Sentenze UE - sentenza van gend en loos, sentenza costa enel e sentenza frontini PDF

Title Sentenze UE - sentenza van gend en loos, sentenza costa enel e sentenza frontini
Course Diritto dell'Unione Europea
Institution Università degli Studi di Padova
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sentenza van gend en loos, sentenza costa enel e sentenza frontini...


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SENTENZA VAN GEND EN LOOS: sentenza del 1963 in cui per la prima volta si pone il problema del se le regole sul mercato interno (all’epoca quello comune) siano invocabili dagli individui. Questione: ditta olandese Van Gend & Loos si vede imporre un dazio doganale maggiore sull’urea importata dal Belgio rispetto alla precedente prassi e si rivolge al giudice olandese. Il giudice olandese dei dazi doganali, a sua volta, si rivolge alla Corte di Giustizia poiché gli stati della CEE (tra cui Belgio) si erano impegnati a non introdurre nuovi dazi doganali in base all’art 12 della CEE. Esistono quindi due diritti diversi: diritto Benelux (visto come diritto interno olandese) che ha introdotto i dazi doganali e il trattato CEE (l’art 12 di tale trattato impone agli stati di non introdurre nuovi dazi doganali). Tali diritti affermano due cose diverse: in base al trattato Benelux il provvedimento che introduce il dazio è valido, in base al trattato CEE non lo è. Qual è la domanda formulata dal giudice olandese alla corte di giustizia? È domanda formulata con il meccanismo del rinvio pregiudiziale; è meccanismo di ausilio nell’interpretazione del diritto che origina dal Trattato di Roma. Al giudice olandese non è chiaro se l’art 12 del trattato CEE possa essere invocato anche dagli individui (essendo un articolo che riguarda gli stati membri della CEE). Quindi l domanda è; l’art 12 del trattato CEE si applica agli individui? Risposta della corte di giustizia: 

sulla questione della competenza osserva come il giudice olandese le chieda di pronunciarsi esclusivamente sulla interpretazione dell’art 12 del trattato CEE e non sul diritto interno olandese (come affermava il governo olandese)



Sulla questione del merito: dice che per accertare se le disposizioni del trattato di Roma abbiano efficacia immediata negli ordinamenti interni si deve guardare alla struttura e al tenore del Trattato; lo scopo di tale trattato è creare mercato comune il cui funzionamento incide direttamente sugli individui. Il rinvio pregiudiziale ex art 177 del trattato CEE è la prova del fatto che gli Stati hanno riconosciuto al diritto comunitario un'autorità tale da poter esser fatto valere dai loro cittadini davanti ai giudici nazionali.

Conclusione forte della Corte: la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani. Ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere che questi sussistano come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri o alle Istituzioni comunitarie. Questo è un procedimento che porta ad affermare l’esistenza di diritti degli individui direttamente invocabili dalle norme del trattato. Siamo nell’ambito di una sentenza fondativa o costituzionale dell’ordinamento dell’unione. La Corte chiede agli stati, ovvero ai governi nazionali a cui questa sentenza dà delle indicazioni, ma soprattutto chiede ai giudici nazionali di considerarsi organi di questo nuovo ordinamento, di considerare gli individui soggetti di questo nuovo ordinamento.

SENTENZA COSTA ENEL DEL 1964: qui troviamo l’affermazione della regola che permette di risolvere il conflitto tra due ordinamenti (che nella sentenza precedente non c’era). Questione: c’è una legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica. L’avvocato Costa sostiene che la legge di nazionalizzazione violi il Tratto di Roma e anche la Costituzione italiana e si rivolge al giudice conciliatore di Milano. Quest’ultimo pone due questioni pregiudiziali a due Corti diverse; alla Corte di giustizia per quanto riguarda il contrasto con il diritto dell’UE e a quella costituzionale italiana per quanto riguarda il contrasto con il diritto costituzionale. 

