Accertamento Induttivo Extracontabile PDF

Title Accertamento Induttivo Extracontabile
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi di Trento
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Estrapolazione e riassunto del significato di accertamento induttivo extracontabile (domanda di esame)...


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ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRACONTABILE (art. 39 co.2 Accertamento induttivo vero e proprio Come detto l’accertamento induttivo vero e proprio è regolato dall’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’ufficio, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravita e concordanza di cui all’articolo 2729 del c.c.. L’accertamento induttivo può essere esperito dall’Ufficio, oltre che in caso di contabilità inattendibile, anche nelle seguenti ipotesi tassativamente previste dal citato articolo: - quando il reddito di impresa non è stato indicato nella dichiarazione - quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’articolo 33 del DPR n. 600/1973 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili ovvero quanto le scritture contabili non sono disponibili per causa di forza maggiore - quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell’articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

In particolare l’accertamento analitico induttivo è regolato dall’articolo 39 comma 1 lett. d). In particolare la lettera d), prevede che, qualora l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicanti nella dichiarazione o nei suoi allegati, risulti dalle ispezioni o verifiche compiute nei confronti del contribuente, e da dati e notizie raccolte dell’ufficio mediante l’esercizio dei suoi poteri ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 600/1973, è prevista la possibilità per l’amministrazione di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Diversamente l’accertamento induttivo vero e proprio è regolato dal comma 2 dell’articolo 39 del DPR n. 600/1973. In particolare tale norma prevede che in presenza di contabilità inattendibile l’Ufficio può prescindere in tutto ed in parte dalle risultanze contabili e determinare il reddito mediante presunzioni anche non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Alla luce di quanto sopra esposto si può in sintesi mettere in evidenza che l’accertamento induttivo si distingue in: - accertamento analitico induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973. L’Ufficio, in questo caso, può fondare l’accertamento solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti; - accertamento induttivo vero e proprio di cui all’articolo 39, comma 2, del DPR n. 600/1973. L’ufficio, in questo caso, in presenza di contabilità inattendibile, può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle scritture contabili, ed accertare induttivamente il maggior reddito utilizzando presunzioni anche non dotate dei requisiti di precisione gravita e concordanza di cui all’articolo 2729 del c.c.....


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