Diritto privato e della comunicazione mirzia bianca PDF

Title Diritto privato e della comunicazione mirzia bianca
Author Antonio Di Paolo
Course Diritto privato
Institution Sapienza - Università di Roma
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Diritto = complesso di regole e principi che vengono dettati da ciascun ordinamento (cioè stato o più paesi).  Pubblico: regola i rapporti tra cittadino e stato o tra le istituzioni di uno stato  Privato: regola i rapporti tra i privati (soggetti o enti es: associazioni private)  garantisce le pretese di un soggetto, risolve conflitti d’interesse.  Penale: regola l’ordine pubblico + tutela il privato (es: soggetto). La vita sociale presenta la sottoposizione a norme giuridiche e la tendenza ad associarsi.  Diritto in senso oggettivo = norma giuridica. I rapporti tra uomo e uomo sono garantiti da norme sociali (religiose, morali), di cui le società ne garantisce il rispetto, e norme giuridiche di cui la società garantisce l’osservanza mediante sanzioni. Nel diritto privato la funzione della sanzione è riparatoria, ripristinatoria.  Diritto in senso soggettivo = posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. Ordinamento = insieme delle norme giuridiche che governano una società. Organizzazione = ripartizione di funzioni tra i componenti o creazione di centri di potere ai quali si sottopone un gruppo. Singole organizzazioni formano varie istituzioni = gruppo sociale stabilmente organizzato. 1° istituzione  Stato (potere legislativo ed espressione dell’unità nazionale) Caratteri norma giuridica 1) Sanzionabilità: conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza della norma  ne consegue la privazione di un bene o di un effetto vantaggioso. - Sanzioni penali  punizione personale o patrimoniale - S. Esecutorie  attuano l’interesse leso dalla violazione della norma - S. Risarcitorie  risarcire il danno provocato “ - S. Invalidatorie  privano di efficacia l’atto compiuto Per il d. privato la funzione della sanzione è riparatoria, ripristinatoria. 2) Imperatività (requisito eventuale ma nel privato c’è anche la derog.): necessaria inderogabilità della norma  gli interessati non possono sostituirla con altre norme perché si ritiene che non siano in grado di decidere del loro interesse o perché si tratta di un interesse generale. Derogabilità: le norme possono essere sostituite da altre disposizioni  le parti si comportano in modo diverso dal legisltatore).

3) Generalità: la norma è rivolta ad una generalità di destinatari. 4) Astrattezza: la norma non deve rifarsi a un caso concreto ma deve essere elaborata sulla base di un ipotesi (fattispecie = situazione ipotetica).  La norma giuridica è contenuta in leggi o principi di carattere generale. La norma giuridica è composta da fattispecie + sanzione. La generalità è stata stabilita sulla base del principio di uguaglianza ma in realtà la norma giuridica è più precisa, tecnica e più ristretta.  Norma morale = esprime un dovere che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla convenienza e giudizio altrui. Alcuni doveri sono posti alla base dei rapporti di convivenza  i doveri designano la morale sociale (si distingue in buon costume e correttezza: preservare gli interessi altrui e tenere conto degli interessi altrui).  Principio giuridico ha carattere proclamativo e programmatico. Solitamente sono nella costituzione. 1° principio nella costituzione europea è la dignità umana (Trattato di Lisbona), essa precede il concetto di soggettività; mentre nella costituzione italiana ci si fa riferimento indirettamente (art. 27, 32, 36, 41, 42). DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Lo Stato è detentore supremo del potere autoritario ma ciò non contrasta col suo assoggettamento all’ordinamento internazionale  vincola lo Stato nei rapporti con altri enti internazionali ma non vincola anche i cittadini (sono soggetti alle norme dell’ordinamento statale). Il diritto internazionale non può influire sui rapporti tra cittadino e stato a meno che non si faccia una legge. Unica eccezione è il diritto dell’unione europea cioè il complesso di norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’UE  il diritto comunitario è vigente all’interno dell’ordinamento statale senza che occorra applicare una legge, si applica automaticamente. Il diritto comunitario è perciò il sistema normativo di un autorità sovrannazionale concorrente con quella dello Stato  parzialmente integrato poiché i cittadini sono assoggettati all’ordinamento comunitario. Il d. comunitario può operare ugualmente alle norme giuridiche statali  incide anche sui rapporti giuridici privatistici. La partecipazione all’ordinamento dell’Ue ha rappresentato una parziale rinuncia alla sovranità dello Stato  formalmente la rinuncia si trova all’art. 11 Cost.

