Campobasso volume II PDF

Title Campobasso volume II
Course Diritto Commerciale
Institution Università degli Studi di Parma
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Summary

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia DIRITTO COMMERCIALE G VOLUME 2 LE 1 a cura Gianmarco Scioscia Capitolo Primo: Le A)Nozione di di 2 Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia Capitolo Secondo: La Semplice La In Nome Collettivo Le di persone La semplice esercitare solo non commerciale. La in nome c...


Description

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia

DIRITTO COMMERCIALE G.CAMPOBASSO VOLUME 2 LE SOCIETAげ

1

Capitolo Primo: Le società A)Nozione di Società

2

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia B)I Tipi Di Società Gli 8 tipi di società previsti dal legislatore possono essere aggregati in categorie omogenee in base a 4 criteri fondamentali di classificazione

Distinzione sullo scopo istituzionale perseguibile Società mutualistiche

Società cooperative; Mutue assicuratrici

Società lucrative

Tutti gli altri tipi di società

Distinzione sulla natura  

Attività commerciale

Attività non commerciale

Tutte tranne la semplice

Società semplice

Sono tutte soggette ad iscrizione nel registro delle imprese per la pubblicità legale

Società di capitali (S.r.l. ; S.p.a. ; S.a.p.a.) Società con personalità giuridica (gode di una perfetta autonomia patrimoniale)

Distinzione fra società con personalità giuridica e non Società senza personalità giuridica (società di persone)

Società con personalità giuridica (cooperative, società di capitali)

Distinzione tra

Distinzione basata sul regime di responsabilità per le obbligazioni sociali Responsabilità sia soci che patrimonio sociale

S.n.c. (inderogabile) Società semplice (possibilità di deroga pattizia solo per i soci non amministratori)

Responsabilità sia soci a responsabilità illimitata sia soci responsabilità limitata

S.a.p.a. S.a.s.

Responsabilità solo patrimonio sociale

S.p.A. S.r.l. Società cooperative

Società di Persone (Semplice, collettiva, S.a.s.) Società priva di personalità giuridica

Non sono previsti organi specifici Per essa è espressamente prevista , ed è inderogabile    “      basata su una pluralità di organi (assemblea, organo di controllo, organo di gestione). Ciascuno investito per legge da proprie specifiche funzioni e competenze. Per il funzionamento di tali organi vige il principio maggioritario (le maggioranze sono calcolate in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, non per teste). Il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo (salvo S.r.l.) avendo solo diritto di concorrere alla designazione dei membri di tali organi.

I soci hanno responsabilità illimitata e il potere di amministrare la società

Consenso unanime per la    Tutto ciò indipendentemente    

La partecipazione è trasferibile solo col consenso degli altri soci

Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale costituiscono 2 diverse tecniche legislative volte a creare condizioni di diritto privato più propizie per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie. Condizioni che risiedono : 1) ミWノノげadeguata tutela dei creditori delle imprese societarie, dato che il patrimonio sociale è aggredibile solo dai creditori sociali e non anche dai creditori personali dei soci. 2) Tutela dei soci in quanto il loro patrimonio personale non è aggredibile dai creditori sociali. Chi costituisce una società può liberamente scegliere fra tutti i tipi di società previsti dalla legislazione nazionale se  non è commerciale (tutti tranne la società semplice se    Se      a del tipo è necessaria solo se le parti vogliono sottrarsi al regime della società semplice. A         non è tuttavia necessaria. Infatti, il silenzio delle parti in merito è interpretato come implicita opzione per il regime della società in nome collettivo. I modelli organizzativi per i singoli tipi di società non sono rigidi e consentono un parziale adattamento alle esigenze del caso concreto . Le clausole atipiche    to costitutivo)devono essere compatibili con la disciplina del tipo di società prescelto. È invece inammissibile la creazione di un tipo di società del tutto inconsueto e stravagante, che non corrisponde ad alcuno dei modelli legislativi previsti (società atipiche).

3

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia Capitolo Secondo: La Società Semplice ; La Società In Nome Collettivo Le società di persone  



La società semplice può esercitare solo attività non commerciale. La società in nome collettivo           imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. La società in accomandita semplice si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari (rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali) e i soci accomandanti (rispondono limitatamente alla quota conferita).

La società semplice ha un rilievo particolare poiché la disciplina per essa dettata è in linea di principio applicabile anche alle altre società di persone (una sorta di statuto generale delle società di persone). Tuttavia, essa non ha un particolare rilievo pratico, in quanto non ha avuto una diffusione significativa dato che la legge ne circoscrive      non commerciali (essa può essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole).

