimento di altro diritto (1376).

2.4. • Riguardo al nesso tra le attribuzioni patrimoniali Contratti a prestazioni corrispettive

䉴 Generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali : ogni parte è tenuta ad una prestazione 䉴 Tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di corrispettività (sinallagma). Le due prestazioni sono perciò interdipendenti

Contratti con obbligazioni a carico di una sola parte: sono quei contratti da cui si genera un obbligo a carico di una sola parte che si trova nella posizione esclusiva di debitore (es. mutuo senza interessi, deposito, comodato). Contratti bilaterali imperfetti: sono quei contratti nei quali anche se ciascuna parte può pretendere una prestazione, le prestazioni reciproche non sono legate dal nesso di corrispettivit à (es. mandato in base al quale il mandatario si obbliga ad agire per il mandante e quest ’ultimo assume l’obbligo di rimborsare le spese). Capitolo 27 • Il contratto

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2.5. • Riguardo al rapporto tra le prestazioni Contratti commutativi: sono quei contratti a prestazioni corrispettive che attuano uno scambio di prestazioni economicamente equivalenti. L’entità del vantaggio o del sacrificio scaturente dal contratto è nota alle parti fin dalla conclusione del contratto. L’eventuale alterazione del valore di una delle prestazioni influisce sul valore dell’altra o sulla sorte stessa del contratto. Contratti aleatori: i contratti aleatori sono contratti a prestazioni corrispettive, in cui alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell’altra ovvero è incerta l’entità di entrambe le prestazioni. Non sono soggetti a rescissione per lesione (1448) né a risoluzione per eccessiva onerosità (es. contratto di assicurazione).

2.6. • I contratti dei consumatori (artt. 33-38, D.Lgs. 206/2005) Nozione: sono quei contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista le cui clausole sono predisposte unilateralmente dal professionista. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell’esercizio della sua attivit à imprenditoriale si serve di contratti da lui unilateralmente predisposti. Clausole vessatorie: sono abusive, in quanto vessatorie, tutte le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, tenendo conto della natura del bene e del servizio oggetto del medesimo e delle circostanze di fatto esistenti al momento della sua conclusione (33 e 34, d.lgs. 206/2005).

Forma

䉴 Quando le clausole sono proposte al consumatore per iscritto devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile 䉴 In caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore 䉴 Le singole clausole sono controllate successivamente alla conclusione del contratto

Disciplina

䉴 Le clausole giudicate abusive sono nulle, il contratto rimane valido per il resto (36, co. 1, d.lgs. 206/2005) 䉴 La nullità opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (cd. nullità di protezione ) (36, co. 3, d.lgs. 206/2005)

L’art. 37, d.lgs. 206/2005 stabilisce che, oltre alle normali azioni giudiziarie, le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o le associazioni di professionisti che utilizzano o che raccomandano l’uso di clausole reputate abusive e chiedere al giudice che ne inibisca l’uso qualora ne sia accertata l’abusività. Osservazioni Le disposizioni del codice civile in materia di clausole vessatorie si applicano ai contratti del consumatore soltanto se non sono derogate dal Codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore; pertanto, l’interprete sarà tenuto a ricercare le norme più favorevoli applicabili (in via diretta o analogica) e qualora tale indagine dia un esito negativo potrà applicare le norme del codice civile.

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Parte Quarta • Diritti relativi

2.7. • Tutela del consumatore nella vendita dei beni di consumo Nozione: contratti di vendita concernenti i beni di consumo; alla vendita sono equiparati i contratti di somministrazione, di appalto, di opera, di permuta e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre, quando abbiano per oggetto beni di consumo (art. 128, d.lgs. 205/2006). 䉴 Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attivit à imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Nozioni fondamentali

䉴 Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, ad esclusione di acqua e gas, dell’energia elettrica e dei beni oggetto di vendita forzata 䉴 Obblighi del venditore: il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni, non solo funzionanti, ma conformi al contratto secondo i criteri dettati dall’art. 129, d.lgs. 205/2006 䉴 Diritti del consumatore: in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene, mediante riparazione o sostituzione; può chiedere, inoltre, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 130, d.lgs. 205/2006

Disciplina

䉴 Diritto di regresso: il venditore, quando il difetto di conformit à del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale (produttiva o distributiva), può chiedere entro un anno, la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto (131, d.lgs. 205/2006) 䉴 Class action: l’art. 2, co. 445-449, della Legge finanziaria 2008 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (cd. class action , in vigore dal 1° gennaio 2010): trattasi di un innesto fatto al codice del consumo con l’inserimento dell’art. 140bis. La class action è un istituto mutuato da altri sistemi giuridici, essa infatti è propria degli Stati Uniti. Si tratta di un’azione legale condotta da uno o più soggetti che chiedono la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto, la quale deve avvenire con effettiultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe rappresentata. Si segnala anche la recente introduzione della c.d. azione di classe amministrativa nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici nell’erogazione dei servizi (D.Lgs. 198/09).

