D. amm. sport PDF

Title D. amm. sport
Course Diritto dei contratti bancari
Institution Università degli Studi di Milano
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DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLP SPORT 15.10.18 Le Federazioni sono organi di diritto privato e per essere tali, ossia per avere personalità giuridica, devono ottenere il riconoscimento secondo il d.p.r n 361 del 2000. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica per l'ordinamento statale è necessario ed è precondizione il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI. Il Coni riconosce le Federazioni sportivi che rispondono ai requisiti di: a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva (→ svolgimento di una disciplina sportiva sia sul piano internazionale sia sul piano nazionale è ciò che distingue le Federazioni dalle discipline sportive associate), ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; b) affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO (quindi la diffusione deve essere tale per cui c'è una federazione internazionale9, ove esistente, e gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica. c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI; d)procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni. Il riconoscimento dei diritti e i principi di uguaglianza, è un aspetto molto importante perchè il rispetto dei diritti fondamentali e la garanzia del loro rispetto è compito dello Stato. Nel momento in cui passiamo da un ordinamento pubblicistico ad un ordinamento civilistico, si pone il problema del rispetto dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati... se l'atleta è una persona fisica civile e la Federazione diventa un organo di diritto privato, non è più un soggetto di diritto pubblico, quindi perchè mai dovrebbe rispettare i diritti fondamentali? Questo problema diventa più ampio se si passa dall'ordinamento sportivo nazionale a quello sovranazionale. Allora i diritti fondamentali hanno un'efficacia non soltanto verticale, non solo tra Stato e persone fisiche, ma hanno anche un'efficacia orizzontale, la quale però è alquanto discussa. Il discorso è molto complesso. Semplificando è necessario ricordare che la privatizzazione del soggetto non può e non deve escludere il rispetto dei diritti fondamentali., devono essere garantiti perchè esistono. Non sempre i diritti fondamentali hanno piena osservanza nell'ordinamento sportivo, poiché vi sono ancora forme di diseguaglianza difficili da concepire. Arriviamo ad un profilo già anticipato, ossia la necessaria presenza di una sola Federazione per ogni disciplina sportiva, una sorta di monopolio da parte della Federazione. Il Coni, in presenza di determinati requisiti, riconosce una sola Federazione sportiva per ciascuno sport. Se io voglio praticare una disciplina sportiva

nell'ambito dello sport organizzato, devo per forza tesserarmi ma solo presso una Federazione. Vale il principio per cui essendo il tesseramento l'unico modo per diventare atleta, è necessario che l'aspetto dell'ingresso dell'atleta con il tesseramento o della società mediante affiliazione, debba avvenire secondo criteri non discriminatori e nel rispetto dei principi. Va garantito l'accesso alla Federazione. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del Coni invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune; ove ciò non avvenga, dove non si arriva all'accordo, il Consiglio promuove lui stesso l'intesa. Il riconoscimento di personalità giuridica a nuove Federazioni è concesso previo riconoscimento dei fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale. Relativamente ai bilanci delle Federazioni sportive, questi sono approvati annualmente dal Consiglio federale e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale → ciò perchè il Coni trasferisce risorse pubbliche alle Federazioni. ART 22 Statuto Gli

statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore. → c'è un obbligo di solidarietà all'interno delle Federazioni tra sport professionistici e sport non professionistici. Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali stabiliscono le modalità per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI. ART 23 Statuto: indirizzi e controlli sulle Federazioni. Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping (il doping ha una disciplina interna all'ordinamento sportivo ma ha anche una disciplina di fonte statale... lo statuto dunque ha attribuito una valenza pubblicistica alla funzione di prevenzione del doping. Il contrasto al doping ha un duplice obiettivo: garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva, ma vi è anche l'attenzione alla tutela della salute degli atleti), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. → l'atto però è di natura privata e resta privato, ma possiamo dire di avere un atto di natura privata che risponde ad una disciplina pubblica. Noi abbiamo ancora una concezione dicotomica del diritto: diritto pubblico VS diritto privato.. ora però questa dicotomia sta venendo meno, un po' perchè il diritto amministrativo si sta privatizzando, un po' perchè il diritto privato si sta “pubblicizzando”. Ormai esistono figure con duplice natura e atti che pur essendo privati hanno una disciplina pubblicistica....


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