caso fiat, sentenza n.231 del 2013 PDF

Title caso fiat, sentenza n.231 del 2013
Course Diritto del lavoro
Institution Università degli Studi del Molise
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Summary

ricostruzione della vicenza Fiat, che aveva disconosciuto alla FIOM il diritto di costituire RSA a seguito della mancata sottoscrizione del contratto collettivo da parte di quest'ultima e relativa sentenza in cui si porta davanti la corte costituzionale la vicenda, fino ad arrivare alla riscrittura ...


Description

caso fiat: segue un percorso evolutivo che ha attraversato la riscrittura dell’articolo 19 dello statuto dei lavoratori, che dopo referendum del 1995 è stato rimodulato, nel senso di eliminare il riferimento alla maggiore rappresentatività come criterio che consente di selezionare i sindacati che possono accedere alle rappresentanze sindacali in azienda e aveva quindi lasciato come unico criterio selettivo, la stipulazione di contratti collettivi applicati in azienda. Il risultato è stato che: in questo specifico caso in cui fiat puntava all’applicazione di un contratto collettivo di livello aziendale di stabilimento, molto particolare che applicava un nuovo metodo di organizzazione aziendale: il world class manifacturing, proposta rifiutata da fiomm si era arrivati alla situazione in cui c’era un contratto collettivo non firmato da fiom che è il sindacato più rappresentativo all’interno di quell’azienda, si trovava ad essere non ammesso alla costituzione della rappresentanza sindacale. la corte costituzionale si è pronunciata sulla sentenza 231 del 2013 1) RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA FIAT Alla FIOM era stato disconosciuto dalla fiat il diritto di costituire RSA (rappresentanze sindacali aziendali) in ragione della mancata sottoscrizione del contratto collettivo applicato nelle rispettive unità produttive, da parte di essa ricorrente, che pure aveva attivamente partecipato a tutta la negoziazione. La FIOM aveva partecipato a tutta la negoziazione che poi aveva condotto al contratto collettivo ma poi non aveva sottoscritto il contratto perché lo riteneva in contrasto con gli articolo 2,3, 39 della costituzione. La fiom non era stata esclusa dalla contrattazione collettiva, ma aveva partecipato a tutta la fase di negoziazione. La corte costituzionale con una sentenza del 1996 si era pronunciata dicendo che questa norma era conforme alla costituzione perché non escludeva in realtà i sindacati che non partecipavano alla negoziazione del contratto collettivo ma in qualche modo la sottoscrizione del contratto collettivo segnalava anche una loro effettiva capacità rappresentativa, che era la capacità di affermarsi ai tavoli contrattuali, per cui hanno comunque una loro rappresentatività. La FIOM aveva partecipato ai tavoli della contrattazione ma aveva esercitato il proprio diritto al dissenso. (si era trovata contraria con il contenuto di questo contratto e si era rifiutata di fermare il contratto collettivo). 2) QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI FIOMM DEL CONTRATTO COLLETTIVO? all’esito di questo rifiuto della sottoscrizione gli effetti sono: né deriva l’esclusione del godimento dei diritti in azienda di un sindacato che pur effettivamente rappresentativo, per il solo fatto che non abbia sottoscritto il contratto applicato in quell’unità produttiva. La FIOM era risultata effettivamente la più rappresentativa con le ultime elezioni delle RSU , (criteri di costituzione rsu: criterio elettorale) che avevano dato dei risultati indicando un effettiva rappresentatività. La fiat volendo applicare solo quel contratto collettivo aziendale è uscita dal sistema di confindustria; uscendo dal sistema confindustirale usciva anche dell’RSU, facendo

