CASO VAN GEND EN LOOS - appunti su caso Van gend en Loos PDF

Title CASO VAN GEND EN LOOS - appunti su caso Van gend en Loos
Course Scienze internazionali e istituzioni europee
Institution Università degli Studi di Milano
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appunti su caso Van gend en Loos...


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CASO VAN GEND EN LOOS L’azienda Van Gend en Loos contesta l’ammontare dei dazi pagati all’importazione dell’ueroformaldeide dall’Olanda alla Germania. L’azienda un giorno si è trovata a pagare un dazio stabilito dall’Olanda più altro rispetto a quello degli altri giorni. La Comunità prevedeva il Stand Still, per cui gli stati non potevano aumentare i dazi doganali -> art 12: gli stati si astengono dall’introdurre nuovi dazi e ad aumentare quelli già esistenti. La Van Gend en Loos pagò la somma ma poi contestò la somma presso l’autorità giudiziaria olandese. Il giudice olandese davanti al caso, analizzò che la Comunità regolava la materia dei dazi, per cui l’Olanda aveva violato l’articolo 12, ma la Comunità regola il rapporto tra gli stati, nel caso specifico tra Germania e Olanda. Il giudice olandese si chiese se i diritti derivanti dalla Comunità nella questione specifica fossero applicabili anche contro l’azienda, che è un privato e non uno stato. Il giudice olandese portò la questione alla Corte di Giustizia: - ci si chiese se l’art 12 abbia effetto al diritto interno, ovvero se comporti dei diritti anche ai cittadini dei paesi membri La Corte di Giustizia per capire se questo articolo comporti diritti anche ai cittadini, bisogna guardare allo scopo del trattato. Nel caso specifico, l’instaurazione del mercato comune implica che va aldilà di un accordo solo tra gli stati contraenti, le caratteristiche dell’organizzazione non crea diritti e obblighi solo per gli stati, ma anche per i singoli. Inoltre gli stati, diventando membri dell’accordo, hanno accettato le limitazione che ne derivano ai loro poteri sovrani. Pertanto essere soggetto dell’ordinamento significa essere destinatario di diritti e obblighi sia se vengono attribuiti espressamente, ma anche come contropartita di un obbligo che un trattato pone: gli obblighi sono sinallagmatici: i cittadini hanno dei diritti sia quando il trattato lo prevede e anche come contropartita di obblighi che vengono posti ai singoli stati. Bisogna poi applicare tale conclusione al caso specifico, per capire se l’art 12 porta diritti per il singolo bisogna analizzare la disposizione: l’obbligo è chiaro e incondizionato, non è previsto l’ordine di esecuzione, perciò il divieto dell’art 12 disciplina il rapporto tra stati e anche amministrati, perciò anche dei cittadini. Anche i singoli perciò possono avvalersi dell’articolo 12, la Van Gend en Loos ha il diritto di contestare il fatto che l’Olanda ha aumentato i dazi doganali. L’Olanda ha perciò violato gli obblighi, creando ripercussioni non solo per gli altri stati, ma anche per i singoli, il singolo a quel punto può chiedere il rimborso della somma pagata. Da questa sentenza si conclude quindi, che le norme del Trattato che sono chiare e incondizionate, creano diritti anche per i singoli, i giudici nazionali pertanto, devono garantire questi diritti. Il singolo agisce per tutelare i propri interessi e agisce per garantire il rispetto delle regole da parte dello stato. La violazione di un obbligo che uno stato ha assunto, può essere garantito anche attraverso l’azione individuale, quando le norme del trattato hanno effetto diretto. CASO COSTA CONTRO ENEL La controversia era tra l’azionista Flaminio Costa della Società di distribuzione dell’energia elettrica, quando nel 1962 l’energia venne nazionalizzata con la creazione dell’ente statale Enel gli azionisti vennero privati della proprietà dell’impresa. Il signor Costa contestò in Tribunale la bolletta che ricevette come tutti gli altri cittadini. Iniziò il procedimento al Tribunale di Milano, il giudice italiano si chiese se la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica fosse compatibile con la Costituzione e se era compatibile con i trattati istitutivi della Comunità Europea. Il caso venne portato davanti sia alla Corte Costituzionale e sia alla Corte di Giustizia dell’UE.

La Corte Costituzionale si pronunciò sul caso Costa, innanzitutto esaminando il rapporto tra la legge di esecuzione alla ratifica del Trattato di Roma e la legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica. Entrambi hanno il valore di legge ordinaria, perciò bisognava stabilire quale delle due prevalesse, la Corte Costituzionale affermò che si doveva applicare il principio di successione delle norme ordinarie, la successiva prevale sulla prima. La legge di nazionalizzazione sull’energia prevale sulla legge di esecuzione poiché formulato dopo. La Corte di Giustizia pochi mesi arrivò a una sua sentenza sul rapporto tra le due norme, per cui si afferma che la Comunità economica europea è integrato, cioè strettamente collegato agli ordinamenti nazionali, infatti costituendo una comunità senza limiti di durata, con poteri effettivi su materie di competenza e organi, si sono creati dei complessi di diritti che limitano i poteri sovrani dello stato. (=Van Gend en Loos) I trattati che gli stati hanno accettato derivanti dalla Comunità regolano il rapporto tra le fonti prevedendo la prevalenza delle proprie norme sulle leggi interne. La Corte Costituzionale accettò tale sentenza, ma con dei limiti, accettando che le norme della comunità prevalgono purchè siano compatibili con i principi fondamentali della Costituzione....


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