5. Diritti Assoluti - appunti di diritto privato 1 PDF

Title 5. Diritti Assoluti - appunti di diritto privato 1
Author Veronica Minciaroni
Course Diritto privato 1
Institution Università degli Studi di Macerata
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appunti di diritto privato 1...


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DIRITTI ASSOLUTI (cap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) Rientrano in questa categoria i diritti della personalità e i diritti reali. “Assoluti” perché possono farsi valere erga omnes  questa è la prima differenza con i diritti relativi. Un’altra è che quelli assoluti per la loro soddisfazione non c’è bisogno di collaborazione altrui, si realizza direttamente dal titolare.

A) DIRITTI DELLA PERSONALITA’ Diritti che tutelano l’individuo nei suoi beni fondamentali (es. vita). Si acquistano direttamente alla nascita. La Costituzione nell’articolo 2 utilizza il termine “riconosce” proprio per sottolineare che non è l’ordinamento che li concede. I caratteri principali di questi diritti sono: • assolutezza • indisponibilità (cioè il titolare può solo goderne, non può “disporne” quindi non può trasferirli) • imprescrittibilità (non si estinguono per effetto del mancato esercizio) Diritto alla vita: Tutela il bene dell’esistenza individuale ed è il primo e fondamentale tra i diritti. È assoluto e indefettibile in quanto non esiste più la pena di morte. Nel momento in cui viene violato, la reazione viene affidata anzitutto alle sanzioni penali che puniscono l’omicidio e per quanto riguarda la tutela civile il risarcimento si trasmette agli eredi. Integrità psico-fisica: Tutela il bene dell’incolumità personale, ovvero salute fisica e psichica. È un diritto indisponibile in quanto nemmeno il soggetto stesso può ledere la propria integrità o autorizzare che qualcun altro lo faccia. Questo però non significa che siano illeciti i comportamenti semplicemente omissivi: infatti non esiste un obbligo di curare sé stessi, ci si può rifiutare. Tuttavia la Costituzione impone un trattamento sanitario obbligatorio, ma solo se l’omissione di cure mette in pericolo la salute di altre persone. Integrità morale: Tutela i beni dell’onore, decoro e reputazione. La tutela è anzitutto di tipo penale, e costituiscono reato: - ingiuria, offesa all’onore e al decoro di persona presente - diffamazione, menomazione della reputazione altrui realizzata comunicando con gli altri. Identità personale: Copre vari aspetti della personalità: - diritto al nome come mezzo di identificazione personale; - diritto della personalità morale, ovvero il diritto di ciascuno di non vedere attribuirsi azioni o modi di essere non rispondenti al vero; - diritto all’identità sessuale, che si sostanzia nel diritto alla rettificazione delle risultanze anagrafiche quando il sesso indicato non corrisponde alla realtà. Intimità privata: Tutela il rispetto della propria vita privata e familiare, quindi l’interesse al riserbo contro l’altrui invadenza. Si articola in due aspetti: × diritto all’immagine (che tutela l’interesse all’uso esclusivo del proprio ritratto, vietando che venga pubblicato senza il consenso della persona. Analoga protezione è per la voce nei limiti in cui sia idonea ad identificare la persona); × diritto alla riservatezza, tutela l’interesse a mantenere riservati i fatti e le vicende della propria vita privata e familiare. 1

B) DIRITTI REALI Attribuiscono un potere diretto e immediato su una cosa e può farsi valere contro tutti. I caratteri principali sono: • immediatezza, ovvero che il rapporto tra la cosa e l’individuo è diretta • inerenza alla cosa, relazione tra il diritto e il bene  opponibilità erga omnes • elasticità, cioè idoneità del diritto ad espandersi su tutta la cosa quando accresce • tipicità, ovvero sono solo quelli previsti dalla legge (non è consentito creare nuove figure) I diritti reali si dividono in: a) proprietà (il diritto più ampio); b) diritti reali su cose altrui, ovvero diritti parziari che ha un soggetto su un bene altrui (rientrano in questa categoria anche i diritti di garanzia).