La costituzione delle società il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; non         E     delle imprese nella sezione speciale avente efficacia di pubblicità legale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). L     merito ad aspetti anche essenziali del contratto di società, è colmato dal legislatore con norme suppletive. Per la società in nome collettivo, esistono regole di forma e di contenuto  atto costitutivo, sono prescritte solo   iscrizione nel registro delle imprese, la quale è condizione di regolarità della società, ma non è elevata a           I    che i rapporti tra società e terzi sono regolati, per alcuni aspetti, dalla disciplina meno favorevole per i soci prevista dalla s.s. (anche se le due discipline non coincidono; ad esempio, la s.n.c., se svolge attività commerciale può anche fallire, al contrario della s.s.), e da ciò discende la distinzione tra s.n.c.:  Regolare la s.n.c. è iscritta nel registro delle imprese  Irregolare la s.n.c. non è iscritta nel registro; ciò può avvenire o perché le parti non hanno provveduto a     società di fatto  o perché, pur avendolo redatto, non hanno provveduto alla registrazione dello stesso  società irregolare in senso proprio. Ai fini della registrazione,     deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve contenere alcune indicazioni: 1) Generalità dei soci (in questo caso la partecipazione degli incapaci è assoggettata alle norme in materia; inoltre, i soci possono essere anche altre società e, in particolare, società di capitali); 2) Ragione sociale (che deve essere costituita dal nome di uno o più soci con l   sociale); 3) Soci con poteri di amministrazione e rappresentanza della società; 4) Sede della società, ed eventuali sedi secondarie; 5) Oggetto sociale; 6) Conferimenti di ciascun socio, il valore degli stessi, nonché i metodi per la loro valutazione; 7) P       ; 8) Criteri di ripartizione degli utili e quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) Durata società. Tuttavia, anche ai fini della registrazione, non tutte le indicazioni sono essenziali; in particolare, non lo sono quelle del punto 3 e 8, la cui mancanza è supplita da norme di legge. La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando le forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti (es. sarà obbligatoria la forma scritta , pena nullità,per il conferimento in proprietà di beni immobili). La forma scritta, in questi casi, è richiesta solo per la validità del conferimento e non del contratto di società, ragion per cui, in mancanza di ciò, risulterà nulla solo la partecipazione del socio conferente (mentre nullità della società potrà aversi solo se la partecipazione dello stesso è essenziale).

4

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia Società di fatto. Società occulta. Società apparente. società di fatto si perfeziona per fatti concludenti. Essa è regolata dalle :  norme sulla società semplice, se svolge attività non commerciale;  norme società in nome collettivo irregolare, se svolge attività commerciale. Una società di fatto che esercita attività commerciale sarà esposta al fallimento, ed il fallimento della società determinerà automaticamente il fallimento di tutti i soci, noti o scoperti successivamente. È, questa, la fattispecie dei soci occulti di società palese. La società occulta           non ri   (può essere una società di fatto ma può anche risultare da un atto scritto tenuto ovviamente segreto dai soci). Nei rapporti esterni si presenta come impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, che operano spendendo il proprio nome. Lo scopo è quello di limitare la responsabilità nei confronti dei terzi al patrimonio del solo gestore; di evitare che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni di impresa e siano esposti al fallimento L art. 147, 5° comma L. Fall. dispone che qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti             socio illimitatamente responsabile, si applica agli altri soci illimitatamente responsabili la regola del fallimento del socio occulto Il fallimento  si estende alla società ed agli altri soci. Sono considerati indici probatori di una società occulta: il sistematico finanziamento di un imprenditore individuale, la partecipazione a trattative di affari con i fornitori, il compimento di atti di gestione. Nel caso di socio occulto di società palese              imputabile in tutti i suoi effetti. Nel caso di società occulta    non è svolta in nome della società; gli atti di impresa non sono                    conto di una società di cui è eventualmente socio; a lui sono imputabili gli atti di impresa e i relativi effetti). Il fallimento della società occulta è norma eccezionale. Società apparente: capita che il giudice si convinca che dietro un imprenditore individuale, insolvente o già fallito, ci sia una società. Se però il giudice si rende però conto che gli indici probatori sono fragili può invocare il principio di apparenza decretando la società apparente. Una società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci,                   ragionevole opinione che essi agiscono come soci e quindi da de       effettiva della società [Si tratta di una situazione opposta rispetto a quella della società occulta, in cui la società non esiste nei rapporti interni, ma si ritiene tale nei rapporti esterni degli imprenditori individuali coinvolti con i terzi]. I                apparente sarà soggetta al fallimento. La logica giurisprudenziale nel fare ciò, tuttavia, viene confutata dagli studiosi (e dal legislatore che, al contrario di quanto fatto per la società occulta, non ha introdotto la figura in                 che il giudice parte dal presupposto che non esiste società alcuna (mentre per la società occulta, una società esiste, ma viene scoperta solo in seguito) e, ammettere ciò, significherebbe superare il criterio formale della spendita del nome che non può essere superato.

