Cap. 11 - I Rapporti Economici PDF

Title Cap. 11 - I Rapporti Economici
Author Andrea Pierbattista
Course Istituzioni di diritto pubblico
Institution Università degli Studi di Macerata
Pages 2
File Size 67.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 77
Total Views 156

Summary

capitolo 11...


Description

I RAPPORTI ECONOMICI Il titolo III della Costituzione, sui rapporti economici, pone alcuni principi intesi a delineare la struttura economica della nostra società: 1. Gruppo di disposizioni (artt. 35-40) riguardanti la tutela dei lavoratori; 2. Gruppo di disposizioni (artt. 41-44) la proprietà e l’iniziativa economica privata; 3. Gruppo di disposizioni (artt. 45-47) diversi problemi economico-sociali e la cooperazione. DISCIPLINA DEL LAVORO Il titolo III si apre con l’art. 35, il quale afferma, nel suo primo comma, che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, per comprendere questa disposizione bisogna rapportarla sia con l’art. 1 che con l’art. 4, sul diritto al lavoro, il quale afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini tale diritto e promuove le condizioni per renderlo effettivo e nel suo secondo comma, impone a tutti i cittadini il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità o di scelta un’attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il significato di questa norma è duplice poiché da un lato, afferma che l’esercizio di un’attività di lavoro è un diritto, garantendone la libertà; dall’altro lato, imponendo ai pubblici poteri l’obbligo di operare per la realizzazione del diritto al lavoro, garantendone l’effettività.

Gli articoli da 36 a 40 possono considerarsi forme di attuazione del principio generale dell’art. 35, in quanto riguardano:  La determinazione della retribuzione che secondo l’art. 36, deve essere ”proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” è affidata alle autonomie collettive cioè, ai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, che vi provvedono con la stipulazione di contratti collettivi (non in senso peggiorativo per i lavoratori) mentre per i contratti individuali dei non iscritti ai sindacati provvede il giudice applicare la retribuzione stabilita per gli iscritti dai corrispondenti contratti collettivi qualora si presenti tale problema.  Il diritto di sciopero, cioè di astenersi collettivamente dal lavoro, senza incorrere al licenziamento in tronco e risarcimento dei danni è sancito dall’art. 40, ma solo con la legge 146/90 si sono stabilite norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, cioè quelle attività volte a garantire taluni diritti e degli interessi tutelati dalla Costituzione. L’art. 38 delinea i tratti del nostro sistema di sicurezza sociale, tale norma assicura l’assistenza sociale “ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, cosicché si tende ad ottenere, in applicazione del principio di eguaglianza sostanziale, le libertà dal bisogno. Si deve poi aggiungere l’art. 46 che attribuisce ai lavoratori il diritto a “collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi”, alla gestione delle aziende, trovando però scarsissima attuazione nel nostro ordinamento. Il secondo gruppo di disposizioni (art. 41 seg) riguardano sulla libertà dell’iniziativa economica privata che va intesa come diritto di qualsiasi soggetto di scegliere e di perseguire liberamente fini economici”, purché non si svolga “in contrasto con l’utilità sociale”. L’iniziativa economica privata, inoltre può essere “indirizzata e coordinata a fini sociali determinati dalla legge”, questa norma non prevede una pianificazione dell’economia, ma una programmazione ad una attività che risponda alle esigenze di giustizia sociale che sono indicate dalla stessa Costituzione. L’art. 42 afferma che la proprietà privata, cioè il diritto di godere e di disporre dei beni che ne sono oggetto, è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi d’acquisto e i limiti, allo scopo di assicurare la funzione sociale. Ciò significa che il legislatore deve operare in modo da renderla utile non solo a chi la possiede ma anche alla società. In tema di espropriazione, la Costituzione garantisce che avvenga a fini di utilità generale e salvo indennizzo. In connessione alla proprietà

della terra l’art. 9 dichiara che “la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. Gli art. 43 e seguenti sono norme che dettano altri lineamenti della costituzione economica, proprio l’art. 43 dispone la collettivizzazione e nazionalizzazione delle imprese aventi carattere di preminente interesse generale rientranti nella categoria della attività di servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia o a situazioni di monopolio. Negli ultimi decenni si ha avuta l’opposta tendenza alla privatizzazione soprattutto imposta dalle direttive dell’Unione Europea. Il titolo III termina con le disposizioni (artt. 45,46,47) riguardanti:  La cooperazione tra imprese, caratterizzate dalla mutualità, ossia l’esercizio collettivo di un’attività;  La tutela all’artigianato;  La collaborazione dei lavoratori alla gestione delle imprese;  La tutela del risparmio ed il controllo del credito sancita dall’art. 47 la cui attività di controllo spetta alla BCE per il valore della moneta, mentre nelle attività finanziarie spetta alla CONSOB....


Similar Free PDFs