I BENI Sono ciò che arreca utilità all’uomo per soddisfare i bisogni. Il concetto giuridico invece stabilisce che sono “le cose che possono formare oggetto di diritti” e possono essere materiali o immateriali. → Non sono beni l’aria o la luce del sole in quanto sussistono illimitatamente e non possono essere oggetto di appropriazione esclusiva: vengono chiamate res communes omnium (cose comuni a tutti). Beni immobili = tutto ciò che è naturalmente o artificialmente ancorato al suolo Beni mobili = tutti gli altri → E’ una distinzione importante in quanto cambia il regime di circolazione, infatti: per i primi vige un sistema formale ed è necessario un atto pubblico e la scrittura negli appositi registri; per i secondi invece non è richiesta nessuna forma e si dividono in: - beni mobili registrati (ovvero quelli annotati comunque nei registri) - universalità di mobili (ovvero pluralità di cose che hanno una destinazione unitaria (es. biblioteca). Beni semplici = es. tavolo/animale Beni composti = derivano dall’unione materiale di più cose distinte (es. casa) Beni fungibili = quelli sostituibili con altri dello steso genere Beni infungibili = quelli che hanno caratteristiche proprie che li contraddistinguono (es. prodotti artigianali) Beni pubblici = ci sono due ipotesi: - in alcuni casi sono quei beni di proprietà di un ente pubblico - in altri casi hanno un regime speciale volto al perseguimento di fini pubblici Pertinenze = sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra (es. parcheggio di un edificio). Sono cose distinte, con una propria autonomia che accrescono l’utilità della cosa principale. La legge stabilisce che gli atti che hanno per oggetto la cosa principale compre anche le pertinenze, se non è disposto diversamente. Frutti = beni che provengono da un altro bene. Possono essere: - naturali, come ad esempio prodotti agricoli - civili, quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento di altri (es. interessi sul capitale)

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LA PROPRIETA’ È il primo e fondamentale dei diritti reali. L’articolo 832 del codice civile stabilisce che è: “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento”. • “Diritto di godere”, consiste nella facoltà di utilizzare il bene come ognuno vuole • “Diritto di disporre”, facoltà di alienare il bene o di costituirci diritti reali minori in favore di essi • “In modo pieno”, nel senso che il proprietario può fare tutto ciò che vuole se non è vietato dalla legge • “In modo esclusivo”, facoltà di escludere tutti quelli che non hanno diritti sulla cosa • “Entro i limiti…”, il proprietario può fare ciò che vuole ma sempre rispettando ciò che indica la legge Il codice civile dopo le disposizioni generali sulla proprietà, disciplina la proprietà fondiaria che si divide in proprietà agraria e proprietà edilizia. Prima però sono presenti norme che valgono per entrambi, come ad esempio l’articolo che tratta dell’estensione della proprietà: a) in linea verticale, stabilendo che si estende al sottosuolo con tutto ciò che contiene (il proprietario però non può opporsi ad attività di terzi svolte a quella profondità/altezza, ma dovrà tollerale il passaggio di, ad esempio, linee elettriche o gallerie nel sottosuolo; b) in linea orizzontale, la proprietà è delimitata dai confini del fondo che il titolare può chiedere in qualunque momento, impedendo così l’ingresso ad estranei. L’ingresso del vicino però non può essergli negato se deve costruire o riparare il suo muro o recuperare cose/animali che vi siano accidentalmente cadute. Quest’ultima regola è solo uno dei vari limiti e obblighi che disciplinano i rapporti di vicinato che consentono la pacifica coesistenza degli individui. Altri possono essere:  Il soggetto che vuole scavare pozzi o canali deve osservare le distanze minime per evitare danni al vicino;  Il proprietario deve tollerare le propagazioni derivanti dal fondo vicino se non superano le “normali tollerabilità”;  Per quanto riguarda le distanze gli edifici devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 3 metri, ecc.…

