G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale- Volume I (Diritto dell’impresa) PDF

Title G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale- Volume I (Diritto dell’impresa)
Author Marco Ibba
Course Diritto commerciale
Institution Università di Bologna
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Riassunti di tutti i capitoli ad esclusione del capitolo 7...


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Capitolo 1 – l’imprenditore Tre criteri di selezione:   

Oggetto dell’impresa: distinzione fra imprenditore agricolo e commerciale Dimensione dell’impresa: distinzione fra piccolo imprenditore dal medio-grande Natura del soggetto che esercita l’impresa: tripartizione tra impresa individuale, società e impresa pubblica.

Il codice civile detta un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditorilo statuto generale dell’imprenditore (comprende la disciplina dell’azienda, segni distintivi, concorrenza e consorzi). Lo statuto dell’imprenditore commerciale comprende l’iscrizione nel registro delle imprese, rappresentanza, scritture contabili e fallimento. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento alla procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori. “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Secondo la nozione economica l’imprenditore è colui che svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi; coordinando il processo produttivo e assumendo su di sé il rischio d’impresa. Secondo la nozione giuridica l’impresa è attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) ed attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia di specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Attività produttiva: l’impresa è attività finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi, in sintesi è attività produttiva. Può essere attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Mentre non è impresa l’attività di mero godimento (non dà luogo alla produzione di beni o servizi). Non vi è incompatibilità fra attività di godimento e impresa. È godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento o di speculazione. Sono imprese commerciali le società di investimento e società finanziarie. Lo sono anche le holdings (acquistano e gestiscono partecipazioni di altre società). Organizzazione: non è concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi propri e/o altrui. La funzione organizzativa si deve concretizzare nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali. Non è necessario che l’imprenditore si serva di altrui prestazioni lavorative, è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro. Non è necessario che l’attività organizzativa si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile, i mezzi materiali possono ridursi all’impiego di mezzi finanziari propri o altrui. Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo. Lavoro autonomo: la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola.

Economicità: è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività ed al concetto di attività economica. L’attività è svolta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, quindi è svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. Questi dati devono essere valutati oggettivamente. Non è quindi imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico. Professionalità: significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Ciò non implica però che l’attività imprenditoriale debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni; per le attività cicliche o stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quell’attività. La professionalità non implica che quella di impresa sia l’attività unica o principale. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affarequesto deve implicare il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale sei singoli atti economici. Professionalità che va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Indice espressivo può essere anche la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di una attività potenzialmente stabile e duratura. Scopo di lucro: è essenziale che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative, irrilevante è invece sia la circostanza che un profitto venga poi realmente conseguito, sia il fatto che l’imprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito. È sufficiente il pareggio fra costi e ricavi, non è necessario che si realizzino ricavi eccedenti i costi. La nozione di imprenditore è unitaria, sono società anche le cooperative, che realizzano lo scopo mutualistico. Anche per le imprese sociali si avrebbe il problema dello scopo di lucro (non è quindi necessario quello soggettivo). Impresa per conto proprio: non è impresa perché la concezione economica dell’imprenditore parla di funzione intermediaria fra proprietari dei fattori produttivi e consumatori. Quindi la destinazione allo scambio è implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività d’impresa. Più corretta la tesi minoritaria che non considera la destinazione al mercato requisito essenziale; l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce, ma deve fondersi sui caratteri oggettivi, questi possono ricorrere tutti anche quando i beni prodotti vengono consumati o utilizzati dallo stesso produttore. Impresa illecita: quando si svolgono attività illecite, cioè contrarie a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Illeceità del risultato globalmente perseguito dall’imprenditore non comporta di per sé illiceità della causa o dell’oggetto dei singoli atti di impresa. Terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività d’impresa è illecita e perciò l’esposizione al fallimento di chi eserciti attività commerciale illecita non appare più del tutto ingiustificata. Così casi come l’impresa illegale acquistano qualità di imprenditore con pienezza di effetti; ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali che possono giungere fino all’inibizione dell’esercizio dell’attività. È pacifico che il titolare di impresa illegale è esposto al fallimento. Impresa immorale: non si perviene alla stessa conclusione, per evitare che tutelando i terzi estranei all’illecito si finisce col dover tutelare anche l’autore dell’illecito. Perciò si nega l’esistenza di impresa. [?]

