Diritto privato lezione 5 PDF

Title Diritto privato lezione 5
Author irene michelizzi
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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Summary

LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTIObbligazione: è un vincolo giuridico, una relazione di debito credito tra due o più soggetti. Il creditore del vincolo ha diritto di pretendere dall’altro un determinato comportamento che si chiama prestazione,il debitore è obbligato a tenere il comportamento richiesto a...


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LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI Obbligazione: è un vincolo giuridico, una relazione di debito credito tra due o più soggetti. Il creditore del vincolo ha diritto di pretendere dall’altro un determinato comportamento che si chiama prestazione,il debitore è obbligato a tenere il comportamento richiesto al fine di soddisfare la richiesta del creditore. Ci sono diversi tipi di obbligazioni: ● Obbligazione di consegna: obbligazione di rilasciare il bene al proprietario al momento della fine del vincolo. ● Obbligazione di fare: es.nel contratto di appalto, l’appaltatore è obbligato a costruire la casa che gli è stata consegnata dal committente che gli ha assegnato la costruzione della casa. ● Obbligazione di non fare: es. in fronte al divieto di vendita non posso vendere quel determinato bene e in virtù di un patto di non concorrenza sono obbligato a non esercitare la mia attività di concorrenza. ● Obbligazione di concludere un contratto: obbligazione che sorge dal contratto preliminare, con il quale le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo, che fa sorgere questo tipo di contratto. ● Obbligazione di dare: sono di due specie consegnare e trasferire Le fonti delle obbligazioni, da cosa derivano: ● Da un contratto: volontariamente due o più parti stipulano un contratto dal quale conseguono degli obblighi. ● Fatto illecito: ogni atto o fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha posto in essere a risarcire il danno causato. ● Fatti o atti che siano idonei a produrre obbligazioni: non sono né un contratto né un fatto illecito (es. titoli di credito, promessa al pubblico) Promessa al pubblico: dal momento in cui rendo pubblica la promessa, il promettente è obbligato a mantenere la promessa a prescindere dal fatto che chi beneficia della promessa la accetterà. La promessa è un negozio giuridico unilaterale. Il comportamento che il debitore è tenuto a porre in essere e a cui il creditore ha diritto deve essere suscettibile di valutazione economica, cioè deve essere connotato dal carattere della patrimonialità in senso oggettivo o soggettivo. È da specificare che il comportamento, oltre che essere caratterizzato dalla patrimonialità, può avere anche una prestazione di natura non economica (es. condotta del docente che è tenuto ad avere nei confronti degli alunni). Il debitore deve esattamente realizzare la prestazione dovuta e risponde con la regola fondamentale della responsabilità patrimoniale che si manifesta quando il debitore non esegue esattamente la/e obbligazione/i che è tenuto ad eseguire. Responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tutto il patrimonio del debitore è assoggettato all’azione esecutiva del creditore. Attraverso questa responsabilità si realizza la tutela del creditore che, nonostante l’inadempimento può soddisfare le proprie pretese sull’intero patrimonio del debitore, per questo motivo non sono

ammesse delle limitazioni della responsabilità patrimoniale, a meno che non siano previsti dalla legge. La responsabilità patrimoniale è una garanzia generica a tutela del debitore o una garanzia non generica (diritti reali minori di garanzia). Garanzia generica delle obbligazioni: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti su beni del debitore, salvo le eventuali cause attraverso le quali alcuni creditori sono soddisfatti del loro credito prima di altri in forza della causa legittima di essere preferiti (perchè c’è una causa che li antepone agli altri) in forza di un diritto reale quale la sussistenza di un pegno o di un’ipoteca. Come si attua l’obbligo? Si può ricorrere a degli strumenti di coazione indiretta: una sorta di penalità di mora con la quale si induce il debitore ad adempiere, facendo presente che per ogni ritardo del suo adempimento ne conseguirà una sanzione di tipo pecuniario. Strumento attraverso il quale indirettamente si porta il debitore ad adempiere ai suoi obblighi. Non sempre la coazione indiretta crea degli effetti e quindi si può ricorrere al giudice con una sentenza costitutiva (volta a produrre gli effetti che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto) dell’obbligo di concludere un contratto che pronuncia una sentenza che si sostituisca all’obbligo che non è stato eseguito (es. preliminare contratto di compravendita l’acquirente adempiente che ha la controparte inadempiente potrà domandare l’esecuzione dell’obbligo di concludere i contratto). In forza alla sentenza sostitutiva l’acquirente adempiente diventerà proprietario del bene per effetto della sentenza costitutiva del giudice a fronte dell'inadempienza della controparte. Vi sono poi dei casi nei quali occorre ricorrere ad una diversa soluzione come l’esecuzione in forma specifica, che si può realizzato usando il diritto del creditore nella sua identità specifica (mediante la consegna di un determinato bene, compimento di una determinata attività che costituisce l’oggetto dell’obbligo), se non è adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata mobile o immobile il creditore può ottenere la consegna o il rilascio forzato (attraverso l’esecuzione coattiva). Quando non è possibile ricorrere ad una esecuzione in forma specifica, occorre ricorrere alla espropriazione. L’espropriazione in generale è una procedura esecutiva che mira a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni e attraverso la procedura di espropriazione, convertire questi beni in denaro al fine di soddisfare la pretesa dei creditori che domandano l’espropriazione. Come si svolge l’esecuzione forzata? Attraverso una serie di fasi: 1. Pignoramento: ingiunzione con la quale l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, ordina al debitore di non disporre dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata. Atto con cui inizia la procedura esecutiva. Effetti del pignoramento: ● Tutte le alienazioni diventano inefficaci, ovvero, una volta reso pubblico l’atto di pignoramento, il debitore non può più compiere alcun trasferimento dei beni sottoposti a questa procedura esecutiva, perché questo beni sono inefficaci.