Risposta della Corte costituzionale italiana; afferma che non c’è violazione della costituzione e si sposta sul tema dei rapporti con il diritto dell’UE e dice che c’è contrasto con l’art 11 della Cost (violazione indiretta dell’art 11 attraverso una violazione del trattato di Roma). L’art 11 della costituzione consente la stipulazione di trattati che limitano la sovranità degli stati ed è consentito dare esecuzione a tali trattati con una legge interna. Il modo qui in cui la Corte costituzionale intende la limitazione di sovranità: la possibilità che esista un'autorità esterna e internazionale (l’Alta Autorità) che comanda su alcuni individui nell'ambito in cui normalmente vi sarebbe solo l'ordinamento giuridico italiano a poter comandare. Dice che l’Alta autorità può avere poteri di governo diretti (in base all’art 11 della Costituzione) ma quel diritto internazionale entra dentro l'ordinamento italiano tramite la legge di esecuzione del Trattato di Roma ed ha la forza formale di questa legge ordinaria che rende esecutivo il trattato. Significa che se poi il legislatore italiano successivamente adotta una norma che sia eventualmente contrastante con il Trattato di Roma si applicano i normali meccanismi relativi alla successione delle leggi nel tempo (la legge successiva prevale in quanto si tratta di un rapporto tra leggi italiane e non di rapporto tra ordinamenti diversi). Non c'è una limitazione definitiva della sovranità nel senso che lo stato non possa liberarsi dall’applicazione di quelle norme dell’allora comunità europea anche se esprimono poteri che comportano una limitazione di sovranità a favore di un altro che non è lo stato italiano. (è una risposta molto dura a Van gend en Loos).



Risposta della Corte di Giustizia: è coerente con quella data i Van gend en Loos. La Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare, istituendo una comunità organizzata dotata di propri organi, di personalità giuridica, di capacità di rappresentanza internazionale e di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzione degli stati alla comunità. Stiamo parlando di un ordinamento interindividuale con dimensione sovrana che si applica per forza propria, non è integrato questo nuovo ordinamento e questo comporta che gli stati non possono legiferare con efficacia essendo soggetti non sovrani. La sovranità viene gestita in comune, spetta alla Comunità e al singolo stato (esso è un soggetto che pretenderebbe unilateralmente di svincolarsi da quell'ambito in cui ha ceduto definitivamente la sovranità). Questo non lo può fare perché facendolo violerebbe i diritti degli individui che sono, al pari dello stato, soggetti di quel nuovo ordinamento. I diritti di quegli individui devono essere garantiti dalla corte, ma devono essere garantiti prima di tutto dai giudici nazionali. Quindi si completa il disegno della corte di giustizia e di fronte ad un’ipotesi di contrasto la sentenza stabilisce che debba prevalere il diritto dell'Unione europea. Per risolvere il contrasto in questione il giudice conciliatore di Milano deve applicare il diritto dell’UE. È ordinamento scaturito da fonte autonoma: ha la sua origine nella previsione dei trattati, ma prima ancora all'interno della dimensione sovrana che è conseguenza dell'effettività di quest’ ordinamento. Questa impostazione è seguita dai giudici nazionali.

SENTENZA FRONTINI DEL 1973 NUM. 73: si discute della compatibilità con l’art 11 della costituzione italiana del sistema di costituzione europea. Questione: sono stati applicati alcuni atti delle istituzioni dell’Unione che fissano dei prelievi agricoli relativi a operazioni di importazione. Si pone il problema della imposizione fiscale fuori dalla riserva di legge. La gente che usa il grano (su cui grava il prelievo agricolo) solleva la questione davanti al tribunale di Genova. Il tribunale si rivolge alla Corte costituzionale affinché questa possa esprimersi sulla possibile violazione della costituzione.

