Title | Sentenza Sig. Costa v. ENEL |
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Author | monica tre |
Course | Istituzioni di diritto dell'Unione Europea |
Institution | Università degli Studi di Trento |
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spiegazione sentenza " Costa contro Enel"...
SENTENZA " Costa
c. Enel
" DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
3. Costa c. Enel (1964)--> supremazia del diritto comunitario Quando si è posto il problema del rapporto fra una norma del trattato e una norma nazionale successiva all'approvazione del trattato ma in contrasto con esso, si è verificata una famosa disputa fra Corte Costituzionale italiana e la CGUEIl conflitto fra un certo signor Costa e l'Enel finisce in tribunale Costa aveva delle azioni Enel e contestava la nazionalizzazione dell'ente che a suo dire era avvenuta secondo criteri non conformi a quelli stabiliti a livello sovrannazionale Chiedeva allora al giudice arbitro la disapplicazione della norma nazionale successiva al trattato ma in contrasto con esso Il giudice nazionale si rivolge alla Corte di Giustizia europea ma per una serie di contingenze, il medesimo procedimento giunge anche in Corte Costituzionale Sia la Corte costituzionale che la CGUE si sono trovate a decidere la lite Ci si chiedeva se la norma nazionale successiva alla norma del trattato ma in contrasto esso potesse essere disapplicata direttamente dal giudice nazionale senza attendere il giudizio d'incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale in forza della già affermata diretta applicabilità delle norme del trattato La CGUE stabilisce la primazia del diritto comunitario su quello nazionale in caso di contrasto fra norma nazionale successiva e trattato Il diritto comunitario è fisiologicamente prevalente su quello nazionale in quanto frutto di un accordo cui gli stati hanno
spontaneamente deciso di aderire, rinunciando così a parte della loro sovranità Gli obblighi contratti nel trattato non sarebbero più assoluti, qualora uno stato membro potesse decidere unilateralmente di derogarvi mediante provvedimenti legi slativi La primazia del diritto europeo trova anche legittimazione ai sensi dell'art 288 TFU, secondo cui i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri Che la norma sia successiva o antecedente al trattato, questa deve essere direttamente disapplicata dai giudici nazionali visto che il diritto comunitario è sempre prevalente La Corte Costituzionale italiana si oppone perché il trattato istitutivo è entrato in vigore nell'ordinamento giuridico italiano nel 1956-1957 mediante legge ordinaria Come per tutti i trattati internazionali, è il Parlamento ad autorizzare la ratifica con la firma posta dal capo di stato o di governo Al trattato istitutivo è stata data esecuzione con una legge ordinaria e perciò si troverà allo stesso piano gerarchico delle leggi Quando vi sia un contrasto fra una legge ordinaria più risalente e quella temporalmente più recente, si applica il principio della lex posteriori derogat priori senza bisogno di abrogarla Se questo principio fosse passato, il trattato non avrebbe mai trovato realizzazione Se dovesse esserci un problema d'inapplicabilità della legge nazionale in contrasto con una norma del trattato, il giudice nazionale non potrebbe disapplicare direttamente la prima in quanto è chiamato ad applicare la legge posteriore a parità di valore gerarchico nel sistema delle fonti La Corte
Costituzionale sostiene inoltre che il giudice nazionale in tal caso dovrebbe rivolgersi non già alla CGUE bensì a lei per segnalarle il conflitto della legge nazionale con la Costituzione e in particolare con l'art 11 cost dove si afferma che l'Italia riconosce valore all'interno del proprio ordinamento ai trattati internazionali e si impegna a rispettarli Così facendo, la Corte costituzionale tentava di mantenere presso di sé non soltanto il giudizio di costituzionalità di una legge nazionale (prerogativa che da sempre le è propria) ma anche quello di applicabilità o meno della stessa e non voleva che anche un giudice ordinario avesse questo potere Oggetto di questa contesa è l'effettivo funzionamento del diritto comunitario...