2. Vendita all’asta o vendita forzata: una volta effettuato il pignoramento, il creditore che ha attuato la procedura, deve chiedere al giudice dell’esecuzione la vendita dei beni in modo tale da convertirli in denaro per soddisfare il credito del creditore precedente. La vendita forzata si chiama così perché è un trasferimento coattivo della proprietà dei beni pignorati ma che avviene sotto il controllo del giudice dell’esecuzione. 3. Ripartizione del ricavato: (quando il creditore è più di uno) 4. Una volta soddisfatto il o i creditori che hanno introdotto la procedura esecutiva l’eventuale somma che avanza, ritorna al debitore esecutato. La procedura esecutiva deve obbligatoriamente avere un creditore che la introduce (creditore procedente), come anche possibile che durante lo svolgimento della procedura esecutiva, entro un certo termine, possano intervenire anche altri creditori (creditori intervenienti). Principio della par condicio creditorum: principio secondo il quale tutti i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti. Qualora dalla procedura esecutiva il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfarli, si effettua una riduzione proporzionale del quanto dovuto a ciascun creditore, questo perchè ogni creditore è posto sullo stesso piano di un altro creditore. Cause legittime di prelazione Si possono definire come dei titoli in base ai quali il creditore privilegiato, viene preferito nel riparto del ricavato della vendita forzata di quel determinato bene. I creditori privilegiati sono: ● Creditori con privilegio ● Creditori con diritto di pegno ● Creditori con diritto di ipoteca I creditori che non hanno diritto di essere preferiti vengono chiamati creditori chirografari. Diritti causa legittime di prelazioni che sono riconducibili ai diritti reali di garanzia Questi due diritti hanno per lo più fonte volontaria ● Diritto reale di pegno: può avere come oggetto beni mobili o crediti, per costituire questo diritto occorre obbligatoriamente la consegna. Del bene al creditore pignoratizio, perché si tratta di un negozio giuridico reale in cui la consegna è funzionale al perfezionamento del contratto. Se si costituisce un contratto di pegno per atto unilaterale è comunque necessaria la consegna del bene pignorato. È essenziale che tanto il contratto quanto l’atto unilaterale di costituzione del pegno sia fatto per iscritto. ● Diritto reale di ipoteca: si costituisce sui beni immobili o beni mobili registrati, perchè questa disciplina prevede come requisito essenziale l’iscrizione nei pubblici registri (la forma di pubblicità). È necessario iscrivere l’ipoteca nei pubblici registri affinchè l’ipoteca abbia efficacia. L’ipoteca si costituisce con un contratto o un atto unilaterale (sempre per iscritto) e otteniamo l’ipoteca volontaria. L’ipoteca può anche avere una fonte giudiziale e quindi iscriversi sui registri in forza da una sentenza del giudice o può essere prevista dalla legge in casi particolari e abbiamo in into caso l’ipoteca legale (es. a garanzia

