Breve storia dei diritti umani riassunto PDF

Title Breve storia dei diritti umani riassunto
Author Luisa Altomare
Course Scienze della Comunicazione
Institution Università degli Studi di Siena
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Breve storia dei diritti umani Introduzione che cos’è il diritto, le lunghe lotte civili e sociali che gli uomini hanno dovuto affrontare affinché fosse abolito lo schiavismo, i conflitti antichi tra monoteismi e politeismi, tra l’autorità assoluta e i sudditi. Si sofferma sulla modernità e l’affermazione del pensiero moderno, scaturito dai grandi pensatori, come Hobbes, Grozio, gli illuministi. I diritti umani sono oggettivi tutti devono riconoscere, sono propri dell’essere umano si fa riferimento ad un bisogno che non può non essere riconosciuto. Diritto significa retto giusto lineare e riconoscibile a tutti quindi evidente. Ma i diritti umani sono applicabili in una società regolamentata, perché un bisogno senza qualcuno che lo riconosca rimane un bisogno senza un riconoscimento, come per millenni è accaduto per miriadi di motivi, se siamo adulti, e in grado di alimentarci lo possiamo fare, ma dipende sempre dallo stato, nel nostro paese i bisogni primari devono essere soddisfatti. Bisogni, esigenze, facolta, ma perche diventino diritti devono essere riconosciute come necessarie e rivendicabili Diritto=jus=giustizia Dove c’è una società li c’è il diritto= relazioni negoziate tra i suoi membri. Socrate non fugge alla pena inflittagli anche se ingiustamente perché riconosce che le leggi tutelino i diritti di una società. La prima società è stata creata per cacciare il mammut, per creare la forza si dovevano aggregare per lo scopo della caccia, paleoantropologi dicono che sono le prime società aggregatesi per un bisogno. Se non c’è la forza di far rispettare una legge questa legge è inefficace, se non c’è sanzione non c’è rispetto. Nella storia, l’uomo si da delle regole e fa in modo che vengono rispettate, con i mezzi più disparati. Nel mondo politeista c’era spazio per più divinità, ognuno aveva il diritto di credere in quello che vuole, dante e Virgilio si incontrano Virgilio si presenta come colui che visse nei dei falsi e bugiardi, il cristianesimo(monoteismo) , ha assunto così tanta importanza, la religione è diventata un’agente discriminatorio. Postulato=Principio indimostrato la cui validità si ammette a priori per evidenza o convenzione allo scopo di fornire la spiegazione di determinati fatti o di costruire una teoria. Dogma= Principio che si accoglie per vero o per giusto, senza esame critico o discussione La ragione differisce l’uomo dagli altri esseri, nella guerra di tutti contro tutti si soccombe, quindi essendo consapevoli che i propri bisogni personali prevaricherebbero quelli degli altri, gli uomini si uniscono in società e si danno delle regole. 12 persone si riuniscono in una stamperia inglese e cambiano le sorti degli schiavi, lottando contro la tratta degli schiavi, provano a cambiare una piccola parte della schiavitù la tratta in 20 anni hanno cambiato i sentimenti nei confronti della schiavitù. I diritti nascono e si muovono in strade imperscrutabili La battaglia per la libertà dei congolesi contro Leopoldo II la Kodak fa una macchina fotografica a basso costo di cui si possono dotare i missionari, questo permette di modificare la sensibilità dell’opinione pubblica, Mark Waine soliloquio di Leopoldo Usando la terminologia oggi corrente, secondo cui all'universo della natura si contrappone l'universo della cultura, la distinzione tra le due specie di diritto si risolve nella distinzione fra il diritto che appartiene all'universo della natura e il diritto, chiamato in seguito diritto positivo, che appartiene all'universo della cultura. “i diritti delle donne sono diritti umani” con questa frase, inserita nella Dichiarazione delle nazioni unite di Pechino del 1995 si traccia una linea in un percorso durato secoli, che va dall’esclusione delle donne dai diritti umani alla loro successiva e lenta inclusione.

