Diritti E Doveri DEI Cittadini PDF

Title Diritti E Doveri DEI Cittadini
Author Noemi D'arcangelo
Course Istituzioni Di Diritto Pubblico
Institution Università degli Studi di Teramo
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appunti del prof ...


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DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI La seconda parte della Carta Costituzionale ( artt 13/54) differenzia quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale e ne disciplina i limiti al loro esercizio. E’importante specificare che il concetto di “diritto di libertà” ha un duplice aspetto:  libertà in senso positivo: come facoltà di agire;  libertà in senso negativo: come assenza di costrizione.

PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA ART 3 ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ’. L’articolo si ispira evidentemente ai valori illuministi, e si rifà a un concetto introdotto per la prima volta nelle costituzioni ottocentesche. Si divide in due parti, che definiscono due diversi concetti:  UGUGLIANZA FORMALE: il 1 comma dell’art 3 sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, specificando chiaramente le caratteristiche che erano e sono tuttora alla base della maggior parte delle discriminazioni;  UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: il 2 comma prevede che lo Stato si impegni attivamente dal punto di vista politico, economico e sociale per eliminare queste discriminazioni. Quindi, oltre che dal punto di vista del diritto, l’art 3 sancisce l’uguaglianza di fatto dei cittadini: e affida allo Stato il compito di crearne le condizioni. LIBERTA’ PERSONALE ART 13 ‘Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ’. La libertà personale è il più importante dei diritti inviolabili ed è anche la principale LIBERTA’ NEGATIVA riconosciuta sia ai cittadini che agli stranieri e agli apolidi in quanto presenta un carattere universale alla piena disponibilità della propria persona, a prescindere della sua nazionalità e da qualsiasi altro elemento di discriminazione. Consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti, che ne impediscano o limitino i movimenti e le azioni sancendo, così, l’inviolabilità della persona, nei confronti soprattutto di potenziali abusi delle pubbliche autorità. La libertà della persona costituisce il presupposto logico e giuridico per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla Costituzione e rappresenta la condizione prima ed essenziale affinché l’individuo possa godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare ogni altro diritto di libertà. Il fondamento costituzionale della libertà personale dell’individuo, sia in senso FISICO che MORALE, deve ravvisarsi:  nell’art 13 Cost: il quale stabilisce, nel 1 comma, che la libertà personale è inviolabile;  nell’art. 23 Cost: secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La Corte costituzionale, comunque, ha escluso che possano rientrare nella tutela della libertà personale eventuali limitazioni di lievi en tità previste dalla legge (es prelievi di sangue ecc…) che rispettino interessi superiori (salute e sicurezza pubblica) e, comunque, non siano giuridicamente degradanti. LIBERTA’ DI DOMICIOLIO ART 14 ‘Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali’. Nel sistema delle libertà fondamentali, la libertà di domicilio rappresenta una forma di espressione della libertà personale indipendentemente dal titolo, che lega l’individuo al luogo in cui permane, in quanto si concreta nella proiezione spaziale della persona e della sua libertà personale per mettere l’individuo al riparo da intrusione esterna da parte di terzi nel luogo in cui si trova. Ciò spiega perché tale libertà è assistita dalle stesse garanzie previste per la libertà personale (art 13). La libertà di domicilio è riconosciuta a tutti, vale a dire non solo ai cittadini, ma anche agli stranieri e agli apolidi, ed implica:  la libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio;  la libertà di svolgere all’interno del proprio domicilio qualsiasi attività lecita si ritenga opportuno;  il diritto di impedire a chiunque, se non autorizzato dalla legge, di violare il proprio domicilio. La libertà di domicilio, infine, è riconosciuta anche a tutte le formazioni sociali (persone giuridiche, enti di fatto ecc…) sia riunite in comunità paritarie (es coniugi) che gerarchicamente ordinate (es comunità religiose). A tutela dell’inviolabilità del domicilio vigono le stesse regole e garanzie previste dall’art 13, per cui non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte. In particolare:

l’ispezione: è mezzo di ricerca della prova diretto ad acquisire conoscenza dei fatti e serve per accertare le tracce e gli effetti materiali del reato;  la perquisizione: è finalizzata ad acquisire il corpo del reato o le cose pertinenti ad esso;  il sequestro (penale): crea l’indisponibilità delle cose oggetto del reato o di quelle che servono a procurare le prove o tende ad impedire la commissione del reato. Tale inviolabilità è però esclusa in caso di accertamenti per motivi di sanità (es verificare le condizioni igieniche dei luoghi di lavoro), incolumità pubblica (es controllare la sicurezza del luogo di lavoro) o a fini economici e fiscali (es verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari). 

