Schema diritti della personalità, diritto privato I PDF

Title Schema diritti della personalità, diritto privato I
Author SOFIA NUZZO
Course Istituzioni DI Diritto Privato
Institution Università del Salento
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Summary

Schema diritti della personalità, diritto privato I (Prof. Greco)...


Description

I diritti della personalità I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti aventi come oggetto principale gli aspetti essenziali della personalità umana. Questi diritti:



non hanno carattere patrimoniale, non hanno un valore economico e/o di scambio



sono inalienabili, non possono essere trasmessi ad altri, (salvo alcuni casi, es. venedere la propria immagine a scopi pubblicitari o per una campagna)



sono intrasmissibili, non possono essere trasmessi in eredità

sono irrinunciabili, nessuno può rinunciare a tali diritti, tutti ne sono titolari



sono imprescrittibili. non si estinguono per mancato uso o per mancata difesa

Caratteristiche generali:



essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale

 

assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes non patrimoniali: non sono valutabili economicamente personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad



inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono

della persona 

essa in maniera inscindibile

  

essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso e non possono essere oggetto di usucapione originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento

Esaminiamo i vari diritti della personalità previsti dal nostro ordinamento giuridico:



IL DIRITTO ALLA VITA: è da intendersi sia sotto l’aspetto biologico, sia sotto quello sociale ed economico. In sede penale è tutelato con la punizione dell’omicidio e delle lesioni personali), in sede civile col risarcimento del danno conseguente alla lesione di tale diritto/bene. Interpretato alla luce degli artt. 32 e 3 Cost. , tale diritto ricomprenderebbe anche il divieto delle autolesioni e del suicidio.



IL DIRITTO ALL’INTEGRITÀ FISICA: è tutelato principalmente dall’art. 5 c.c., il quale vieta qualsiasi atto di disposizione del proprio corpo, che possa cagionare una diminuzione permanete dell’integrità fisica, o che sia contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume. Deroghe all’art. 5 c.c. sono state introdotte con riguardo al trapianto di rene e di parte di fegato fra viventi, nonché alle donazioni di sangue. Una derivazione di tale diritto è quello del riconoscimento del proprio sesso. Con la legge 14.4.1982, n. 164 è stata concessa ai tribunali la possibilità di autorizzare con sentenza i trattamenti medicochirurgici necessari al mutamento del proprio sesso, al fine di adeguare il fisico ed i caratteri sessuali alla psiche e alle inclinazioni del soggetto. Da tale situazione, secondo dottrina e giurisprudenza, è sorto il DIRITTO ALL’IDENTITÀ sessuale, inteso come diritto ad apparire esternamente in relazione alla realtà della propria psiche.



IL DIRITTO ALL’ONERE, AL DECORO E ALL’INTEGRITÀ MORALE: tutela il sentimento del valore sociale attribuito dall’individuo a se stesso (onore), valore della dignità e del senso esteriore (decoro), nonché la stima di cui l’individuo gode presso la collettività (reputazione). Questo diritto è protetto in sede penale (con la punizione di reati quali l’ingiuria e la diffamazione) ed in sede civile (con il risarcimento del danno e l’eventuale pubblicazione della smentita).



IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE: consiste nel diritto alla fedele rappresentazione dell’immagine di una persona nella vita sociale, proteggendola da distorsioni che possano alterarla o screditarla. Il diritto al nome (così come lo pseudonimo, una volta che abbia acquisito la stessa importanza del nome), quale specificazione del diritto all’identità personale, è tutelato perché segno legale distintivo della persona. Si compone di prenome (appellativo individuale) e di cognome, che denota l’appartenenza ad una determinata famiglia. Il prenome è liberamente scelto dai genitori, il cognome, in via generale, è quello paterno. A norma della XIV disp. trans. Cost., i titoli nobiliari non sono riconosciuti ed i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28.10.1922 sono considerati come facenti parte del nome.

Il diritto al nome è tutelato con due azioni inibitorie (volte, cioè, alla cessazione di determinato fatto): o l’azione di reclamo, quando si contesta il legittimo uso del nome; o l’azione di usurpazione, quando si contende sull’illegittimo uso del proprio nome, fatto da altri. 

IL DIRITTO ALL’IMMAGINE: tutela l’esposizione e la pubblicazione della propria immagine (fotografia, ritratto, caricatura). Tranne i casi di notorietà, necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali, l’art. 10 c.c., esige il previo consenso dell’interessato per la diffusione della sua immagine. Il rimedio contro un possibile abuso è un’azione inibitoria che lo faccia cessare ed un eventuale risarcimento del danno.



IL DIRITTO ALLA SALUTE: è riconosciuto dall’art. 32 Cost., che lo definisce diritto fondamentale dell’individuo, ma anche interesse della collettività. Il diritto alla salute racchiude quello all’integrità fisica, ma va oltre, fino a ricomprendere il diritto all’assistenza sanitaria.

IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: inteso come il diritto ad essere lasciati soli e all’intimità della vita privata o familiare, sebbene garantito dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, non è espressamente previsto nel codice civile: tuttavia può ricavarsi frammentariamente dalle norme che tutelano il diritto all’immagine, il diritto d’autore e l’inviolabilità dei segreti. La dottrina più accreditata ritiene preferibile delimitarne l’ambito in via residuale (o negativa, piuttosto che positiva), reputandolo operante quando una situazione meritevole di tutela non sia già protetta. Limiti alla riservatezza si rinvengono, secondo la Corte di Cassazione, ne seguenti casi: interesse della Pubblica Amministrazione; diritto di cronaca; consenso dell’interessato; notorietà della persona (sempre chè la notizia diffusa sia accomnata dall’utilità sociale della diffusione stessa; da veridicità e da una forma civile di esposizione) 

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 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: l diritto alla riservatezza è stato tutelato (dalla legge 31.12.1996, n. 675) anche dal punto di vista del trattamento dei dati personali, prevedendo l’obbligatorio previo consenso scritto dell’interessato al trattamento dei suoi dati, nonché la comunicazione al Garante per la tutela dei dati personali (autorità amministrativa creata al fine di esercitare un controllo), dell’intenzione del trattamento....


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