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Ma cosa sono i diritti, come sono nati? I diritti si sono manifestati, nel corso della storia come espressioni di bisogni socialmente diffusi, che sono stati recepiti dall’o.g. a seguito di lotte o rivendicazioni più o meno violente. Infatti solitamente un diritto giuridico è il riconoscimento di un diritto morale che ne costituisce l’origine e il fondamento, così da dotarlo di garanzie giuridiche e farne derivare obblighi giuridici. Ciò ha riguardato in special modo l’Occidente. Infatti fino ad almeno la metà del Novecento i diritti sono stati prodotto tipico della cultura e della storia europea. Negli ultimi decenni si è assistito ad una grande discussione sui diritti, sulla loro estensione e su potenziali nuovi diritti. Rimane però una forte confusione, soprattutto sotto il punto di vista giuridico, della indeterminatezza linguistica di alcuni termini, tra i quali diritti: • Prima fondamentale distinzione circa il termine diritto è quella fra diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo. Il senso oggettivo (in inglese right) è la norma o l’insieme di queste. Il senso soggettivo invece indica una pretesa di qualcuno rispetto a qualcosa, genericamente però è una pretesa basata su un sistema di norme(ordinamenti giuridici). • Hohfeld nel XXº distinse il termine diritto in quattro situazioni giuridiche elementari: a) Pretesa, ossia capacità giuridica di esigere qualcosa da qualcuno b) Libertà, possibilità per il soggetto di fare o meno qualcosa c) Potere, capacità di creare obblighi e diritti in capo a terzi d) Immunità, assenza di soggezione ad un potere Hohfeld faceva riferimento a “diritto” in senso giuridico o morale, concetti distinti ma correlati. Il diritto giuridico riconosce il diritto morale. • Guastini si sofferma sulla differenza fra i veri diritti e i diritti di carta. Per essere veri i diritti devono corrispondere a tre caratteristiche: a) Essere suscettibili di tutela delle leggi dello stato. b) Poter essere esercitati o rivendicati contro un determinato soggetto c) Contenuto costituito da un obbligo non meno determinato del soggetto Molto spesso nel linguaggio giuridico, filosofico e sociologico, ci si riferisce al concetto di diritti intendendo i diritti soggettivi, tra questi si differenziano i diritti che hanno obblighi di astensione e diritti che sono obblighi verso terzi. Altra distinzione fondamentale è quella dei diritti soggettivi privati, che concernono rapporti tra privati e vengono normati da norme di diritto privato; e diritti soggettivi pubblici, che sono i rapporti delle persone con lo stato, noti anche col nome di diritti pubblici soggettivi o diritti umani: spesso definiti come quei diritti riconosciuti a tutte le persone da ordinamenti nazionali e sovranazionali o come quei diritti propri delle persone in quanto tali. Tali diritti sono distinti dai diritti del cittadino, legati all’appartenenza ad una comunità politica. A fondamento dei diritti umani c’è la convinzione, maturata nel corso del tempo, che esistano beni come la libertà o l’integrità fisica che spettano alla persona a prescindere della loro volontà. Una interessante classificazione dei diritti è questa: • I diritti civili sono identificati come diritti di prima generazione • I diritti politici sono i diritti di seconda generazione • I diritti economici e sociali sono quelli di terza generazione • Infine, nel corso del Novecento si sono diffusi i diritti di quarta generazione: categoria ancora indefinita, che riguarda in particolar modo anche diritti collegati alla bioetica.