LIBERTA’ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE ART 15 ‘La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge’. L’art 15 Cost tutela il rapporto comunicativo che si instaura tra due soggetti determinati sancendo il principio inviolabile della libertà, della segretezza, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Tutela la libertà di tutte le forme di corrispondenza e tale devono considerarsi sia quella EPISTOLARE, sia quella TELEGRAFICA, TELEFONICA e TELEMATICA. La garanzia costituzionale ha portata molto ampia e deve essere estesa ad ogni altra forma di comunicazione del proprio pensiero che, con l’avvento e la diffusione di nuove tecnologie nel settore delle comunicazioni, hanno ampliato ulteriormente l’ambito di applicazione della norma, estendendola alla POSTA ELETTRONICA e la creazione di un proprio account o sito Internet. La libertà di corrispondenza protegge in egual misura sia il mittente, sia il destinatario della comunicazione, garantendone, sia la libertà che la segretezza. La segretezza non è soltanto un mezzo per tutelare la libertà della comunicazione del pensiero, ma costituisce anche una caratteristica peculiare delle comunicazioni interpersonali, che, in quanto tali, sono prive dei requisiti della pubblicità e della diffusività. La libertà di corrispondenza spetta indistintamente a tutti: cittadini, stranieri, apolidi, persone fisiche, persone giuridiche, nonché a tutte le formazioni sociali che non siano contra legem. Le limitazioni di tale libertà e segretezza devono essere accompagnate da idonee forme di tutela. IL SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA, in particolare, può essere disposto dall’autorità giudiziaria e solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che gli oggetti siano stati spediti dall’imputato o siano a lui diretti o comunque possano avere relazione con il reato. In caso di urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria possono ordinare al servizio postale di sospendere l’inoltro, ma se entro 48 ore il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti della corrispondenza devono essere inoltrati. Le INTERCETTAZIONI consistono in acquisizioni di conoscenza e di telecomunicazioni (attraverso telefono o altre forme di trasmissione) e di colloqui tra presenti, all’insaputa di almeno uno degli interessati. Nel nostro ordinamento, le intercettazioni sono consentite solo per alcune più gravi categorie di reati, identificati per l’entità della pena o per il bene giuridico protetto. Devono, altresì, sussistere gravi indizi di reato, e l’intercettazione deve apparire come assolutamente indispensabile per il prosieguo delle indagini. LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE ART 16

‘Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge ’. Sono 3, dunque, gli aspetti essenziali del diritto di circolazione e soggiorno:  la libertà di circolazione nel territorio dello Stato;  la libertà di fissare ovunque la propria residenza;  la facoltà di uscire temporaneamente (espatrio) o definitivamente (emigrazione) e di rientrarvi. LIBERTA’ DI RIUNIONE ART 17 ‘I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica’. La libertà di riunione, è una libertà INDIVIDUALE AD ESERCIZIO COLLETTIVO d è garantita ai soli cittadini: rappresenta una libertà strumentale collettiva a tutela della socialità della persona e al diritto di scambiarsi conoscenze ed opinioni. Tale libertà, in particolare, consiste nella consapevole facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo o su invito dei promotori, al fine di soddisfare uno specifico interesse comune che può essere di varia natura: politico, culturale, religioso, sportivo ecc… Tale libertà, si ricollega all’art 2 perché anche se si pone come libertà del singolo, non può essere esercitata individualmente, ma congiuntamente ad altri soggetti, spesso costituisce lo strumento attraverso cui le formazioni sociali perseguono i propri fini, in quanto consente il libero dialogo e lo scambio di idee. Le RIUNIONI che sono convegni volontari di più persone nello stesso luogo possono assumere anche forme e modalità diverse, come ad esempio:  assembramenti: riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa ed imprevista;  dimostrazioni: riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici;  cortei: sono considerate riunioni in movimento (o itineranti) dove l’identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si muovano. Le riunioni, a seconda del luogo in cui si svolgono, si distinguono in:  private: che si svolgono in luoghi privati;  aperte al pubblico: che si svolgono in luoghi privati, ma nei quali l’accesso può essere consentito in conformità a particolari prescrizioni (es l’acquisto del biglietto per l’ingresso in un cinema); 1) pubbliche: attuabili in luoghi pubblici ai quali chiunque può liberamente accedere. Il diritto di riunione è sottoposto a determinati LIMITI: 2) tutte le riunioni: devono svolgersi in forma pacifica e senza armi e i cui partecipanti siano a viso scoperto perché in un paese democratico il confronto e lo scambio di idee non necessita che i partecipanti siano armati o celino le loro sembianze (ad es con caschi protettivi, fazzoletti ecc…). Questa disciplina è dettata dalla necessità di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, l’autorità di polizia dovrà allontanare le persone armate eventualmente presenti e procedere al loro arresto, se ne ricorrono gli estremi. Non è invece tenuta a sciogliere la riunione solo per questo