riferimento solo all’RSA. Quel sindacato che era risultato più rappresentativo (FIOM), a causa della mancata sottoscrizione del contratto collettivo, risultava invece essere al contrario escluso dalla norma di cui articolo 19. 3) COME DEVE ESSERE INTESO SECONDO LA CORTE IL CONCETTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO (in che modo la corte riformula il contratto di sottoscrizione): alcune corti di merito avevano proceduto a questa interpretazione adeguartice estendendo il concetto di associazioni firmatarie, nel senso di riferirlo anche alle organizzazioni che avessero comunque partecipato alla contrattazione. La corte però afferma che questa interpretazione adeguatrice non si può fare, perché il testo della norma è un testo univoco, per cui i giudici non possono procedere, di loro iniziativa, a questa estensione. Ma deve essere la corte che autorizza questa interpretazione estensiva. Introducendo il concetto di una diversa lettura delle associazioni firmatarie. Devono essere intese come tali non solo quando siano arrivate alla firma del contratto collettivo ma anche quando abbiano partecipato alle trattative. La corte in quegli anni si era pronunciata dicendo che l’effettiva forza rappresentativa si poteva desumere dalla firma del contratto collettivo, perché voleva dire che in qualche modo i sindacati avevano avuto la forza di imporsi al tavolo contrattuale. Ad oggi però, ci sono sindacati effettivamente rappresentativi che si affermano al tavolo della contrattazione; però poi c’è stata una rottura dell’unità sindacale, per cui solo alcuni sindacati accettano di firmare il contratto collettivo e altri no perché non sono d’accordo. Quindi si firmano i contratti collettivi separati, che vengono firmati con alcuni sindacati soltanto e non con altri. Questa situazione di contratti di lavoro separati crea una situazione diversa anche sul piano della rappresentatività. Questo criterio selettivo finisce per tradire la ratio stessa della disposizione, nata proprio per attribuire questa possibilità in più ai sindacati che sono portatori degli interessi del maggior numero dei lavoratori. Quindi si determina una sorta di tradimento della ratio, perché la norma che doveva promuovere il sindacato più rappresentativo degli altri si trova nei fatti ad essere escluso. 4) PER QUALI RAGIONI LA CORTE PROPONE DIVERSO MODO DI INTENDERE LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO? se i sindacati possono stipulare contratti collettivi hanno capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale. La corte ha infierito che non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altri sindacati ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; e non è sufficiente un stipulazione di un contratto qualsiasi ma dev’essere un contratto normativo che regoli i rapporti di lavoro. La corte dice che questa norma era una norma che consentiva di misurare la rappresentatività sindacale, perché ci diceva che il sindacato che si impone ai tavoli della contrattazione, ha una rappresentatività effettiva. Come deve essere interpretato questo

articolo nel nuovo scenario? La corte afferma che è necessario rileggere questa norma e quindi introdurre un nuovo significato del concetto di sottoscrizione. Ritiene quindi, che la condizione necessaria per soddisfare il requisito previsto dall’articolo 19 sia quella di avere effettivamente partecipato alle trattative indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, per cui questo concetto di firmatari viene riletto dalla corte costituzionale, non potevano farlo i giudici di merito, perché era una norma univoca. 5) QUAL È LA DECISIONE DELLA CORTE CON RIFERIMENTO ALL’ARTICOLO 19, COME LA CORTE RIFORMA ARTICOLO 19? Rimane in piedi l’articolo 39 primo comma lettera b, però deve essere integrato. Il concetto di sindacati firmatari non può essere limitato soltanto alla mera firma del contratto collettivo ma deve includere anche quei sindacati che pur non firmatari (che non sono d’accordo sull’esito del contratto alla fine della contrattazione) abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa. Perché la corte già dal 1996, aveva detto che l’affermarsi nei tavoli contrattuali poteva essere considerato come un indice di effettiva rappresentatività. Per cui sarebbe irrazionale escludere i sindacati che hanno una propria rappresentatività effettiva tale da consentirgli di affermarsi ai tavoli della contrattazione ma che poi decidono di non firmare perché esercitano un proprio diritto al dissenso su quelli che sono gli esiti della contrattazione. 6) QUALI EFFETTI HA LA PRONUNCIA DELLA CORTE SUL CONCETTO DI RAPPRESENTATIVITÀ? L’IDEA DI RAPPRESENTATIVITÀ È STATA ARRICCHITA, LIMITATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE? QUESTA ESTENSIONE HA UN IMPATTO SUL CONCETTO DI RAPPRESENTATIVITÀ? La corte con questa sentenza ha voluto privilegiare l’effettiva rappresentatività, dimostrandolo non soltanto firmando e quindi aderendo al contratto ma anche partecipando alle trattative. Il concetto di rappresentatività è basato sull’effettività. La sentenza dice che l’idea di rappresentatività presunta portata avanti per molti anni attraverso l’ancoraggio di determinati indici non è più un criterio valevole. Nello stesso tempo però, il concetto di effettività consente di ridimensionare il criterio elettorale, criterio che ha a che fare con il formalismo (non vede quali sono effettivamente i livelli di partecipazione del sindacato alla vita dell’azienda) Supera sia l’idea della rappresentatività presunta sia l’idea del voto che attraverso l’ancoraggio della concezione elettorale si è in grado di misurare la rappresentatività all’interno delle imprese. Concetto di rappresentatività concetto complesso che deve essere verificato costantemente in concreto che può mutare con le situazioni di fatto. Norma non più costituzionalmente legittima. Ha ridisegnato il concetto di rappresentatività....


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