Risposta Corte costituzionale: stabilisce che la questione di costituzionalità non è fondata, perché la legge del ’57 (quella che contiene l'ordine di esecuzione del Trattato di Roma ed ordina la piena esecuzione e quindi contiene il rinvio alle norme internazionali per far sì che queste siano rispettate dagli operatori giuridici interni, dall'amministrazione, dai giudici e dagli individui) trova sicuro fondamento di legittimità nell’articolo 11 della costituzione. C'è una affermazione dell'esistenza che è del tutto coerente con quello che pretende la corte di giustizia nelle sue sentenze fondative del 63 e 64: di essere davanti alla istituzione di un ordinamento giuridico autonomo ed indipendente. Quindi c’è l'accettazione dell'esistenza di un ordinamento giuridico autonomo indipendente nell'ambito dell'esercizio di poteri sovrani riconosciuti alla Comunità dall’Italia e dagli altri Stati membri. Questo lo vede la Corte costituzionale nell’articolo 189 del Trattato di Roma, che è l'attuale 289, che prevede l'adozione degli atti e in particolare di regolamenti del consiglio con portata generale aventi contenuto normativo generale al pari delle leggi statuali e forniti di efficacia obbligatoria in tutti i loro elementi, direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri immediatamente vincolanti non solo per gli Stati ma anche per i loro cittadini, senza la necessità di norme interne di adattamento e ricezione. cittadini = individui sottoposti al potere normalmente del governo di quegli stati, che siano o non siano cittadini, ma per semplicità di ragionamento qui la Corte costituzionale fa uso anch’essa di quel termine che abbiamo già visto è solo approssimativo in questi ragionamenti. Il ragionamento della Corte costituzionale porta a dire che siamo apparentemente in deroga, dalle previsioni costituzionali: siamo all’interno di un altro ordinamento e qui abbiamo la necessità di porre il sistema delle garanzie in un altro ambito (nell’ambito della Comunità). Le garanzie fondamentali ci sono ma sono altrove. Questo è un passaggio importantissimo perché la Corte costituzionale sceglie questa impostazione su cui poi si sposterà nelle sentenze successive in modo definitivo. Il passaggio ulteriormente significativo lo ritroviamo anche in relazione all’art 75 e all’art 23 della Costituzione: non sono formalmente applicabili alle norme comunitarie applicabili in menomazione di una fonte di produzione autonoma proprie di un ordinamento distinto da quello interno. Passaggio ulteriore che è una grandissima apertura di credito al buio: per la CEE stiamo parlando di tutta l’attività economica transnazionale. L’attività transnazionale supera il semplice confine nazionale, ha collegamenti con l’esterno e in particolare con il mercato comune (con gli altri 5 paesi dei 6 che compongono questa comunità) e questo mercato comune ha basi giuridiche aperte. C’è un’apertura di credito importante in relazione ad un ambito di non nota estensione e di non noto contenuto. Le istituzioni hanno questi poteri, li possono esercitare e non spetta noi decidere da che parte si va, lo decidono le istituzioni comuni, e neppure controllare il come si va da quella parte, come si concretano quelle scelte politiche e legislative in relazione alle garanzie fondamentali. Queste garanzie fondamentali ci sono nell’ambito comunitario; siamo in quadro storico normativo in cui non c’è nessuna previsione su garanzie costituzionali nel diritto della CEE, come non c’era in quello della Comunità Energetica e del Carbone e dell’Acciaio.

La Corte costituzionale italiana accetta che la Corte di giustizia abbia il compito (e se ne faccia carico) di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, di garantire il rispetto del diritto nell'ambito di un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni. Nell'esercizio di questa funzione e della sua funzione pregiudiziale ex art 177 (che si occupa anche di validità degli atti delle istituzioni dell’Unione) la Corte di giustizia assicura una tutela giurisdizionale ampia che è equivalente a quella del nostro sistema costituzionale. In base all’art 11 della costituzione si deve escludere che quelle limitazioni di sovranità concretamente puntualizzate nel trattato di Roma possano comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana. Se questo accadesse, sarebbe sempre assicurata la garanzia di sindacato giurisdizionale della Corte costituzionale sulla compatibilità del trattato con i predetti principi fondamentali. La riserva di legge nella sua sostanza è rispettata, il principio fondamentale che sottende alla previsione della riserva di legge è nella sostanza rispettato, questo deve valere anche per le disposizioni inalienabili e in materia della tutela dei diritti della persona. La Corte Costituzionale si riserva l’obbligo di intervenire a tutela dei principi fondamentali in materia costituzionale e in particolare quelli relativi ai diritti inalienabili della persona umana. Questo non significa che le norme della Costituzione sui diritti fondamentali siano applicabili agli atti delle istituzioni dell'Unione. Per la Corte costituzionale non è così, non si può proporre un sindacato di costituzionalità per violazione “semplice” di un articolo della Costituzione sui diritti fondamentali ma si deve trattare di principi fondamentali della Costituzione Italiana in materia o strutturale o di diritti inalienabili della persona umana...


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