Azienda art. 2555 c.c. PDF

Title Azienda art. 2555 c.c.
Course Diritto Commerciale
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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L’azienda Art. 2555 c.c.—> Complesso di bei organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Impresa - azienda—> Complesso di beni individua la differenza tra i due termini. Beni —> Art. 810 c.c. “cosa oggetto di diritti”. Termine cosa molto vago, non si limita ai beni materiali ma anche immateriali (brevetti, know-how, opere di ingegno). La portata generale fa si che si identifichino con beni anche i contratti e le situazioni soggettive. I diritti stessi non sono beni. Questo porta ad un opinione largamente seguita nel diritto commerciale ma non sempre seguita dai giudici a considerare estranei i diritti di credito, i debiti, i rapporti contrattuali. Secondo la tesi migliore sono estranei al concetto di azienda, sono elementi che devono tenersi conto nel momento in cui si ha il trasferimento dell’azienda. Per quanto attiene a questi beni non si precisa a quale titolo debbano apparentare all’imprenditore, la conclusione è che qualsiasi idoneo titolo giuridico permette (che permette all’impedire di sfruttare) per farlo considerare come bene aziendale. Non bisogna considerare limitatamente i beni di proprietà. Pensiamo per esempio un locale preso in locazione in cui c’è l’azienda esercito l’attività di impresa. Pensiamo per esempio i macchinari che sono presi in leasing. Così un bene può essere in usufrutto o in superficie, non necessariamente proprietà. Qualsiasi titolo giuridico che permette di utilizzare il bene con attività di impresa; che sia un contratto o un diritto reale il titolo che permette non interessa. Complesso i beni —> Non è un bene a se stante. L’azienda non è un bene autonomo ma si risolve in quei beni. Può darsi che i beni formino un universalità di beni. Avviamento Il fatto che l’azienda non sia un bene a se stante non significa che il valore dell’azienda sia esattamente pari al valore dei singoli beni aziendali. Questo deriva dal fatto che l’organizzazione determina un surplus. Il valore aggiunto dell’azienda rispetto a quello della somma dei singoli beni aziendali che consiste nella capacità di attrarre la clientela e generare reddito ed è conseguenza dell’organizzazione è l’avviamento Il fatto che l’imprenditore organizza i beni in quanto permette di esercitare l’attività di impresa ne fa scaturire Tale surplus dato dal fatto che l’impresa produce reddito viene chiamato avviamento. È in grado di produrre reddito quindi di attrarre clientela. Questo fa si che il compratore riconosce un valore superiore ai singoli beni che compongono l’azienda. Ipotizziamo un impresa composta da pochi beni ma molto organizzati. Hanno quindi un valore basso ma la componente organizzativa fa si che l’avviamento sia molto alto e di conseguenza il valore dell’azienda è maggiore del valore dei singoli beni. L’avviamento è una qualità non un 1

Wednesday 5 May y bene a se stante. Si riconosce un maggiore valore se l’avviamene è buono. In buona parte è qualcosa di intrinseco al complesso aziendale. L’avviamento ha un contenuto normalmente oggettivo che dipende dall’organizzazione ormai raggiunta dal complesso che quindi si mantiene anche nel momento in cui si ha un trasformino di proprietà del bene aziendale. Ci sono anche avviamenti soggettivi—> l’avviamento è determinato dal soggetto che esercita l’attività. Questo può dipendere da tanti fattori. Se il soggetto imprenditore è particolarmente capace, è famoso, ha qualità che lo distinguono da tutti gli altri si può parlare di avviamento soggettivo. In questo caso il cambio di mano in può determinare una diminuzione dell’avviamento.

Trasferimento della azienda Il legislatore si occupa dell’azienda quando viene trasferita, non gli interessa il profilo statico. Fondamento di tale disciplina è quello di non disperdere il valore dell’organizzazione dei fattori della produzione. Cosa succede quando cede il ramo aziendale (nucleo di attività essenziale all’impresa, articolazione funzionalmente autonoma), in tutto o in parte a terzi. Si può avere trasferimento di azienda con un contratto, contratto di compravendita: contro un prezzo consistente nel pagamento di somma di denaro. Accade spesso che l’azienda venga conferita ad una società per esercitare l’attività di imprese insieme ad altri soggetti. L’azienda può trasformarsi da individuale a societaria per perseguire una limitazione dei rischi trasformando l’impresa in s.r.l, o S.p.A.. - donazione di impresa - oggetto di patto di famiglia. Affitto di azienda—> Un soggetto verifica se gli conviene una determinata attività. Prima di arrivare alla vendita definitiva. Si paga un canone in cambio si esercita l’attività sapendo che saprà restituire quando il contratto scade. Trasferimento in causa di morte—> trasferimento per eredità o legato. In questi casi gli eredi se sono più di uno si determina la contitolarità di azienda, che unita all’esercito dell’attività provoca la costituzione di una società. Quando più soggetti esercitano l’attività di impresa, questo è già sufficiente per costituire la società. Se non fanno un atto costitutivo e tutti gli atti necessari si costituisce una società di fatto. Disciplina La legge pone alcune norme di disciplina importante con atti tra vivi. La prima cosa da fare è distinguere se si trasferisce un azienda o un ramo di azienda rispetto a quando si trasferiscono singoli beni. L’azienda è un complesso di beni mutevole perché l’imprenditore continua ad inserire nuovi beni, ne elimina latri, il complesso aziendale cresce, si muove. È perfettamente normale che l’imprenditore compia atti con cui trasferisce ad altri beni che non gli servono più, oltre al fatto con cui li 2