del pagamento della vendita di un bene immobile è prevista l’ipoteca legale sul bene venduto). Le caratteristiche comuni ai diritti reali di garanzia: ● Realità e assolutezza: sono diritti reali e quindi opponibili nei confronti di tutti, ovvero essere assoluti. ● Accessorietà: è il diritto di seguito ovvero, i diritti reali di garanzia accedono al bene su cui gravano, nel momento in cui il bene gravato da pegno o ipoteca è oggetto di qualunque atto di disposizione ad esempio alieno un bene gravato da pegno o ipoteca, il pegno e l’ipoteca accedono al bene lo seguono in tutte le vicende giuridiche che riguardano quel bene. ● Indivisibilità: il pegno o l’ipoteca si estendono all’intero bene, anche qualora venisse parzialmente estinto il debito l’ipoteca su quel bene immobile resta estesa sull’intero bene; non è possibile sottoporre questi diritti reali di garanzia a un’operazione di divisione. Divieto del patto commissorio è vietato ciò che accade nel patto commissorio Patto commissorio: è un accordo con cui si prevede che se il debito non viene pagato, la cosa ipotecata o la cosa data in pegno, passi in proprietà del creditore a saldo del proprio debito. Se fosse possibile questo patto il creditore si troverebbe costretto a cedere il bene al debitore ad un prezzo anche superiore di quello che vale. È possibile invece il patto marciano: accordo attraverso il quale si consente al creditore di soddisfarsi della cosa o delle cose del debitore, in caso del suo inadempimento, ma prevedendo espressamente di ricorrere alla vendita forzata oppure concordando l’assegnazione del bene al creditore ma previa stima del valore del bene stesso; in questo modo il creditore versa al debitore l’eventuale differenza tra quanto ricavato e il valore del bene. Da questo patto non deriva alcun ingiustificato arricchimento della parte creditrice. Il privilegio è una causa legittima di prelazione solo nella legge, quindi non esiste una fonte giudiziale o volontaria; ma in alcuni casi è la legge ad accordare questo dritto al creditore privilegiato di essere preferito. Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (il titolo dal quale trae origine il rapporto obbligatorio). Il privilegio può essere: ● Generale: attiene a tutti i beni mobili del debitore ● Speciale: attiene solo ad alcuni beni mobili e immobili del debitore Anche il privilegio speciale è caratterizzato dal diritto di seguito, quindi possono essere fatti valere sui diritti eventualmente acquistati da terzi posteriormente al loro sorgere. Esempio di privilegi: - l’albergatore è creditore privilegiato nei confronti del cliente, sulle cose del cliente lasciate in albergo - Lo stato è privilegiato sugli immobili del contribuente per il pagamento delle imposte immobiliari

I mezzi per tutelare la garanzia patrimoniale del debitore Esito o due azioni che il creditore può esercitare: ● Azione surrogatoria: il creditore si può sostituire al debitore dell'esercizio di diritto soggettivi che il debitore trascura, e trascurando ne consegue una diminuzione del patrimonio del debitore con il conseguente pregiudizio del debitore di trovare beni sui quali soddisfarsi in caso di inadempimento. Per esercitare questa azione ci deve essere l’inerzia del debitore nell'esercitare i propri diritti o le proprie azioni verso terzi e ci deve essere un pericolo attuale o concreto che da questa inerzia derivi un danno al patrimonio del debitore. La sostituzione del debitore al creditore trova un limite ovvero, sono esclusi dalla possibilità che il creditore si surroghi i diritti soggetti personali del debitore. ● Azione revocatoria: azione concessa al creditore a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, attraverso la richiesta del creditore di dichiarare che siano inefficaci nei suoi confronti tutti gli eventuali atti con il quale sia disposto il proprio patrimonio con pregiudizio del creditore stesso. Per proporre questa azione che devono essere dei presupposti: deve sussistere un atto di disposizione in senso ampio, ovvero non sono atto di dismissione della proprietà da parte del debitore ma anche eventuale assunzione da parte del debitore verso terzi, o costituzione di diritti reali di godimento o garanzia sui beni del suo patrimonio; poi ci deve essere il cosiddetto eventus ovvero il pregiudizio delle ragioni della parte creditrice il debitore deve conoscere il pregiudizio che l’atto arrecava le ragioni del creditore oppure trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito; inoltre trattandosi di atto a titolo oneroso (dietro corrispettivo) è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e nel caso di atto anteriore al sorgere del credito fosse partecipe della dolosa preordinazione, ciò vuol dire che oltre alla consapevolezza di ledere le ragioni del creditore,è necessaria anche la partecipazione alla prode dal parte del terzo a cui il debitore aliena dei beni(se la norma è a titolo oneroso); ciò significa che se l’atto di disposizione a favore del terzo fosse posto in essere a titolo gratuito non ci sarebbe la possibilità di tutelare i diritti del terzo con l’obbligo di giudicare se il terzo è in buona fede o mala fede, se il terzo è in malafede non avrà la tutela di nessun diritto, ma se il terzo ha acquistato senza la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, le conseguenze sono: non è possibile la revocazione oppure viene revocato (a titolo gratuito). Gli effetti di questa azione sono: il creditore ottiene dal giudice la dichiarazione di inefficacia degli atti posti in essere non producano effetti giuridici e quindi la conseguente l’esercitazione sui beni che non hanno effetto può promuovere questi beni agli acquirenti. Per evitare una situazione di incertezza protratta nel tempo è prevista una prescrizione di 5 anni dall’atto pregiudizievole. Infatti i diritti e le azioni devono essere esercitati entro un determinato periodo di