I conferimenti C                sociale (se questi non sono determinati, i soci devono conferire in parti uguali tra loro). Nessuna limitazione è posta per quanto riguarda le entità conferibili che, quindi, possono essere rappresentate da obbligazioni di dare, fare o, anche, non fare. Il Codice, inoltre, detta una specifica disciplina per alcuni tipi di conferimenti diversi dal denaro:  Beni in proprietà: il socio deve fornire le stesse garanzie previste per il contratto di compravendita E tenuto alla garanzia per evizione e per vizi e grava su di lui anche il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita, finché la proprietà non è passata alla società. Il passaggio di proprietà alla società si verifica:  Con la stipulazione del contratto di società, se si tratta di cosa determinata (in applicazione del principio consensualistico);  in seguito alla loro specificazione, se si tratta di cose individuate solo nel genere. 5

Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia  Beni in godimento: il rischio resta a carico del socio che ha conferito i beni e che potrà, perciò, essere escluso dalla società, qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile, per causa non imputabile agli amministratori (esclusione facoltativa); si tratta del rischio del caso fortuito. Il bene conferito resta di proprietà del socio mentre la società può goderne, ma non disporne. Al termine della società il conferente ha diritto a vedersi restituito il bene nello stato in cui si trova.  Crediti:              ceduto, ma nei limiti del valore assegnato al suo conferimento. Sarà inoltre tenuto anche al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi, a pena di esclusione dalla società (art. 2255 cc).  Attività lavorativa: si può trattare sia di attività manuale che intellettuale, prestata a favore della società; tale socio prende il nome di  . Questi si differenzia dal lavoratore subordinato, in quanto non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale(il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società), corre il rischio di lavorare invano (oltre a quello di rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali) gravando        svolgimento della prestazione(anche per causa a lui non imputabile). E previsto che gli altri soci possono escluderlo per la      . I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società che, a sua volta, diventa proprietaria dei beni conferiti a tale titolo dai soci; questi ultimi, quindi, non potranno servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. La violazione del divieto espone al risarcimento dei danni ed         derogabile con il consenso di tutti gli altri soci. N.B. Capitale sociale = valore in denaro dei conferimenti  Per quanto attiene alla società semplice, non vi è alcuna disciplina sul capitale sociale ed, anzi, non è neppure richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti. Ciò si può spiegare col fatto che tale società, in               scritture contabili ed alla redazione annuale del bilancio.  Per quanto attiene la società in nome collettivo vi è una disciplina minima e frammentaria. Infatti è            ma anche il valore ad essi attribuito             del capitale sociale nominale. Però, a differenza delle società di capitali, non vi è alcuna disciplina per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal denaro, che è rimessa alla libertà delle parti. Infine, è importante considerare due peculiari norme in materia del Codice civile:  Art. 2303 c.c.: vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi), ovvero di somme            e sociale nominale. La stessa norma stabilisce anche che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non si può dare luogo alla ripartizione di utili finché il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.  Art. 2306 c.c.: vie              di ulteriori versamenti, in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale, adottata        atto costitutivo (e soggette ad iscrizione nel registro). Tale operazione, quando rispetta le disposizioni previste, determina una riduzione reale del patrimonio netto e potrebbe, dunque, pregiudicare i creditori sociali; a questi, pertanto, è riconosciuto il diritto di opporsi alla          “     efficacia costitutiva parziale            totale. Inoltre,  opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, previa             

Partecipazione dei soci ad utili e perdite tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli utili e, ovviamente, parteciperanno anche alle perdite, derivanti dalla gestione sociale. Essi godono della massima libertà nella determinazione della parte spettante ad ognuno (e ciò indipendentemente dalla proporzionalità dei conferimenti);   posto nel fare ciò è quello indicato art. 2265 c.c. e che consiste nel divieto (e conseguente nullità) del cosiddetto patto leonino. Tale fattispecie rappresenta il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (si riferisce sia alle clausole statutarie che ai patti parasociali). Nulli devono considerarsi anche i criteri di ripartizione congegnati in

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Riassunti a cura di Gianmarco Scioscia          soci dalla partecipazione ad utili e perdite. Salvo      applica un regime legale che prevede alcune regole:  Se il contratto non dispone nulla, le parti spettanti ai soci si presumono proporzionali ai conferimenti;  Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali;  Se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite, e viceversa.  La parte spettante al   è determinata dal giudice secondo equità, salvo diversa prescrizione del contratto sociale. Nella società semplice il diritto del socio di percepire la sua parte di utili     rendiconto (un semplice conto dei profitti e delle perdite) che deve essere predisposto dai soci amministratori al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso. Nella società in nome collettivo           bilancio di esercizio, redatto secondo le regole previste per la società pe...


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