Wednesday 5 May y acquista. Quando si trasferiscono beni aziendali non si applica la disciplina sul trasferimento d’azienda. Nel caso in cui l’imprenditore trasferisce allo stesso soggetto una serie di beni aziendali in momenti diversi e pian piano si trasferisce tutto il ramo o addirittura tutta l’impresa mediante una pluralità di atti, bisogna tenere conto dell’insieme degli atti non dei singoli. Ciò che conta è oggettivamente se quello che è stato trasferito è un complesso aziendale, se lo è si applicano le norme di trasferito del complesso aziendale. Verificare quindi se il complesso di beni rappresenta un azienda o un ramo aziendale. Finalità della disciplina Finalità di informazione per i terzi i quali devono essere informati di una atto cosi rilevante. Se si tratta del trasformino dell’intera azienda ci sarà un altro imprenditore. L’imprenditore originario cessa e ne subentra uno nuovo che può darsi essere già prima un imprenditore o che invece inizia proprio dopo aver fatto l’acquisto. Pubblicità—> È quindi un atto molto imparatene e nella sua interezza deve essere messo a disposizione dei terzi mediante pubblicità. Deve esserci anche una forma di tutela dei terzi in quanto alcuni terzi subiscono delle modifiche sul rapporto che avevano con l’imprenditore originale. Valore economico—> Finalità ulteriore è quella di salvaguardare il valore economico dell’azienda. Il valore dell’azienda non è solo composto solo dai singoli beni ma anche dal plusvalore che consiste nell’attrarre clienti e produrre reddito. L’azienda, a seguito della cessione, può perdere valore in quanto l’avviamento era particolarmente alto grazie alle qualità personali o organizzative del venditore. Art. 2556 c.c.—> Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. :Forma - la validità - pubblicità - prova in giudizio. Tutte queste regole le troviamo nel trasferimento di azienda. Non esiste una regola di forma. La regola di forma è determinata dai beni che la compongono. Beni immobili—> Se ci sono beni immobili di proprietà o altro diritto reale, questo diritto si trasferisce in capo all’acquirente bisogna rispettare la forma prevista per il trasferimento di beni immobili quindi ci vuole la forma scritta per la validità del contratto. Se invece ci sono beni immobili, non è richiesta la forma scritta per la validità del contratto. Anche la forma orale in astratto , è sufficiente a far si che ci sia trasferimento di azienda. Dal punto di vista della validità non 3

Wednesday 5 May y è richiesta una forma scritta se nel complesso aziendale non ci sono beni immobili. Naturalmente la forma scritta può dipendere dal tipo di contratto che si fa, se non si fa una compravendita ma una donazione di azienda, bisogna applicare le norme in tema di donazione. Se la donazione non è di modico valore debba essere fatto in atto pubblico davanti a due testimoni. Ma questo è una regola di forma della donazione non del trasformino di azienda. La natura del contratto può determinare la necessità di seguire una certa forma contrattuale. Prova —> Se sorge controversia tra le parti che abbia ad oggetto il trasferimento dell’azienda o clausole del contatto, per dimostrare l’effettività del contratto occorre produrre in giudizio un contratto scritto. La forma scritta ad probationem Questo quando la ‘impresa è commerciale. Non finisce qui Terza regola di forma—> proprio perché viene pubblicizzato, il contratto non si pubblicizza se non si ha le certezze sulla provenienze delle parti. Quindi che le parti lo abbiano voluto ed è necessario un ulteriore controllo. Per arrivare a questo risultato è previsto che sia fatto in forma notarile quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata, sarà poi il notaio che farà trascrivere il trasferimento di azienda in modo che i terzi ne abbiano conoscenza. Efficacia trasferimento—> 2193 l’efficacia dichiarativa, da quando viene scritto il contratto, l’ignoranza di un terzo non è giuridicamente rilevante, viceversa finche non viene iscritto, l’ignoranza è giuridicamente protetta purché non si dimostri che i terzi ne siano effettivamente a conoscenza pur avendo omesso la pubblicità. Il registro delle imprese non funziona come il registro degli immobili, non serve per risolvere conflitti tra più acquirenti. Nel registro immobiliare non importa la conoscenza o l’ignoranza della trascrizione. Così come non c’è una norma per la validità in generale, ma dipende dai singoli beni che compongono un azienda, così è anche per i conflitti tra più acquirenti. Sono conflitti regolati dalle regole che il diritto privato prevede. Se nella azienda ci sono beni immobili diventa proprietario chi per primo ha trascritto il trasferimento dell’immobile nel registro. Se ci sono beni registrati allora segue lo stesso principio. Non conta sotto questo profilo il registro delle imprese. Se invece l’azienda è composta da beni mobili non registrati allora ne diventa proprietario chi per primo ne consegue il possesso in buona fede. Per ogni bene aziendale si segue la disciplina di circolazione del bene. Non esiste una legge di circolazione dell’azienda come tale ma essendo l’azienda un complesso di beni si fa riferimento alla disciplina prevista per quel determinato bene. Per gli immobili il contratto deve essere trascritto, per i beni mobili registrati uguale, per i beni mobili non registrati si verificherà il possesso in buona fede. 23/10/20 4