motivo, a meno che non si svolga in modo violento contro persone o cose oppure denoti un grave pericolo di degenerazione in tal senso; 3) le riunioni pubbliche: necessitano da parte dei promotori del preavviso al questore almeno 3 giorni prima del loro svolgimento, affinché l’autorità di pubblica sicurezza possa valutare se intervenire a scopo preventivo e di vigilanza (al fine di adottare le precauzioni opportune per la tutela e sicurezza) o vietarne lo svolgimento solo per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica; 4) le riunioni private o in luoghi aperti al pubblico: non necessitano del preavviso. Al riguardo si distinguono:  luoghi pubblici: nei quali il cittadino può transitare liberamente (es strade, piazze) e per cui è richiesto preavviso;  luoghi aperti al pubblico: che richiedono l’adempimento di determinati obblighi per avervi accesso (es pagamento di un biglietto per entrare al cinema o allo stadio) per cui non è richiesto preavviso. LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE ART 18 ‘I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare’. In particolare, la libertà di associazione si specifica nella:  libertà di costituire una associazione;  libertà di aderire o non aderire ad una associazione;  libertà di recedere in qualsiasi momento da una associazione. Pertanto, l’associazione si differenzia dalla semplice riunione, in quanto è caratterizzata:  da una stabile e duratura organizzazione;  dall’esistenza di un vincolo permanente tra gli associati;  dall’esistenza di uno scopo comune da perseguire (che può essere politico, religioso, culturale, ricreativo ecc…). La libertà di associazione è, come la libertà di riunione, una libertà COLLETTIVA e STRUMENTALE a carattere duraturo e costituisce, in quanto proiezione della libertà individuale, uno strumento indispensabile per favorire la crescita culturale e lo sviluppo del singolo e la sua diretta partecipazione, attraverso le formazioni sociali, alla vita economica, politica e sociale del Paese. Alla libertà di associazione si collega la libertà NELL’associazione. Per libertà nell’associazione, in particolare, si intende la sfera delle libertà individuali che l’associato deve conservare anche all’interno della struttura associativa e che la Repubblica deve garantire anche quando l’associazione, divenuta troppo oppressiva, mette a repentaglio l’ambito di autonomia e di indipendenza del singolo. A norma dell’art 18 Cost, sono vietate:  le associazioni che la legge penale vieta espressamente: (es le associazioni a delinquere);  le associazioni segrete: ossia quelle che occultano finalità ed attività che interferiscono con il regolare funzionamento delle istituzioni;  le associazioni a carattere militare: che perseguono, anche se indirettamente, scopi politici.

LIBERTA’ DI RELIGIONE ART 19 ‘Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume’. La libertà religiosa può definirsi la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione. Il diritto di libertà religiosa costituisce un diritto pubblico subiettivo inviolabile che si inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà. Dall’esame dell’art 19 Cost, si evincono le seguenti libertà: la libertà di fede: ossia libertà di professare qualunque fede, di mutare convincimento o anche di non professare alcuna fede, di manifestare nei confronti del fenomeno religioso un atteggiamento di indifferenza e di scetticismo, senza che ciò comporti alcuna conseguenza o discriminazione. Credenti e non credenti hanno gli stessi diritti per cui anche la libertà religiosa negativa (la libertà di ateismo) rientra nella libertà religiosa e della stessa tutela riconosciuta dall’art. L’ordinamento, infatti, attribuisce identica tutela anche al rifiuto di ogni credo religioso;  la libertà di propaganda: ossia la libertà di fare opera di proselitismo sia all’interno dei luoghi di culto che al di fuori, con tutti i mezzi di esternazione del pensiero, anche mediante l’esaltazione della propria fede o attraverso la negazione del fondamento dogmatico della fede altrui, con argomentazioni motivate o con asserzioni immotivate. La libertà di propaganda dipende molto dalla capacità, anche economica, di ciascuna confessione religiosa di dar vita e saper gestire mezzi di comunicazione di massa adeguati a diffondere il proprio messaggio religioso;  la libertà di culto: ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico . L’unico limite che espressamente pone l’articolo all’esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume che sono quei riti che prevalentemente offendono il pudore sessuale, la libertà sessuale ed il sentimento morale. 

LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DI CULTO ART 20 ‘Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione, non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività’. La norma, insieme all’art 19 Cost, afferma IL PRINCIPIO DI LAICITA’: lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Libertà di religione implica anche diritto ad essere atei. Peraltro, è innegabile che nel nostro ordinamento la religione cattolica abbia una posizione di rilievo rispetto alle altre confessioni. A livello comunitario, infine, questa libertà è garantita dall'art 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il BUON COSTUME rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona.

LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ART 21.1 ‘Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione’. La garanzia della libertà di pensiero e della sua manifestazione costituisce una condizione imprescindibile per la stessa vita e sopravvivenza di un regime democratico perché assicura la formazione di un libero convincimento personale da parte di ciascun cittadino e di una opinione pubblica libera e criticamente fondata. È significativo, infatti, che la libertà maggiormente violata dai regimi autoritari sia proprio la libertà di manifestazione del pensiero, che viene compressa soprattutto attraverso la censura politica e il controllo di stampa, radio e TV, mezzi di comunicazione di massa tradizionalmente più diffusi utilizzati per diffondere le idee. Pur presentando una notevole ampiezza, la libertà di manifestazione del pensiero incontra specifici limiti fissati non solo nel l’art 21 Cost, ma desumibili anche da altre norme costituzionali a tutela di diritti . Tali limiti sono:  la riservatezza e l’onorabilità della persona: in base agli artt 2 e 3 Cost, il diritto di ciascuno a mani...


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