Modi di acquisto della proprietà: I modi di acquisto della proprietà si dividono in due grandi categorie: 1) A titolo derivativo, quando l’acquisto presuppone un precedente titolare del diritto. Il diritto si trasferisce in capo al nuovo soggetto con gli stessi caratteri che aveva in capo al titolare precedente; 2) A titolo originario, quando invece l’acquisto non dipende dal diritto di un precedente titolare. Sono vari i modi a titolo originario: a. Occupazione. È l’impossessamento di cose mobili non appartenenti a nessuno o le cose abbandonate dal proprietario volontariamente; b. Invenzione. È il ritrovamento di cose mobili smarrite dal proprietario. Il ritrovatore ne acquisterà la proprietà solo nel momento in cui, dopo aver consegnato la cosa al sindaco e aver reso pubblica la notizia del ritrovamento, il vero proprietario non la reclami entro 1 anno. Un’ipotesi particolare è la scoperta del tesoro (cosa mobile nascosta di cui nessuno può provare di esserne proprietario). Ne acquista la proprietà il proprietario del fondo; se viene ritrovata da un terzo la proprietà si divide tra lo scopritore e il proprietario del fondo; i beni culturali invece appartengono allo Stato; 3

c. Accessione. È l’acquisto della proprietà di un bene a causa della sua congiunzione al bene principale. Ci sono tre ipotesi: • Accessione di mobile a immobile, che si verifica in caso di piantagione o costruzione su o sotto il suolo. La proprietà sarà quindi del proprietario del suolo in quanto è considerato (in ogni caso) il bene principale, anche se la costruzione è stata realizzata con materiali altrui. Il proprietario di questi può richiederne la restituzione solo nel caso in cui la separazione non arrechi un grave danno all’opera, altrimenti otterrà solo il valore dei materiali. → Ipotesi particolare è quella dell’accessione invertita, ovvero quando qualcuno in buona fede costruendo un edificio, occupi una porzione del fondo altrui. In questo caso, in determinate circostanze il giudice può attribuirgli la proprietà del suolo ed edificio, previo pagamento del doppio del valore del suolo; • Accessione di mobile a mobili, prende il nome di “unione” o “commistione”. Si verifica quando più cose appartenenti a proprietari diversi vengono unite o mescolate. Nel caso in cui le cose possono separarsi la proprietà diventa comune in proporzione del valore; se una delle due cose invece appare come quella principale il proprietario ne acquista l’intera proprietà. → Si ha invece specificazione quando qualcuno con una materia altrui crea un nuovo oggetto. Di norma è il lavoratore che ne acquista la proprietà dopo averne pagato il materiale altrui; • Accessione di immobile a immobile, serie di ipotesi chiamate anche “incrementi fluviali”, come l’alluvione o l’avulsione.

Azioni a difesa della proprietà: 1) Azione di rivendicazione = azione fondamentale concessa al proprietario che “può rivendicare la cosa da chiunque la possieda/detenga”. Ha quindi una duplice funzione: accertare la titolarità del diritto e ottenere la restituzione del bene. Il legittimato attivo è colui che sostiene di essere proprietario e dovrà provare di esserlo; il legittimato passivo invece è colui che possiede o detiene il bene. Nel memento in cui l’altro provi il suo diritto dovrà restituire la cosa o pagare il valore più il risarcimento dei danni. → È un’azione imprescrittibile; 2) Azione negatoria = esperita dal proprietario per far accertare l’inesistenza di diritti reali minori sul bene e per far cessare quindi le turbative. In questo caso il legittimato attivo non deve dar prova della sua titolarità in quanto non si contesta il suo diritto di proprietà. Il legittimato passivo invece è colui che pretende di avere diritti reali sul bene e dovrà, per questo, darne prova; 3) Azione di regolamento dei confini = serve per accertare la posizione di confine tra due fondi, in caso di incertezza.