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:Art. 2557. Divieto di concorrenza a carico dell’alienante Art 2557 c.c.—> Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Non vuol dire che egli non possa esercitare attività di impresa, potrebbe esercitare la stessa, purché la sua attività non deve essere tale da togliere clienti all’acquirente. Dura 5 anni ma non di più in quanto è interesse generale della collettività che vengano svolte attività di impresa in concorrenza. Dura massimo 5 anni, un eventuale accordo per aumentare questi 5 anni sarebbe nullo. Contrariamente, le parti invece possono accordarsi per ridurlo o addirittura eliminarlo. È un interesse di chi acquista l’azienda, se chi la acquista non ha interesse nell’impedire attività concorrenziali da parte di chi cede può benissimo sacrificare questa tutela. Può essere quindi una clausola nel contratto che diminuisce o annulla questo limite nella concorrenza. Frequenti sono i tentativi dell’alienante di sottrarsi all’obbligo non concorrenza con mezzi elusivi come per esempio un impresa sotto nome altrui. . Applicazione analogica art. 2557 c.c Possibilità di applicare analogicamente fuori dal settore dal trasferimento di azienda in senso proprio. Si fa riferimento a casi in cui si ottiene lo stesso risultato economico con un contratto giuridicamente diverso. Esempio—> Qualcuno vuole acquisire l’azienda rappresentata dal barlibreria Celuc. Quello è un complesso aziendale, titolare dell’azienda probabilmente è una società. Per ottenere questo risultato cioè diventare il nuovo esercente, che contratto posso fare? 1) Contratto di trasferimento dell’azienda—> In questo caso si applicherebbe la relativa disciplina tra cui il divieto di concorrenza. 2) Contratto di trasferimento di quote societarie Ipotizziamo il caso in cui l’esercente dice che invece di trasferire l’azienda trasferisce tutte le partecipazioni e le quote intestatarie titolare dell’azienda. Quando l’imprenditore è una società il trasferimento ai può ottenere indirettamente cedendo tutte le partecipazioni dalla società che esercita l’attività. Non c’è quindi un trasferimento di soggetto da A a B, non ci interesse che . sia un soggetto o una società, ma c’è solo un subentro di nuovi soci Nel trasferimento di partecipazione cambiano i soci ma il soggetto che esercita l’attività è sempre lo stesso: la società. In questo caso ricorrono i presupposti per l’applicazione analogica dell’art 2557 c.c. in quanto sussiste lo stesso risultato economico. Quando si cedono tutte le partecipazioni di una società con lo scopo di trasferire l’azienda sociale (azienda di qui è titolare la società), si verifica una fattispecie diversa ma il risultato economico è lo stesso. Anche in quel caso il valore delle partecipazioni è lo stesso valore dell’azienda . Se non è regolato contrattualmente, la giurisprudenza quindi afferma che si applica interpretazione analogica.

