Caso Hofner ed Elser - Commento sentenza PDF

Title Caso Hofner ed Elser - Commento sentenza
Author Ma Pi
Course Diritto privato comparato
Institution Università degli Studi di Cagliari
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Commento sentenza...


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Caso Hofner ed Elser (C-41/90) riguardante l’abuso di posizione dominante di un ufficio pubblico di collocamento in Germania.

La sentenza relativa al caso Hofner ed Elser ha tratto origine da una controversia sorta in Germania tra una società tedesca (Macrotron) ed alcuni consulenti privati specializzati nella ricerca del personale (i sigg. Hofner ed Elser) La lite è insorta poiché la società ha negato ai professionisti il compenso per prestazioni contrattualmente pattuite, finalizzate all’assunzione di un direttore del servizio vendite. In questa controversia veniva posta in discussione la compatibilità con gli artt. 82 e 86 T Ce (un tempo 86 e 90 T Ce) della normativa tedesca, che prevede il monopolio pubblico del collocamento dei dirigenti d’azienda. Per comprendere i motivi di questo rifiuto pare opportuno ricordare brevemente alcuni fatti, così come narrati nella sentenza. Al tempo della vertenza, il mercato del lavoro in Germania risultava disciplinato da una legge (legge sulla promozione del lavoro “AFG”) che, nel quadro della politica economica e sociale del governo federale, si prefiggeva di - promuovere e di mantenere un elevato livello di occupazione, - di migliorare la ripartizione degli impieghi - e di favorire la crescita economica. La normativa affidava la realizzazione di questi obiettivi generali ad un ufficio pubblico (L’Ufficio federale per l’occupazione “BA”), incaricandolo di gestire le indennità di disoccupazione e di facilitare i contatti tra datori di lavoro ed aspiranti all’impiego. L’esercizio dell’attività pubblica di collocamento veniva protetto da una severa esclusiva, tanto che la legge (salvo deroghe straordinarie) ne sanzionava l’esercizio privato con misure penali. Per esplicita statuizione della disciplina, l’organismo avrebbe dovuto operare gratuitamente, secondo criteri di imparzialità, alimentandosi con contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori, a prescindere dal godimento effettivo dei servizi. Orbene, al cospetto di una norma del codice civile tedesco decretante la nullità degli atti giuridici contrari a divieti di legge, la società ha rifiutato di adempiere al contratto stipulato con i consulenti del lavoro privati. Essi hanno però sostenuto in giudizio che la legge tedesca sulla promozione del lavoro, violando l’art. 86 del Trattato, situasse l’Ufficio in un’un’ingiustificata condizione di monopolio, destinata a confluire in un abuso di posizione dominante. Il governo tedesco sostiene che il servizio di collocamento non può considerarsi un’attività economica, poiché è svolto da un ente pubblico, che persegue finalità socialmente rilevanti ed è fornito a titolo gratuito. Per contro, la Corte di Giustizia asserisce che il servizio di collocamento costituisce un’attività economica e che gli uffici responsabili devono considerarsi imprese secondo il significato degli artt. 81 e 82 T CE. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, la circostanza che il servizio di collocamento sia normalmente attribuito ad uffici pubblici non può mutare la natura economica del servizio, che infatti in diversi Paesi non è svolto da enti pubblici. Invero, poiché tale servizio consiste nel mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro, esso potrebbe essere oggetto di attività di impresa.

Per di più, trattandosi di un’attività economica, la dimostrata inefficienza del sistema di collocamento darebbe luogo ad un abuso di posizione dominate e quindi non consentirebbe di giustificare il monopolio in virtù delle missioni sociali perseguite.

Il governo tedesco, replicando, ha contestato la pretesa di assimilare ad un’impresa un’amministrazione che, per scelta dell’ordinamento, esercitava le sue funzioni avvalendosi di strumenti pubblicistici, nel rispetto della legge e del canone di imparzialità, senza ottenere compensi, finanziata da contribuzioni generali, prive di qualsiasi correlazione con i servizi di volta in volta resi. La Corte di giustizia ha tuttavia respinto la tesi difensiva, ha stimato economica l’attività svolta ed ha perciò posizionato l’ufficio pubblico tra le imprese, contestando l’abuso.