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DIRITTI REALI DI GODIMENTO Attribuiscono un potere su una cosa altrui. Vengono detti minori o parziari in quanto hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprietà. Essendo diritti reali hanno gli stessi caratteri dei diritti reali (assolutezza, elasticità…) → Su uno stesso bene possono coesistere più diritti reali minori purché di contenuto differente. NB: la proprietà è perpetua, mentre questi possono essere a tempo limitato. Inoltre si estinguono per un “non uso” protratto per 20 anni.

Superficie: Consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) un suolo altrui e di acquistare la proprietà della costruzione. → È quindi una deroga al principio dell’accessione per cui ogni opera appartiene al proprietario del suolo. Si può costituire per contratto (richiede la forma scritta), per legge, per usucapione. Si estingue invece per scadenza del termine, per consolidazione (riunione in capo del proprietario e del superficiario), per prescrizione del diritto di costruire.

Enfiteusi: Attribuisce all’enfiteuta lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare al proprietario un canone perpetuo. → La durata, se non è perpetua, non può essere inferiore a 20 anni. L’enfiteuta può inoltre chiedere l’affrancazione del fondo, ovvero divenire proprietario a pieno titolo pagando una somma che ammonta a 15 volte il canone. L’enfiteusi si estingue anche per scadenza del termine, perimento del fondo o per devoluzione (ovvero quando il concedente vuole estinguere la facoltà dell’enfiteuta nel momento in cui non migliori il fondo o lo deteriori).

Usufrutto: Consiste nel diritto di un soggetto di godere di un bene altrui con l’obbligo di rispettare la destinazione economica. → Il diritto si estende a tutte le accessioni, anche se realizzate da terzi dopo la costituzione del diritto. Oggetto può essere qualsiasi bene (mobile/immobile), anche crediti e titoli di credito. Si parla invece di quasi-usufrutto quando per oggetto c’è una cosa consumabile che, una volta usata, non ci sarà più (es. denaro)  la legge quindi prevede che l’usufruttuario debba pagare il valore del bene o restituire cose dello stesso genere e qualità. L’usufruttuario ha ampi poteri e ha diritto anche ai frutti. Può anche realizzare miglioramenti e addizioni. Può difendersi con la vindicatio usufructis (simile all’azione di rivendicazione), con l’azione confessoria (contro chi contesti il suo diritto), con l’azione negatoria (chiamando in giudizio il proprietario). Gli obblighi dell’usufruttuario sono: • restituire la cosa alla scadenza; • nel godimento, custodia e gestione della cosa deve sempre impiegare la diligenza media del buon padre di famiglia; • pagare le spese di ordinaria amministrazione. L’usufrutto può costituirsi per legge (es. usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli), per volontà privata (tramite testamento o contratto), per usucapione. → Il diritto può essere ceduto a terzi per atto tra vivi, ma non può trasmettersi per successione a causa di morte. 5

Si estingue invece per scadenza del termine, morte dell’usufruttario, perimento totale della cosa, per abuso dell’usufruttuario (ovvero quando aliena i beni o li deteriora), per consolidazione (riunione in capo dell’usufruttuario e proprietario originale).

Uso e abitazione: Sono sottospecie dell’usufrutto ma a differenza di questo non possono essere ceduti nemmeno con atto tra vivi. Uso = dritto di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni personali e familiari; Abitazione = diritto di abitare una casa nei limiti dei bisogni della famiglia.