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Art. 2558. Successione nei contratti Affronta la sorte dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione Quando l’azienda viene trasferita, normalmente è funzionante cioè sta svolgendo attività di impresa attraverso un più o meno ampio numero rapporti contrattuali con clienti, finanziatori, terzi , dipendenti, variamente interessati all’attività stessa. Sono in corso di esecuzione se entrambe le parti: imprenditore e terzo, non hanno ancora interamente eseguito la loro prestazione. Contratti in corso di esecuzione Non solo i contratti di durata ma anche i contratti normali se non sono stati interamente eseguiti. Esempio: impresa smercia e distribuisce alimenti. Ha un contratto di esecuzione con ristoratori in base al quale distribuite una certa parte di merci e loro pagano. Può esserci il caso in cui una parte di merci sono state trasferite ma manca il pagamento. In questo caso l’impresa vanta un credito nei confronti del ristorante, viceversa il ristorante ha un debito nei confronti del fornitore. Nel caso in cui entrambe le parti non hanno interamente eseguito le loro prestazioni contrattuali, quindi non è un contratto di durata, si ha la fattispecie di contratto in corso di esecuzione. Non interamente eseguiti da ambo le parti. Art. 2558—> Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Subentro automatico dell’acquirente dell’azienda in questi rapporti. Il legislatore fa un ragionamento di questo tipo: chi acquista un azienda compra un azienda funzionante. Quindi normale che passino in capo all’acquirente dell’azienda non solo la struttura organizzativa dei fattori di produzione ma anche tutti i contratti. Inoltre nello stabilire il valore dell’azienda si è tenuto conto anche di questi contratti e quindi la volontà delle parti è quella di far subentrare. Questo è un effetto automatico di legge con una deroga ai principi generali alla successione del contratto. Il principio generale prevede il consenso del cessionario, del cedente e del ceduto. Per legge invece in questo caso avviene automaticamente senza che ci sia dichiarazioni. Regola generale a cui ci sono eccezioni: Contratto personale—> Contratto che viene determinato dalle qualità di chi lo fa. Il terzo ha interesse che sia quell’imprenditore nello svolgere quella prestazione. (prestazione artistica particolarmente soggettiva). Ci vuole un servizio, un prodotto fatto da quel soggetto determinato. Interessa la sua firma o la sua qualità. Se proviene da un altro l’interesse e il valore nell’oggetto cambia. In questo caso c’è una clausola nel contratto che dice che il contatto non si trasferisce a terzi senza il consenso dell’altra parte neanche con il trasferimento di azienda. In altri casi si è meno sicure nell’interpretare il contratto. Se il contratto è personale, questa regola non funziona il rapporto contrattuale rimane in capo a chi stava cedendo. Rimane invariato il rapporto contrattuale. 6

Wednesday 5 May y Comma 2 art. 2558—> Sebbene la legge preveda il subentro automatico, il terzo che si trova a dover far riferimento ad una altro soggetto, il terzo non è completamente sfornito di tutela perché gli è permesso di recedere dal contratto per giusta causa. Il contratto passa in capo all’acquirente ma può recedere se c’è una giusta causa che gli permette di recedere. Ci deve essere una giusta causa cioè una ragione oggettive che giustifichi tale comportante. Il terzo per esempio non ha le risorse o le capacità per adempiere a contratto. Deve basare su fatti .oggettivi Se ricorre una giusta causa il terzo ha un termine, 30 giorni dal memento in cui è venuto a sapere del trasferimento, entro il quale può recedere dal contratto. In questo caso non torna all’allettante ma si sceglie. Le prestazioni non sono più dovute salvo poi richiedere il risarcimento del . danno Lezione 27/10/20 Cessione crediti aziendali aziendali Sorte dei debiti e dei crediti aziendali. Nei casi di trasferimento di azienda o del ramo possono esserci dei debiti dell’imprenditore cedente derivanti dall’esercizio di impresa o comunque collegati alla gestione cosi come ci possono essere crediti sempre legati alla gestione e all’esercizio di attività di impresa. La fattispecie è diversa da quella dei contratti in corso di esecuzione che vengono ceduti, in questo caso ci sono solo debiti o crediti che derivano da contratti stipulati. Il contratto segue colui che diventerà creditore e debitore. In questi casi, cioè quando rimangono solo dei crediti o dei debiti aziendali la regolamentazione è diversa rispetto alla cessione del debito previsto agli art.1264-1265. Bisogna distinguere due profili della disciplina: crediti aziendali e debiti aziendali. Interno tra chi cede l’azienda e chi la acquista. In questo rapporto dobbiamo chiederci chi diventa creditore dei due. Sul piano dei crediti aziendali la legge interviene per agevolare la posizione del compratore. Chi acquista l’azienda compra anche i crediti aziendali, tutti o in parte. Le parti possono stabilire che i crediti rimangono in capo al cedente. Nel contratto viene stabilito il caso specifico. Il terzo debitore, nel caso in cui nel contratto si decide che i crediti rimangono in capo al venditore, non deve pagare nelle mani di chi acquista l’azienda bensì deve pagare il cedente. Ci può essere il caso in cui il credito aziendale viene data a al compratore dell’azienda. In questo caso si applica la cessione del credito. Cessione del credito aziendale—> art. 2559 c.c. Art. 1264 - 1265 c.c. —> Prevede che per rendere efficace la cessione nei confronti del debitore, è necessario provare che gli sia stato notificato o che abbia accettato. Art. 2559 prevede un regime differente per rendere opponibile nei confronti del debitore ceduto ovvero è sufficiente che l’avvenuto trasferimento sia trascritto nel registro. 7

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