Professioni intellettuali: il legislatore non qualifica queste attività produttive come imprenditoriali. Le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa. I caratteri stessi della professione intellettuale si pongono in contrasto con la nozione di imprenditore, perché mancherebbe sempre e comunque uno tra: carattere economico dell’attività, scopo di lucro, organizzazione. Anche se è prevista l’iscrizione in albi professionali, è decisivo il criterio sostanziale, cioè il carattere eminente intellettuale dei servizi prestati.

Capitolo 2 – le categorie di imprenditori

Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è invece esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, non fallisce e non è soggetto alle altre procedure concorsuali dell’imprenditore commerciale. Deve però iscriversi nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve per definire l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marina. Rientrano: orticoltura, coltivazioni in serra, floricoltura, allevamenti in batteria, acquacoltura. Attività connesse:  

Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale; Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Entrambe sono attività oggettivamente commerciali ma sono considerate per legge agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività essenziali. Un’attività può essere considerata agricola per connessione quando il soggetto che la esercita è già qualificato imprenditore agricolo; è inoltre necessario che ci sia una connessione oggettiva fra le due attività. Criterio della prevalenza: necessario e sufficiente che si tratti di attività aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenzialele attività connesse non devono prevalere, per rilievo economica, sull’attività agricola essenziale.

Imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti attività:     

Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi Attività intermediaria nella circolazione dei beni Attività di trasporto per terra, acqua o aria Attività bancaria o assicurativa Altre attività ausiliarie delle precedenti

Le ultime 3 attività sono una specificazione delle prime due categorie. Impresa civile: non dovrebbe essere né commerciale né agricola, imprese che producono beni senza trasformare materie prime, come quelle minerarie, o imprese che producono servizi senza consumare materie prime e non rientrano nelle sopracitate categorie. Non sono un nuovo tipo di imprese perché l’industrialità a cui si fa riferimento è usato come sinonimo di attività non agricola, quindi si qualificano come commerciali anche le imprese che non trasformano le materie prime e che comporta alla circolazione di beni. Piccolo imprenditore: sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ma è esonerato anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dal fallimento. L’iscrizione nel registro delle imprese ha di regola solo la funzione di pubblicità notizia. Piccolo imprenditore nel codice civile sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro, inoltre il suo lavoro e quello degli eventuali familiari devono prevalere sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale investito nell’impresa. La prevalenza del lavoro familiare deve intendersi in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativo-aritmetica. Piccolo imprenditore nella legge fallimentarenon definisce più chi è piccolo imprenditore, ma individua 3 parametri dimensionali dell’impresa al di sotto dei quali l’imprenditore non fallisce. Non è soggetto al fallimento l’imprenditore commerciale che dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1. Aver avuto nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€; 2. Aver realizzato nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000€; 3. Avere un ammontare di debiti anche scaduti non superiore a 500.000€. Impresa artigiana: l’oggetto dell’impresa può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni o prestazione di servizi; l’artigiano deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (non è necessario che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi). I dipendenti hanno un numero massimo e devono essere diretti personalmente dall’artigiano. Questo può essere titolare di una sola impresa artigiana. Qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società cooperativa o snc se la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale e il lavoro ha funzione preminente sul capitale. Qualifica artigiana per le srl unipersonali e sas, purché il socio unico o tutti gli accomandatari siano in possesso dei requisiti previsti per l’imprenditore artigiano e non siano soci di altra sas. Qualifica artigiana per le srl a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale. Il riconoscimento della qualifica artigiana non sottrae l’imprenditore dal fallimento, in mancanza dei requisiti sarà artigiano ai fini delle provvidenze regionali (inoltre gode di autonomi criteri di identificazione

delle imprese destinatarie), ma dovrà qualificarsi imprenditore commerciale non piccolo ai fini del diritto fallimentare. Impresa familiare: collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore, la cosiddetta famiglia nucleare. La legge tutela i membri della famiglia che lavorano in modo continuato nella famiglia o nell’impresa. Diritti patrimoniali:    