Servitù: Consiste in un peso imposto sopra un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante), appartenenti a proprietari diversi. • “Peso”, in quanto è una limitazione della facoltà di godimento che può consistere in un non fare (es. non costruire) o in un tollerare (es. passare sul mio fondo). Il contenuto però non è determinato dalla legge ma può essere liberamente determinato dalle parti; • “Utilità”, può consistere in un qualsiasi vantaggio purché sia rivolto alla migliore utilizzazione del bene e non del proprietario. Può consistere anche in un vantaggio futuro (es. edificio da costruire), in questo caso il diritto di servitù si configurerà solo con la costruzione. NB: la servitù è legata inscindibilmente al fondo, quindi si trasferisce automaticamente con il trasferimento della proprietà. Per quanto riguarda il contenuto, le servitù si distinguono in: a) servitù negative, che vietano qualcosa b) servitù affermative, che attribuiscono il potere di fare qualcosa Invece per quanto riguarda il modo di costituzione si suddividono in: 1) servitù coattive, quelle che si costituiscono per legge, con sentenza del giudice che determina l’ammontare dell’indennità dovuta e le modalità di esercizio della servitù stessa. Il criterio generale è quello di soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio possibile del fondo servente. Le figure più importanti di servitù coattive sono: - passaggio coattivo (attribuisce il diritto di passare sul fondo altrui in caso di fondo intercluso) - acquedotto coattivo (attribuisce il diritto di collocare sul fondo servente canali o tubazioni) - somministrazione di acqua (diritto di prelevare acqua dal fondo servente); 2)servitù volontarie, si costituiscono per volontà dell’uomo tramite contratto, testamento e quelle apparenti (ovvero quelle destinate a opere visibili e permanenti) anche per usucapione. Le servitù si estinguono per rinuncia, per confusione (riunione in capo del proprietario del fondo servente e del proprietario del fondo dominante nella stessa persona), per prescrizione.

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LA COMUNIONE La comunione è la contitolarità di un diritto reale tra più persone. Nella comunione non c’è una pluralità di diritti su una cosa, ma è uno stesso diritto ripartito fra più soggetti. Esistono: - comunioni volontarie, create dalle parti (come due coniugi che acquistano un appartamento) - comunioni obbligatorie, create dalla legge Il diritto di ciascuno è limitato dal diritto degli altri e la misura in cui ciascuno è ammesso ad esercitarlo è espresso dalla quota  in caso di rinuncia di uno dei contitolari, la sua quota andrà ad accrescere quelle degli altri. Il codice disciplina varie specie di comunioni (legali tra coniugi, ereditarie…) ma prevede anche la comunione ordinaria, cioè una figura generale che può applicarsi anche alle altre specie di comunione, quando la legge non dispone diversamente. → Innanzitutto è retta dal principio del concorso nel godimento: “ciascuno dei partecipanti può servirsi della cosa comune purché non alteri la destinazione e non impedisca l’uso degli altri”. → Le quote sono fissate nel titolo (es. contratto d’acquisto), in mancanza si presumono uguali. Ciascuno può venderla a terzi e in ogni momento può domandare lo scioglimento della comunione: la divisone si farà in natura. Se la cosa non è divisibile verrà venduta e il ricavato verrà ripartito tra i contitolari. L’amministrazione spetta collettivamente a tutti secondo il principio maggioritario. Per gli atti di straordinaria amministrazione invece occorre una doppia maggioranza. Condominio: È una particolare forma di comunione che si realizza negli edifici. Il partecipante è quindi proprietario esclusivo di un appartamento e comproprietario delle parti comuni (es. scale o ascensori). → Tutti i comproprietari devono contribuire alle spese comuni in proporzione delle loro unità immobiliari. L’assemblea dei condomini è l’organo deliberativo e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti (ma non all’esterno). L’amministratore invece è l’organo esecutivo che rappresenta il condominio all’esterno. È obbligatorio nominarlo quando i condomini sono più di 8. Il regolamento è lo “statuto” del condomino: contiene le spese da sostenere, uso delle cose comuni ecc… è obbligatorio quando i condomini sono più di 10. Multiproprietà = forma particolare di comproprietà immobiliare non disciplinata dalla legge ma molto diffusa. Consiste nel fatto che ciascun condomino acquista il diritto al godimento esclusivo di un alloggio in periodi prefissati di tempo (es. 3 settimane all’anno).

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IL POSSESSO L’articolo 1140 del codice civile stabilisce che il possesso è “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizi...


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