In sintesi La categoria del negozio giuridico non è accolta nell’attuale ordinamento giuridico italiano il quale, confermando la tradizione del codice napoleonico e del codice civile del 1865, si limita a definire la categoria generale del contratto. Questa scelta si pone al termine di una lunga evoluzione concettuale e sancisce l’orientamento più pratico che dottrinale adottato dal legislatore del 1942. La mancata adozione di una disciplina generale del negozio giuridico viene spiegata in ragione sia dell’eccessiva ampiezza della categoria dell’atto negoziale, sia della centralit à del contratto come principale forma di manifestazione dell’autonomia privata (BIANCA). Dalla definizione che abbiamo dato del contratto (v. par. 1) si deduce che: a) il contratto è unnegozio necessariamente bi o plurilaterale col quale si compongono interessi inizialmente opposti o quantomeno non coincidenti; b) il contratto ha la funzione di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico; c) il contratto ha semprenatura patrimoniale .

Capitolo 27 • Il contratto

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Capitolo

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FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti, prima di giungere alla conclusione dell’accordo, pongono in essere una attività preparatoria e strumentale al raggiungimento dell’incontro delle volontà. Questa attività può acquistare rilevanza giuridica anche in caso di mancata conclusione dell’accordo.

1

Responsabilità precontrattuale o «culpa in contrahendo»

Nozione: è la responsabilità che sorge in capo a chi, durante la fase delle trattative, viola l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede; ad esempio abbandonandole immotivatamente. Natura: la dottrina prevalente ritiene che la responsabilità precontrattualeha natura extracontrattuale o «aquiliana» : infatti l’obbligo di comportarsi secondo buona fede è una specificazione dell’obbligo generico del «neminem laedere» di cui all’art. 2043. Risarcimento: è limitato all’interesse negativo, cioè all’interesse che un soggetto aveva a non iniziare le trattative, quindi comprende: — danno emergente : spese e perdite connesse alle trattative. — lucro cessante : vantaggio che sarebbe potuto derivare da diverse trattative.

2

Le fasi delle trattative: proposta - accettazione

2.1. • Proposta Nozione: la proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l’intenzione di obbligarsi.

2.1.1. • Elementi della proposta — Intenzione di volersi impegnare. — La proposta deve contenere gli estremi essenziali del contratto che si vuole concludere. — Deve avere la stessa forma che la legge richiede per il contratto da stipulare.

2.1.2. • Disciplina — — — —

La proposta è revocabile fino a che non sia accettata (1328). La stessa proposta può essere rivolta a più persone (c.d. offerta al pubblico). Perde efficacia quando l’accettazione non interviene entro il termine stabilito dal proponente. Perde inoltre efficacia in caso di morte o sopravvenuta incapacit à a contrarre del proponente, anteriore alla conoscenza dell’intervenuta accettazione (intrasmissibilità della proposta ).

La proposta non perde efficacia se è fatta da un imprenditore nell’esercizio della sua impresa, salvo che si tratti di un piccolo imprenditore.

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Parte Quarta • Diritti relativi

2.1.3. • Proposta irrevocabile È la proposta che il proponente si impegna a non revocare per un certo termine. Proposta ferma: è la proposta che il proponente si impegna a non revocare per un certo tempo entro il quale il destinatario può accettare. Proposta nei contratti con obbligazioni a carico del solo proponente: la proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario (1333), in quanto si presume l’accettazione della controparte. Opzione: proposta irrevocabile che sorge da un contrattostipulato tra due soggetti; di solito è fissato un termine di efficacia della opzione, se manca è stabilito dal giudice.

2.1.4. • Offerta al pubblico Nozione: è una proposta in incertam personam , cioè indirizzata a destinatari indeterminati in una forma che la rende facilmente conoscibile: pubblicità su giornali, manifesti murali, esposizione in vetrina. Natura: proposta revocabile;la revoca deve avvenire con le stesse forme della proposta (1336).

Figure affini

䉴 Invito a trattare:...


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