tempo entro quando sorgono perchè se no vengono prescritti. La prescrizione è una causa di estinzione di diritti per inattività o non uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo. Fonti delle obbligazioni Titoli di credito: ogni documento che attribuisca a chi ne ha il possesso il diritto di esigere un certo credito, di esigerlo nei limiti e secondo le forme stabilite nel documento stesso. Il titolo di credito è un bene mobile. Questo documento si distingue: ● Titolo di credito al portatore: il possessore del titolo al portatore è legittimato a chiedere l’adempimento mediante la sola presentazione del titolo a debitore. (Es. L’assegno bancario) ● Titolo all’ordine: quando non basta la mera consegna del titolo per chiedere e ottenere il pagamento del titolo stesso, ma la consegna del titolo deve essere accompagnata dalla girata scritta nel titolo stesso. In questo caso il creditore è legittimato a chiedere l’adempimento sulla base di una serie continue di girate. La girata è l’ordine incondizionato di pagare sottoscritto dal creditore girante con il quale si indica il nuovo titolare di diritto di credito. (Es. La cambiale, assegno circolare) ● Titoli nominativi: titoli che sono intestati ad una persona determinata dove si evince tanto del titolo stesso quanto negli appositi registri tenuti dall’ente che ha emesso i titoli. (es. I titoli azionari) Le caratteristiche dei titoli di credito: ● Letteralità: il titolare del titolo di credito ha unicamente il diritto risultante dal titolo di credito ● Autonomia: strettamente connesso alla letteralità, l’autonomia è quand il possesore del titolo di credito acquista un nuovo diritto. Il diritto del portatore del titolo di credito è indipendente dai diritti dei precedenti possessore. ● Incorporazione: il credito circola tramite il documento, il credito è incorporati nel titolo e circola con il titolo stesso. Diritto trasfuso nel documento ed è intrascendibile ● Astrattezza: i possessore del titolo può chiedere il pagamento del titolo in forza del titolo stesso a prescindere dalle ragioni per le quali questo titolo di credito che è stato emesso, ma in forza del titolo. L’astrattezza si trova solo nei titoli di credito astratti ovvero nella cambiale e l’assegno. I titoli di credito astratti La cambiale e l’assegno hanno delle leggi speciali che li caratterizzano. La cambiale esiste come cambiale propria o come cambiale tratta. La cambiale è un titolo di credito all’ordine che contiene l’obbligazione incondizionata di amare o di far pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza e nel luogo che viene indicato nella cambiale, a favore di chi risulta legittimato all’esercitazione del diritto. Nel caso della cambiale “pagherò cambiare” il titolo di credito continente la rimessa dell'utente di pagare al creditore una determinata somma di denaro entro un determinato periodo di tempo. Nel caso della “cambiale

tratta” il debitore (traente) non paga direttamente ma ordina ad un proprio debitore (trattario) di pagare al suo creditore, il trattario è obbligato a pagare solo se accetta l’incarico. Questa operazione si chiama delegazione di debito. L’assegno è uno strumento più di pagamento che di credito ed esistono due tipi: ● Assegno bancario: il cliente della banca (traente), impartisce alla banca (trattario) l’ordine di pagare una certa somma ad un terzo. Rispetto alla cambiale tratta, nel caso del funzionamento dell’assegno bancario non è necessario che la banca. Trattaria accetti l'ordine di pagare, perchè la banca è obbligata a pagare perché questo obbligo deriva da un precedente contratto bancario tra traente e trattario. Questo meccanismo di pagamento si distingue perchè è una delegazione di pagamento. Ovviamente ci deve essere la provvista per pagare il debito. ● Assegno circolare: è una promessa di pagamento relativo a somme che sono già disponibili presso l’istituto bancario che emette l’assegno circolare. Responsabilità per inadempimento Inadempimento: mancata esecuzione delle o della obbligazione oppure una esecuzione inesatta secondo dei criteri di inadempimento. Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia che è la cura attenzione dell’adempimento delle obbligazioni che si può pretendere dall’uomo medio nell'esercizio dei quella determinata attività; bisogna tenere presente che nelle modalità di esecuzione dell'obbligazione quando si tratta di adempiere obbligazioni di un esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. È importante perché non è solo un problema di modalità di esecuzione dell’obbligazione ma è anche un criterio di valutazione della responsabilità del debitore, a seconda che questo sia l’uomo medio o sia un debitore qualificato. ● Obbligazione di risultato: il debitore è adempiente nel momento in cui esegue l’obbligazione raggiungendo il risultato che il creditore attende dall’esecuzione delle obbligazioni (appaltatore che è adempiente nel momento in cui esegue correttamente i lavori commissionati). ● Obbligazioni di mezzi: il debitore non è tenuto a garantire anche il risultato, bensì è tenuto a eseguire...


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