4. Legge di delega e decreto legislativo delegato PDF

Title 4. Legge di delega e decreto legislativo delegato
Author Federico Fiorito
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Riassunto cap. 9.4 Bin Pitruzzella...


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4. Legge di delega e decreto legislativo delegato La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo l’esercizio del proprio potere legislativo. Il decreto legislativo (chiamato anche decreto delegato) è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli alla legge. Lo strumento della delega legislativa è usato soprattutto per affrontare argomenti tecnicamente molto complessi e “tecnici”. Legge di delega La delega di funzioni legislative al Governo è un’eccezione alla regola generale stabilita dall’art. 70, per cui la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento. L’art. 76 delimita il potere di delega, fissando alcuni vincoli precisi alla legge di delegazione. Il mancato rispetto di tali vincoli costituisce un vizio di illegittimità costituzionale. a) La delega può essere conferita esclusivamente con legge formale (vi è riserva di legge formale per la legge di delegazione). b) La delega può essere conferita solo al Governo inteso nella sua collegialità (Consiglio dei ministri), e non ai singoli organi che lo compongano (ministri, Comitati interministeriali, ecc.). c) L’art. 76 prescrive che la legge di delega contenga delle indicazioni minime.  Oggetto definito La legge deve restringere l’ambito tematico della funzione delegata, indicando un oggetto definito.  La delega non può essere generale, perché, altrimenti, il Parlamento svuoterebbe di significato l’art. 70.  Tempo limitato La legge deve restringere l’ambito temporale della funzione delegata, indicando un tempo limitato entro il quale il decreto deve essere emanato.  La delega, quindi non può essere permanente, ma solo a termine. [Se il termine previsto per l’esercizio della delega eccede i due anni, il Governo è tenuto a sottoporre lo schema del decreto delegato al parere delle Commissioni permanenti delle due Camere.]  Principi e criteri direttivi La legge deve restringere l’ambito della discrezionalità della funzione delegata, indicando i principi e i criteri direttivi che servono da guida per l’esercizio del potere delegato. 1

Nella prassi, la carenza di vincoli nella legge di delega viene compensata mediante l’introduzione di regole procedurali.  Al Governo viene prescritto di sottoporre lo schema di decreto delegato al parere di determinati organi, che:  in genere sono organi parlamentari (commissioni permanenti o commissioni bicamerali costituite ad hoc),  ma possono anche essere soggetti esterni al Parlamento (es. Regioni). Che forza ha il parere delle Camere sui decreti legge?  Parere vincolante? No. Perché? Il parere vincolante vincola il richiedente ad adeguare la decisione finale al parere, dunque il destinatario della deroga non sarebbe più il Governo, ma il soggetto a cui esso deve chiedere il parere.  Parere obbligatorio? Sì. Perché? Il parere obbligatorio vincola solo a chiedere il parere.

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Decreto legislativo delegato [Il potere esecutivo esercita le proprie funzioni attraverso la forma del decreto: decreti sono tutti gli atti legislativi che il Governo emana.] Procedimento di formazione del decreto legislativo: a. proposta del ministro (o dei ministri) competente: b. delibera del Consiglio dei ministri; c. [eventuali adempimenti ulteriori se prescritti dalla legge o dalla legge di delega]; d. emanazione* da parte del Presidente della Repubblica. L. 400/1988 Prima della l. 400/1988, il nomen iuris dei decreti legislativi era d.P.R: avevano la stessa denominazione degli atti amministrativi emanati dal Presidente (es. regolamenti governativi), con un notevole rischio di confondere atti che occupano posizioni diverse nella gerarchia delle fonti. Obbligatorietà e istantaneità della delega legislativa Si afferma spesso che l’esercizio della delega sia caratterizzato da obbligatorietà e istantaneità. 

Obbligatorietà Non si può parlare di obbligatorietà della delega legislativa in termini di obbligo giuridico, in quanto non esistono strumenti giuridici (appunto) con cui sanzionare l’eventuale inerzia del Governo. L’obbligo sarà, semmai, di tipo politico, ma è tutta un’altra questione (ad esempio, il Parlamento può sfiduciare il Governo).



Istantaneità Il potere delegato al Governo si estingue con l’emanazione del decreto o con la scadenza fissata dalla legge? Può il Governo emanare ulteriori decreti che integrino o modifichino quello già emanato? Secondo la dottrina prevalente, molto dipende da come è scritta la legge.

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Deleghe accessorie Spesso, la delega legislativa non costituisce il principale contenuto della legge approvata in Parlamento, ma un suo completamento. Capita che, nelle norme finali di una riforma, il Parlamento deleghi il Governo ad emanare norme  di attuazione,  di coordinamento o  transitorie (dirette, quest’ultime, a disciplinare la fase di transizione tra la disciplina vecchia e quella nuova). Testi unici Un particolare tipo di delega accessoria è quella che autorizza il Governo a coordinare le leggi esistenti in una certa materia, raccogliendole in un testo unico. Si distinguono due tipi di T.U. 1) T.U. innovativi Sono vere e proprie fonti del diritto. Attraverso il decreto delegato, il Governo può procedere alla selezione delle norme vigenti, abrogando esplicitamente quelle che ritiene superflue o tacitamente abrogate. Il fatto stesso che il Governo emani il testo unico comporta una “riforma” dell’intera materia. 2) T.U. di compilazione Sono raccolte della normativa vigente compilate per comodità dagli uffici amministrativi. Questi sono semplici fonti di cognizione, non sono leggi, non sono fonti di produzione.

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