Se è vero che l' art. 82 si rivolge alle imprese e che, nei limiti previsti dall' art. 86, n. 2, può essere applicato alle imprese pubbliche o che dispongono di diritti speciali o esclusivi, è altrettanto vero che il Trattato obbliga gli Stati membri ad astenersi dall' emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace tale norma L’art. 86 n.1 (L' art. 90, n. 1, vieta, infatti, agli Stati membri di emanare o mantenere in vigore nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi provvedimenti contrari alle norme del Trattato, in particolare agli artt. da 85 a 94 inclusi. Di conseguenza, sarebbe incompatibile con le norme del Trattato qualsiasi provvedimento con il quale uno Stato membro mantenga in vigore una disposizione di legge che crei una situazione in base alla quale un ufficio pubblico per l' occupazione sarebbe necessariamente indotto a contravvenire all' art. 82.

Nell’ambito di una controversia tra i sigg. Hofner ed Elser (consulenti per la ricerca del personale e la Macroton GmbH, societ di diritto tedesco con sede a Monaco. La controversia verte sugli onorari che i sigg. Hofner ed Elser pretendono da detta società in base al contratto stipulato per l’assunzione di un direttore del servizio vendite. In esecuzione del loro impegno contrattuale, i sigg. Hofner ed Elser presentavano alla Macroton un candidato per la funzione di direttore del servizio vendite. Si trattava di un cittadino tedesco che, secondo i consulenti, era perfettamente adatto a occupare il posto considerato. Tuttavia, la Macroton decideva di non assumere questo candidato e rifiutava di pagare gli onorari convenuti nel contratto.

I sigg. Hofner ed Elser citano allora in giudizio la Macroton al fine di ottenere gli onorari convenuti. Il Landgericht di Monaco respingeva la loro domanda. Gli interessati interponevano appello avverso detta sentenza ma il giudice di appello ha considerato il contratto controverso nullo in forza dell’art. 134 del Codice civile tedesco, per violazione dell’art. 13 dell’AFG. Tuttavia, detto giudice ha ritenuto che l’esito della controversia dipendeva in definitiva dall’interpretazione del diritto comunitario e, di conseguenza, ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali: 1. I sigg. Hofner e Elser, residenti in Germania, concludevano con la Macrotron GmbH, società tedsca con sede a Monaco, un contratto in forza del quale dovevano prestare a detta società assistenza per l’assunzione di un direttore del servizio vendite. La Macrotron, non assumendo il candidato prescelto dai suddetti consulenti, si rifiutava di pagare loro quanto pattuito. I sigg. Hofner e Elser citavano allora in giudizio la società al fine di ottenere l’onorario concordato. Il giudice di primo grado respingeva la domanda che veniva riproposta in sede di appello. Il giudice di secondo grado dichiarava il contratto nullo in forza del combinato disposto dell’art. 134 del c.c. tedesco e della legge sulla promozione del lavoro che, secondo la giurisprudenza consolidata, determina la decadenza dell’obbligo di pagare gli onorari quando siano pattuiti per retribuire un collocamento non autorizzato a norma della stessa legge ovvero non gestito dall’Ente federale per il lavoro (“BA”) che ha il monopolio di tale attività. Il giudice d’appello dubitando della compatibilità della legge nazionale rispetto alle norme comunitarie sulla libera prestazione dei servizi e della concorrenza, adiva, in via pregiudiziale la Corte di Giustizia. Quest’ultima con riguardo alla nozione d’impresa, ha osservato: “…si deve verificare se un ufficio pubblico per l’occupazione, quale la BA, possa essere considerato impresa ai sensi degli artt. 81 e 82 T Ce (ex artt. 85 e 86 T CEE). A questo riguardo, si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l’attività di collocamento è un’attività economica. La circostanza che le attività di collocamento sono di norma affidate a uffici pubblici non può influire sulla natura economica di queste attività. Le attività di collocamento non sono sempre state, né sono necessariamente, esercitate da enti pubblici. Questa consatazione vale, in particolare, per le attività di collocamento di personale direttivo di aziende. Ne consegue che un ente come un ufficio pubblico per l’occupazione che svolge attività di collocamento può essere qualificato impresa ai fini dell’applicazione delle norme di concorrenza comunitarie”....


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