CAPITOLO I: CINQUECENTO E SEICENTO 1. Le origini dei diritti di libertà L’idea di diritto soggettivo ha una origine recente, infatti l’uso del termine ius come pretesa legittima in capo ad un singolo è propria dell’età moderna. Le prime rivendicazioni di diritti di libertà provengono da movimenti che si opponevano all’oppressione sovrana. Spesso rivendicando la libertà religiosa. Oggi questi diritti sono visti come un unicum, è bene però tenere a mente che ciascun diritto oggi ritenuto fondamentale ha una storia ed una genesi filosofica differente. Fondamentale fu la storia inglese, che attraverso la formalizzazione della prassi contro le pretese dei sovrani. Prima di vedere alcuni documenti fondamentali per la storia inglese è bene sottolineare che in epoca medievale le garanzie di tutele e libertà che si verranno ad enucleare non sono ancora definibili come ‘diritti umani’, in qual to latitano della portata universalistica, erano infatti riservati solo agli uomini liberi, ossia membri di aristocrazia, clero etc. Due esempi: • Nel 1215 e poi nel 1225 venne stipulata la Magna Charta Libertatum che contiene una dichiarazione di autonomia dell’individuo contro ingerenze del sovrano di turno. Contiene in maniera embrionale alcuni principi che verranno poi sviluppati dal diritto moderno. Ad esempio all’art. 4 prevedeva che ogni limitazione della libertà, anche se stabilita per legge, fosse nulla. • L’affermazione dei diritti dell’uomo però va di pari passo con l’affermazione della classe borghese. Nel 1689 viene emanato, dopo un periodo di lotte civili, il Bill of Rights, viene ad emergere il movimento democratico dei Levellers, ed ha luogo la so called Glorious Revolution. In questo documento di dispone che l’autorità sovrana non possa più sospendere le leggi e si proclamano come diritti la libertà di parola, di discussione e di religione. Importante sottolineare come anche questo documento si prefigura in perfetta continuazione con la tradizione delle conquiste dei secoli precedenti, e non va assolutamente considerato come un documento rivoluzionario, non ha pretese di universalità proclamando i diritti del soli inglesi. ➡ I diritti umani affondano dunque le loro radici in situazioni di resistenza al potere sovrano. È pos- sibile inoltre tracciare un progressivo percorso di ampliamento del numero di persone che rivendicano tali diritti.

2. L’idea di diritti naturali dell’uomo La nozione di diritti dell’uomo non ha mai variato il suo primo presupposto teorico: l’idea di eguaglianza naturale. Tale idea si afferma con la religione cristiana, secondo questa infatti essendo tutti gli uomini figli di Dio, essi sono anche tutti uguali fra loro, e sono dunque tutti destinatari della uguale dignità. L’idea di eguaglianza era alla base dei diritti naturali; non è un caso infatti che i diritti umani fanno la loro comparsa come diritti naturali. Il diritto naturale era spesso considerato come una sorta di metro per il diritto positivo, come una co- stante e potente fonte di legittimazione. Questo diritto affonda le sue radici nell’Etica Nicomachea di Aristotele, passando per il pensiero dei sofisti ed approdando a Roma sotto le veti dello ius gentium, il diritto comune a tutti i popoli. L’importanza del diritto naturale cresce col Medioevo e Rinascimento. Nel medioevo ci si con- centra soprattuto sul rapporto fra diritto naturale e positivo. In questo periodo il diritto naturale è ancora visto in senso soggettivo. La prima formulazione di diritti soggettivi si deve a Guglielmo di Ockham e successivamente a Francsco De Vitoria. Quest’ultimo si espresse sul dibattito sulla legittimità della conquista spagnola dell’America latina. Nella sua prima Relectio egli afferma che anche gli indigeni, in quanto esseri razionali, sono “veri do- mini” dunque titolari di diritti alla conservazione della loro terra e vita. Vediamo che l’uomo titolare di diritti non è più solo il cristiano europeo, ma comincia a diventare l’essere umano dotato di ragione, ovunque egli abiti. Questo cammino va di pari passo con due fenomeni: in primis lo stretto collegamento fra origine e prima affermazione dei diritti in Europa con la storia della religione; e anche alla progressiva nascita del giusnaturalismo moderno, cioè quella corrente giusnaturalistica che cercava di svincolarsi dal fondamento divino e fortemente connesso al razionalismo.

L’idea di diritto soggettivo si deve a quello che è considerato il fondatore del diritto naturale moderno, Ugo Grozio. Egli definisce il diritto naturale come un “complesso di norme che l’uomo riesce a scoprire mediante la ragione”; norme che sono valide sempre e di per se stesse, cioè hanno una validità indipendente anche dalla volontà divina. Nei secoli XVII E XVIII si diffonderanno le cattedre di diritto naturale, a sedere su una di queste sarà Pufendorf, che partendo dalla concezione di tutti gli uomini come essere liberi dotati di capacità di scelta e giudizio, ne deriva una uguaglianza sostanziale di tutti gli uomini.