Diritto al mantenimento; Diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità del lavoro prestato; Diritto sui beni acquistati con gli utili; Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento;

Le decisioni straordinarie dell’impresa devono essere adottate a maggioranza. Gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva dell’imprenditore. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. L’impresa familiare resta un’impresa individuale. L’imprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio, lui sarà responsabile delle obbligazioni contratte. Imprese pubbliche, tre possibili forme: 





Imprese-organolo stato svolge direttamente attività di impresa con proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività ma con autonomia decisionale. Attività di impresa secondarie ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico. Esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese, in quanto prevista solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale. Enti pubblici economicila pubblica amministrazione da vita a enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di attività di impresa. Sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore ma non falliscono. Società a partecipazione pubblicalo stato svolge attività di impresa servendosi di strutture di diritto privato: attraverso la costituzione di società, generalmente per azioni.

Tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Si acquista la qualità di imprenditore commerciale con pienezza di effetti anche se l’attività commerciale ha carattere accessorio o secondario. Associazioni e fondazioni esercenti attività commerciale in forma di impresa diventano sempre e comunque imprenditori commerciali e restano esposte al fallimento. Impresa sociale: possono acquisire questa qualifica tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale. Assenza dello scopo di lucro, è vietata l’auto-destinazione dei risultati della gestione. Le finalità di interesse generale sono favorite dal legislatore con il privilegio di potersi organizzare in qualsiasi forma di organizzazione privata, può essere usato qualsiasi tipo societario. Un secondo privilegio è la possibilità di limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti, anche quando è adottata una forma giuridica che non lo consente. L’impresa sociale non è un nuovo tipo di ente ma una qualifica che possono assumere a certe condizioni gli enti di diritto privato.

Regole speciali:   

Iscrizione in un’apposita sezione del registro delle imprese; Devono redigere le scritture contabili; In caso di insolvenza non falliscono ma sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Le organizzazioni che intendono assumere la qualifica di impresa sociale devono costituirsi per atto pubblico; l’atto costitutivo deve:      

Determinare l’oggetto sociale (individuandolo fra le attività sociali riconosciute dalla legge); Enunciare l’assenza dello scopo di lucro; Indicare la denominazione dell’ente; Fissare requisiti e regole per la nomina dei componenti delle cariche sociali; Disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci; Prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività d’impresa nell’assunzione delle decisioni che possono incidere direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate.

Il controllo contabile è affidato a uno o più revisori; il controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è riservato a uno o più sindaci. Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del ministero del lavoro che può anche procedere a ispezioni. Si perde la qualifica se rileva l’assenza delle condizioni per il riconoscimento o se riscontra violazioni della relativa disciplina e l’impresa non vi ottempera entro un congruo termine. Ne consegue la cancellazione dell’impresa dal registro e l’obbligo di devolvere il patrimonio ad enti non lucrativi predeterminati nello statuto.

Capitolo 3 – l’acquisto della qualità di imprenditore

L’acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l’applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica e di quelle specificamente dettate per l’imprenditore commerciale. Si diventa imprenditori con l’esercizio di attività d’impresa. Per poter affermare che un dato soggetto è diventato imprenditore è necessario che l’esercizio dell’attività di impresa sia a lui giuridicamente riferibile, sia a lui imputabile. Centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente. Spendita del nome: criterio di imputazione degli effetti attivi e passivi degli atti negoziali; risponde ad esigenze di certezza giuridica ed è enunciato in tema di mandato senza rappresentanza. Il mandatario è un soggetto che opera nell’interesse di altro soggetto e può eseguire atti giuridici sia spendendo il proprio nome sia spendendo il nome del mandante, se questi gli ha conferito il potere di rappresentanza (mandato con rappresentanza). Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera dell’ultimo. Mandatario che agisce i...


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