Il d. dell’UE ha origine nel Trattato di Roma (1957) per realizzare l’unità economica di un primo nucleo di stati in vista di una più stretta relazione politica (furono create la CEE, EURATOM, CECA  crearono MEC. Successivamente si arrivò alla creazione di un ordinamento politico europeo sovrannazionale. Trattato di Maastricht (1992): nasce l'Unione Europea che sostituì il precedente nome Comunità Economica Europea (MEC). Trattato di Lisbona (2007): -

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viene rafforzato il Parlamento europeo e istituito il Presidente del Consiglio europeo viene data la possibilità di uscire dall’UE Viene data grande importanza ai diritti fondamentali dell’uomo (art.6)  Viene introdotta formalmente la Carta di Nizza (=carta dei diritti fondamentali che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati). L’UE aderisce alla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) I diritti fondamentali fanno parte del diritto dell’UE in quanto principi generali

Istituzioni dell’UE 1) Parlamento Europeo  funzioni promozionali e consultive 2) Consiglio dell’UE  organo decisionale composto dai rappresentanti degli stati membri eletti dal popolo. Diverso dal Consiglio europeo  composto dai capi del governo degli stati membri (Renzi): dettano la politica estera e la sicurezza comune. 3) Commissione europea  promuove l’interesse generale dell’UE e l’attività legislativa. 4) Corte di giustizia dell’UE (Lussemburgo)  pronuncia: - Sull’interpretazione del diritto dell’Ue su richiesta dei giudici internazionali - Sull’inadempimento dell’applicazione delle norme (direttive, regolamenti) da parte degli Stati - Sull’inadempimento dei Trattati e Carta di Nizza (carta dei diritti fondamentali dell’UE). Diverso dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU sede a Strasburgo, fondata a Roma nel 1950)  è a salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La CEDU non ha ancora valore giuridico di Trattato europeo poiché la procedura tratta dall’ art.6 è ancora in fase di ultimazione: - Le norme non sono direttamente applicabili negli ordinamenti degli stati membri

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Non è possibile la disapplicazione diretta della norma interna che è in contrasto con una norma della CEDU  il giudice nazionale (di merito), per disapplicarla, deve sollevare una questione di legittimità costituzionale (art. 117) dinnanzi alla Corte costituzionale: quindi la norma interna si pone prima in contrasto con l’art.117 e poi indirettamente con la norma CEDU. 5) Corte dei Conti.

Fonti formali del diritto Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche.  Fonti fatto: un diritto non scritto ma determinato da un fatto sociale o naturale (es. la consuetudine). o Ha elemento oggettivo: la ripetitività del comportamento nel tempo o Ha elemento soggettivo: la convinzione di un gruppo di persone che quel comportamento sia obbligatorio, vincolante  rispettano il comportamento come se fosse una norma giuridica.  Fonti atto: (diritto scritto) gli atti normativi posti in essere da enti pubblici o organi a cui l’ordinamento attribuisce il potere normativo. Le fonti si distinguono in diverse categorie che hanno differente efficacia in quanto le une prevalgono sulle altre  l’ordine delle categorie normative secondo la loro prevalenza costituisce la gerarchia delle fonti (contenuta nelle disposizioni preliminari art.1). 1) Costituzione (emanata nel 1947)  prevale su tutte le norme giuridiche.  La Costituzione enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce l’organizzazione e la funzione dei pubblici poteri.  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali (art. 117)  la Corte costituzionale garantisce la legittimità costituzionale (art. 134 Cost.) della legge QUANDO la questione le è data dal giudice ordinario o da altri organi pubblici competenti. La decisione della Corte che dichiara l’illegittimità della legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.  I principi della Costituzione rispettano i diritti di libertà (del pensiero, religione, associazione) e i diritti di solidarietà sociale (all’eguaglianza, al lavoro)  questi principi hanno grande importanza nel diritto privato poiché si pongono alla base della disciplina dei rapporti della vita di