3.

Le teorie contrattualistiche e la funzione politica dei diritti

Si sviluppa nel settecento una serie di teorie contrattualistiche, che riprenderanno le precedenti teorie del diritto naturale. I due pilastri di questo periodo saranno Hobbes e Locke. Era inoltre tramontata l’idea medievale di un fondamento divino del potere e le teorie contrattualistiche, che si sviluppano per una duplice esigenza: • Dare legittimazione all’autorità politica che si andava a sostituire alla carica divina/papale • Dare agli individui tutele nei confronti del potere dei sovrani La tendenza dei contrattualisti di legittimare la concentrazione dei poteri nel sovrano raggiunge il suo apice nel Leviatano di Hobbes, testo che filosoficamente segna la fondazione dello Stato moderno. Secondo Hobbes gli uomini nello stato di natura erano dotati di illimitata libertà, ma ciò dava vita ad uno stato di Bellum omnium contra omnes. Così gli uomini per uscire da questo stato decidono di stringere un patto che è al con- tempo una unione tra loro ed un assoggettamento al sovrano al quale trasferiscono tutti loro piccoli poteri. Nel- l’opera di Hobbes si trova una chiara definizione di diritto soggettivo: considerandoli come elementi costituivi di una sfera individuale di libertà che si contrappone alla sfera di coercizione esercitata dalla legge. Opposta alla visione di Hobbes c’è quella di Locke, teorico del liberalismo, nella sua opera i diritti di libertà, proprietà, sicurezza e resistenza sono il perno del rapporto fra governanti e governati. La sua opera più importante è il Secondo trattato sul governo. Scrive anche che lo stato di natura era uno stato di perfetta libertà di azione e reazione e di possesso di beni. Per Locke il potere politico nasce quando gli uomini rinunciano al farsi giustizia da soli e delegano aduna autorità il compito di proteggerli, attraverso la fissazione e l’attuazione di norme universali valide per tutti. Per Locke il passaggio dallo stato di natura a quello civile avviene in due momenti: il primo, pactum unionis che è un patto di associazione; il secondo, il pactum subiectionis che si instaura fra popolo e sovrano. Fondamentale sarà la teorizzazione del diritto di resistenza, in quanto Locke si chiede chi giudicherà e si opporrà al sovrano se dovesse agire in contrasto al mandato ricevuto, egli risponde il popolo, che diverrà giudice. Inoltre Locke pone la libertà personale come presupposto per tutti gli altri diritti, ma non è però disponibile. ➡ Lo Stato dunque sorge per difendere i diritti dell’uomo che costituiscono insieme la ragione ed il limite ultimo del suo potere legittimo. ➡ I diritti sono diritti naturali in quanto appartengono all’uomo naturaliter, cioè prima della nascita di una società e prima della formazione del potere politico stesso.

4.

Dal dominium come diritto soggettivo al diritto di proprietà

Nel XVI l’idea di proprietà era intesa come potere di disposizione esclusiva. Inoltre lo schema logico- concettuale che si applicava anche alle altre libertà. L’uomo è visto come libero in quanto proprietario di se stesso e dei suoi beni e del suo corpo. La costruzione del diritto di proprietà come disposizione esclusiva dei beni si realizza attraverso un per- corso secolare, che si concentrerà durante la nascita e l’affermazione della borghesia imprenditoriale. Durante il Medioevo invece ci furono molte discussione, perché i beni terreni erano considerati dalla dot- trina Cristina come appartenenti per diritto naturale a tutta l’umanità. Il diritto di proprietà sarà però un portato fondante e fondamentale dello Stato civile, diritto fondato, regolato e garantito dal sovrano.

