differenza tra PRESCRIZIONE e DECADENZA PDF

Title differenza tra PRESCRIZIONE e DECADENZA
Author vito stabile
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Parma
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Summary

diritto privato ...


Description

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Prescrizione VS decadenza "

- Rappresentano gli istituti tradizionalmente preposti a regolare l’INFLUENZA DEL TEMPO nell’esercizio delle situazioni GIURIDICHE SOGGETTIVE. " - Sono fenomeni CONSIMILI." In specifico: " La decadenza provoca l’estinzione di un diritto per non aver svolto determinate attività previste dalla legge o dalle parti nel termine stabilito. " La prescrizione è un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare. " La prescrizione è uno strumento previsto dall’ordinamento per incentivare il titolare di un diritto all’esercizio dello stesso, di modo che l’intero tessuto sociale risulti attivo e dinamico. Prescrizione : 1) in senso proprio " ! 2) presuntive " Decadenza : 3)in senso forte " ! 4)in senso debole " 1) obbedisce ad una finalità di carattere PUBBLICISTICO, ossia la tutela della certezza dei rapporti giuridici e trova la sua causa nell’inerzia del titolare del diritto protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge." Caratteristiche: " - La fonte legale della disciplina è di ordine pubblico e quindi inderogabile. Perché? Per tutelare i rapporti giuridici ed impedire la protezione di tali tanto a lungo nel tempo da rendere arduo il corretto svolgimento dell’eventuale fase giudiziaria per la difficoltà di provare fatti troppo risalenti nel tempo " - L’ambito di applicazione è alla sola materia disponibile " - Pluralità degli atti interruttivi della prescrizione " - Applicabilità ai diritti soggettivi perfetti, salvo la loro imprescrittibilità (illimitata validità di un diritto) per legge e alle azioni giudiziali ove espressamente prevista " - La non rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice e la disponibilità degli effetti per le parti" - La rinunciabilità espressa o per fatti concludenti seppur lontano dal termine prescrizionale previsto dalla legge " Nb. Il termine di prescrizione è fissato dal codice civile in 10 anni, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, es. temine quinquennale in tema di risarcimento del danno da fatto illecito. " Il legislatore ha previsto fattispecie particolari che impediscono il decorrere dei termini di prescrizione. Dette fattispecie possono causare:" — la sospensione della prescrizione;" — l’interruzione della prescrizione." Di norma la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.)" Si è affermato che solo l’impossibilità di far valere il diritto, derivante da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto, costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione; la prescrizione decorre quindi regolarmente qualora si versi in un’ipotesi di impedimento soggettivo o di ostacolo di mero fatto come, ad esempio, l’ignoranza da parte del titolare dell’evento generatore del suo diritto.

Vi sono però dei casi in cui l’inerzia del titolare è giustificata: in tali ipotesi si attua l’istituto della sospensione della prescrizione. Ciò avviene, ad esempio, quando tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del diritto vi siano particolari rapporti." È prevista altresì, dall’art. 2942 c.c., la sospensione della prescrizione nei confronti di soggetti che si trovino in particolari condizioni. " >Tutte le ipotesi suddette sono da considerarsi tassative: non può cioè essere prevista la sospensione al di fuori dei casi individuati direttamente e specificamente dal legislatore. " Al venir meno della causa di sospensione, il termine di prescrizione ricomincia a" decorrere dal momento in cui si era fermato per il verificarsi di una delle suddette ipotesi. In altre parole, la sospensione non toglie valore al tempo già trascorso." Istituto diverso è quello dell’interruzione della prescrizione: essa si verifica allorquando il titolare esercita il proprio diritto oppure il soggetto passivo del rapporto riconosce il diritto altrui (art. 2944 c.c.). " >Come appare evidente, pur basandosi entrambi gli istituti appena analizzati sul decorso del tempo, tra essi vi è una differenza sostanziale: nel caso della sospensione vi è un’inerzia che, contrariamente alle regole generali, viene giustificata dall’ordinamento per determinate ragioni; nel caso dell’interruzione è invece un’azione (l’esercizio ovvero il riconoscimento del diritto) a far sì che l’interruzione si verifichi." Un altro elemento da tenere in considerazione è la buona fede, se operante va a modifica/ correggere i termini di prescrizione vigenti." es. usucapione >buona fede >10 anni " ! ! >mala fede >20 anni " 2) tutt’altra natura presenta la prescrizione presuntiva. " La prescrizione presuntiva è un istituto che ha una fondamento del tutto diverso. " Essa è prevista dal legislatore per facilitare i rapporti quotidiani, che, in ragione della loro frequenza, necessitano di maggiore “snellezza”. " Ad esempio, nei rapporti tra commercianti e clienti, albergatori e ospiti ecc., l’estinzione del debito avviene normalmente nell’immediatezza del rapporto. " Pertanto l’ordinamento ritiene che, trascorso un lasso di tempo relativamente breve senza alcuna contestazione, il debito non sussista più." Come dice la parola stessa, tale prescrizione è presuntiva, quindi si presume l’avvenuto pagamento: il creditore può provare comunque che esso non ha avuto luogo. Pertanto, mentre le regole generali richiedono che la prova del pagamento ricada sul debitore, nel caso della prescrizione presuntiva si verifica un’inversione dell’onere della prova." >La ratio della normativa è quella di tutelare il debitore in quei particolari casi in cui il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza." (La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento in essa indicato). " I casi di prescrizione presuntiva sono tassativamente previsti dal codice civile agli artt. 2954, 2955, 2956 e 2961." Nb. In generale alla decadenza non si applicano istituti della sospensione e della interruzione (art. 2964 c.c.)

3) " Obbedisce anche essa ad una esigenza di carattere pubblicistico, che pretende il compimento tempestivo dell’atto di esercizio del diritto da parte del titolare. " Caratteristiche:" - fonte di ordine pubblico e quindi inderogabile (non ammette eccezioni) " - Applicazione alla sola materia indisponibile " - L’unicità dell’atto " - L’inapplicabilità del regime di interruzione e sospensione, salvo eccezioni previste dalla legge " - L’applicazione non solo ai diritti perfetti " - La rilevabilità d’ufficio ad opera del giudice e quindi l’indisponibilità, anche parziale degli effetti ad opera delle parti (sono i cd. diritti indisponibili come i diritti della personalità, gli status familiari, rispetto ai quali il titolare non può compiere atti di disposizione) " 4) differente per certi aspetti dalla precedente. " Caratteristiche: " - l’interesse pubblico affievolisce, sopravanza quello individuale " - non si da luogo ad interruzione e sospensione, salvo casi precisi dalla legge " - Non rilevabilità d’ufficio " - Nullità dei patti " - Applicabilità non solo ai diritti soggettivi perfetti, ma anche a situazione giuridiche in fieri "...


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