relazione e affermano le garanzie essenziali della persona nei confronti del potere pubblico e nei confronti dei consociati.  1) Costituzione + leggi di revisione  art. 138 le norme costituzionali possono essere modificate sulla base di questa legge = deve essere voluto dai 2/3 del Parlamento alla 1° votazione, alla 2° votazione dalla maggioranza assoluta). La Costituzione vieta di modificare l’art. 139 cioè di eliminare la forma Repubblicana. 2) Diritto europeo  nell’UE la giurisprudenza è fonte del diritto. Fonti dell’UE:  Trattati dell’UE e sul funzionamento dell’UE  Regolamenti = insieme di leggi i cui destinatari sono i cittadini (regolano i rapporti intersoggettivi dei cittadini europei) direttamente applicabili all’interno degli Stati membri  i regolamenti comunitari sono diritto vigente nell’ordinamento dello Stato membro (che quindi si integra parzialmente all’ordinamento comunitario e i cittadini ne sono assoggettati).  I regolamenti sono norme giuridiche che non possono essere modificate dalla legge statale (prevalgono su questa).  I regolamenti non possono prevalere sulla nostra Costituzione, in caso di contrasto vengono disapplicati. Nella gerarchia sono in posizione paritaria alla Costituzione.  Direttive = leggi i cui destinatari sono gli Stati membri, che sono vincolati a realizzare determinati risultati attraverso le forme e i mezzi scelti dallo Stato  le direttive stabiliscono il fine ma la forma del fine è rimessa alla volontà dello Stato.  Le direttive non hanno efficacia normativa nei rapporti tra privati; hanno efficacia normativa nei rapporti tra privati e Stato  possono costituire obblighi dell’ente pubblico nei confronti del cittadino  La mancata attuazione della direttiva obbliga lo Stato ad un risarcimento  per evitare l’inadempimento viene utilizzata la legge comunitaria, con la quale il Parlamento delega al Governo l’emanazione dei decreti per l’attuazione di un certo numero di direttive che hanno una scadenza.  Alcune direttive (self-executive) subito applicate dallo Stato. 3) Legge ordinaria = tutte le leggi non costituzionali  legge dello Stato emanata dal Parlamento (50+1).  Codice: è una legge che disciplina organicamente un intera materia.  Il codice civile vigente è stato emanato nel 1942 sotto il fascismo da cui vennero eliminate le norme relative alle corporazioni, le

norme anticostituzionali e legate all’ideologia fascista  è stato mantenuta la struttura fondamentale perché di matrice liberale.  (Si sviluppò alla fine del sec. XVIII per ridurre la complessità e oscurità del diritto vigente a quell’epoca, introducendo un insieme di norme scritte facilmente comprensibili e applicabili. Con l’unificazione del Regno d’Italia venne emanato nel 1865 un codice civile che restò in vigore fino al 1942. Insieme ad esso fu emanato il codice di commercio del 1865 sostituito da un altro nel 1882). Attualmente sono vigenti il codice civile e il codice della navigazione del 1942, il codice di procedura civile del 1940, codice penale del 1930 e di procedura penale del 1989.  Il codice civile è emanato sulla base del 1° codice civile del 1865 e del codice del commercio del 1842  in essi prevaleva la materia dei beni (era un economia basata sull’agricoltura e quindi proprietà terriere).Ora il codice si basa sul contratto e sull’impresa (sviluppo della borghesia e delle classi commerciali).  Il codice civile è formato da 2969 articoli e si divide in 6 libri preceduti da un gruppo di disposizioni preliminari sulla legge. 1° libro = “persone e famiglia” tratta la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e filiazione. 2° libro = “successioni” tratta le successioni a causa di morte (testamenti) e donazioni. 3° libro = “proprietà” tratta la disciplina dei beni, diritti reali, godimento, possesso. 4° libro = “obbligazioni” tratta la disciplina dei contratti e di altri fatti produttivi di obbligazioni (illeciti). 5° libro = “lavoro” norme sui rapporto di lavoro, impresa e società. 6° libro = “tutela dei diritti” trovano disciplina istituti attinenti alle prove, garanzie del credito, esecuzione forzata.  Leggi speciali: tutte le leggi che non vengono regolate dal codice civile: ha introdotto nuovi istituiti come la privacy. (codice e leggi sono elaborati dal governo e controllati dal Parlamento). Testi unici: raccolte di norme vigenti che vengono coordinate da organi pubblici, poiché non sempre la legge successiva abroga la legge precedente e risulta difficile stabilire quale legge resta in vigore  se emanati nell’esercizio del potere legislativo costituisce una nuova legge e le norme anteriori non contenute vengono abrogate; se

emanati nell’esercizio del potere regolamentare le norme vigenti restano in vigore. I testi unici non vanno confusi con le raccolte private (disposizioni legislative compilate da privati per comodità di consultazione, es: codice del lavoro). Nel 2001 è stato modificato l’art. 117 della Costituzione creando un elenco delle materie esclusivamente di competenza dello Stato: ordinamento civile, penale, giurisdizione, norme processuali, tutela dell’ambiente, ecosistema, beni culturali. Le leggi regionali hanno valore nelle materie non riservate allo Stato e nelle materie di legislazione concorrente  la potestà delle Regioni è comunque subordinata ai principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost). 4) Regolamenti = precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici.  Regolamenti indipendenti: sono adottati autonomamente dal Governo per



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regolamentare materie autonome, che non sono disciplinate da una fonte primaria. Regolamenti esecutivi: predispongono gli strumenti più opportuni per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni di legge; assolvono l'importante funzione di precisare e integrare le norme predisposte dalla legge. (leggi dello stato e regionali) Regolamenti del governo (ente per la privacy, banca d’Italia) Se un regolamento è in contrasto con la legge deve essere disapplicato. Si parla però di fenomeno di delegificazione con i regolamenti delegati = Tale processo è garantito da una legge avente contenuto autorizzato del Parlamento che permette di disciplinare con regolamento un oggetto già regolato da legge. La legge di autorizzazione fornisce l'abrogazione della normativa vigente con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare i rapporti di lavoro della categoria (vedi libro).