Nei lavori di Locke la proprietà è considerata addirittura quale diritto naturale per eccellenza e sua tutele è affidata alla autorità politica. Inoltre mette in diretta relazione la proprietà con il lavoro, ciò rappresenta un cambiamento radicale rispetto ad un ordine sociale che considerata disgiunti lavoratore e proprietario. L’uomo dunque ha un diritto naturale non soltanto sulla propria vita, ma anche su ciò che le sue mani producono, sul suo lavoro e i suoi frutti.

Per Locke in un secondo momento della storia dell’umanità, attraverso un tacito consenso, si introdurrà la possibilità di poster la terra in modo diseguale e di accumulare beni e di scambiarli in oro o argento. Questo è il passaggio che introduce nella società la diseguaglianza. Invece nel periodo della nascita dello Stato moderno si consolida il principio secondo il quale “la tutela dei diritti è piena in ambito economico, tanto che si costruisce la proprietà come un potere assoluto destinato a limitare l’altro assoluto, il potere sovrano” così Rodotà.

5. Il titolare di diritti: razionale, autonomo, responsabile, proprietario e maschio La formulazione dell’idea dei diritti dell’uomo è strettamente collegata alla rivoluzione copernicana che nella storia ha portato l’individuo al centro del mondo e lo ha fatto diventare l’interlocutore col potere politico di turno. Inoltre l’individualismo che si sviluppando mettendo al centro il contratto sociale, ma questo contratto sociale è la manifestazione dell’autonomia individuale, che presuppone un individuo libero, capace di giudicare il bene ed il male e con una adeguata capacità economica. Il titolare dei diritti è dunque il dominus, soggetto autonomo, padrone di sé, che può scegliere liberamente e rispondere delle proprie scelte, è dunque capace di calcolare il proprio interesse. I caratteri antropologici del titolare dei diritti sono dunque direttamente proiettati all’esclusione della donna dai diritti, fattore che si protrarrà negli ordinamenti europei per quasi due secoli. Questo perché la donna non è razionale, è vista più come un essere istintivo, inaffidabile. Ma soprattutto ella non è autonoma, né moralmente né culturalmente, e né soprattutto economicamente. Sono quasi in toto dipendenti da altri soggetti maschili, padri, fratelli, mariti. Una persona non razionale non può essere pienamente responsabile, anche negli ordinamenti la responsabilità delle donne era limitata.

CAPITOLO II: IL SETTECENTO Fondamentale sarà nel Settecento il diffondersi della cultura illuminista, i filosofi di questa corrente si caratterizzano per la ricerca del riscontro fra posizioni filosofiche teoriche e la loro applicazione concreta nella politica e nella società; si propongono come interpreti e divulgatori di un nuovo corso della storia dell’umanità. Figura eminente di questo periodo è Immanuel Kant: “l’illuminismo è l’uscita dell’uomo…” La conquista dei diritti diventa il tramite per l’abolizione di vecchi privilegi, di un riscatto economico e sociale da parte di una fetta di popolazione sempre maggiore. Centrale sarà la libertà religiosa, legata alle lotte dei movimenti protestanti, e che troverà terreno fertile nella cultura illuminista della tolleranza. Troverà sua massima espressione nel Trattato sulla tolleranza di Voltaire in cui si esprime in difesa del principio di neutralità dello Stato nei credi e nelle questioni religiose. Questo processo coincide con un fenomeno visibile nella Francia di questo periodo: qui l’idea di libertà era strettamente collegata alla limitazione dei poteri della Chiesa cattolica e alle lotte del popolo francese con- tro le manifestazioni oppressive del clero. Tutti gli sconvolgimenti che caratterizzeranno il Settecento europeo scaturiscono, e approderanno, da un unico punto: la libertà di coscienza, intesa come facoltà di esercitare una scelta non per forza fondata sulla fede, ma sulla ragione e sulla propria volontà, una scelta che fosse autonoma e razionale. Tutte le correnti illuministiche saranno accomunate dalla volontà di trasformare l’ordine sociale ed abolire i privilegi e creare un ordinamento basato su regole egualitarie, su queste premesse si inasterà l’arte della buona legislazione, i cui primi requisiti sono ...


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