5) Usi o consuetudini = sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme giuridiche vincolanti  sono considerate dalla società norme sanzionabili che regolano i rapporti tra consociati!  Usi normativi: (vedi sopra)  sono fonte formale delle norme giuridiche dell’ordinamento quando la materia in questione non è regolata da leggi.*

 Composti da un elemento obbiettivo = costante e uniforme ripetizione nel tempo di un determinato comportamento da parte della generalità dei consociati  Ed un elemento soggettivo = il convincimento che il comportamento sia vincolato giuridicamente *Se invece si tratta di materie regolate da leggi la consuetudine ha efficacia limitata perché può essere applicata ad una materia solo se richiamata dalle norme di essa; chi invoca l’applicazione della consuetudine deve provarne l’esistenza  le prove degli usi sono date nelle raccolte pubblicate dalla Camera del commercio.  Usi negoziali: clausole usualmente inserite nei contratti  si presume che siano volute dalle parti e NON SONO FONTI DEL DIRITTO  non possono mai derogare alle norme. La giurisprudenza:  In senso oggettivo = complesso delle decisioni che vengono ammesse dagli organi giudicanti  In senso soggettivo = complesso di organi giudicanti (magistratura, giudici) Nei paesi di Common Low la g. è fonte del diritto. Nei paesi di Civil Low la g. non è fonte formale del diritto ma lo orienta, concorre alla sua formazione  ciò spiega perché il potere giudiziario è distinto dal potere legislativo. Nel nostro ordinamento il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre sentenze quando emette un giudizio, ma nella realtà le sentenze tendono a formare orientamenti costanti a cui il giudice si adegua (soprattutto se provengono dalla Corte di Cassazione). Gli orientamenti giurisprudenziali si desumono dalle massime = principio applicato dalla sentenza  dovrebbero enunciare o specificare le norme vigenti ma in realtà esprimono l’interpretazione che il giudice fa della legge. Il fatto che la giurisprudenza concorre alla formazione del diritto viene riconosciuto nel principio di effettività. In base ad esso la norma è regolatrice dei rapporti sociali solo se la società la accetta e la applica. La giurisprudenza concorre a formare il diritto perché: le massime giurisprudenziali  diventano orientamenti consolidati  danno alla norma un significato che viene recepito nel tessuto sociale. Il principio di effettività è applicato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che assume come oggetto del giudizio le leggi nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza (“diritto vivente”).

6) L’equità è la giustizia del caso concreto (art.114 c.p.c)

Si è discusso se l’equità potesse rientrare nelle fonti formali del diritto e si è concluso che non lo è poiché non è una norma ma un criterio di soluzione della lite. L’equità assolve la funzione di criterio di valutazione (tiene conto di tutte le esigenze rilevanti delle parti) e di criterio di soluzione della controversia. Solitamente le controversie sono risolte applicando una norma giuridica. Nel caso in cui le parti facciano una concorde richiesta il giudice può giudicare secondo equità. Nel caso in cui la causa è ritenuta inferiore ad un certo valore il giudice di pace può giudicare secondo equità. Interpretazione della legge L’int. della legge è l’atto che ne determina il significato o proprio il significato attribuito alla legge. Si riferiscono al significato della legge gli art. 12-14 delle disposizioni preliminari al codice civile. L’interpretazione vincolante si riscontra nell’interpretazione autentica = interpretazione fissata da un altra legge detta interpretativa. L’interpretazione non è vincolante ma solo l’ipotesi dell’interpretazione autentica è vincolante. L’interpretazione autentica proviene dallo stesso autore della norma che ha un oscuro significato  l’autore emana una norma interpretativa la quale attribuisce il vero significato alla norma interpretata.  Interpretazione letterale: impone di attribuire alla legge il significato proprio delle parole secondo la loro connessione  bisogna considerare le parole non isolatamente ma nel complesso del discorso. L’interpretazione letterale è solo il primo momento dell’atto interpretativo che si completa con la ricerca della ragione della norma.  Interpretazione funzionale: bisogna ricercare l’intento obbiettivo del legislatore = scopo alla quale la legge è funzionalizzata e che ne costituisce la ragione  tiene conto della ratio l’int. funzionale = ha riguardo alla ratio della norma, cioè all’interesse specifico tutelato dalla norma. Int. restrittiva = attribuisce alla norma un significato meno ampio di quello che risult...


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